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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39802 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ZI RD - Presidente - Sent. n. sez. 2149/25 HE SI CC – 28/11/2025 MO OT DR OP BI DA - Relatore - R.G.N. 16432/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: AI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere MO OT;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato ricorrente, avv. Maurizio Conti, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39802 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 15 gennaio 2024, confermava integralmente la decisione resa dal Tribunale di Verona il 12 luglio 2019 nei confronti di AN AI, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di orologio di pregio a lui ascritto. Ritenuta e applicata la recidiva contestata, la Corte lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando altresì le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per tutta la durata dell’esecuzione della pena. L’imputato veniva infine condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore della parte civile costituita, IA LO DE, da liquidarsi in separato giudizio, con rimessione delle parti al giudice civile per la relativa quantificazione. 1.1. All’imputato era contestato il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., commesso in concorso con LE OR, CA OR, DE VI, RA VI e OL SO (posizioni definite separatamente), per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto, per poi trattarne la vendita, beni risultati provento di furto: un orologio Lang & Heyne, modello King Albert of Saxony, n. seriale 12, del valore di oltre € 50.000,00, sottratto a IA LO DE in Tricesimo (UD) il 18 aprile 2014 ……. Il fatto era indicato come accertato in Verona il 27 maggio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione i seguenti argomenti di censura. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, con conseguente nullità della decisione ai sensi degli artt. 521-522 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che la contestazione del delitto di ricettazione era circoscritta alla condotta di acquisto ovvero alla ricezione – in concorso con altri soggetti separatamente giudicati –, ai fini della vendita, di un orologio marca Lang Heyne. Tale addebito aveva trovato un riflesso, seppur ritenuto ingiustificato, nella sentenza di primo grado, la quale aveva attribuito all’imputato un ruolo nel trasporto dell’orologio da Udine a Mestre per la consegna a LE OR. La Corte d’appello ha tuttavia escluso la prova di tale circostanza, ricostruendo l’episodio nei diversi termini della detenzione del bene da parte di un soggetto ignoto e dell’intermediazione svolta dal AI nella conversazione telefonica n. 500, nella quale egli avrebbe illustrato le caratteristiche del bene a CA OR. Secondo la difesa, la riqualificazione della condotta come “intromissione” rilevante ai fini della ricettazione – sulla base di giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di merito – integra un’imputazione nuova e non enunciata nel capo d’accusa, poiché il fatto materiale attribuito all’imputato non risulta descritto nella contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa 3 e condanna, precipitato processual-penalistico del più generale principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione della regola del ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Una volta individuata nella funzione intermediatrice l’unica condotta penalmente rilevante, la difesa sottolinea come l’attribuzione all’imputato dell’utenza telefonica n. 380/3471645 – formalmente intestata a soggetto diverso – avrebbe richiesto un accertamento connotato da certezza processuale. La Corte d’appello ha fondato l’attribuzione del telefono al ricorrente su due elementi: i controlli di polizia effettuati nel 2012-2013 che avevano visto il AI in compagnia dell’intestataria dell’utenza, nonché il fatto che in due conversazioni intercettate l’interlocutore fosse stato indicato come “Cri” o “AN”. La motivazione sarebbe, tuttavia, viziata da travisamento della prova, giacché la perita, escussa in udienza, aveva chiarito che il nome “AN” non era mai stato pronunciato e che il lemma “Cri” compariva una sola volta, non due come riportato in sentenza. Inoltre, il teste di p.g. LI ha riferito che l’imputato si sarebbe qualificato come “AN” solo il 23 maggio, senza ulteriori ripetizioni nelle telefonate del 26 maggio, rendendo inconciliabili le diverse ricostruzioni probatorie. La difesa evidenzia, ancora, come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la rilevante circostanza geografica rappresentata dalla distanza – circa 225 km – tra Pozzuolo del Friuli, luogo di residenza del AI, e Verona, ove risiedeva CA OR: distanza incompatibile con le espressioni utilizzate nella conversazione n. 500 del 26 maggio 2014, in cui gli interlocutori concordano un incontro nel giro di venti-trenta minuti. Tale elemento, da solo, escluderebbe la riferibilità dell’utenza e della conversazione all’imputato. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque affetta da lacune e contraddizioni insuperabili, non avendo il giudice del merito esaminato tutti gli elementi disponibili, né fornito una lettura unitaria delle antinomie probatorie, con conseguente impossibilità di superare la soglia del ragionevole dubbio circa l’identificazione dell’utilizzatore dell’utenza telefonica e, quindi, circa la responsabilità dell’imputato. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 62, 168, 171, 178 e 191 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la deposizione del teste LI, nella parte in cui egli ha riferito di aver udito la conversazione telefonica n. 431 – non trascritta né acquisita agli atti – durante la quale l’interlocutore dell’utenza intestata a TU NE avrebbe dichiarato di chiamarsi “AN”. Secondo il ricorrente, posto che nessuna bobina o supporto contenente tale conversazione risulta prodotta, e che l’elenco delle intercettazioni trascritte su richiesta del pubblico ministero non contempla la conversazione n. 431, la prova dell’esistenza stessa di tale colloquio è inesistente. Sarebbe pertanto operante il divieto di utilizzazione previsto dall’art. 62 cod. proc. pen. in ordine a dichiarazioni “comunque rese dall’imputato nel corso del procedimento”, non potendo il giudice 4 consentire né utilizzare la deposizione sul contenuto di una conversazione mai acquisita, con conseguente inutilizzabilità della relativa testimonianza. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in via subordinata, violazione e falsa applicazione della legge penale, con riguardo all’art. 114 cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la diminuente della minima efficacia eziologica del coefficiente personale di partecipazione alla realizzazione del fatto tipico, che fa eccezione al principio generale c.d. della equivalenza delle cause, scolpito nel testo dell’art. 110 cod. pen. La difesa osserva che, secondo la stessa ricostruzione del giudice di merito, il ruolo del AI si sarebbe limitato alla mera segnalazione a OR CA della disponibilità di un orologio – bene peraltro mai rinvenuto – senza alcun coinvolgimento nelle successive fasi di negoziazione e consegna, che furono gestite da altri concorrenti. Tale contributo, privo di un’incidenza causale apprezzabile sull’evento, integrerebbe una partecipazione marginale idonea a giustificare l’applicazione dell’art. 114 cod. pen. Né osterebbe il mancato riconoscimento della diversa aggravante ex art. 112, n. 1, cod. pen., atteso che i concorrenti effettivi sarebbero stati quattro e che le persone ulteriormente indicate nel capo d’imputazione (VI RA e SO OL) risultano coinvolte nella distinta ricettazione di altri orologi IE e AL IN, non contestata al ricorrente. 1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, non si confronta con uno specifico passo argomentativo della sentenza di primo grado, che aveva già identificato la condotta punibile nella intermediazione commerciale. Il motivo, che deduce l’inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità (art. 521 cod. proc. pen.), è pertanto del tutto nuovo, in quanto non precedentemente dedotto con i motivi di appello spesi nel merito, oltre ad essere aspecifico ed infondato nella denunziata difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. 1.1. Ed invero, l’imputazione elevata così recita nel segmento di interesse “… acquistavano e, comunque, ricevevano, per poi trattarne la vendita …”. Dunque, il fatto contestato è descritto in imputazione non solo nella condotta di ricezione dell’orologio di pregio provento di furto, ma anche in quella della partecipazione alla trattativa per la vendita a terzo ignoto. 1.2. Ciò posto, a pagina 5 della sentenza di primo grado si legge che: “… ricavandosi la prova del coinvolgimento del AI, che si ricordi si è in sostanza intromesso nel far acquistare il bene di provenienza delittuosa fungendo in sostanza da ulteriore intermediario …”. Con ciò evidentemente volendo significare che la responsabilità in concorso nel delitto di ricettazione inerisce proprio alla riconosciuta dimostrazione della sua qualità di intermediario nella vendita della res provento di delitto. 1.3. Per un verso, dunque, vi è piena rispondenza tra la morfologia della contestazione e la dimostrata condotta che integra il tipo;
