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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7493 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 307/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SALVAGNI Parte_1
MICHELANGELO
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv.ti PESSI Controparte_1
ER e RT SI AR
Resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
A) SULLE MANSIONI SUPERIORI
1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal gennaio 2016 ad oggi, o da altra data che sarà ritenuta di giustizia, nel superiore livello B3 (ex 7 livello) del CCNL Metalmeccanici;
2. per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli dedotti in premessa, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per il riconoscimento del superiore livello B3 (ex 7 livello) del
CCNL Metalmeccanici, per i seguenti importi:
a) € 30.145,70 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, per il periodo dal gennaio
2016 al settembre 2023 (data sino alla quale è stato elaborato il conteggio), o altro periodo ritenuto di giustizia,
b) oltre a € 289,53 mensili, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, da ottobre 2023 sino alla data dell'emananda sentenza, o altra data ritenuta di giustizia,
c) nonché il diritto del ricorrente all'accantonamento delle differenze retributive ai fini del TFR e al ricalcolo delle ferie.
B) SULLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
3. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente a decorrere dal mese di luglio 2020,
o altra data ritenuta di giustizia, e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi e posta in essere dalla società resistente in violazione degli artt. 2103, 2087 c.c., nonché dell'art. 32 Cost.;
4. ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adibire il ricorrente a mansioni riconducibili al livello di inquadramento B3 (ex 7° livello) richiesto e/o a quello di appartenenza B2 (ex 6° livello) del CCNL Metalmeccanici;
5. condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale subito dal ricorrente in conseguenza della propria e
Pag. 2 di 20 illegittima dequalificazione professionale, anche in ragione della deminutio di esperienza, capacità professionale e perdita di chance, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in misura pari ad una retribuzione mensile, pari ad € 3.671,27 (7° livello/B3 azionato) o, in subordine, ad € 3.381,74 (6° livello/B2 di appartenenza), o una percentuale della stessa o, ancora, altra somma ritenuta di giustizia, moltiplicata per ciascun mese di dequalificazione a far data dal mese di luglio 2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia;
6. condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento:
a. del danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi, in via equitativa sulla scorta dei criteri tabellari richiamati in premessa, in misura pari ad € 72.685,25, ovvero nella misura ritenuta di giustizia all'esito della disposta CTU;
b. del danno morale subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa;
c. del danno all'immagine subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa “.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali, quindi veniva discussa e decisa.
Pag. 3 di 20 1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione)..
e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
Peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le determinazioni e valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (da ultimo, Cass. n. 5610/2023).
2.La domanda attorea ha un duplice oggetto:
Pag. 4 di 20 A) l'accertamento del diritto del ricorrente, inquadrato nel livello B2 (ex 6 livello), ad ottenere il superiore inquadramento di cui al livello B3 (ex 7 livello) del CCNL
Metalmeccanici, dal gennaio 2016 e sino a giugno 2020;
B) l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale consistita nella pretesa dequalificazione professionale subita dal ricorrente dal mese di luglio 2020 in poi, con conseguente diritto del medesimo al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
3.Muovendo dal primo capo della domanda, in linea di diritto, è necessario ricordare che a norma dell'art. 2103 c.c., primo comma, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
La medesima disposizione stabilisce poi che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ora, ai fini della verifica della astratta sussumibilità delle mansioni che si assumono svolte, rispetto a quelle proprie del livello invocato, "..il giudice di merito…..deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente stolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01 e Cass.
3069/2005). Peraltro la S.C. ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale
Pag. 5 di 20 invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). E ancora: “La necessità della specificazione dei contenuti della prestazione e delle modalità concrete di espletamento è vieppiù necessaria laddove una determinata attività sia astrattamente collocabile in più qualifiche od in più profili professionali” (Cass Sez. lav., n. 12092 del 01/07/2004).
Tanto premesso, occorre quindi muovere in primis dall'individuazione dell'esatto contenuto delle due declaratorie che vengono in rilievo, cioè quella propria del livello rivestito e quella propria del livello rivendicato.
Correttamente, poiché la domanda è riferita alle mansioni svolte dal gennaio 2016 al giugno 2020, la parte ricorrente ha valutato le declaratorie del 7 livello azionato e del 6 livello di appartenenza del lavoratore di cui al CCNL Metalmeccanici del 26.11.2016, rimasto in vigore sino al successivo rinnovo del medesimo contratto del 5.02.2021.
Secondo la disciplina pattizia, al 6° livello, attuale B2, formalmente posseduto dal ricorrente, appartengono (il carattere evidenziato è della scrivente), «i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite».
Al 7° livello, attuale B3, rivendicato dal ricorrente, appartengono: «i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali».
Ora, a fronte di tali previsioni, occorre verificare le risultanze istruttorie acquisite.
Pag. 6 di 20 4.La prova orale ha offerto le seguenti evidenze conoscitive.
Il teste ha riferito quanto segue (l'evidenziato è della scrivente): Ho Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente dall'inizio del 2016 al 2020. Preciso che già prima del lockdown, quindi del marzo 2020 per problemi di salute ho usufruito di permessi. Io sono un buyer, e quindi mi occupo degli acquisti, per i prodotti software. Eravamo nella stessa stanza io, il ricorrente e la collega Quindi eravamo il team Persona_1 dedicato all'acquisito software, il primo team. Noi facevano esattamente lo stesso lavoro. A noi arrivava una richiesta di acquisto col dettaglio di ciò che serviva, noi nell'arco di 35 gg dovevamo concludere tale proposta, spesso era urgente e quindi il termine si accorciava. In base all'entità di valore dell'acquisto e alla tipologia avevamo delle Linee Guida che si chiamavano Regolamento attività negoziali, aggiornate nel tempo, che da' le indicazioni a seconda del tipo di acquisito da seguire. Potevamo fare o l'acquisito diretto da fornitore se c'era un contratto o una trattativa privata tra più fornitori o una gara pubblica o un esiguo importo, cioè fino a
5000 euro l'anno potevamo acquistare direttamente. Quindi facevamo uno studio ulteriore del prodotto, ci interfacciavamo col fornitore, dopo averlo individuato, e anche valutando la tempistica e le condizioni generali, a seconda della modalità di acquisito da seguire, emettevamo una bozza di ordine, che veniva firmata in prima istanza da noi e poi veniva e viene verificata dal responsabile del team, che controlla la correttezza delle scelte proposte e dei dati inseriti e quindi viene inviata al responsabile acquisiti per la firma. Valutavamo sulla base delle nostre competenze tecniche e commerciali i dati da acquisire tramite interlocuzione anche diretta con altri soggetti, sia interni alla società che esterni. Tutto ciò che ho detto, ribadisco che vale esattamente per il ricorrente. Il ricorrente ai fini della selezione del fornitore, premesso che già conosceva molti fornitori per la sua precedente esperienza di lavoro in ufficio ex
, procedeva ad una raccolta di dati informativi tecnici. Per esempio, in caso di CP_2
acquisito di un antivirus, il ricorrente chiamava il distributore o il produttore nazionale e si faceva spiegare la linea o politica commerciale, individuava l'azienda
o le aziende, le faceva inserire nell'albo fornitori, e procedeva alle modalità di acquisito come descritte. Nella scelta del fornitore rispetto ad un certo prodotto, al fine
Pag. 7 di 20 di poterlo utilizzare come potenziale fornitore, cioè per un eventuale acquisito, si teneva conto dei seguenti elementi: se era già iscritto all'albo, se dava condizioni commerciali migliori oggettivamente in base per esempio alla tempistica o alla fatturazione o ai costi, se aveva certificazioni top sul prodotto o se era segnalato dal produttore. Ora, ciò detto, in caso di necessità di acquisito, per esempio, per trattativa privata, dovevamo acquisire almeno tre offerte di aziende diverse, quindi chiedevamo l'offerta ai potenziali fornitori e poi noi valutavamo quella economicamente migliore, preparavamo un modello apposito con le tre tabelle di prezzi, con la motivazione del perché avevamo scelto quei fornitori e poi la conclusione. Nella bozza di ordine si inseriscono i dati di questo fornitore e si allega la scheda e le tre offerte. Se fosse stata una gara ad invito, usavamo noi il portale con invito ai fornitori potenziali prescelti e poi si emetteva la stessa bozza di ordine. Io sono stato sempre inquadrato come 7° livello, B3 ed era il livello di assunzione. Sul capo 24 del ricorso: assolutamente sì, cioè il ricorrente ha istruito tutte le risorse che facevano ingresso nel team e che non avevano competenze tecniche come buyer né competenze nel settore del software. Avevamo proprio una lavagna che usavamo per la formazione con contenuti tecnici per spiegare cosa stavamo comprando, l'uso del prodotto e spiegavamo le procedure aziendali, come interfacciarsi coi fornitori e tutto il resto e l'utilizzo dei sistemi informatici in uso”.
