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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15229/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Piazzale Dell'Agricoltura 24 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002485580233132212 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22132/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 27-12-2023 per omesso versamento della tassa TARI per l'anno 2020; in uno a tutti gli atti preordinati e connessi. La pretesa tributaria ammonta a €.1.137,07.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi.
Difetto di legittimazione passiva dell'imposta, per essere il ricorrente nell'annualità 2020 nudo proprietario del bene;
stesso motivo sotto diverso profilo: per rinuncia all'eredità, ivi compresi i debiti personali;
omessa notifica atti prodromici.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
La società Società_1, ente riscossore, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza dell11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta, ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92.
Di più, il ricorrente ha dimostrato di essere, per l'annualità 2020, nudo proprietario del bene in parola.
Nell'anno di imposta il bene era detenuto dalla madre, che. esercitava il diritto di abitazione sulla casa familiare, come legato ex lege, per la continuità abitativa al coniuge superstite, ex art. 540 c.c.
L'unica obbligata al pagamento della TARI, per il periodo in questione, doveva considerarsi la detentrice del bene. Il ricorrente non è tenuto al versamento della TARI di cui all'atto impugnato, in quanto l'immobile nell'annualità 2020 non era in suo possesso e/o detenzione ed era legittimamente occupato da altro soggetto.
A seguito del decesso dell'usufruttuaria il contribuente ha rinunziato all'eredità con dichiarazione resa al Notaio Nominativo_2 in data 22-11-2021.
La domanda è sorretta da documentazione probante ed esaustiva in ordine alla sussistenza del legato ex lege in favore della madre del contribuente, per cui va esclusa la legittimazione passiva per la TARI.
Per altro il Concessionario ritualmente citato, omettendo di costituirsi, non ha svolto difese di sorta , né ha contrastato e ha controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente.
In applicazione del già richiamato c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs 546/92, che ricalca il brocardo ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat, allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente.
Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento allo stato degli atti processuali.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15229/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Piazzale Dell'Agricoltura 24 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002485580233132212 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22132/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 27-12-2023 per omesso versamento della tassa TARI per l'anno 2020; in uno a tutti gli atti preordinati e connessi. La pretesa tributaria ammonta a €.1.137,07.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi.
Difetto di legittimazione passiva dell'imposta, per essere il ricorrente nell'annualità 2020 nudo proprietario del bene;
stesso motivo sotto diverso profilo: per rinuncia all'eredità, ivi compresi i debiti personali;
omessa notifica atti prodromici.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
La società Società_1, ente riscossore, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza dell11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta, ai sensi del c.5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92.
Di più, il ricorrente ha dimostrato di essere, per l'annualità 2020, nudo proprietario del bene in parola.
Nell'anno di imposta il bene era detenuto dalla madre, che. esercitava il diritto di abitazione sulla casa familiare, come legato ex lege, per la continuità abitativa al coniuge superstite, ex art. 540 c.c.
L'unica obbligata al pagamento della TARI, per il periodo in questione, doveva considerarsi la detentrice del bene. Il ricorrente non è tenuto al versamento della TARI di cui all'atto impugnato, in quanto l'immobile nell'annualità 2020 non era in suo possesso e/o detenzione ed era legittimamente occupato da altro soggetto.
A seguito del decesso dell'usufruttuaria il contribuente ha rinunziato all'eredità con dichiarazione resa al Notaio Nominativo_2 in data 22-11-2021.
La domanda è sorretta da documentazione probante ed esaustiva in ordine alla sussistenza del legato ex lege in favore della madre del contribuente, per cui va esclusa la legittimazione passiva per la TARI.
Per altro il Concessionario ritualmente citato, omettendo di costituirsi, non ha svolto difese di sorta , né ha contrastato e ha controdedotto in ordine alle censure proposte dal ricorrente.
In applicazione del già richiamato c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs 546/92, che ricalca il brocardo ei incumbit probatio qui dicit, non ei qui negat, allo stato degli atti, per mancanza di contraddittorio, deve applicarsi il principio di non contestazione delle affermazioni del contribuente.
Il ricorso deve trovare pertanto accoglimento allo stato degli atti processuali.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.