per altro verso, il vizio ritenuto dalla difesa deve ritenersi 5 del tutto nuovo rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado ed ai motivi di gravame, con i quali la doglianza, già in allora deducibile, non è stata proposta all’attenzione della Corte di merito. Il che ha provocato l’interruzione della catena devolutiva, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, secondo quanto dispone il testo dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso non superano la c.d. prova di resistenza, oltre a manifestare evidente aspecificità rispetto alle argomentazioni (ed alla identificazione corretta della conversazione n. 413 e non 431, come indicato in ricorso) offerte dalla Corte di merito. 2.1. L’utilizzatore di sesso maschile dell’utenza intercettata (n. 380-3471645), mentre interloquiva con l’altra utenza (n. 388-8789698) oggetto di previa autorizzazione alle attività di occulta captazione, è stato identificato nell’odierno ricorrente (conformi sul punto le decisioni di primo e di secondo grado) valorizzando il profilo logico della continuità nelle frequentazioni (dimostrate fino a tutto il 2013) tra il AI (che ne era l’utilizzatore certo fino a tutto il 2011) e la TU, che i giudici ipotizzano legata al primo da legame affettivo (sul punto, come su tutti gli altri elementi indiziari, l’imputato non ha inteso, afferma la Corte a più riprese, smentire o offrire una sua versione tesa a contrastare le evidenze a carico). Detta utenza, dunque, sarebbe stata in uso anche a AN AI ancora nel corso del 2014. La Corte di merito ha ritenuto che tale logica deduzione potesse essere sostenuta ab externo anche dal frasario carpito nel 2014, ove il chiamante appella il chiamato “Cri” e l’altro conferma di essere “Cri”. A tanto, la Corte aggiunge anche il testo univoco per la identificazione del colloquiante AN, della conversazione n. 413, sui cui contenuti (non essendo la conversazione trascritta) ha deposto il teste uff.le di polizia giudiziaria (pag. 15 del verbale di trascrizione allegato ai motivi di ricorso). La difesa ha fatto rilevare, con il terzo motivo di ricorso, che la conversazione n. 431 (e non la 413) non è stata mai depositata tra le richieste di prova formulate dal P.m. Dunque, su tale conversazione, non solo non trascritta, ma neppure esibita al Tribunale, non avrebbe potuto deporre il teste, per evidente sottrazione della prova utilizzata al contraddittorio ed al relativo doveroso controllo contenutistico. 2.2. Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che l’accertamento maturato facendo ricorso alla logica, fondata su una massima di esperienza condivisa che segue l’id quod plerumque accidit (disponibilità di fatto di quella utenza in capo all’imputato ricorrente, dal 2011 al 2014, in ragione della durata della frequentazione tra AI e TU, che nessuno ha dichiarato interrotta nel 2013), non evidenzia alcun profilo di illogicità, men che meno manifesta. Tanto basterebbe a ritenere il motivo non ammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen. Ma vi è di più, in quanto il motivo difetta della necessaria specificità, in quanto indica come illegittimamente utilizzata la deposizione testimoniale che ostende il contenuto della conversazione n. 431, che è evidentemente diversa da quella (413) indicata dalla Corte e anche 6 dal teste LI (pag. 15 della trascrizione allegata ai motivi di ricorso) nel corso del suo esame in contraddittorio. 2.3. Inoltre, si è pure già detto che anche il terzo motivo non supera la prova di resistenza, per omessa indicazione della decisività dell’argomento dedotto in tema di inutilizzabilità della prova assunta contra legem (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02); giacché si è già detto, poco sopra, che il colloquiante è stato identificato nel merito sulla base di una deduzione che non appare affatto manifestamente illogica. Anche il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso partecipano quindi della sorte processuale del primo. 3. Infondato è, infine, il quarto motivo, ancorché suggestivamente sostenuto dalla valorizzazione della indicazione precisa del numero dei concorrenti, inferiori a 5, giacché a due di costoro è contestato un diverso segmento della imputazione contraddistinta dal n.