Il teste ha così deposto: Dal giugno 2020 sino gennaio 2023 ho lavorato Testimone_2
col ricorrente, nel senso che io ero il suo responsabile diretto. Nel periodo precedente non abbiamo avuto diretti rapporti lavorativi. Nel periodo indicato ero responsabile dell'unità operativa acquisiti componenti. Preciso che comunque vi era una figura intermedia di coordinamento, rivestita dalla dottoressa mi pare. Non avevo un Per_2
rapporto personale diretto col ricorrente, ma tutto il lavoro che lui faceva passava alla mia approvazione. Inoltre, in caso di necessità o di richiesta da parte di mia di chiarimenti avevamo una interlocuzione diretta, anche via email. Io attualmente sono responsabile del suo responsabile che è il signor Il lavorava e lavora Pt_2 Pt_1 nell'Ufficio componenti che si occupa dell'acquisto di prodotti ad alto contenuto tecnologico, meccanici, elettrici ed idraulici. come buyer si occupava di tutti Pt_1
questi settori. Gli stabilimenti emettono richiesta di acquisto, vengono verificate dal
Pag. 8 di 20 responsabile, ed assegnate al singolo buyer sulla base del carico di lavoro. Pt_1 quando riceve un certo numero di richieste di acquisto, le valuta, fa un'analisi sul prodotto, sui fornitori, sull'esistenza di un contratto ed emette un ordine di acquisito.
Lui quindi verifica innanzi tutto se esiste un contratto di acquisto, poi deve verificare che la richiesta sia in linea coi requisiti del contratto ovvero prezzo, minimo ordinabile e tempo di consegna. Se esiste un contratto utilizzabile da' corso, cioè emette l'ordine, cioè predispone l'ordine di acquisto sottoposto alla mia approvazione. Spesso il contratto non era utilizzabile e quindi negoziava col fornitore l'utilizzabilità del contratto per esempio per quantità inferiori al minimo stabilito per contratto. Altrimenti, doveva parlare con lo stabilimento chiedendo un adeguamento della richiesta di acquisito per renderla compatibile col contratto. Se non c'era un contratto andava fatta una gara, quindi erano selezionati un numero di fornitori sulla base della merceologia considerata, dei dati storici e quindi si emetteva la richiesta di offerta. Il buyer selezionava i fornitori dall'albo, non poteva accadere che non vi fossero nell'albo i fornitori necessari per il prodotto interessato. Poi vi era la gestione dell'attività, cioè era coinvolto dopo l'emissione dell'ordine, per esempio perché il fornitore Pt_1
non era in grado di rispettare i tempi di consegna. In questo caso, il buyer interveniva a dare supporto. Vi era un regolamento gestione attività negoziali che stabiliva in azienda come procedere alle negoziazioni e quindi era seguito dal ricorrente. Tutto ciò che ho detto si riferisce anche al ricorrente come buyer. Il ricorrente non è veloce nelle sue attività, e ricordo di avergli notificato errori compiuti, sia nel ritardo nei tempi che noi dobbiamo rispettare con le divisioni di , cioè un termine massimo di CP_1
35. Le gare gestite dal ricorrente arrivarono a 50 o 60 giorni, quindi in ritardo. Il monitoraggio lo facciamo su tutti i buyer, i ritardi capitarono ad altri buyer ma in modo molto meno frequente, cioè in casi specifici”
Il teste ha riferito: Ho conosciuto il ricorrente nella sede di via Testimone_3
Pastrengo nell'estate del 2020. Io ero impiegato buyer nel settore elicotteri e componenti. Anche il ricorrente era come me assegnato a svolgere mansioni di buyer delle componenti elicotteri, prevalentemente su richieste di materiali a contratto, cioè relative a componenti oggetto di contratti già in essere. Almeno per 2-3 giorni a
Pag. 9 di 20 settimana lavoravamo entrambi in presenza in ufficio e quindi lavoravamo nella stessa stanza. Ma ognuno lavorava autonomamente rispetto all'altro. Il resto dei giorni lavoravamo in smart-working. Erano assegnate settimanalmente al ricorrente delle richieste di acquisto di componenti di vario genere. In primo luogo, il ricorrente verificava che l'oggetto della richiesta era ricompreso nel contratto di essere, se sì emetteva l'ordine di acquisto. Compilava quindi un campo del sistema da cui si generativa l'ordine di acquista che passava all'approvazione dell'ing. CP_3
Quest'ultimo effettuava una verifica effettiva e puntuale su ogni singolo ordine.
Successivamente, l'ordine era trasmesso al fornitore o distributore. Nel caso in cui la richiesta non rispettava le clausole del contratto, per esempio, ove fossero previste quantità minime o tempi di consegna incompatibili con la richiesta, il ricorrente mandava una e-mail al richiedente per verificare la possibilità di rendere la richiesta congruente con l'oggetto del contratto. Quando e se perveniva l'adeguamento della richiesta, procedeva come sopra. In questi ambiti procedeva autonomamente. Io rimasi lì sino al gennaio 2023 ed in questo periodo l'ho sempre visto svolgere le predette mansioni. Si usava e si usa il sistema informatico SAP e SRM. Quindi questi sistemi una volta immessi i dati della richiesta consentono la visualizzazione di tutti i dati rilevanti (es. soggetto richiedente, quantità, requisiti di qualità). Vi è quindi una sequenza meccanica di utilizzo di questi sistemi. I campi sono quindi predefiniti. Dal 1 ottobre 2019, cioè da quanto sono entrato io presso la convenuta, il sistema è sempre lo stesso ed è rimasto tale sino al gennaio 2023. Ad inizi settimana a tutti i componenti del team perveniva una email, dapprima proveniente dall'ing. dopo Per_2 da , contenente un'assegnazione settimanale delle richieste da Testimone_4 evadere, recante i dati delle assegnazioni di tutti i componenti. Solo al erano Pt_1
assegnate richieste da evadere a contratto, mentre per tutti gli altri vi erano anche richieste con gare, non so la ragione di ciò. Preciso che non curava e non si Pt_1
occupava di richieste da evadere mediante trattativa diretta, né di gare;
io le trattavo. Il inviava a ciascun componente compreso lui l'email con l'Excel Tes_4
con le assegnazioni;
lui trasmetteva tale documento ma non si chi lo predisponesse. Le scrivanie erano adiacenti e quindi potevo vedere cosa il ricorrente facesse. Posso confermare che per alcune parti della giornata il ricorrente non svolgeva alcuna
Pag. 10 di 20 attività di ufficio, era inattivo. Io vedevo solo che non si occupava del lavoro, non posso dire se avesse terminato quello a lui assegnato, né so se avesse arretrato. Il ricorrente doveva attenersi alle clausole contrattuali”.
Infine, il teste ha così deposto: “ Ho conosciuto il ricorrente dalla metà del Tes_5
2020 in quanto ero coordinatore dell'unità acquisiti componente e dal gennaio 2023 sono divenuto responsabile dell'unità acquisti. Lavoravo nella sede di Pomigliano
d'Arco. Quando mi trovavo nella sede di Roma, via Pastrengo, e ciò avveniva circa due volte al mese vedevo il ricorrente lavorare se era presente. Quando andavo mi trattenevo l'intera giornata lavorativa e stavo in una sala riunioni, diversa da quella dove stava il ricorrente. Entravo nella sua stanza se necessario. Ad inizi settimana, ero io a distribuire le richieste ai diversi componenti del gruppo e quindi predisponevo l'Excel contenente le varie assegnazioni e tale atto era poi inoltrato ai componenti dal collega . Nella distribuzione delle richieste seguivo un criterio di Testimone_4
equità, nel senso che assegnavo a tutti più o meno tutti i tipi di richieste. Per quelle relative a gare o trattativa preciso che a seguito dei monitoraggi effettuati, risultò che il ricorrente aveva delle tempistiche non compatibili con la media normale e quindi a lui veniva assegnate quelle a contratto ma anche gli altri tipi. Chiarisco circa le richieste che quelle relative a contratti in corso, potevano essere evase in una giornata, se vi era corrispondenza della richiesta con i requisiti del contratto.
