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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 18412/2023 R.G. ; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLO MANUEL ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Enrico De Nicola n. 24, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MACELLO DEBORA ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Pinerolo, Via Cesare Battisti n. 3, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA-
[...]
Controparte_2
- PARTI APPELLATE CONTUMACI-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis;
1 • Previa declaratoria di nullità/erroneità della sentenza n. 2665/2023 per i motivi in atti
e per mancanza di motivazione (motivazione solo apparente), come argomentato in atti;
• previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso ed in completa riforma della sentenza n. 2665/2023 pubblicata il 07.08.2023 nel procedimento RGN 5095/2019 - tra le parti sopra indicate - dal Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Laura Maria Rivello;
NEL MERITO in accoglimento del proposto appello,
- previa declaratoria di validità della cessione del credito e di legittimazione attiva del sig. e previa ogni declaratoria di rito e del caso Parte_1
- previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della Sig.ra in Controparte_2
qualità di conducente del veicolo convenuto nella causazione del sinistro de quo;
- previa declaratoria di nullità della CTU con rinnovazione della stessa ed affidamento dell'incarico ad altro perito diverso dalla Dott. ; Per_1
• accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva: Controparte_1
), al pagamento in favore del sig. (C.f.: P.IVA_1 Parte_1
titolare della SB SERVIZI d.i. (P. Iva: ) della somma C.F._1 P.IVA_2
di Euro 5.200,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura Audi A3 tg. ES132TT, oltre fermo tecnico, o in quell'altra diversa minore somma ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento;
• Col favore delle spese anche stragiudiziali, oltre compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio (di 1° e 2° grado), oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15% secondo gli usi normativi (oltre anticipazioni, IVA, CPA, spese di CTU
e di CTP) oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Denegato contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove.
Si fa istanza di acquisizione dal GdP di Torino del fascicolo di 1° grado RG n. 5095
/2019.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Il sig. a mezzo degli Avv.ti Manuel Cavallo e Chiara Moro CHIEDE Parte_1
DEFERIRSI IL GIURAMENTO DECISORIO EX ART. 233 CPC ad Controparte_3
in persona del procuratore speciale , sui seguenti capi: Parte_2
2 a) Giuro e giurando affermo essere vero che il sig. in data 25.02.2016 Testimone_1 cedevaall' di , con sede a Torino, Via Piazzi n. Controparte_4 Parte_1
52il credito relativo ai danni subiti dalla vettura Audi A3 tg. ES132TT;
b) Giuro e giurando affermo essere vero che con atto del 4.11.2016 stipulato dinanzi al
Notaio registrato il 14.11.2016 al n. 22749 S1T (doc. 6 a Persona_2 rammostrarsi), il sig. cedeva l'uso esclusivo del ramo d'azienda e l'uso Parte_1 della denominazione “ , escludendo dalla cessione tutti i crediti ed i Parte_3
debiti aziendali al 14.11.2016;
c) Giuro e giurando affermo essere vero che l'esclusione dalla cessione dei crediti e debiti maturati dal Sig. era previsto dal secondo capoverso dell'art. 2 Parte_1 dell'atto notarile registrato il 14.11.2016 al n. 22749 S1T; Persona_2
d) Giuro e giurando affermo essere vero che il credito del sig. è sempre Testimone_1
rimasto in capo al Sig. ; Parte_1
e) Giuro e giurando affermo essere vero che il sig. ha escluso dalla Testimone_2 cessione del ramo d'azienda tutti i crediti ed i debiti aziendali in capo al sig.
[...]
sino alla data del 14.11.2016, compreso il credito del sig. . Parte_1 Testimone_1
B. Sulla CTU cinematica e comparativa, parte appellante ai sensi dell'art. 196 c.p.c., chiede dichiararsi:
• in via principale la declaratoria di nullità della CTU con rinnovazione della stessa ed affidamento dell'incarico ad altro perito diverso dalla Dott. ; Per_1
• in via di subordine si chiede la convocazione del CTU a chiarimenti sui punti indicati al paragrafo 4) del presente atto sui punti 1,2,3,4,5 delle contestazioni/ osservazioni alla
CTU.
C. Si insiste nelle residue istanze istruttorie di cui all'atto di citazione e di quelle articolate in atti ed a verbale.”
Per la parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni difesa eccezione, istanza e difesa:
- Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
- In ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria spiegata da controparte.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio del primo e del secondo grado di giudizio”.
3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
1.1. Con atto di citazione datato 22.01.2019 ritualmente notificato da S.B. Servizi
d.i., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , già Parte_1
conveniva in giudizio , Parte_4 CP_2
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro-tempore, al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura sua assicurata, Audi A3 Tg. ES132TT, a seguito di un sinistro occorso la Fiat Stilo Tg. CJ981CW di proprietà della sig. , condotta CP_2 nell'occasione dalla sig. Controparte_2
Esponeva l'attrice che in data 24.02.2016, verso le ore 18:50, il sig. Testimone_1
stava percorrendo Corso Einaudi in Torino a bordo del proprio veicolo Audi A3 Tg.
ES132TT (assicurato per la r.c.a. presso allorquando, giunto Controparte_3 all'intersezione con Corso Galileo Ferraris, era stato violentemente urtato dal veicolo Fiat
Stilo Tg. CJ981CW di proprietà della sig. , condotto nell'occorso dalla sig. CP_2
, che non rispettava l'impianto semaforico che proiettava la luce rossa;
Controparte_2
che subito dopo il sinistro i conducenti avevano compilato il modulo CAI ove la sig.ra aveva ammesso il torto;
che il sig. si era recato presso la propria CP_2 Testimone_1
autocarrozzeria di fiducia, , alla quale, a fronte Parte_4 di riparazioni preventivate in € 5.400,00, aveva ceduto il credito risarcitorio nei confronti della compagnia assicurativa.