8. Il che esclude che possa operare l’ostacolo normativo di cui al secondo comma dell’art. 114 cod. pen. 3.1. Il motivo è sì nuovo (in quanto mai in precedenza dedotto nel merito), ma tale sua novità consegue alla circostanza che solo la Corte di appello avrebbe circoscritto il ruolo concorsuale del ricorrente alla mera intermediazione commerciale. La qualificazione di motivo necessitato dalla sopravvenienza argomentativa della Corte di merito è discutibile. Si è detto in apertura che già il giudice di primo grado aveva circoscritto il contributo eziologico del AI alla intermediazione;
dunque, si poteva già con i motivi di gravame evidenziare la minima rilevanza causale del contributo concorsuale offerto. Ma pur volendo sorvolare sulla non effettiva novità del motivo, è risolutiva la considerazione della sua infondatezza in diritto. La Corte, in perfetta consonanza con il giudice di primo grado, ha infatti valorizzato il contributo eziologico essenziale della condotta del AI, che appariva in contatto con chi deteneva la res furtiva da cedere a chi poi l’avrebbe alienata;
il che porta ad escludere che il giudice del merito potesse ex officio ipotizzare trattarsi di minima efficacia causale dell’apporto personale al fatto tipico commesso da più persone in concorso. Resta pertanto storicamente confermata l’integrazione del fatto realizzato grazie alla collaborazione di più persone, le cui condotte sono apparse al giudice del merito come equivalenti nella eziologia. Sul tema, deve ribadirsi che per l’integrazione della diminuente di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771; Sez. 6, n. 34539, del 23/0621, I., 281857; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 7 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051; Sez. 2, n. 2032 del 19/07/1979, dep. 1980, Spinato, Rv. 144306; da ultimo, Sez. 2, n. 19708 del 03/04/2025, Boccarossa, in motiv. sub 3.2., pag. 7, non massimata). Orbene, appare di tutta evidenza che, sottratta alla catena causale la condotta del AI, il risultato pratico delle condotte altrui non si sarebbe potuto assolutamente realizzare. 4. La infondatezza mera, e non manifesta, del quarto motivo di ricorso assorbe in sé la rilevanza della natura dei primi tre ed inibisce pertanto la dichiarazione di inammissibilità complessiva del ricorso. 5. Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, secondo quanto dispone l’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente MO OT ZI RD
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere MO OT;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato ricorrente, avv. Maurizio Conti, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39802 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 15 gennaio 2024, confermava integralmente la decisione resa dal Tribunale di Verona il 12 luglio 2019 nei confronti di AN AI, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di orologio di pregio a lui ascritto. Ritenuta e applicata la recidiva contestata, la Corte lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando altresì le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per tutta la durata dell’esecuzione della pena. L’imputato veniva infine condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore della parte civile costituita, IA LO DE, da liquidarsi in separato giudizio, con rimessione delle parti al giudice civile per la relativa quantificazione. 1.1. All’imputato era contestato il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., commesso in concorso con LE OR, CA OR, DE VI, RA VI e OL SO (posizioni definite separatamente), per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto, per poi trattarne la vendita, beni risultati provento di furto: un orologio Lang & Heyne, modello King Albert of Saxony, n. seriale 12, del valore di oltre € 50.000,00, sottratto a IA LO DE in Tricesimo (UD) il 18 aprile 2014 ……. Il fatto era indicato come accertato in Verona il 27 maggio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione i seguenti argomenti di censura. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, con conseguente nullità della decisione ai sensi degli artt. 521-522 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che la contestazione del delitto di ricettazione era circoscritta alla condotta di acquisto ovvero alla ricezione – in concorso con altri soggetti separatamente giudicati –, ai fini della vendita, di un orologio marca Lang Heyne. Tale addebito aveva trovato un riflesso, seppur ritenuto ingiustificato, nella sentenza di primo grado, la quale aveva attribuito all’imputato un ruolo nel trasporto dell’orologio da Udine a Mestre per la consegna a LE OR. La Corte d’appello ha tuttavia escluso la prova di tale circostanza, ricostruendo l’episodio nei diversi termini della detenzione del bene da parte di un soggetto ignoto e dell’intermediazione svolta dal AI nella conversazione telefonica n. 500, nella quale egli avrebbe illustrato le caratteristiche del bene a CA OR. Secondo la difesa, la riqualificazione della condotta come “intromissione” rilevante ai fini della ricettazione – sulla base di giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di merito – integra un’imputazione nuova e non enunciata nel capo d’accusa, poiché il fatto materiale attribuito all’imputato non risulta descritto nella contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa 3 e condanna, precipitato processual-penalistico del più generale principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione della regola del ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Una volta individuata nella funzione intermediatrice l’unica condotta penalmente rilevante, la difesa sottolinea come l’attribuzione all’imputato dell’utenza telefonica n. 380/3471645 – formalmente intestata a soggetto diverso – avrebbe richiesto un accertamento connotato da certezza processuale. La Corte d’appello ha fondato l’attribuzione del telefono al ricorrente su due elementi: i controlli di polizia effettuati nel 2012-2013 che avevano visto il AI in compagnia dell’intestataria dell’utenza, nonché il fatto che in due conversazioni intercettate l’interlocutore fosse stato indicato come “Cri” o “AN”. La motivazione sarebbe, tuttavia, viziata da travisamento della prova, giacché la perita, escussa in udienza, aveva chiarito che il nome “AN” non era mai stato pronunciato e che il lemma “Cri” compariva una sola volta, non due come riportato in sentenza. Inoltre, il teste di p.g. LI ha riferito che l’imputato si sarebbe qualificato come “AN” solo il 23 maggio, senza ulteriori ripetizioni nelle telefonate del 26 maggio, rendendo inconciliabili le diverse ricostruzioni probatorie. La difesa evidenzia, ancora, come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la rilevante circostanza geografica rappresentata dalla distanza – circa 225 km – tra Pozzuolo del Friuli, luogo di residenza del AI, e Verona, ove risiedeva CA OR: distanza incompatibile con le espressioni utilizzate nella conversazione n. 500 del 26 maggio 2014, in cui gli interlocutori concordano un incontro nel giro di venti-trenta minuti. Tale elemento, da solo, escluderebbe la riferibilità dell’utenza e della conversazione all’imputato. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque affetta da lacune e contraddizioni insuperabili, non avendo il giudice del merito esaminato tutti gli elementi disponibili, né fornito una lettura unitaria delle antinomie probatorie, con conseguente impossibilità di superare la soglia del ragionevole dubbio circa l’identificazione dell’utilizzatore dell’utenza telefonica e, quindi, circa la responsabilità dell’imputato. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 62, 168, 171, 178 e 191 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la deposizione del teste LI, nella parte in cui egli ha riferito di aver udito la conversazione telefonica n. 431 – non trascritta né acquisita agli atti – durante la quale l’interlocutore dell’utenza intestata a TU NE avrebbe dichiarato di chiamarsi “AN”. Secondo il ricorrente, posto che nessuna bobina o supporto contenente tale conversazione risulta prodotta, e che l’elenco delle intercettazioni trascritte su richiesta del pubblico ministero non contempla la conversazione n. 431, la prova dell’esistenza stessa di tale colloquio è inesistente. Sarebbe pertanto operante il divieto di utilizzazione previsto dall’art. 62 cod. proc. pen. in ordine a dichiarazioni “comunque rese dall’imputato nel corso del procedimento”, non potendo il giudice 4 consentire né utilizzare la deposizione sul contenuto di una conversazione mai acquisita, con conseguente inutilizzabilità della relativa testimonianza. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in via subordinata, violazione e falsa applicazione della legge penale, con riguardo all’art. 114 cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la diminuente della minima efficacia eziologica del coefficiente personale di partecipazione alla realizzazione del fatto tipico, che fa eccezione al principio generale c.d. della equivalenza delle cause, scolpito nel testo dell’art. 110 cod. pen. La difesa osserva che, secondo la stessa ricostruzione del giudice di merito, il ruolo del AI si sarebbe limitato alla mera segnalazione a OR CA della disponibilità di un orologio – bene peraltro mai rinvenuto – senza alcun coinvolgimento nelle successive fasi di negoziazione e consegna, che furono gestite da altri concorrenti. Tale contributo, privo di un’incidenza causale apprezzabile sull’evento, integrerebbe una partecipazione marginale idonea a giustificare l’applicazione dell’art. 114 cod. pen. Né osterebbe il mancato riconoscimento della diversa aggravante ex art. 112, n. 1, cod. pen., atteso che i concorrenti effettivi sarebbero stati quattro e che le persone ulteriormente indicate nel capo d’imputazione (VI RA e SO OL) risultano coinvolte nella distinta ricettazione di altri orologi IE e AL IN, non contestata al ricorrente. 1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, non si confronta con uno specifico passo argomentativo della sentenza di primo grado, che aveva già identificato la condotta punibile nella intermediazione commerciale. Il motivo, che deduce l’inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità (art. 521 cod. proc. pen.), è pertanto del tutto nuovo, in quanto non precedentemente dedotto con i motivi di appello spesi nel merito, oltre ad essere aspecifico ed infondato nella denunziata difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. 1.1. Ed invero, l’imputazione elevata così recita nel segmento di interesse “… acquistavano e, comunque, ricevevano, per poi trattarne la vendita …”. Dunque, il fatto contestato è descritto in imputazione non solo nella condotta di ricezione dell’orologio di pregio provento di furto, ma anche in quella della partecipazione alla trattativa per la vendita a terzo ignoto. 1.2. Ciò posto, a pagina 5 della sentenza di primo grado si legge che: “… ricavandosi la prova del coinvolgimento del AI, che si ricordi si è in sostanza intromesso nel far acquistare il bene di provenienza delittuosa fungendo in sostanza da ulteriore intermediario …”. Con ciò evidentemente volendo significare che la responsabilità in concorso nel delitto di ricettazione inerisce proprio alla riconosciuta dimostrazione della sua qualità di intermediario nella vendita della res provento di delitto. 1.3. Per un verso, dunque, vi è piena rispondenza tra la morfologia della contestazione e la dimostrata condotta che integra il tipo;
per altro verso, il vizio ritenuto dalla difesa deve ritenersi 5 del tutto nuovo rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado ed ai motivi di gravame, con i quali la doglianza, già in allora deducibile, non è stata proposta all’attenzione della Corte di merito. Il che ha provocato l’interruzione della catena devolutiva, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, secondo quanto dispone il testo dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso non superano la c.d. prova di resistenza, oltre a manifestare evidente aspecificità rispetto alle argomentazioni (ed alla identificazione corretta della conversazione n. 413 e non 431, come indicato in ricorso) offerte dalla Corte di merito. 2.1. L’utilizzatore di sesso maschile dell’utenza intercettata (n. 380-3471645), mentre interloquiva con l’altra utenza (n. 388-8789698) oggetto di previa autorizzazione alle attività di occulta captazione, è stato identificato nell’odierno ricorrente (conformi sul punto le decisioni di primo e di secondo grado) valorizzando il profilo logico della continuità nelle frequentazioni (dimostrate fino a tutto il 2013) tra il AI (che ne era l’utilizzatore certo fino a tutto il 2011) e la TU, che i giudici ipotizzano legata al primo da legame affettivo (sul punto, come su tutti gli altri elementi indiziari, l’imputato non ha inteso, afferma la Corte a più riprese, smentire o offrire una sua versione tesa a contrastare le evidenze a carico). Detta utenza, dunque, sarebbe stata in uso anche a AN AI ancora nel corso del 2014. La Corte di merito ha ritenuto che tale logica deduzione potesse essere sostenuta ab externo anche dal frasario carpito nel 2014, ove il chiamante appella il chiamato “Cri” e l’altro conferma di essere “Cri”. A tanto, la Corte aggiunge anche il testo univoco per la identificazione del colloquiante AN, della conversazione n. 413, sui cui contenuti (non essendo la conversazione trascritta) ha deposto il teste uff.le di polizia giudiziaria (pag. 15 del verbale di trascrizione allegato ai motivi di ricorso). La difesa ha fatto rilevare, con il terzo motivo di ricorso, che la conversazione n. 431 (e non la 413) non è stata mai depositata tra le richieste di prova formulate dal P.m. Dunque, su tale conversazione, non solo non trascritta, ma neppure esibita al Tribunale, non avrebbe potuto deporre il teste, per evidente sottrazione della prova utilizzata al contraddittorio ed al relativo doveroso controllo contenutistico. 