Altrimenti, andavano fatte delle verifiche in particolare, per esempio andava sentito l'ufficio richiedente per verificare se le quantità fossero modificabili, oppure il come gli altri poteva contattare direttamente il fornitore Pt_1
contraente esterno per verificare la possibilità di acquisto in deroga rispetto alle previsioni contrattuali. La stessa cosa valevole per le quantità, valeva per i tempi di consegna. Il ricorrente effettuava in autonomia queste verifiche. In quel periodo, anche per l'emergenza epidemiologica, le poche volte in cui ho visto in presenza il ricorrente non l'ho visto inattivo. Ricordo che su richieste assegnate al ricorrente pervennero sollecitazioni dagli uffici richiedenti per il ritardo nella trattazione.
Ricordo un paio di casi in cui il ricorrente aveva chiesto al fornitore elementi di conoscenza, non c'era stata risposta e il ricorrente non aveva poi dato riscontro
Pag. 11 di 20 ulteriore. Ricordo quindi dei ritardi oggetto del monitoraggio di cui ho parlato, con tempistiche che andavano molto al là della media. Sono state mandate delle email al ricorrente di sollecitazione, ma non di richiamo o rimprovero o contestazione disciplinare. Se ne tenne conto nelle schede di performance. Sono state pochissime le volte forse a mesi alternati in cui mi sono incontrato ed ho visto il ricorrente di persona in sede”.
5.Ora, alla luce delle deposizioni riportate, è chiaro che non residuano dubbi sulla ricostruzione dei fatti storici rilevanti, in quanto la consistenza intrinseca degli accadimenti descritti dai testimoni, e quindi i contenuti delle mansioni svolte dal ricorrente, risultano descritti in modo fondamentalmente omogeneo e coerente da tutti i testi escussi.
Il punctum dolens nella presente fattispecie non attiene quindi tanto al profilo storico fattuale, ma piuttosto a quello valutativo e qualificatorio, dovendosi apprezzare, da parte del giudice, se le attività lavorative espletate dal fossero e siano riconducibili Pt_1
al superiore livello contrattuale invocato.
Ora, come anticipato, il carattere differenziale saliente della declaratoria del più alto livello 7 del CCNL 2016 corrispondente al livello B3 del CCNL 2021, verte essenzialmente sui seguenti tratti caratterizzanti, aggiuntivi ed ulteriori rispetto alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria:
- Possesso di notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni,
- Preposizione ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o
- Svolgimento di attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali»
Ciò posto, non si ritiene configurabile il diritto all'inquadramento superiore del ricorrente nel livello 7^ del CCNL 2016, né comunque nel livello B3 del CCNL
2021, difettando la dimostrazione dei fatti costitutivi del relativo diritto.
Pag. 12 di 20 In particolare, bisogna innanzi tutto evidenziare che l'attività lavorativa a cui è stato adibito il ha avuto ad oggetto la lavorazione delle richieste di acquisto Pt_1
assegnate dal Responsabile di unità.
Come reso evidente dall'istruttoria orale espletata ed anche la documentazione prodotta dalla società , il dipendente, in questa attività, non ha mai esercitato funzioni in piena e personale autonomia, né ha goduto di capacità decisionale propria, come confermato dal fatto che, ai fini del completamento della filiera di lavorazione di ciascuna richiesta, ai fini della successiva emissione dell'ordine di acquisto, si richiedeva un doppio controllo sulla linea gerarchica successiva da parte dei due responsabili collocati in posizione sovraordinata (Responsabile del team e responsabile acquisiti). Anche i documenti prodotti dalla resistente ulteriormente corroborano l'ampiezza e significatività del controllo esercitato dai superiori del ricorrente sulle attività da questo espletate e sui relativi risultati.
Si aggiunga che il margine di effettiva autonomia tecnica goduta dall'interessato era assai ristretto, considerato quanto pure pacificamente emerso, in ordine alla sottoposizione di tutti coloro che espletavano queste mansioni a disposizioni generali, contenute nel Regolamento o nelle Linee Guida, prodotte agli atti.
Inoltre, come sempre acquisito dall'istruttoria, tutti i buyer, compreso il ricorrente, hanno sempre e solo usato il sistema informatico , basato su una CP_4 sequenza automatizzata, con campi predefiniti, il che conferma l'assenza di significativi spazi di autonoma valutazione tecnica da parte dell'interessato.
Peraltro, già dal 1 ottobre 2019 almeno e sino al gennaio 2023, il sistema è rimasto sempre lo stesso.
Alla luce di ciò, non si può ritenere raggiunta la prova in ordine all'intervenuto svolgimento di “attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali».
Infatti, non è emerso il dato saliente dell'alta specializzazione delle attività, quale elemento autonomo ed aggiuntivo non solo rispetto alla notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ma anche rispetto ai contenuti professionali propri del 6 livello.
Pag. 13 di 20 Infatti, l'alta specializzazione costituisce una espressione molto pregnante dal punto di vista concettuale, con funzione selettiva, riferibile all'alto tasso di tecnicismo e all'elevato grado di competenza specialistica posseduta ed involta nelle funzioni considerate.
Ebbene, tali tratti non risultano presenti nelle ordinarie attività del ricorrente, caratterizzate da contenuti e caratteri non definibili come di alta specializzazione, in quanto sguarniti di tale qualità, presentando significativi limiti oggettivi, relativi sia al livello tecnico delle nozioni involte, sia alla ripetitività degli accertamenti, sia alla predeterminazione rigida degli schemi di ragionamento e delle sequenze di lavorazione delle pratiche. Non si individua quindi alcuna attività di alta specializzazione veramente riferibile alla persona del Pt_1
Mancante poi è l'altro decisivo elemento relativo all' importanza delle attività svolte ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. A questo scopo non può sfuggire che tale parametro discretivo non può essere confuso con il criterio della generica appartenenza delle mansioni espletate al fondamentale ambito produttivo o addirittura al core business aziendale, né lo stesso parametro può correttamente essere esplicitato nell'asserzione formulata dalla difesa attorea, nelle note autorizzate, secondo cui “l'attività di acquisto svolta dal ricorrente per la convenuta, in qualità di buyer, è attività essenziale, strategica e importante per la società”.
La declaratoria del 7° livello impone, infatti, non solo che il dipendente espleti funzioni proprie del 6 livello, cioè direttive, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali, ma esige che le attività in concreto espletate siano importanti ai fini del diretto conseguimento delle finalità generali dell'impresa, dunque di natura strategica, in quanto di potenziale incidenza sugli obiettivi imprenditoriali. Su questa linea logica, non rileva quindi in astratto che l'attività del buyer sia, nell'economia aziendale, appartenente al nucleo merceologico dell'attività imprenditoriale tipica svolta dalla altrimenti tutti gli CP_5
approvvigionatori, cioè coloro che svolgono tali mansioni, per questo solo avrebbero tutti diritto ad essere sempre inquadrati nel 7° livello.
Pag. 14 di 20 Piuttosto, ai fini in questione rileva che le attività svolte rivestano una valenza significativa proprio ai fini della mission imprenditoriale, in termini d'incidenza sulle strategie dell'impresa. Ma tale circostanza storica non risulta dimostrata.
Nel caso di specie non risulta infatti, in alcun modo, provato se ed in che cosa l'attività svolta dal avrebbe in ipotesi inciso o potuto incidere nello sviluppo e Pt_1
nella realizzazione degli obiettivi aziendali, quindi nelle dinamiche progettuali fondamentali e nelle scelte strategiche di fondo.