L'attrice concludeva quindi chiedendo, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della sig.ra in qualità di conducente del veicolo Controparte_2
convenuto nella causazione del sinistro de quo, di condannare la compagnia assicuratrice al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_4
, nella sua qualità di cessionaria del credito risarcitorio, della somma di
[...]
€ 5.400,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 02.04.2021 si costituiva eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva Controparte_1
della parte attrice, per risultare la partita iva indicata in citazione in realtà intestata alla ditta individuale , risultante cancellata dal Parte_4
4 Registro delle Imprese in data 30.05.2017, e previamente oggetto di cessione di azienda avvenuta con atto del 04.11.2016 al tal sig. . Testimone_2
In via pregiudiziale, eccepiva la mancanza della condizione di procedibilità della domanda ai sensi degli art. 145 e 148 C.d.A. per essere la lettera di messa in mora datata
25.07.2017 in realtà stata inviata da quindi da un soggetto non Controparte_4
avente diritto al risarcimento del danno in quanto persona giuridica estinta/non iscritta alla CCIAA.
La convenuta produceva in giudizio atto di citazione notificatole in data
02.02.2018 avente contenuto identico rispetto a quello che aveva radicato la causa RGN
5095/19 ad eccezione dell'indicazione dell'attore che in tale primo atto di citazione (con causa non iscritta a ruolo) risultava SB Servizi d.i. P.IVA di P.IVA_2 [...]
. Parte_1
Nel merito, dichiarava di ritenere il sinistro non Controparte_1
genuino ed evidenziava una lunga serie di incongruenze riscontrate nella fase antecedente il giudizio, tra cui l'incompleta compilazione del modulo CAI, l'attestazione di numerosi passaggi di proprietà dell'autovettura asseritamente danneggiante, l'ultimo dei quali risalente al 14.01.2014 in capo alla sig. per l'importo di € 100,00, CP_2
dimostrativo che al momento del sinistro il veicolo Tg. CJ981CW era praticamente un rottame;
infine, contestava le richieste avversarie sul quantum negando che il danno fosse stato concordato nella misura indicata in citazione, avendo il perito incaricato dalla
Compagnia valutato un danno pari ad € 3.628,11.
Dichiarata la contumacia delle convenute e , il CP_2 Controparte_2
Giudice di Pace in prima udienza concedeva alle parti i termini ex art. 320 c.p.c.
1.3. Le convenute e , nonostante la regolare notifica dei verbali CP_2 CP_2 delle udienze, non si presentava per rendere l'interrogatorio e il Giudice di Pace - dopo aver escusso il testimone sig. - licenziava la CTU tecnico-comparativa Testimone_3
finalizzata ad accertare la compatibilità tra i danni presentati dalle vetture e la dinamica descritta in citazione.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado, con Sentenza n. 2265/2023 pubblicata in data 07.08.2023, il Giudice di Pace di Torino, dichiarava inammissibile la domanda attorea, per difetto di legittimazione attiva della SB Servizi d.i., e condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
In particolare, il Giudice di Pace dava atto che dalle risultanze documentali agli atti di causa l' (cessionaria del credito da parte del Parte_4
5 sig. , proprietario del veicolo AUDI A3 Tg. ES132TT asseritamente Testimone_1 danneggiato nel sinistro del 24 febbraio 2016) risultava aver ceduto l'azienda al sig.
in data 4.11.2016, e in seguito risultava essere stata cancellata dal Testimone_2
Registro delle Imprese, con la conseguenza che titolare del credito risarcitorio doveva ritenersi e non più il sig. , che peraltro non aveva Testimone_2 Parte_1 in alcun modo dimostrato che le parti avevano inteso vendere l'azienda ceduta sena trasferimento di debiti e crediti.
1.5. Con atto di citazione datato 11.10.2023 e notificato in pari data ad
[...]
, il sig. - nella sua qualità di “titolare della cessata Controparte_1 Parte_1 ditta individuale poi BS Servizi di LL Salvatore” – ha Controparte_4
interposto appello avverso la predetta Sentenza, chiedendone la riforma integrale sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
In particolare:
- con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la nullità e l'erroneità della
Sentenza impugnata in punto accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva spiegata da lamentando che il Giudice di prime cure CP_1
avrebbe fondato la propria decisione su una errata disamina della documentazione in atti e sul contegno processuale di che avrebbe ingenerato nel giudicante l'errato CP_1
convincimento che il sig. avesse ceduto debiti e crediti al sig. Parte_1 Parte_5
, unitamente alla cessione del ramo di azienda;
a sostengo del motivo di appello,
[...]
produce atto di querela sporto presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di in persona del procuratore , per frode processuale, allega atto CP_1 Parte_2
di cessione di azienda del 4.11.2016 stipulato dinanzi al Notaio , e Persona_2
chiede di deferire il giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. nei confronti di
[...]
in persona del procuratore , sulle circostanze costituenti Controparte_1 Parte_2
a suo dire frode processuale;
- con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del mancato esame del merito della domanda attorea, evidenziando come in primo grado sia stata fornita la prova del sinistro, e come le conclusioni della CTU cinematica siano affette da gravi vizi di nullità, da cui chiede pertanto al Giudice di appello di discostarsi;
- con il terzo motivo di appello, l'appellante censura infine la Sentenza impugnata in punto spese legali, evidenziando sia la non congruità dello scaglione applicato, sia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice SB Servizi d.i.