2.2. Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che l’accertamento maturato facendo ricorso alla logica, fondata su una massima di esperienza condivisa che segue l’id quod plerumque accidit (disponibilità di fatto di quella utenza in capo all’imputato ricorrente, dal 2011 al 2014, in ragione della durata della frequentazione tra AI e TU, che nessuno ha dichiarato interrotta nel 2013), non evidenzia alcun profilo di illogicità, men che meno manifesta. Tanto basterebbe a ritenere il motivo non ammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen. Ma vi è di più, in quanto il motivo difetta della necessaria specificità, in quanto indica come illegittimamente utilizzata la deposizione testimoniale che ostende il contenuto della conversazione n. 431, che è evidentemente diversa da quella (413) indicata dalla Corte e anche 6 dal teste LI (pag. 15 della trascrizione allegata ai motivi di ricorso) nel corso del suo esame in contraddittorio. 2.3. Inoltre, si è pure già detto che anche il terzo motivo non supera la prova di resistenza, per omessa indicazione della decisività dell’argomento dedotto in tema di inutilizzabilità della prova assunta contra legem (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02); giacché si è già detto, poco sopra, che il colloquiante è stato identificato nel merito sulla base di una deduzione che non appare affatto manifestamente illogica. Anche il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso partecipano quindi della sorte processuale del primo. 3. Infondato è, infine, il quarto motivo, ancorché suggestivamente sostenuto dalla valorizzazione della indicazione precisa del numero dei concorrenti, inferiori a 5, giacché a due di costoro è contestato un diverso segmento della imputazione contraddistinta dal n.
8. Il che esclude che possa operare l’ostacolo normativo di cui al secondo comma dell’art. 114 cod. pen. 3.1. Il motivo è sì nuovo (in quanto mai in precedenza dedotto nel merito), ma tale sua novità consegue alla circostanza che solo la Corte di appello avrebbe circoscritto il ruolo concorsuale del ricorrente alla mera intermediazione commerciale. La qualificazione di motivo necessitato dalla sopravvenienza argomentativa della Corte di merito è discutibile. Si è detto in apertura che già il giudice di primo grado aveva circoscritto il contributo eziologico del AI alla intermediazione;
dunque, si poteva già con i motivi di gravame evidenziare la minima rilevanza causale del contributo concorsuale offerto. Ma pur volendo sorvolare sulla non effettiva novità del motivo, è risolutiva la considerazione della sua infondatezza in diritto. La Corte, in perfetta consonanza con il giudice di primo grado, ha infatti valorizzato il contributo eziologico essenziale della condotta del AI, che appariva in contatto con chi deteneva la res furtiva da cedere a chi poi l’avrebbe alienata;
il che porta ad escludere che il giudice del merito potesse ex officio ipotizzare trattarsi di minima efficacia causale dell’apporto personale al fatto tipico commesso da più persone in concorso. Resta pertanto storicamente confermata l’integrazione del fatto realizzato grazie alla collaborazione di più persone, le cui condotte sono apparse al giudice del merito come equivalenti nella eziologia. Sul tema, deve ribadirsi che per l’integrazione della diminuente di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771; Sez. 6, n. 34539, del 23/0621, I., 281857; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 7 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051; Sez. 2, n. 2032 del 19/07/1979, dep. 1980, Spinato, Rv. 144306; da ultimo, Sez. 2, n. 19708 del 03/04/2025, Boccarossa, in motiv. sub 3.2., pag. 7, non massimata). Orbene, appare di tutta evidenza che, sottratta alla catena causale la condotta del AI, il risultato pratico delle condotte altrui non si sarebbe potuto assolutamente realizzare. 4. La infondatezza mera, e non manifesta, del quarto motivo di ricorso assorbe in sé la rilevanza della natura dei primi tre ed inibisce pertanto la dichiarazione di inammissibilità complessiva del ricorso. 5. Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, secondo quanto dispone l’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente MO OT ZI RD