A fronte di ciò, non ha peraltro portata dirimente la circostanza che il collega
[...]
risulti inquadrato nel livello superiore 7, non solo perché non esiste in assoluto Tes_1 nel lavoro privato l'obbligo di parità di trattamento tra i lavoratori, nei limiti della correttezza e dell'assenza di situazioni discriminatorie (qui non poste in discussione), ma soprattutto perché non è nemmeno apprezzabile un'effettiva disparità, tenuto conto che questo lavoratore già in fase di assunzione ha ricevuto questo inquadramento, e ciò importa altre valutazioni anche attinenti alla contingente dinamica assunzionale di questa specifica risorsa, non chiariti dalla difesa attorea, che impediscono di procedere ad un pedissequo raffronto. In ogni caso, potrebbero risultare diverse le competenze involte, il margine di autonomia riconosciuto, il grado d'incidenza delle funzioni rispetto agli obiettivi aziendali, i percorsi professionali a monte e le performance a valle, aspetti questi non emergenti in modo specifico rispetto alla posizione dell' e che Tes_1
quindi impediscono un paragone puntuale e significativo col ricorrente.
Infine, alla luce di tale ricostruzione del dato saliente attinente al contenuto normale e prevalente delle mansioni assegnate, non hanno portata decisiva dati accessori e marginali, quale quello attinente alla pretesa attività formativa svolta.
Pertanto, in parte qua la domanda è inaccoglibile.
6. Quanto alla seconda domanda avanzata, la stessa è parimenti infondata.
Sul punto, in linea di diritto, si ricorda che l'art. 2103 c.c., ratione temporis, deve essere applicato al caso di specie nel testo modificato dal d.lgs.vo n. 23/2015, essendo stato tale articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere
Pag. 15 di 20 dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo
D.Lgs. n. 81/2015.
La norma vigente ed applicabile al caso di specie prevede, per quanto qui d'interesse e come già anticipato: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Per quanto concerne il regime di ripartizione dei carichi probatori, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da parte ricorrente, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Ebbene, poste tali premesse in diritto, ed analizzati gli elementi di fatto acquisiti, si ricava l'infondatezza dell'assunto attoreo.
In primis, rispetto al vaglio demandato a questo giudice, si premette che il parametro del controllo giudiziario è nel caso di specie costituito dal 6° livello contrattuale rivestito e, come visto, legittimamente e correttamente assegnato al lavoratore.
Ora, le risultanze della prova sono state già sopra riportate e sono sostanzialmente convergenti.
La prova documentale offerta dimostra che nel giugno 2020 il ricorrente è stato inserito come buyer-IC presso l'UO Componenti (elicotteri) nel settore Acquisti diretti standard e produzione.
Pag. 16 di 20 Emerge che al vennero assegnate richieste da evadere a contratto, mentre per Pt_1
tutti gli altri vi erano anche richieste con gare. Le assegnazioni delle pratiche erano effettuate sulla base di uno schema Excel, predisposto da secondo un Tes_5
criterio di equità, cioè con omogeneità tendenziale, salvo per le richieste a gare o trattativa. Infatti, per queste, a seguito dei monitoraggi effettuati, risultò che il ricorrente aveva delle tempistiche non compatibili con la media normale e quindi ci furono rilievi da parte dei terzi e sollecitazioni per le criticità conseguenti.
L'inattività del ricorrente rilevata dal teste peraltro in periodi pandemici Tes_3
anche di smart working, dal medesimo teste risulta non sufficientemente chiarita (“Io vedevo solo che non si occupava del lavoro, non posso dire se avesse terminato quello a lui assegnato, né so se avesse arretrato)”. Lo stesso teste ha peraltro chiarito che “Erano assegnate settimanalmente al ricorrente delle richieste di acquisto di componenti di vario genere”, dunque è sempre rimasta costante l'assegnazione al delle Pt_1
pratiche da lavorare, in termini omogenei rispetto a quanto per tutti da tempo avveniva.
Dalle prove cartolari offerte e dalle deposizioni richiamate sopra, risulta quindi provato che il ricorrente anche dopo luglio 2020 ha continuato a svolgere mansioni coerenti col livello d'inquadramento, ed esigibili sulla base della declaratoria di riferimento. Non risulta mai essere stato privato delle sue mansioni, né lasciato inattivo, considerato che allo stesso risultano sempre e comunque assegnate pratiche congruenti con le mansioni rivestite. Dal punto di vista quantitativo, si deve peraltro contestualizzare quanto emerso rispetto al periodo interessato, cioè con l'epoca storica della pandemia, caratterizzata, come anche dedotto dalla resistente, dal rallentamento delle attività, ma anche dallo svolgimento di lavoro in smart working.
Quindi, già da quanto detto non emerge alcun inadempimento, risultando perfettamente rispettato l'art. 2103 cit..
Si aggiunga che ulteriormente decisiva, ai fini di escludere qualsiasi inadempimento datoriale sanzionabile, è poi la constatazione dei ritardi accumulati dal con i Pt_1
diversi richiami operati dal responsabile, risultanti dalle numerose email prodotte dalla società e dalle schede di performance. Anche il file/estratto col dettaglio delle RDA
Pag. 17 di 20 gestire dal conferma la scarsa performance del medesimo, soprattutto non in Pt_1
grado di gestire nei rigorosi tempi assegnati le gare a trattativa privata, con un indice di ritardo via via crescente.
Agli atti vi sono le sollecitazioni dagli uffici richiedenti evidentemente seccate ed in difficoltà operativa per il ritardo nella trattazione.
Alla luce di ciò, per evitare disservizi nella fornitura del servizio esterno, risulta del tutto legittima l'iniziativa datoriale di peculiare e comunque limitata specifica modulazione delle assegnazioni al ricorrente, solo da un punto di vista qualitativo, sulla base di un criterio di tempestiva gestibilità e sostenibilità.
Infatti, i responsabili sovraordinati al ricorrente doverosamente hanno provveduto all'esercizio dei propri poteri organizzativi e gestionali assegnando alla risorsa pratiche qualitativamente più rapide da gestire, quali quelle degli ordini a contratto. Trattasi comunque di attività del medesimo livello tecnico e dello stesso grado di complessità delle altre, gestite ordinariamente anche dagli altri colleghi, dunque non implicanti un aliquid minoris.
In questo quadro, non emergono profili di scorrettezza, né di irragionevolezza, ma anzi si evince il doveroso adempimento da parte di altri lavoratori con posizione di responsabilità e con un ruolo di ottimizzazione delle risorse umane assegnate ai fini di garantire l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi della verso i terzi, CP_5
aspetto questo fondamentale considerato che è società, Controparte_1
interamente partecipata da che svolge il precipuo ruolo di service CP_1
provider del Gruppo.
Pertanto, non potendosi ravvisare la violazione dell'art. 2103 c.c., stante l'assenza di modificatio in peius, anche questo capo di domanda va respinto, risultando gli oneri probatori non assolti.
Solo ad abundantiam, è bene in ogni caso sottolineare che una volta escluso che il potere datoriale di assegnazione al dipendente delle mansioni risulti viziato o violativo dei limiti interni o esterni del potere, non risulta sindacabile in sede giudiziaria la
Pag. 18 di 20 ragionevolezza della scelta discrezionale dell'imprenditore in ordine alla determinazione del contenuto dei compiti assegnati e alla conformazione concreta dell'obbligo di facere. Non solo, infatti, lo ius variandi mansionistico non incontra limiti causali, né presupposti giustificativi, né quindi anche un eventuale mutamento di funzioni – peraltro qui non ravvisabile in senso proprio -deve risultare inevitabile, ma, in ogni caso, resta fermo che il controllo di questo giudice, come imposto dall'art. 30 della legge n. 183/2010, “è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”.
Pertanto, anche questo capo di domanda è inaccoglibile.
Il ricorso va quindi integralmente respinto, risultando assorbiti tutti i profili di tipo risarcitorio nell'accertata assenza di condotte inadempitive o comunque antigiuridiche della società convenuta.
