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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11234/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Remigia C.F._1
D'Agata, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
16.06.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Russello, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto a
Mascalucia il 14.12.2005 con . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nato il figlio Per_1
il 5.12.2006 e che a causa di insanabili dissidi si sono
[...]
separati con decreto di omologa n 646/2022 emesso da questo
Tribunale.
Ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 300,00 mensili, oltre al versamento di un assegno di “mantenimento” in proprio favore dell'importo di € 200,00 (domanda, questa, rinunciata).
Si è costituito , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, ha chiesto chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile e si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 200,00.
All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni dello scioglimento del matrimonio e hanno chiesto al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità di detto accordo.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
2 mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
scioglimento del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 646/2022 emesso da questo
Tribunale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.12.2005 a Mascalucia e trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Mascalucia, Anno 2005 , Atto
n. 27 , Parte 1.
3 Con riguardo alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, va osservato che con all'udienza del 10.6.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
“Pagamento da parte del sig. a titolo di CP_1 mantenimento per il figlio di € 200 da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare secondo indici ISTAT, assegno unico integralmente alla sig.ra e contribuito al pagamento Pt_1
delle spese straordinarie previamente concordate nella misura del
50%; le parti dichiarano di volere applicare quanto previsto in materia di spese straordinarie dal protocollo del CNF.”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11234/2024 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Mascalucia il 14/12/2005 tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni specificate in motivazione, trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del comune di Mascalucia al n. 27,
Parte 1, anno 2005.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11234/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Remigia C.F._1
D'Agata, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
16.06.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Russello, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto a
Mascalucia il 14.12.2005 con . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio è nato il figlio Per_1
il 5.12.2006 e che a causa di insanabili dissidi si sono
[...]
separati con decreto di omologa n 646/2022 emesso da questo
Tribunale.
Ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 300,00 mensili, oltre al versamento di un assegno di “mantenimento” in proprio favore dell'importo di € 200,00 (domanda, questa, rinunciata).
Si è costituito , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, ha chiesto chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile e si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 200,00.
All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni dello scioglimento del matrimonio e hanno chiesto al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità di detto accordo.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
2 mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
scioglimento del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 646/2022 emesso da questo
Tribunale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.12.2005 a Mascalucia e trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Mascalucia, Anno 2005 , Atto
n. 27 , Parte 1.
3 Con riguardo alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, va osservato che con all'udienza del 10.6.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
“Pagamento da parte del sig. a titolo di CP_1 mantenimento per il figlio di € 200 da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare secondo indici ISTAT, assegno unico integralmente alla sig.ra e contribuito al pagamento Pt_1
delle spese straordinarie previamente concordate nella misura del
50%; le parti dichiarano di volere applicare quanto previsto in materia di spese straordinarie dal protocollo del CNF.”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11234/2024 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Mascalucia il 14/12/2005 tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni specificate in motivazione, trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del comune di Mascalucia al n. 27,
Parte 1, anno 2005.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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