Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2025, proposto da
ER Lo ST, AR IA LO, AN La AR e DO SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC albertocutaia@avvocatiagrigento.it;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 4018/2024, resa dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, in data 30/07/2024, pubblicata in pari data, nel procedimento n. R.G. 9030/2023, notificata con attestazione di conformità in data 01/08/2024, non impugnata, passata in giudicato, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 27/09/2024, con la quale il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro:
“ ha ACCERTATO il diritto di AR IA LO per l’anno scolastico 2021/2022; di AN La AR per l’anno scolastico 2019/2020, di DO SA per l’anno scolastico 2019/2020 e di ER Lo ST per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente ”;
“ ha CONDANNATO l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire a LO la somma di euro 500,00; a SA la somma di euro 500,00; a La AR la somma di euro 500,00; a Lo ST la somma di euro 2.000,00, per ciascun ricorrente sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. OV SE NT TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 1 maggio 2025 e depositato in data 4 maggio 2025 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
Con sentenza n. 4018/2024 il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro ha accolto il ricorso proposto dai deducenti - docenti con contratto a tempo determinato – e, dopo avere accertato e dichiarato il diritto degli stessi all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici richiesti, ha condannato l’Amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire “ a LO la somma di euro 500,00; a SA la somma di euro 500,00; a La AR la somma di euro 500,00; a Lo ST la somma di euro 2.000,00, per ciascun ricorrente sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
La predetta sentenza, depositata in data 30 luglio 2024, è stata notificata in data 1 agosto 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché all’Ambito Territoriale di Catania (oltre che all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ai fini della decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione); la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato (come da certificazione dalla cancelleria del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro in data 27 settembre 2024).
Tuttavia, nonostante il decorso di 120 giorni dalla notificazione e nonostante il passaggio in giudicato, la detta sentenza non è stata ancora eseguita dal Ministero resistente, con riguardo all’accredito degli importi sulle rispettive carte elettroniche delle ricorrenti.
Con l’atto introduttivo del giudizio i deducenti hanno dunque avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I deducenti, in sintesi, hanno lamentato l’inosservanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe, violando la statuizione formalmente contenuta nella stessa.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale adito di accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa ed integrale esecuzione alla sentenza n. 4018/2024 resa dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro nel giudizio n. r.g. 9030/2023 mediante:
- l’erogazione dell’importo di €. 2.000,00 in favore della ricorrente ER Lo ST per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, attraverso la carta elettronica del docente di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione;
- l’erogazione dell’importo di €. 500,00 in favore della ricorrente AR IA LO per l’a.s. 2021/22, attraverso la carta elettronica del docente di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione;
- l’erogazione dell’importo di €. 500,00 in favore del ricorrente AN La AR per l’a.s. 2019/20, attraverso la carta elettronica del docente di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione;
- l’erogazione dell’importo di €. 500,00 in favore del ricorrente DO SA per l’a.s. 2019/20, attraverso la carta elettronica del docente di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione.
Per l’ipotesi di eventuale ulteriore inadempienza da parte del Ministero resistente, la parte ricorrente ha chiesto di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza, ponendo a carico della parte resistente le spese relative.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 27 settembre 2024, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, agli indirizzi PEC urp@postacert.istruzione.it e dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 1 agosto 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante:
- l’accertamento del “ diritto di AR IA LO per l’anno scolastico 2021/2022; di AN La AR per l’anno scolastico 2019/2020, di DO SA per l’anno scolastico 2019/2020 e di ER Lo ST per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, di fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente ”;
- la condanna dell’Amministrazione scolastica “ a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire ad LO la somma di euro 500,00; a SA la somma di euro 500,00; a La AR la somma di euro 500,00; a Lo ST la somma di euro 2.000,00, per ciascun ricorrente sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 ottobre 2025, n. 2353; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Alberto Cutaia, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Alberto Cutaia, antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AR ST, Presidente
OV SE NT TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV SE NT TO | NC AR ST |
IL SEGRETARIO