7.Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 4820,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
25/06/2025
Pag. 19 di 20 Il Giudice
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 307/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SALVAGNI Parte_1
MICHELANGELO
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv.ti PESSI Controparte_1
ER e RT SI AR
Resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
A) SULLE MANSIONI SUPERIORI
1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal gennaio 2016 ad oggi, o da altra data che sarà ritenuta di giustizia, nel superiore livello B3 (ex 7 livello) del CCNL Metalmeccanici;
2. per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli dedotti in premessa, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per il riconoscimento del superiore livello B3 (ex 7 livello) del
CCNL Metalmeccanici, per i seguenti importi:
a) € 30.145,70 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, per il periodo dal gennaio
2016 al settembre 2023 (data sino alla quale è stato elaborato il conteggio), o altro periodo ritenuto di giustizia,
b) oltre a € 289,53 mensili, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, da ottobre 2023 sino alla data dell'emananda sentenza, o altra data ritenuta di giustizia,
c) nonché il diritto del ricorrente all'accantonamento delle differenze retributive ai fini del TFR e al ricalcolo delle ferie.
B) SULLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
3. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente a decorrere dal mese di luglio 2020,
o altra data ritenuta di giustizia, e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi e posta in essere dalla società resistente in violazione degli artt. 2103, 2087 c.c., nonché dell'art. 32 Cost.;
4. ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adibire il ricorrente a mansioni riconducibili al livello di inquadramento B3 (ex 7° livello) richiesto e/o a quello di appartenenza B2 (ex 6° livello) del CCNL Metalmeccanici;
5. condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale subito dal ricorrente in conseguenza della propria e
Pag. 2 di 20 illegittima dequalificazione professionale, anche in ragione della deminutio di esperienza, capacità professionale e perdita di chance, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in misura pari ad una retribuzione mensile, pari ad € 3.671,27 (7° livello/B3 azionato) o, in subordine, ad € 3.381,74 (6° livello/B2 di appartenenza), o una percentuale della stessa o, ancora, altra somma ritenuta di giustizia, moltiplicata per ciascun mese di dequalificazione a far data dal mese di luglio 2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia;
6. condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento:
a. del danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi, in via equitativa sulla scorta dei criteri tabellari richiamati in premessa, in misura pari ad € 72.685,25, ovvero nella misura ritenuta di giustizia all'esito della disposta CTU;
b. del danno morale subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa;
c. del danno all'immagine subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta datoriale e della dequalificazione professionale subita a far data dal mese di luglio
2020 e sino all'emananda sentenza o, comunque, a tutt'oggi, o altro periodo ritenuto di giustizia, da accertarsi in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa “.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali, quindi veniva discussa e decisa.
Pag. 3 di 20 1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione)..
e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
Peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le determinazioni e valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (da ultimo, Cass. n. 5610/2023).
2.La domanda attorea ha un duplice oggetto:
Pag. 4 di 20 A) l'accertamento del diritto del ricorrente, inquadrato nel livello B2 (ex 6 livello), ad ottenere il superiore inquadramento di cui al livello B3 (ex 7 livello) del CCNL
Metalmeccanici, dal gennaio 2016 e sino a giugno 2020;
B) l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale consistita nella pretesa dequalificazione professionale subita dal ricorrente dal mese di luglio 2020 in poi, con conseguente diritto del medesimo al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
3.Muovendo dal primo capo della domanda, in linea di diritto, è necessario ricordare che a norma dell'art. 2103 c.c., primo comma, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
La medesima disposizione stabilisce poi che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ora, ai fini della verifica della astratta sussumibilità delle mansioni che si assumono svolte, rispetto a quelle proprie del livello invocato, "..il giudice di merito…..deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente stolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01 e Cass.
3069/2005). Peraltro la S.C. ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale
Pag. 5 di 20 invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). E ancora: “La necessità della specificazione dei contenuti della prestazione e delle modalità concrete di espletamento è vieppiù necessaria laddove una determinata attività sia astrattamente collocabile in più qualifiche od in più profili professionali” (Cass Sez. lav., n. 12092 del 01/07/2004).
Tanto premesso, occorre quindi muovere in primis dall'individuazione dell'esatto contenuto delle due declaratorie che vengono in rilievo, cioè quella propria del livello rivestito e quella propria del livello rivendicato.
Correttamente, poiché la domanda è riferita alle mansioni svolte dal gennaio 2016 al giugno 2020, la parte ricorrente ha valutato le declaratorie del 7 livello azionato e del 6 livello di appartenenza del lavoratore di cui al CCNL Metalmeccanici del 26.11.2016, rimasto in vigore sino al successivo rinnovo del medesimo contratto del 5.02.2021.
Secondo la disciplina pattizia, al 6° livello, attuale B2, formalmente posseduto dal ricorrente, appartengono (il carattere evidenziato è della scrivente), «i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite».
Al 7° livello, attuale B3, rivendicato dal ricorrente, appartengono: «i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali».
Ora, a fronte di tali previsioni, occorre verificare le risultanze istruttorie acquisite.
Pag. 6 di 20 4.La prova orale ha offerto le seguenti evidenze conoscitive.
Il teste ha riferito quanto segue (l'evidenziato è della scrivente): Ho Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente dall'inizio del 2016 al 2020. Preciso che già prima del lockdown, quindi del marzo 2020 per problemi di salute ho usufruito di permessi. Io sono un buyer, e quindi mi occupo degli acquisti, per i prodotti software. Eravamo nella stessa stanza io, il ricorrente e la collega Quindi eravamo il team Persona_1 dedicato all'acquisito software, il primo team. Noi facevano esattamente lo stesso lavoro. A noi arrivava una richiesta di acquisto col dettaglio di ciò che serviva, noi nell'arco di 35 gg dovevamo concludere tale proposta, spesso era urgente e quindi il termine si accorciava. In base all'entità di valore dell'acquisto e alla tipologia avevamo delle Linee Guida che si chiamavano Regolamento attività negoziali, aggiornate nel tempo, che da' le indicazioni a seconda del tipo di acquisito da seguire. Potevamo fare o l'acquisito diretto da fornitore se c'era un contratto o una trattativa privata tra più fornitori o una gara pubblica o un esiguo importo, cioè fino a
5000 euro l'anno potevamo acquistare direttamente. Quindi facevamo uno studio ulteriore del prodotto, ci interfacciavamo col fornitore, dopo averlo individuato, e anche valutando la tempistica e le condizioni generali, a seconda della modalità di acquisito da seguire, emettevamo una bozza di ordine, che veniva firmata in prima istanza da noi e poi veniva e viene verificata dal responsabile del team, che controlla la correttezza delle scelte proposte e dei dati inseriti e quindi viene inviata al responsabile acquisiti per la firma. Valutavamo sulla base delle nostre competenze tecniche e commerciali i dati da acquisire tramite interlocuzione anche diretta con altri soggetti, sia interni alla società che esterni. Tutto ciò che ho detto, ribadisco che vale esattamente per il ricorrente. Il ricorrente ai fini della selezione del fornitore, premesso che già conosceva molti fornitori per la sua precedente esperienza di lavoro in ufficio ex
, procedeva ad una raccolta di dati informativi tecnici. Per esempio, in caso di CP_2
acquisito di un antivirus, il ricorrente chiamava il distributore o il produttore nazionale e si faceva spiegare la linea o politica commerciale, individuava l'azienda
o le aziende, le faceva inserire nell'albo fornitori, e procedeva alle modalità di acquisito come descritte. Nella scelta del fornitore rispetto ad un certo prodotto, al fine
Pag. 7 di 20 di poterlo utilizzare come potenziale fornitore, cioè per un eventuale acquisito, si teneva conto dei seguenti elementi: se era già iscritto all'albo, se dava condizioni commerciali migliori oggettivamente in base per esempio alla tempistica o alla fatturazione o ai costi, se aveva certificazioni top sul prodotto o se era segnalato dal produttore. Ora, ciò detto, in caso di necessità di acquisito, per esempio, per trattativa privata, dovevamo acquisire almeno tre offerte di aziende diverse, quindi chiedevamo l'offerta ai potenziali fornitori e poi noi valutavamo quella economicamente migliore, preparavamo un modello apposito con le tre tabelle di prezzi, con la motivazione del perché avevamo scelto quei fornitori e poi la conclusione. Nella bozza di ordine si inseriscono i dati di questo fornitore e si allega la scheda e le tre offerte. Se fosse stata una gara ad invito, usavamo noi il portale con invito ai fornitori potenziali prescelti e poi si emetteva la stessa bozza di ordine. Io sono stato sempre inquadrato come 7° livello, B3 ed era il livello di assunzione. Sul capo 24 del ricorso: assolutamente sì, cioè il ricorrente ha istruito tutte le risorse che facevano ingresso nel team e che non avevano competenze tecniche come buyer né competenze nel settore del software. Avevamo proprio una lavagna che usavamo per la formazione con contenuti tecnici per spiegare cosa stavamo comprando, l'uso del prodotto e spiegavamo le procedure aziendali, come interfacciarsi coi fornitori e tutto il resto e l'utilizzo dei sistemi informatici in uso”.