6 1.6. Si è costituita nel presente grado di appello Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di appello avversari e chiedendo la conferma della
Sentenza impugnata.
1.7. A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, il precedente
Giudice Istruttore, ritenuta inammissibile l'attività istruttoria richiesta dall'appellante, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, proponendo alle parti, in via transattiva, l'abbandono della lite a spese compensate. La proposta ha trovato l'adesione della parte appellata, ma non dell'appellante . Parte_1
1.8. La causa è stata assegnata alla scrivente con variazione tabellare decorrente dal 13.10.2025, e all'udienza del 6.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, è stata trattenuta causa in decisione.
2. Sulla legittimazione del sig. a interporre appello. Parte_1
2.1. Il sig. interpone il presente appello in proprio, Parte_1
rappresentando di essere stato titolare della SB Servizi d.i. , già Parte_4
, entrambe cessate. Parte_4
Al riguardo deve affermarsi che l'imprenditore individuale, cessata l'attività, rimane titolare dei crediti non riscossi e ha la piena legittimazione per agire in giudizio per riscuoterli.
Deve dunque riconoscersi la legittimazione processuale del sig. Parte_1
a stare e proseguire nel presente giudizio di appello per far valere la pretesa risarcitoria asseritamente in capo alla , già Controparte_5 Parte_4
, entrambe cessate.
[...]
3. Sul primo motivo di appello.
3.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura il capo della Sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SB Servizi d.i., già Parte_4
, ritenendo che la stessa, al momento dell'azione, non fosse più titolare del
[...] credito risarcitorio, in quanto quest'ultimo risultava essere stato oggetto di cessione, unitamente a tutti i cespiti aziendali, nell'ambito di un atto di cessione di azienda intercorso il 4.11.2016 tra la e . Controparte_4 Testimone_2
3.2. Secondo l'appellante, la statuizione di improcedibilità sarebbe stata determinata da errate valutazioni del Giudice di primo grado, anche indotte dal contegno
7 processuale di che avrebbe più volte falsamente Controparte_1
affermato che il credito risarcitorio sarebbe stato ceduto dalla al Controparte_4 sig. (con la cessione del ramo d'azienda) allorquando invece, per espressa Tes_2
pattuizione negoziale, le parti avevano inteso derogare al regime di cui all'art. 2559 c.c.,
e disposto che tutti i crediti e i debiti aziendali sorti prima dell'efficacia dell'atto di cessione rimanessero esclusi dalla cessione stessa.
Per le false affermazioni imputate alla Compagnia, l'appellante deduce di aver sporto querela presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di
[...]
in persona del procuratore , per frode processuale. Controparte_1 Parte_2
Alla querela allega il doc. 6, costituito dall'atto di cessione di azienda del 4.11.2016 stipulato dinanzi al Notaio , da cui risulterebbe la deroga negoziale delle Persona_2 parti alla disciplina di cui all'art. 2559 c.c.
3.3. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
3.4. La statuizione resa dal Giudice di prime cure in iure è corretta, sebbene sia da riqualificarsi alla stregua di difetto di titolarità attiva del diritto controverso, che non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia.
3.4.1. Il Giudice di pace, nella Sentenza impugnata, ha fatto applicazione degli artt. 2558 e ss. c.c., ritenendo che il sig. fosse subentrato nei crediti facenti Tes_2 capo al cedente, tra cui quello al risarcimento dell'asserito danno per cui è causa, precisando al contempo che parte attrice non aveva fornito alcuna prova dell'asserita deroga pattizia alla disciplina codicistica.
3.4.2. Come noto, la cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta (cfr. Cass. 31 luglio 2012 n. 13692;
Cass. 9 aprile 2009 n. 6444; Cass. 13 giugno 2006 n. 13676).
In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione è efficace nei confronti dei terzi debitori con la semplice iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento d'azienda, senza necessità di effettuare alcuna notificazione.
Resta tuttavia ferma la possibilità per le parti di derogare all'automatica estensione della cessione a tutti i crediti già sorti in capo cedente, con espressa pattuizione da far valere nei confronti dei terzi.
3.4.3. Nel caso di specie, risulta dai pubblici registri che al momento in cui veniva radicata la causa di primo grado (22 gennaio 2019), risultava Controparte_4
8 essere già stata cancellata dal Registro delle Imprese, e precisamente il 30.5.2017, in seguito a cessione di ramo d'azienda intervenuta in favore di tal in Testimone_2
data 4.11.2016.
Nessuna continuità tra la cessata e la Parte_4
veniva dimostrata dalla parte attrice nel giudizio di Controparte_5
primo grado, ed anzi la convenuta documentava che Controparte_1 quest'ultima non risultava nemmeno attiva ed iscritta alla Camera di Commercio.
Nessuna deroga pattizia al regime di automatico trasferimento dei crediti di cui all'art. 2559 c.c. veniva dimostrata dalla parte attrice con apposita documentazione.
Ne deriva che, come giustamente ritenuto dal Giudice di prime cure, al momento della radicazione dell'azione giudiziale il signor , in proprio o quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Servizi d.i., asseritamente già Parte_4
, non risultava più titolare del credito ceduto da ,
[...] Testimone_1
proprietario del veicolo AUDI A3 Tg. ES132TT danneggiato nel sinistro del 24 febbraio
2016.
