Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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n.5229 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5229 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, TE C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. TARANTINO LUISA presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via A. Modigliani n. 1,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv.DE LUCA GENNARO presso cui elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla via Solfatara n. 46,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente e provvedimenti conseguenziali.
All'udienza del 10/12/2024 le parti depositavano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. coniugi vivranno separati e risiederanno in abitazioni differenti, con obbligo di comunicare le variazioni di domicilio;
2. la SI.ra vivrà, come già vive dalla separazione di fatto, insieme ai figli minori TE
, nata il [...], e RO, nato il [...] presso l'abitazione sita a Pozzuoli alla
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IV Trav. Via Montenuovo Licola Patria n. 9A
3. i figlioli minori e RO saranno affidati in maniera condivisa ai genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4. la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli in ragione di due incontri settimanali, nella giornata del martedì e del giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché un fine settimana alternato, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica successiva. In ogni caso, il padre potrà tenere e vedere i bambini quando vorrà, compatibilmente alle esigenze, scolastiche e non, degli stessi, d'accordo con la madre e dando congruo preavviso alla stessa;
5. ad anni alterni, i figli trascorreranno, il 24 Dicembre (Vigilia di Natale) e il 1° di Gennaio con un genitore e il giorno di Natale e la Vigilia di Capodanno (31 dicembre) con l'altro genitore;
il giorno dell'Epifania un anno con un genitore e l'anno successivo con l'atro; per le festività pasquali, i piccoli e RO trascorreranno, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì in Albis con l'altro;
6. Vacanze estive: il padre, sig. inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive CP_1
per un periodo di due settimane consecutive ovvero due settimane non consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e TE
non oltre il 30 maggio di ogni anno;
7. ogni anno, e RO trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, nonché la Festa del Papà; allo stesso modo, i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, nonché la Festa della Mamma;
i compleanni e gli onomastici dei minori ed ogni altra importante ricorrenza saranno festeggiate preferibilmente con la presenza di entrambi i genitori. In mancanza di accordo, i compleanni e gli onomastici dei bambini saranno trascorsi ad anni alterni con il padre e con la madre singolarmente, nel senso che gli onomastici verranno trascorsi con la madre ed i compleanni con il padre e viceversa;
8. il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, e RO, un importo che CP_1
consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, per un valore di € 300,00 mensili, tenendo conto della circostanza che la sig.ra percepisce la TE
somma di € 213,80 per ciascun figlio, quale assegno unico e universale per i figli a carico, per un totale di € 427,60, Qualora l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui gode la sig.ra per i figli e RO, non le dovesse essere più riconosciuto, per qualsiasi motivo, il sig. TE
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verserà a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 500,00 a decorrere dallo stesso CP_1
mese di mancata percezione dell'assegno unico e universale da parte della sig.ra TE
A tale scopo, il sig. autorizza, sin da ora, il riconoscimento dell'assegno unico e la CP_1
conseguente corresponsione a favore della sola sig.ra TE
9. le spese straordinarie dei figlioli, comprese quelle scolastiche, mediche (quelle non coperte dal SSN, quelle specialistiche, anche dentistiche ecc.), paramediche, parasanitarie, sportive, ludiche, per viaggi, per acquisto di mezzi di trasporto, per eventi eccezionali ecc. saranno concordate preventivamente tra i coniugi e divise al 50% tra i medesimi, salva documentata urgenza od assoluta necessita di provvedere, nel quale caso il coniuge che avrà con sé i minori provvederà a decidere la spesa ed ad anticipare la somma, sempre poi da dividere al 50%, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
riportandosi, comunque, Protocollo d'intesa del 'Tribunale di Napoli, che qui si abbia per integralmente riportato;
10. in ragione della reciproca autosufficienza economica, le parti rinunciano a qualsivoglia forma di erogazione a titolo di mantenimento personale;
11. per tutto quanto non previsto, i coniugi si riportano alla normativa vigente.”
12. i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
13. i coniugi dichiarano che le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate e gli avvocati Luisa Tarantino e RO De Luca rinunciano al vincolo di solidarietà professionale ex art.13 comma 8 L.P.
Le spese e i compensi della presente procedura di pertinenza del sig. e da distrarsi Controparte_1
in favore dell'avv. RO De Luca andranno poste a carico dello Stato per essere stato chiesto il patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 260, parte II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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