Il teste ha così deposto: Dal giugno 2020 sino gennaio 2023 ho lavorato Testimone_2
col ricorrente, nel senso che io ero il suo responsabile diretto. Nel periodo precedente non abbiamo avuto diretti rapporti lavorativi. Nel periodo indicato ero responsabile dell'unità operativa acquisiti componenti. Preciso che comunque vi era una figura intermedia di coordinamento, rivestita dalla dottoressa mi pare. Non avevo un Per_2
rapporto personale diretto col ricorrente, ma tutto il lavoro che lui faceva passava alla mia approvazione. Inoltre, in caso di necessità o di richiesta da parte di mia di chiarimenti avevamo una interlocuzione diretta, anche via email. Io attualmente sono responsabile del suo responsabile che è il signor Il lavorava e lavora Pt_2 Pt_1 nell'Ufficio componenti che si occupa dell'acquisto di prodotti ad alto contenuto tecnologico, meccanici, elettrici ed idraulici. come buyer si occupava di tutti Pt_1
questi settori. Gli stabilimenti emettono richiesta di acquisto, vengono verificate dal
Pag. 8 di 20 responsabile, ed assegnate al singolo buyer sulla base del carico di lavoro. Pt_1 quando riceve un certo numero di richieste di acquisto, le valuta, fa un'analisi sul prodotto, sui fornitori, sull'esistenza di un contratto ed emette un ordine di acquisito.
Lui quindi verifica innanzi tutto se esiste un contratto di acquisto, poi deve verificare che la richiesta sia in linea coi requisiti del contratto ovvero prezzo, minimo ordinabile e tempo di consegna. Se esiste un contratto utilizzabile da' corso, cioè emette l'ordine, cioè predispone l'ordine di acquisto sottoposto alla mia approvazione. Spesso il contratto non era utilizzabile e quindi negoziava col fornitore l'utilizzabilità del contratto per esempio per quantità inferiori al minimo stabilito per contratto. Altrimenti, doveva parlare con lo stabilimento chiedendo un adeguamento della richiesta di acquisito per renderla compatibile col contratto. Se non c'era un contratto andava fatta una gara, quindi erano selezionati un numero di fornitori sulla base della merceologia considerata, dei dati storici e quindi si emetteva la richiesta di offerta. Il buyer selezionava i fornitori dall'albo, non poteva accadere che non vi fossero nell'albo i fornitori necessari per il prodotto interessato. Poi vi era la gestione dell'attività, cioè era coinvolto dopo l'emissione dell'ordine, per esempio perché il fornitore Pt_1
non era in grado di rispettare i tempi di consegna. In questo caso, il buyer interveniva a dare supporto. Vi era un regolamento gestione attività negoziali che stabiliva in azienda come procedere alle negoziazioni e quindi era seguito dal ricorrente. Tutto ciò che ho detto si riferisce anche al ricorrente come buyer. Il ricorrente non è veloce nelle sue attività, e ricordo di avergli notificato errori compiuti, sia nel ritardo nei tempi che noi dobbiamo rispettare con le divisioni di , cioè un termine massimo di CP_1
35. Le gare gestite dal ricorrente arrivarono a 50 o 60 giorni, quindi in ritardo. Il monitoraggio lo facciamo su tutti i buyer, i ritardi capitarono ad altri buyer ma in modo molto meno frequente, cioè in casi specifici”
Il teste ha riferito: Ho conosciuto il ricorrente nella sede di via Testimone_3
Pastrengo nell'estate del 2020. Io ero impiegato buyer nel settore elicotteri e componenti. Anche il ricorrente era come me assegnato a svolgere mansioni di buyer delle componenti elicotteri, prevalentemente su richieste di materiali a contratto, cioè relative a componenti oggetto di contratti già in essere. Almeno per 2-3 giorni a
Pag. 9 di 20 settimana lavoravamo entrambi in presenza in ufficio e quindi lavoravamo nella stessa stanza. Ma ognuno lavorava autonomamente rispetto all'altro. Il resto dei giorni lavoravamo in smart-working. Erano assegnate settimanalmente al ricorrente delle richieste di acquisto di componenti di vario genere. In primo luogo, il ricorrente verificava che l'oggetto della richiesta era ricompreso nel contratto di essere, se sì emetteva l'ordine di acquisto. Compilava quindi un campo del sistema da cui si generativa l'ordine di acquista che passava all'approvazione dell'ing. CP_3
Quest'ultimo effettuava una verifica effettiva e puntuale su ogni singolo ordine.
Successivamente, l'ordine era trasmesso al fornitore o distributore. Nel caso in cui la richiesta non rispettava le clausole del contratto, per esempio, ove fossero previste quantità minime o tempi di consegna incompatibili con la richiesta, il ricorrente mandava una e-mail al richiedente per verificare la possibilità di rendere la richiesta congruente con l'oggetto del contratto. Quando e se perveniva l'adeguamento della richiesta, procedeva come sopra. In questi ambiti procedeva autonomamente. Io rimasi lì sino al gennaio 2023 ed in questo periodo l'ho sempre visto svolgere le predette mansioni. Si usava e si usa il sistema informatico SAP e SRM. Quindi questi sistemi una volta immessi i dati della richiesta consentono la visualizzazione di tutti i dati rilevanti (es. soggetto richiedente, quantità, requisiti di qualità). Vi è quindi una sequenza meccanica di utilizzo di questi sistemi. I campi sono quindi predefiniti. Dal 1 ottobre 2019, cioè da quanto sono entrato io presso la convenuta, il sistema è sempre lo stesso ed è rimasto tale sino al gennaio 2023. Ad inizi settimana a tutti i componenti del team perveniva una email, dapprima proveniente dall'ing. dopo Per_2 da , contenente un'assegnazione settimanale delle richieste da Testimone_4 evadere, recante i dati delle assegnazioni di tutti i componenti. Solo al erano Pt_1
assegnate richieste da evadere a contratto, mentre per tutti gli altri vi erano anche richieste con gare, non so la ragione di ciò. Preciso che non curava e non si Pt_1
occupava di richieste da evadere mediante trattativa diretta, né di gare;
io le trattavo. Il inviava a ciascun componente compreso lui l'email con l'Excel Tes_4
con le assegnazioni;
lui trasmetteva tale documento ma non si chi lo predisponesse. Le scrivanie erano adiacenti e quindi potevo vedere cosa il ricorrente facesse. Posso confermare che per alcune parti della giornata il ricorrente non svolgeva alcuna
Pag. 10 di 20 attività di ufficio, era inattivo. Io vedevo solo che non si occupava del lavoro, non posso dire se avesse terminato quello a lui assegnato, né so se avesse arretrato. Il ricorrente doveva attenersi alle clausole contrattuali”.