3.4.4. L'atto di cessione di azienda del 4.11.2016 che parte appellante tenta di introdurre nel presente giudizio di gravame quale allegato all'atto di denuncia e querela presentato contro è da ritenersi palesemente tardivo e Controparte_1
come tale inammissibile, sicché non vale a dimostrare la permanenza, in capo alla cessata della titolarità del credito per cui è causa. Controparte_4
Al contempo, non si è dato ingresso nel corso del processo al giuramento decisorio deferito dall'appellante nei confronti della in quanto del tutto inammissibile, CP_1
per essere formulato su una capitolazione – avente ad oggetto le accuse di frode processuale che l'appellante muove alla Compagnia assicuratrice – contraria al dettato di cui all'art. 2739 c.c. e comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.
Non è la semplice deduzione di mancanza di titolarità attiva del credito ceduto formulata dalla ad aver formato il convincimento del Controparte_1
Giudice, bensì la constatazione che la cessione d'azienda risultava dalla visura della
Camera di Commercio e parte attrice non aveva fornito alcun riscontro documentale della intervenuta deroga pattizia alla disciplina di cui all'art. 2559 c.c.
Dinanzi alla specifica eccezione di carenza di legittimazione ad agire, fondata sulla documentata esistenza nei pubblici registri di un'intervenuta cessione di azienda, spettava unicamente alla parte che tale eccezione aveva interesse a contrastare – l'odierna
9 appellante - produrre in causa il documento dimostrativo della permanenza della titolarità del credito in capo all'impresa cedente, in deroga alla disciplina codicistica.
Documento che era nella esclusiva disponibilità di , ma che del Parte_1
tutto inspiegabilmente non è stato prodotto in giudizio di primo, e certamente non può quindi essere introdotto nel presente giudizio di appello, in spregio alle preclusioni probatorie del processo civile di secondo grado.
3.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il motivo di appello deve essere rigettato, rendendo ultronea la disamina del secondo motivo di gravame, concernette l'esame nel merito della pretesa risarcitoria.
4. Sul terzo motivo di appello.
4.1. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della superficialità con cui il Giudice di Pace avrebbe governato le spese di lite.
4.2. In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe condannato al pagamento delle spese di lite la SB Servizi d.i., pur trattandosi di impresa cessata, e che l'importo delle spese liquidato sarebbe eccessivo “anche alla luce del fatto che il CTU ha quantificato il danno in € 1.208,53”.
Infine ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel porre a carico della parte soccombente le spese di CTU in quanto “è stata - nei propri atti difensivi CP_1
- a richiedere la CTU”.
4.3. Il motivo di appello deve essere rigettato, non essendo il Giudice di prime incorso in alcun errore procedurale nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
4.3.1. In punto “condanna alle spese nei confronti di una impresa individuale cessata”, si osserva che non essendovi alterità tra l'impresa individuale e la persona fisica che ne è titolare, la statuizione di condanna dell'impresa individuale ha piena efficacia nei confronti della persona fisica, sicché il soggetto tenuto al pagamento delle spese di giudizio rimane il sig. , anche se l'impresa individuale nel frattempo è Parte_1
cessata.
4.3.2. In punto “eccessività dell'importo liquidato anche alla luce del danno stimato dal C.T.U”, si osserva che il Giudice di Pace, che ha deciso la lite in punto rito, ha correttamente tenuto conto, nel determinare il valore della causa, del “valore della domanda” risarcitoria promossa dall'attore (art. 10 c.p.c.), pari cioè ad € 5.400,00.
10 Ciò sulla scorta del disposto di cui all'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo cui “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”.
Sarebbe invece risultato erroneo determinare il valore della causa sulla base del valore dei danni materiali stimati dalla CTU, nemmeno utilizzata dal Giudice per definire la lite.
4.3.3. In punto “errore nel porre a carico della parte soccombente le spese di CTU essendo stata -nei propri atti difensivi- a richiedere la consulenza tecnica”, CP_1
basti osservare che le spese di CTU seguono, in generale, il principio della soccombenza, sicché sarebbe stato errato porle a carico della risultata invero totalmente CP_1
vittoriosa.
4.4. Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della statuizione in punto spese di lite contenuta nella Sentenza di primo grado.
5. Conclusioni.
In conclusione, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
6.1. Tenuto conto della soccombenza della parte appellante, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55.
6.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, *), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
11 per un totale di Euro 2.540,00, oltre alle spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6.3. La manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame rende chiaro l'intento dell'appellante di tentare di emendare a errori procedurali commessi nel giudizio primo grado, a danno della controparte e dell'intero sistema giustizia.
Sussistono pertanto le condizioni per raffigurare nella condotta processuale dell'appellante gli estremi, se non del dolo, quantomeno della colpa grave, che giustifica la più rigorosa applicazione d'ufficio dell'art. 96, comma 3, c.p.c
L'appellante dev'essere quindi condannato per responsabilità aggravata ex art. 96,
3 comma, c.p.c. al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 1.000,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad Euro 1.000,00.
7. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
7.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
7.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
12 Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 18412/23 R.G. promosso da
[...]
(parte appellante) contro (parte Parte_1 Controparte_1
appellata), e (parte appellati contumaci), nel Controparte_2 CP_2
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante avverso la Sentenza del
Giudice di Pace di Torino n. 2665/2023 pubblicata in data 07.08.2023.
2) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla parte Parte_1
appellata costituita le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuto e condanna a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4) Dichiara tenuto e condanna a corrispondere in favore Parte_1
della la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento danni per Controparte_6
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e
18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 4.12.2025
.
IL GIUDICE
Dott.ssa AL AMBROSIO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 18412/2023 R.G. ; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLO MANUEL ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Enrico De Nicola n. 24, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MACELLO DEBORA ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Pinerolo, Via Cesare Battisti n. 3, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA-
[...]
