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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa RI ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Celeste Liso e Sabino Sernia
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
Cont
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , negli aa.ss. 2020/202021 e
2021/2022, in qualità di docente, in forza di contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria, per complessivi gg. 155 nell'a.s. 2020/2021 e per complessivi gg. 182 nell'a.s. 2021/2022;
1 - di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non avere inoltre percepito, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, emolumento corrisposto dal soltanto ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con CP_1
contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30
giugno e ciò in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Il ricorrente ha pertanto chiesto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (155 giorni per il 2020/2021 e 182 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato,
oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2 2. Sulla base dei contratti in atti, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto: CP_1
- nell'a.s. 2020/2021, in qualità di docente, in forza di una serie di contratti dal 27
ottobre 2020 al 23 giugno 2021 per supplenze “brevi e saltuarie”, per complessivi gg.
155;
- nell'a.s. 2021/2022, in qualità di docente, in forza di una serie di contratti dal 8 ottobre
2021 al 10 giugno 2022 per supplenze “brevi e saltuarie”, per complessivi gg. 182.
3. Tanto premesso, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” (RPD) con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
Dispone al riguardo l'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente
per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”…
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'importo della retribuzione professionale docenti è stato di 164,00 euro mensili fino al 28 febbraio 2018, di 174,50 euro mensili nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31
dicembre 2021, di 184,50 euro mensili dal 1° gennaio 2022.
La retribuzione professionale docenti non viene, tuttavia, corrisposta ai supplenti,
tranne che nel caso di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino 30 giugno)
ovvero di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
3 Si tratta di una limitazione che introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.
Non può sostenersi che l'incarico del ricorrente si sia differenziato da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe,
alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Si tratta di fatti non allegati né tantomeno provati.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), il ricorrente abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
4. Deve allora rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di
Cassazione, che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive»;
la clausola 4 dell'Accordo quadro… è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in
termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
4 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 RO Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo,
per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n.
5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità
di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano
la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché
la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti
non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce
hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse
pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore
di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …
una volta escluse …significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata
clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle
5 clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella
che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si
deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al
personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via
conclusiva … l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla
luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il
personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (Cass., 27 luglio
2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
5. Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
6 Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la RPD CP_1
per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente con supplenze brevi e temporanee, e così per 155 giorni tra il 27/10/2020 e il 23/06/2021
nell'a.s. 2020/2021 (per complessivi euro 902,10) e per 182 giorni tra l'8/10/2021 e il
10/06/2022 nell'a.s. 2021/2022 (per complessivi euro 1.102,47).
In relazione ai detti periodi di lavoro il ricorrente non risulta aver percepito il beneficio della RPD.
Sui crediti del ricorrente spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni al saldo.
6. La condanna deve essere pronunciata nei confronti del Controparte_1
, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.
[...]
Infatti, “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_3
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_4
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., CP_1
e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come
munito di "legittimazione passiva"” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd.
Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle
liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti
non generali (mentre il d.p.r. 319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti
generali)” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la CP_5 Parte_1
retribuzione professionale docenti in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e temporanee negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 902,10 (155
giorni), quanto all'a.s. 2020/2021, e per complessivi euro 1.102,47 (182 giorni), quanto all'a.s. 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Celeste Liso e Sabino
Sernia.
Genova, 24 ottobre 2025
Il Giudice
RI ID TO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa RI ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Celeste Liso e Sabino Sernia
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
Cont
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , negli aa.ss. 2020/202021 e
2021/2022, in qualità di docente, in forza di contratto a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria, per complessivi gg. 155 nell'a.s. 2020/2021 e per complessivi gg. 182 nell'a.s. 2021/2022;
1 - di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
- di non avere inoltre percepito, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, emolumento corrisposto dal soltanto ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con CP_1
contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30
giugno e ciò in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Il ricorrente ha pertanto chiesto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (155 giorni per il 2020/2021 e 182 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato,
oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2 2. Sulla base dei contratti in atti, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto: CP_1
- nell'a.s. 2020/2021, in qualità di docente, in forza di una serie di contratti dal 27
ottobre 2020 al 23 giugno 2021 per supplenze “brevi e saltuarie”, per complessivi gg.
155;
- nell'a.s. 2021/2022, in qualità di docente, in forza di una serie di contratti dal 8 ottobre
2021 al 10 giugno 2022 per supplenze “brevi e saltuarie”, per complessivi gg. 182.
3. Tanto premesso, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” (RPD) con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
Dispone al riguardo l'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente
per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei
docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”…
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'importo della retribuzione professionale docenti è stato di 164,00 euro mensili fino al 28 febbraio 2018, di 174,50 euro mensili nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31
dicembre 2021, di 184,50 euro mensili dal 1° gennaio 2022.
La retribuzione professionale docenti non viene, tuttavia, corrisposta ai supplenti,
tranne che nel caso di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino 30 giugno)
ovvero di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
3 Si tratta di una limitazione che introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo
quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.
Non può sostenersi che l'incarico del ricorrente si sia differenziato da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe,
alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Si tratta di fatti non allegati né tantomeno provati.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), il ricorrente abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
4. Deve allora rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di
Cassazione, che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive»;
la clausola 4 dell'Accordo quadro… è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in
termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
4 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 RO Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo,
per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n.
5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità
di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano
la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché
la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti
non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce
hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse
pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore
di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …
una volta escluse …significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata
clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle
5 clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella
che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si
deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al
personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via
conclusiva … l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla
luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il
personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (Cass., 27 luglio
2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
5. Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
6 Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente la RPD CP_1
per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente con supplenze brevi e temporanee, e così per 155 giorni tra il 27/10/2020 e il 23/06/2021
nell'a.s. 2020/2021 (per complessivi euro 902,10) e per 182 giorni tra l'8/10/2021 e il
10/06/2022 nell'a.s. 2021/2022 (per complessivi euro 1.102,47).
In relazione ai detti periodi di lavoro il ricorrente non risulta aver percepito il beneficio della RPD.
Sui crediti del ricorrente spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni al saldo.
6. La condanna deve essere pronunciata nei confronti del Controparte_1
, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.
[...]
Infatti, “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_3
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_4
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., CP_1
e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come
munito di "legittimazione passiva"” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
“Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd.
Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle
liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti
non generali (mentre il d.p.r. 319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti
generali)” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, antistatari.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la CP_5 Parte_1
retribuzione professionale docenti in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e temporanee negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 902,10 (155
giorni), quanto all'a.s. 2020/2021, e per complessivi euro 1.102,47 (182 giorni), quanto all'a.s. 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Celeste Liso e Sabino
Sernia.
Genova, 24 ottobre 2025
Il Giudice
RI ID TO
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