Infine, il teste ha così deposto: “ Ho conosciuto il ricorrente dalla metà del Tes_5
2020 in quanto ero coordinatore dell'unità acquisiti componente e dal gennaio 2023 sono divenuto responsabile dell'unità acquisti. Lavoravo nella sede di Pomigliano
d'Arco. Quando mi trovavo nella sede di Roma, via Pastrengo, e ciò avveniva circa due volte al mese vedevo il ricorrente lavorare se era presente. Quando andavo mi trattenevo l'intera giornata lavorativa e stavo in una sala riunioni, diversa da quella dove stava il ricorrente. Entravo nella sua stanza se necessario. Ad inizi settimana, ero io a distribuire le richieste ai diversi componenti del gruppo e quindi predisponevo l'Excel contenente le varie assegnazioni e tale atto era poi inoltrato ai componenti dal collega . Nella distribuzione delle richieste seguivo un criterio di Testimone_4
equità, nel senso che assegnavo a tutti più o meno tutti i tipi di richieste. Per quelle relative a gare o trattativa preciso che a seguito dei monitoraggi effettuati, risultò che il ricorrente aveva delle tempistiche non compatibili con la media normale e quindi a lui veniva assegnate quelle a contratto ma anche gli altri tipi. Chiarisco circa le richieste che quelle relative a contratti in corso, potevano essere evase in una giornata, se vi era corrispondenza della richiesta con i requisiti del contratto.
Altrimenti, andavano fatte delle verifiche in particolare, per esempio andava sentito l'ufficio richiedente per verificare se le quantità fossero modificabili, oppure il come gli altri poteva contattare direttamente il fornitore Pt_1
contraente esterno per verificare la possibilità di acquisto in deroga rispetto alle previsioni contrattuali. La stessa cosa valevole per le quantità, valeva per i tempi di consegna. Il ricorrente effettuava in autonomia queste verifiche. In quel periodo, anche per l'emergenza epidemiologica, le poche volte in cui ho visto in presenza il ricorrente non l'ho visto inattivo. Ricordo che su richieste assegnate al ricorrente pervennero sollecitazioni dagli uffici richiedenti per il ritardo nella trattazione.
Ricordo un paio di casi in cui il ricorrente aveva chiesto al fornitore elementi di conoscenza, non c'era stata risposta e il ricorrente non aveva poi dato riscontro
Pag. 11 di 20 ulteriore. Ricordo quindi dei ritardi oggetto del monitoraggio di cui ho parlato, con tempistiche che andavano molto al là della media. Sono state mandate delle email al ricorrente di sollecitazione, ma non di richiamo o rimprovero o contestazione disciplinare. Se ne tenne conto nelle schede di performance. Sono state pochissime le volte forse a mesi alternati in cui mi sono incontrato ed ho visto il ricorrente di persona in sede”.
5.Ora, alla luce delle deposizioni riportate, è chiaro che non residuano dubbi sulla ricostruzione dei fatti storici rilevanti, in quanto la consistenza intrinseca degli accadimenti descritti dai testimoni, e quindi i contenuti delle mansioni svolte dal ricorrente, risultano descritti in modo fondamentalmente omogeneo e coerente da tutti i testi escussi.
Il punctum dolens nella presente fattispecie non attiene quindi tanto al profilo storico fattuale, ma piuttosto a quello valutativo e qualificatorio, dovendosi apprezzare, da parte del giudice, se le attività lavorative espletate dal fossero e siano riconducibili Pt_1
al superiore livello contrattuale invocato.
Ora, come anticipato, il carattere differenziale saliente della declaratoria del più alto livello 7 del CCNL 2016 corrispondente al livello B3 del CCNL 2021, verte essenzialmente sui seguenti tratti caratterizzanti, aggiuntivi ed ulteriori rispetto alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria:
- Possesso di notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni,
- Preposizione ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o
- Svolgimento di attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali»
Ciò posto, non si ritiene configurabile il diritto all'inquadramento superiore del ricorrente nel livello 7^ del CCNL 2016, né comunque nel livello B3 del CCNL
2021, difettando la dimostrazione dei fatti costitutivi del relativo diritto.
Pag. 12 di 20 In particolare, bisogna innanzi tutto evidenziare che l'attività lavorativa a cui è stato adibito il ha avuto ad oggetto la lavorazione delle richieste di acquisto Pt_1
assegnate dal Responsabile di unità.
Come reso evidente dall'istruttoria orale espletata ed anche la documentazione prodotta dalla società , il dipendente, in questa attività, non ha mai esercitato funzioni in piena e personale autonomia, né ha goduto di capacità decisionale propria, come confermato dal fatto che, ai fini del completamento della filiera di lavorazione di ciascuna richiesta, ai fini della successiva emissione dell'ordine di acquisto, si richiedeva un doppio controllo sulla linea gerarchica successiva da parte dei due responsabili collocati in posizione sovraordinata (Responsabile del team e responsabile acquisiti). Anche i documenti prodotti dalla resistente ulteriormente corroborano l'ampiezza e significatività del controllo esercitato dai superiori del ricorrente sulle attività da questo espletate e sui relativi risultati.
Si aggiunga che il margine di effettiva autonomia tecnica goduta dall'interessato era assai ristretto, considerato quanto pure pacificamente emerso, in ordine alla sottoposizione di tutti coloro che espletavano queste mansioni a disposizioni generali, contenute nel Regolamento o nelle Linee Guida, prodotte agli atti.
Inoltre, come sempre acquisito dall'istruttoria, tutti i buyer, compreso il ricorrente, hanno sempre e solo usato il sistema informatico , basato su una CP_4 sequenza automatizzata, con campi predefiniti, il che conferma l'assenza di significativi spazi di autonoma valutazione tecnica da parte dell'interessato.
Peraltro, già dal 1 ottobre 2019 almeno e sino al gennaio 2023, il sistema è rimasto sempre lo stesso.
Alla luce di ciò, non si può ritenere raggiunta la prova in ordine all'intervenuto svolgimento di “attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali».
Infatti, non è emerso il dato saliente dell'alta specializzazione delle attività, quale elemento autonomo ed aggiuntivo non solo rispetto alla notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ma anche rispetto ai contenuti professionali propri del 6 livello.
Pag. 13 di 20 Infatti, l'alta specializzazione costituisce una espressione molto pregnante dal punto di vista concettuale, con funzione selettiva, riferibile all'alto tasso di tecnicismo e all'elevato grado di competenza specialistica posseduta ed involta nelle funzioni considerate.
Ebbene, tali tratti non risultano presenti nelle ordinarie attività del ricorrente, caratterizzate da contenuti e caratteri non definibili come di alta specializzazione, in quanto sguarniti di tale qualità, presentando significativi limiti oggettivi, relativi sia al livello tecnico delle nozioni involte, sia alla ripetitività degli accertamenti, sia alla predeterminazione rigida degli schemi di ragionamento e delle sequenze di lavorazione delle pratiche. Non si individua quindi alcuna attività di alta specializzazione veramente riferibile alla persona del Pt_1
Mancante poi è l'altro decisivo elemento relativo all' importanza delle attività svolte ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. A questo scopo non può sfuggire che tale parametro discretivo non può essere confuso con il criterio della generica appartenenza delle mansioni espletate al fondamentale ambito produttivo o addirittura al core business aziendale, né lo stesso parametro può correttamente essere esplicitato nell'asserzione formulata dalla difesa attorea, nelle note autorizzate, secondo cui “l'attività di acquisto svolta dal ricorrente per la convenuta, in qualità di buyer, è attività essenziale, strategica e importante per la società”.
La declaratoria del 7° livello impone, infatti, non solo che il dipendente espleti funzioni proprie del 6 livello, cioè direttive, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali, ma esige che le attività in concreto espletate siano importanti ai fini del diretto conseguimento delle finalità generali dell'impresa, dunque di natura strategica, in quanto di potenziale incidenza sugli obiettivi imprenditoriali. Su questa linea logica, non rileva quindi in astratto che l'attività del buyer sia, nell'economia aziendale, appartenente al nucleo merceologico dell'attività imprenditoriale tipica svolta dalla altrimenti tutti gli CP_5
approvvigionatori, cioè coloro che svolgono tali mansioni, per questo solo avrebbero tutti diritto ad essere sempre inquadrati nel 7° livello.
Pag. 14 di 20 Piuttosto, ai fini in questione rileva che le attività svolte rivestano una valenza significativa proprio ai fini della mission imprenditoriale, in termini d'incidenza sulle strategie dell'impresa. Ma tale circostanza storica non risulta dimostrata.
Nel caso di specie non risulta infatti, in alcun modo, provato se ed in che cosa l'attività svolta dal avrebbe in ipotesi inciso o potuto incidere nello sviluppo e Pt_1
nella realizzazione degli obiettivi aziendali, quindi nelle dinamiche progettuali fondamentali e nelle scelte strategiche di fondo.