Controparte_2
- PARTI APPELLATE CONTUMACI-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis;
1 • Previa declaratoria di nullità/erroneità della sentenza n. 2665/2023 per i motivi in atti
e per mancanza di motivazione (motivazione solo apparente), come argomentato in atti;
• previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso ed in completa riforma della sentenza n. 2665/2023 pubblicata il 07.08.2023 nel procedimento RGN 5095/2019 - tra le parti sopra indicate - dal Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Laura Maria Rivello;
NEL MERITO in accoglimento del proposto appello,
- previa declaratoria di validità della cessione del credito e di legittimazione attiva del sig. e previa ogni declaratoria di rito e del caso Parte_1
- previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della Sig.ra in Controparte_2
qualità di conducente del veicolo convenuto nella causazione del sinistro de quo;
- previa declaratoria di nullità della CTU con rinnovazione della stessa ed affidamento dell'incarico ad altro perito diverso dalla Dott. ; Per_1
• accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva: Controparte_1
), al pagamento in favore del sig. (C.f.: P.IVA_1 Parte_1
titolare della SB SERVIZI d.i. (P. Iva: ) della somma C.F._1 P.IVA_2
di Euro 5.200,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura Audi A3 tg. ES132TT, oltre fermo tecnico, o in quell'altra diversa minore somma ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento;
• Col favore delle spese anche stragiudiziali, oltre compensi giudiziali di entrambi i gradi del giudizio (di 1° e 2° grado), oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15% secondo gli usi normativi (oltre anticipazioni, IVA, CPA, spese di CTU
e di CTP) oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Denegato contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove.
Si fa istanza di acquisizione dal GdP di Torino del fascicolo di 1° grado RG n. 5095
/2019.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Il sig. a mezzo degli Avv.ti Manuel Cavallo e Chiara Moro CHIEDE Parte_1
DEFERIRSI IL GIURAMENTO DECISORIO EX ART. 233 CPC ad Controparte_3
in persona del procuratore speciale , sui seguenti capi: Parte_2
2 a) Giuro e giurando affermo essere vero che il sig. in data 25.02.2016 Testimone_1 cedevaall' di , con sede a Torino, Via Piazzi n. Controparte_4 Parte_1
52il credito relativo ai danni subiti dalla vettura Audi A3 tg. ES132TT;
b) Giuro e giurando affermo essere vero che con atto del 4.11.2016 stipulato dinanzi al
Notaio registrato il 14.11.2016 al n. 22749 S1T (doc. 6 a Persona_2 rammostrarsi), il sig. cedeva l'uso esclusivo del ramo d'azienda e l'uso Parte_1 della denominazione “ , escludendo dalla cessione tutti i crediti ed i Parte_3
debiti aziendali al 14.11.2016;
c) Giuro e giurando affermo essere vero che l'esclusione dalla cessione dei crediti e debiti maturati dal Sig. era previsto dal secondo capoverso dell'art. 2 Parte_1 dell'atto notarile registrato il 14.11.2016 al n. 22749 S1T; Persona_2
d) Giuro e giurando affermo essere vero che il credito del sig. è sempre Testimone_1
rimasto in capo al Sig. ; Parte_1
e) Giuro e giurando affermo essere vero che il sig. ha escluso dalla Testimone_2 cessione del ramo d'azienda tutti i crediti ed i debiti aziendali in capo al sig.
[...]
sino alla data del 14.11.2016, compreso il credito del sig. . Parte_1 Testimone_1
B. Sulla CTU cinematica e comparativa, parte appellante ai sensi dell'art. 196 c.p.c., chiede dichiararsi:
• in via principale la declaratoria di nullità della CTU con rinnovazione della stessa ed affidamento dell'incarico ad altro perito diverso dalla Dott. ; Per_1
• in via di subordine si chiede la convocazione del CTU a chiarimenti sui punti indicati al paragrafo 4) del presente atto sui punti 1,2,3,4,5 delle contestazioni/ osservazioni alla
CTU.
C. Si insiste nelle residue istanze istruttorie di cui all'atto di citazione e di quelle articolate in atti ed a verbale.”
Per la parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni difesa eccezione, istanza e difesa:
- Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
- In ogni caso, rigettare la domanda risarcitoria spiegata da controparte.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio del primo e del secondo grado di giudizio”.
3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
1.1. Con atto di citazione datato 22.01.2019 ritualmente notificato da S.B. Servizi
d.i., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , già Parte_1
conveniva in giudizio , Parte_4 CP_2
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro-tempore, al fine di sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura sua assicurata, Audi A3 Tg. ES132TT, a seguito di un sinistro occorso la Fiat Stilo Tg. CJ981CW di proprietà della sig. , condotta CP_2 nell'occasione dalla sig. Controparte_2
Esponeva l'attrice che in data 24.02.2016, verso le ore 18:50, il sig. Testimone_1
stava percorrendo Corso Einaudi in Torino a bordo del proprio veicolo Audi A3 Tg.
ES132TT (assicurato per la r.c.a. presso allorquando, giunto Controparte_3 all'intersezione con Corso Galileo Ferraris, era stato violentemente urtato dal veicolo Fiat
Stilo Tg. CJ981CW di proprietà della sig. , condotto nell'occorso dalla sig. CP_2
, che non rispettava l'impianto semaforico che proiettava la luce rossa;
Controparte_2
che subito dopo il sinistro i conducenti avevano compilato il modulo CAI ove la sig.ra aveva ammesso il torto;
che il sig. si era recato presso la propria CP_2 Testimone_1
autocarrozzeria di fiducia, , alla quale, a fronte Parte_4 di riparazioni preventivate in € 5.400,00, aveva ceduto il credito risarcitorio nei confronti della compagnia assicurativa.
L'attrice concludeva quindi chiedendo, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della sig.ra in qualità di conducente del veicolo Controparte_2
convenuto nella causazione del sinistro de quo, di condannare la compagnia assicuratrice al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_4
, nella sua qualità di cessionaria del credito risarcitorio, della somma di
[...]
€ 5.400,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 02.04.2021 si costituiva eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva Controparte_1
della parte attrice, per risultare la partita iva indicata in citazione in realtà intestata alla ditta individuale , risultante cancellata dal Parte_4
4 Registro delle Imprese in data 30.05.2017, e previamente oggetto di cessione di azienda avvenuta con atto del 04.11.2016 al tal sig. . Testimone_2
In via pregiudiziale, eccepiva la mancanza della condizione di procedibilità della domanda ai sensi degli art. 145 e 148 C.d.A. per essere la lettera di messa in mora datata
25.07.2017 in realtà stata inviata da quindi da un soggetto non Controparte_4
avente diritto al risarcimento del danno in quanto persona giuridica estinta/non iscritta alla CCIAA.
La convenuta produceva in giudizio atto di citazione notificatole in data
02.02.2018 avente contenuto identico rispetto a quello che aveva radicato la causa RGN
5095/19 ad eccezione dell'indicazione dell'attore che in tale primo atto di citazione (con causa non iscritta a ruolo) risultava SB Servizi d.i. P.IVA di P.IVA_2 [...]
. Parte_1
Nel merito, dichiarava di ritenere il sinistro non Controparte_1
genuino ed evidenziava una lunga serie di incongruenze riscontrate nella fase antecedente il giudizio, tra cui l'incompleta compilazione del modulo CAI, l'attestazione di numerosi passaggi di proprietà dell'autovettura asseritamente danneggiante, l'ultimo dei quali risalente al 14.01.2014 in capo alla sig. per l'importo di € 100,00, CP_2
dimostrativo che al momento del sinistro il veicolo Tg. CJ981CW era praticamente un rottame;
infine, contestava le richieste avversarie sul quantum negando che il danno fosse stato concordato nella misura indicata in citazione, avendo il perito incaricato dalla
Compagnia valutato un danno pari ad € 3.628,11.
Dichiarata la contumacia delle convenute e , il CP_2 Controparte_2
Giudice di Pace in prima udienza concedeva alle parti i termini ex art. 320 c.p.c.
1.3. Le convenute e , nonostante la regolare notifica dei verbali CP_2 CP_2 delle udienze, non si presentava per rendere l'interrogatorio e il Giudice di Pace - dopo aver escusso il testimone sig. - licenziava la CTU tecnico-comparativa Testimone_3
finalizzata ad accertare la compatibilità tra i danni presentati dalle vetture e la dinamica descritta in citazione.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado, con Sentenza n. 2265/2023 pubblicata in data 07.08.2023, il Giudice di Pace di Torino, dichiarava inammissibile la domanda attorea, per difetto di legittimazione attiva della SB Servizi d.i., e condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
In particolare, il Giudice di Pace dava atto che dalle risultanze documentali agli atti di causa l' (cessionaria del credito da parte del Parte_4
5 sig. , proprietario del veicolo AUDI A3 Tg. ES132TT asseritamente Testimone_1 danneggiato nel sinistro del 24 febbraio 2016) risultava aver ceduto l'azienda al sig.
in data 4.11.2016, e in seguito risultava essere stata cancellata dal Testimone_2
Registro delle Imprese, con la conseguenza che titolare del credito risarcitorio doveva ritenersi e non più il sig. , che peraltro non aveva Testimone_2 Parte_1 in alcun modo dimostrato che le parti avevano inteso vendere l'azienda ceduta sena trasferimento di debiti e crediti.
1.5. Con atto di citazione datato 11.10.2023 e notificato in pari data ad
[...]
, il sig. - nella sua qualità di “titolare della cessata Controparte_1 Parte_1 ditta individuale poi BS Servizi di LL Salvatore” – ha Controparte_4
interposto appello avverso la predetta Sentenza, chiedendone la riforma integrale sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
In particolare:
- con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la nullità e l'erroneità della
Sentenza impugnata in punto accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva spiegata da lamentando che il Giudice di prime cure CP_1
avrebbe fondato la propria decisione su una errata disamina della documentazione in atti e sul contegno processuale di che avrebbe ingenerato nel giudicante l'errato CP_1
convincimento che il sig. avesse ceduto debiti e crediti al sig. Parte_1 Parte_5
, unitamente alla cessione del ramo di azienda;
a sostengo del motivo di appello,
[...]
produce atto di querela sporto presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di in persona del procuratore , per frode processuale, allega atto CP_1 Parte_2
di cessione di azienda del 4.11.2016 stipulato dinanzi al Notaio , e Persona_2
chiede di deferire il giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. nei confronti di
[...]
in persona del procuratore , sulle circostanze costituenti Controparte_1 Parte_2
a suo dire frode processuale;
- con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del mancato esame del merito della domanda attorea, evidenziando come in primo grado sia stata fornita la prova del sinistro, e come le conclusioni della CTU cinematica siano affette da gravi vizi di nullità, da cui chiede pertanto al Giudice di appello di discostarsi;
- con il terzo motivo di appello, l'appellante censura infine la Sentenza impugnata in punto spese legali, evidenziando sia la non congruità dello scaglione applicato, sia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice SB Servizi d.i.