A fronte di ciò, non ha peraltro portata dirimente la circostanza che il collega
[...]
risulti inquadrato nel livello superiore 7, non solo perché non esiste in assoluto Tes_1 nel lavoro privato l'obbligo di parità di trattamento tra i lavoratori, nei limiti della correttezza e dell'assenza di situazioni discriminatorie (qui non poste in discussione), ma soprattutto perché non è nemmeno apprezzabile un'effettiva disparità, tenuto conto che questo lavoratore già in fase di assunzione ha ricevuto questo inquadramento, e ciò importa altre valutazioni anche attinenti alla contingente dinamica assunzionale di questa specifica risorsa, non chiariti dalla difesa attorea, che impediscono di procedere ad un pedissequo raffronto. In ogni caso, potrebbero risultare diverse le competenze involte, il margine di autonomia riconosciuto, il grado d'incidenza delle funzioni rispetto agli obiettivi aziendali, i percorsi professionali a monte e le performance a valle, aspetti questi non emergenti in modo specifico rispetto alla posizione dell' e che Tes_1
quindi impediscono un paragone puntuale e significativo col ricorrente.
Infine, alla luce di tale ricostruzione del dato saliente attinente al contenuto normale e prevalente delle mansioni assegnate, non hanno portata decisiva dati accessori e marginali, quale quello attinente alla pretesa attività formativa svolta.
Pertanto, in parte qua la domanda è inaccoglibile.
6. Quanto alla seconda domanda avanzata, la stessa è parimenti infondata.
Sul punto, in linea di diritto, si ricorda che l'art. 2103 c.c., ratione temporis, deve essere applicato al caso di specie nel testo modificato dal d.lgs.vo n. 23/2015, essendo stato tale articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere
Pag. 15 di 20 dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo
D.Lgs. n. 81/2015.
La norma vigente ed applicabile al caso di specie prevede, per quanto qui d'interesse e come già anticipato: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Per quanto concerne il regime di ripartizione dei carichi probatori, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da parte ricorrente, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
Ebbene, poste tali premesse in diritto, ed analizzati gli elementi di fatto acquisiti, si ricava l'infondatezza dell'assunto attoreo.
In primis, rispetto al vaglio demandato a questo giudice, si premette che il parametro del controllo giudiziario è nel caso di specie costituito dal 6° livello contrattuale rivestito e, come visto, legittimamente e correttamente assegnato al lavoratore.
Ora, le risultanze della prova sono state già sopra riportate e sono sostanzialmente convergenti.
La prova documentale offerta dimostra che nel giugno 2020 il ricorrente è stato inserito come buyer-IC presso l'UO Componenti (elicotteri) nel settore Acquisti diretti standard e produzione.
Pag. 16 di 20 Emerge che al vennero assegnate richieste da evadere a contratto, mentre per Pt_1
tutti gli altri vi erano anche richieste con gare. Le assegnazioni delle pratiche erano effettuate sulla base di uno schema Excel, predisposto da secondo un Tes_5
criterio di equità, cioè con omogeneità tendenziale, salvo per le richieste a gare o trattativa. Infatti, per queste, a seguito dei monitoraggi effettuati, risultò che il ricorrente aveva delle tempistiche non compatibili con la media normale e quindi ci furono rilievi da parte dei terzi e sollecitazioni per le criticità conseguenti.
L'inattività del ricorrente rilevata dal teste peraltro in periodi pandemici Tes_3
anche di smart working, dal medesimo teste risulta non sufficientemente chiarita (“Io vedevo solo che non si occupava del lavoro, non posso dire se avesse terminato quello a lui assegnato, né so se avesse arretrato)”. Lo stesso teste ha peraltro chiarito che “Erano assegnate settimanalmente al ricorrente delle richieste di acquisto di componenti di vario genere”, dunque è sempre rimasta costante l'assegnazione al delle Pt_1
pratiche da lavorare, in termini omogenei rispetto a quanto per tutti da tempo avveniva.
Dalle prove cartolari offerte e dalle deposizioni richiamate sopra, risulta quindi provato che il ricorrente anche dopo luglio 2020 ha continuato a svolgere mansioni coerenti col livello d'inquadramento, ed esigibili sulla base della declaratoria di riferimento. Non risulta mai essere stato privato delle sue mansioni, né lasciato inattivo, considerato che allo stesso risultano sempre e comunque assegnate pratiche congruenti con le mansioni rivestite. Dal punto di vista quantitativo, si deve peraltro contestualizzare quanto emerso rispetto al periodo interessato, cioè con l'epoca storica della pandemia, caratterizzata, come anche dedotto dalla resistente, dal rallentamento delle attività, ma anche dallo svolgimento di lavoro in smart working.
Quindi, già da quanto detto non emerge alcun inadempimento, risultando perfettamente rispettato l'art. 2103 cit..
Si aggiunga che ulteriormente decisiva, ai fini di escludere qualsiasi inadempimento datoriale sanzionabile, è poi la constatazione dei ritardi accumulati dal con i Pt_1
diversi richiami operati dal responsabile, risultanti dalle numerose email prodotte dalla società e dalle schede di performance. Anche il file/estratto col dettaglio delle RDA
Pag. 17 di 20 gestire dal conferma la scarsa performance del medesimo, soprattutto non in Pt_1
grado di gestire nei rigorosi tempi assegnati le gare a trattativa privata, con un indice di ritardo via via crescente.
Agli atti vi sono le sollecitazioni dagli uffici richiedenti evidentemente seccate ed in difficoltà operativa per il ritardo nella trattazione.
Alla luce di ciò, per evitare disservizi nella fornitura del servizio esterno, risulta del tutto legittima l'iniziativa datoriale di peculiare e comunque limitata specifica modulazione delle assegnazioni al ricorrente, solo da un punto di vista qualitativo, sulla base di un criterio di tempestiva gestibilità e sostenibilità.
Infatti, i responsabili sovraordinati al ricorrente doverosamente hanno provveduto all'esercizio dei propri poteri organizzativi e gestionali assegnando alla risorsa pratiche qualitativamente più rapide da gestire, quali quelle degli ordini a contratto. Trattasi comunque di attività del medesimo livello tecnico e dello stesso grado di complessità delle altre, gestite ordinariamente anche dagli altri colleghi, dunque non implicanti un aliquid minoris.
In questo quadro, non emergono profili di scorrettezza, né di irragionevolezza, ma anzi si evince il doveroso adempimento da parte di altri lavoratori con posizione di responsabilità e con un ruolo di ottimizzazione delle risorse umane assegnate ai fini di garantire l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi della verso i terzi, CP_5
aspetto questo fondamentale considerato che è società, Controparte_1
interamente partecipata da che svolge il precipuo ruolo di service CP_1
provider del Gruppo.
Pertanto, non potendosi ravvisare la violazione dell'art. 2103 c.c., stante l'assenza di modificatio in peius, anche questo capo di domanda va respinto, risultando gli oneri probatori non assolti.
Solo ad abundantiam, è bene in ogni caso sottolineare che una volta escluso che il potere datoriale di assegnazione al dipendente delle mansioni risulti viziato o violativo dei limiti interni o esterni del potere, non risulta sindacabile in sede giudiziaria la
Pag. 18 di 20 ragionevolezza della scelta discrezionale dell'imprenditore in ordine alla determinazione del contenuto dei compiti assegnati e alla conformazione concreta dell'obbligo di facere. Non solo, infatti, lo ius variandi mansionistico non incontra limiti causali, né presupposti giustificativi, né quindi anche un eventuale mutamento di funzioni – peraltro qui non ravvisabile in senso proprio -deve risultare inevitabile, ma, in ogni caso, resta fermo che il controllo di questo giudice, come imposto dall'art. 30 della legge n. 183/2010, “è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”.
Pertanto, anche questo capo di domanda è inaccoglibile.
Il ricorso va quindi integralmente respinto, risultando assorbiti tutti i profili di tipo risarcitorio nell'accertata assenza di condotte inadempitive o comunque antigiuridiche della società convenuta.
7.Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 4820,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
25/06/2025
Pag. 19 di 20 Il Giudice
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