6 1.6. Si è costituita nel presente grado di appello Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di appello avversari e chiedendo la conferma della
Sentenza impugnata.
1.7. A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, il precedente
Giudice Istruttore, ritenuta inammissibile l'attività istruttoria richiesta dall'appellante, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, proponendo alle parti, in via transattiva, l'abbandono della lite a spese compensate. La proposta ha trovato l'adesione della parte appellata, ma non dell'appellante . Parte_1
1.8. La causa è stata assegnata alla scrivente con variazione tabellare decorrente dal 13.10.2025, e all'udienza del 6.11.2025, tenutasi con modalità cartolare, è stata trattenuta causa in decisione.
2. Sulla legittimazione del sig. a interporre appello. Parte_1
2.1. Il sig. interpone il presente appello in proprio, Parte_1
rappresentando di essere stato titolare della SB Servizi d.i. , già Parte_4
, entrambe cessate. Parte_4
Al riguardo deve affermarsi che l'imprenditore individuale, cessata l'attività, rimane titolare dei crediti non riscossi e ha la piena legittimazione per agire in giudizio per riscuoterli.
Deve dunque riconoscersi la legittimazione processuale del sig. Parte_1
a stare e proseguire nel presente giudizio di appello per far valere la pretesa risarcitoria asseritamente in capo alla , già Controparte_5 Parte_4
, entrambe cessate.
[...]
3. Sul primo motivo di appello.
3.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura il capo della Sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SB Servizi d.i., già Parte_4
, ritenendo che la stessa, al momento dell'azione, non fosse più titolare del
[...] credito risarcitorio, in quanto quest'ultimo risultava essere stato oggetto di cessione, unitamente a tutti i cespiti aziendali, nell'ambito di un atto di cessione di azienda intercorso il 4.11.2016 tra la e . Controparte_4 Testimone_2
3.2. Secondo l'appellante, la statuizione di improcedibilità sarebbe stata determinata da errate valutazioni del Giudice di primo grado, anche indotte dal contegno
7 processuale di che avrebbe più volte falsamente Controparte_1
affermato che il credito risarcitorio sarebbe stato ceduto dalla al Controparte_4 sig. (con la cessione del ramo d'azienda) allorquando invece, per espressa Tes_2
pattuizione negoziale, le parti avevano inteso derogare al regime di cui all'art. 2559 c.c.,
e disposto che tutti i crediti e i debiti aziendali sorti prima dell'efficacia dell'atto di cessione rimanessero esclusi dalla cessione stessa.
Per le false affermazioni imputate alla Compagnia, l'appellante deduce di aver sporto querela presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di
[...]
in persona del procuratore , per frode processuale. Controparte_1 Parte_2
Alla querela allega il doc. 6, costituito dall'atto di cessione di azienda del 4.11.2016 stipulato dinanzi al Notaio , da cui risulterebbe la deroga negoziale delle Persona_2 parti alla disciplina di cui all'art. 2559 c.c.
3.3. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
3.4. La statuizione resa dal Giudice di prime cure in iure è corretta, sebbene sia da riqualificarsi alla stregua di difetto di titolarità attiva del diritto controverso, che non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia.
3.4.1. Il Giudice di pace, nella Sentenza impugnata, ha fatto applicazione degli artt. 2558 e ss. c.c., ritenendo che il sig. fosse subentrato nei crediti facenti Tes_2 capo al cedente, tra cui quello al risarcimento dell'asserito danno per cui è causa, precisando al contempo che parte attrice non aveva fornito alcuna prova dell'asserita deroga pattizia alla disciplina codicistica.
3.4.2. Come noto, la cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta (cfr. Cass. 31 luglio 2012 n. 13692;
Cass. 9 aprile 2009 n. 6444; Cass. 13 giugno 2006 n. 13676).
In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione è efficace nei confronti dei terzi debitori con la semplice iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento d'azienda, senza necessità di effettuare alcuna notificazione.
Resta tuttavia ferma la possibilità per le parti di derogare all'automatica estensione della cessione a tutti i crediti già sorti in capo cedente, con espressa pattuizione da far valere nei confronti dei terzi.
3.4.3. Nel caso di specie, risulta dai pubblici registri che al momento in cui veniva radicata la causa di primo grado (22 gennaio 2019), risultava Controparte_4
8 essere già stata cancellata dal Registro delle Imprese, e precisamente il 30.5.2017, in seguito a cessione di ramo d'azienda intervenuta in favore di tal in Testimone_2
data 4.11.2016.
Nessuna continuità tra la cessata e la Parte_4
veniva dimostrata dalla parte attrice nel giudizio di Controparte_5
primo grado, ed anzi la convenuta documentava che Controparte_1 quest'ultima non risultava nemmeno attiva ed iscritta alla Camera di Commercio.
Nessuna deroga pattizia al regime di automatico trasferimento dei crediti di cui all'art. 2559 c.c. veniva dimostrata dalla parte attrice con apposita documentazione.
Ne deriva che, come giustamente ritenuto dal Giudice di prime cure, al momento della radicazione dell'azione giudiziale il signor , in proprio o quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Servizi d.i., asseritamente già Parte_4
, non risultava più titolare del credito ceduto da ,
[...] Testimone_1
proprietario del veicolo AUDI A3 Tg. ES132TT danneggiato nel sinistro del 24 febbraio
2016.
3.4.4. L'atto di cessione di azienda del 4.11.2016 che parte appellante tenta di introdurre nel presente giudizio di gravame quale allegato all'atto di denuncia e querela presentato contro è da ritenersi palesemente tardivo e Controparte_1
come tale inammissibile, sicché non vale a dimostrare la permanenza, in capo alla cessata della titolarità del credito per cui è causa. Controparte_4
Al contempo, non si è dato ingresso nel corso del processo al giuramento decisorio deferito dall'appellante nei confronti della in quanto del tutto inammissibile, CP_1
per essere formulato su una capitolazione – avente ad oggetto le accuse di frode processuale che l'appellante muove alla Compagnia assicuratrice – contraria al dettato di cui all'art. 2739 c.c. e comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.
Non è la semplice deduzione di mancanza di titolarità attiva del credito ceduto formulata dalla ad aver formato il convincimento del Controparte_1
Giudice, bensì la constatazione che la cessione d'azienda risultava dalla visura della
Camera di Commercio e parte attrice non aveva fornito alcun riscontro documentale della intervenuta deroga pattizia alla disciplina di cui all'art. 2559 c.c.
Dinanzi alla specifica eccezione di carenza di legittimazione ad agire, fondata sulla documentata esistenza nei pubblici registri di un'intervenuta cessione di azienda, spettava unicamente alla parte che tale eccezione aveva interesse a contrastare – l'odierna
9 appellante - produrre in causa il documento dimostrativo della permanenza della titolarità del credito in capo all'impresa cedente, in deroga alla disciplina codicistica.
Documento che era nella esclusiva disponibilità di , ma che del Parte_1
tutto inspiegabilmente non è stato prodotto in giudizio di primo, e certamente non può quindi essere introdotto nel presente giudizio di appello, in spregio alle preclusioni probatorie del processo civile di secondo grado.
3.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il motivo di appello deve essere rigettato, rendendo ultronea la disamina del secondo motivo di gravame, concernette l'esame nel merito della pretesa risarcitoria.
4. Sul terzo motivo di appello.
4.1. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della superficialità con cui il Giudice di Pace avrebbe governato le spese di lite.
4.2. In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe condannato al pagamento delle spese di lite la SB Servizi d.i., pur trattandosi di impresa cessata, e che l'importo delle spese liquidato sarebbe eccessivo “anche alla luce del fatto che il CTU ha quantificato il danno in € 1.208,53”.
Infine ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel porre a carico della parte soccombente le spese di CTU in quanto “è stata - nei propri atti difensivi CP_1
- a richiedere la CTU”.
4.3. Il motivo di appello deve essere rigettato, non essendo il Giudice di prime incorso in alcun errore procedurale nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
4.3.1. In punto “condanna alle spese nei confronti di una impresa individuale cessata”, si osserva che non essendovi alterità tra l'impresa individuale e la persona fisica che ne è titolare, la statuizione di condanna dell'impresa individuale ha piena efficacia nei confronti della persona fisica, sicché il soggetto tenuto al pagamento delle spese di giudizio rimane il sig. , anche se l'impresa individuale nel frattempo è Parte_1
cessata.
4.3.2. In punto “eccessività dell'importo liquidato anche alla luce del danno stimato dal C.T.U”, si osserva che il Giudice di Pace, che ha deciso la lite in punto rito, ha correttamente tenuto conto, nel determinare il valore della causa, del “valore della domanda” risarcitoria promossa dall'attore (art. 10 c.p.c.), pari cioè ad € 5.400,00.
10 Ciò sulla scorta del disposto di cui all'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo cui “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”.
Sarebbe invece risultato erroneo determinare il valore della causa sulla base del valore dei danni materiali stimati dalla CTU, nemmeno utilizzata dal Giudice per definire la lite.
4.3.3. In punto “errore nel porre a carico della parte soccombente le spese di CTU essendo stata -nei propri atti difensivi- a richiedere la consulenza tecnica”, CP_1
basti osservare che le spese di CTU seguono, in generale, il principio della soccombenza, sicché sarebbe stato errato porle a carico della risultata invero totalmente CP_1
vittoriosa.
4.4. Il motivo di appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della statuizione in punto spese di lite contenuta nella Sentenza di primo grado.
5. Conclusioni.
In conclusione, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
6.1. Tenuto conto della soccombenza della parte appellante, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55.
6.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, *), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
11 per un totale di Euro 2.540,00, oltre alle spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6.3. La manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame rende chiaro l'intento dell'appellante di tentare di emendare a errori procedurali commessi nel giudizio primo grado, a danno della controparte e dell'intero sistema giustizia.
Sussistono pertanto le condizioni per raffigurare nella condotta processuale dell'appellante gli estremi, se non del dolo, quantomeno della colpa grave, che giustifica la più rigorosa applicazione d'ufficio dell'art. 96, comma 3, c.p.c
L'appellante dev'essere quindi condannato per responsabilità aggravata ex art. 96,
3 comma, c.p.c. al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 1.000,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad Euro 1.000,00.
7. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
7.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
7.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
12 Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 18412/23 R.G. promosso da
[...]
(parte appellante) contro (parte Parte_1 Controparte_1
appellata), e (parte appellati contumaci), nel Controparte_2 CP_2
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante avverso la Sentenza del
Giudice di Pace di Torino n. 2665/2023 pubblicata in data 07.08.2023.
2) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla parte Parte_1
appellata costituita le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuto e condanna a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4) Dichiara tenuto e condanna a corrispondere in favore Parte_1
della la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento danni per Controparte_6
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e
18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 4.12.2025
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IL GIUDICE
Dott.ssa AL AMBROSIO
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