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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13811/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0093150000012019001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2016/3T/009315/000/001/2019/001, per omesso versamento imposta di registro annualità 2019, pari ad €. 240,59, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) Nullità o illegittimità dell'avviso pagamento imposta di registro anno 2019 per inesistenza del rapporto sublocatizio e per responsabilità del sublocatore;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
3. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto che l'avviso di pagamento dell'imposta di registro impugnato per l'anno 2019 è riferito al contratto di sublocazione, stipulato come subconduttrice con la
Società_1 S.r.l., sublocatrice, dell'immobile sito in Indirizzo_1, di proprietà Società_2. e la ricorrente, con durata dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2020.
La medesima parte ricorrente afferma l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto con raccomandata A/R del 20 dicembre 2018, la Società_2 S.r.l., proprietaria dell'immobile, avrebbe manifestato la volontà di vendere l'appartamento e la sublocatrice Società_1 S.R.L., con raccomandata A/R del 1° febbraio 2019, avrebbe comunicato alla stessa ricorrente il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 30 aprile 2020, manifestando, a suo dire, la volontà di recesso immediato del contratto di locazione de quo, con la richiesta di rilascio dell'appartamento in questione.
Inoltre, nel contratto di sublocazione sarebbe stato previsto che l'obbligo di provvedere al pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto sublocatizio spettava alla Società_1 S.r.l., con il successivo invio alla ricorrente della richiesta di pagamento dell'imposta in ragione del 50%; prassi peraltro seguita per tutti gli anni in cui è stato in vigore il contratto di sublocazione. Il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2019 sarebbe, pertanto, da ascriversi totalmente a carico della Società_1 S.r.l.
7. La medesima ricorrente ha, quindi, chiesto al giudice adito di disporre la chiamata in causa della Società_1 S.r.l., in quanto soggetto legittimamente responsabile in solido del pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2019, sia perché, ai sensi dell'art. 14 del contratto di sublocazione, la Società_3 era obbligata alla registrazione, sia, infine, in quanto a seguito di comunicazione di recesso del contratto di sublocazione, la Società_1 S.r.l., era obbligata a comunicare all'Agenzia delle Entrate questa situazione.
In primo luogo, il Collegio ritiene di non dover disporre la chiamata in causa della Società_1 S.r.l..
La situazione prospettata non configura una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 549/1992
e le motivazioni poste alla base della richiesta di parte ricorrente per l'integrazione del contraddittorio sono inerenti a rapporti contrattuali tra le parti private, senza rilevanza esterna sotto il profilo tributario e che, in ogni caso, non vanno a interessare i rapporti tributari tra l'amministrazione e i contribuenti oggetto dell'atto impositivo gravato e, conseguentemente, del giudizio in esame.
8. Nel merito il motivo di ricorso è infondato.
L'anno di riferimento del tributo è il 2019 e non vi è prova agli atti del giudizio che il rapporto di sublocazione non fosse più in essere in quell'anno.
Non sussiste, infatti, alcun atto avente data certa che attesti l'intervenuta cessazione del rapporto di sublocazione prima della sua data di naturale scadenza del 30 aprile 2020.
Le stesse lettere allegate agli atti – ferma restando l'assenza di un'effettiva efficacia probatoria in quanto non aventi data certa - non contemplano l'intervenuta anticipata risoluzione del rapporto di sublocazione e, in ogni caso, non sarebbero state comunque idonee a perseguire tale effetto in quanto atti unilaterali.
Le pattuizioni contenute nel contratto di sublocazione inerenti al pagamento dell'imposta annuale di registro risultano inidonee a traslare la legittimazione passiva del tributo. Queste ultime, infatti, riguardano i rapporti interni tra le parti, che ben possono essere fatti valere in separata sede di rivalsa, ma non incidono sull'obbligazione tributaria, che è disciplinata dalla legge e prevede che entrambe le parti della sublocazione siano tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro.
9. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha lamentato che l'intimazione di pagamento, per avendo a oggetto anche gli interessi sulle somme dovute, non indica tassi e decorrenze.
Il motivo è infondato.
Gli interessi vengono, infatti, determinati in base a parametri normativi, così come lo sono le date a partire dalle quali gli stessi sono applicabili, risultando pertanto conoscibili e la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'atto impositivo gravato.
9. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 250,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il giudice
FA D'ND
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13811/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0093150000012019001 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2016/3T/009315/000/001/2019/001, per omesso versamento imposta di registro annualità 2019, pari ad €. 240,59, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) Nullità o illegittimità dell'avviso pagamento imposta di registro anno 2019 per inesistenza del rapporto sublocatizio e per responsabilità del sublocatore;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
3. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto che l'avviso di pagamento dell'imposta di registro impugnato per l'anno 2019 è riferito al contratto di sublocazione, stipulato come subconduttrice con la
Società_1 S.r.l., sublocatrice, dell'immobile sito in Indirizzo_1, di proprietà Società_2. e la ricorrente, con durata dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2020.
La medesima parte ricorrente afferma l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto con raccomandata A/R del 20 dicembre 2018, la Società_2 S.r.l., proprietaria dell'immobile, avrebbe manifestato la volontà di vendere l'appartamento e la sublocatrice Società_1 S.R.L., con raccomandata A/R del 1° febbraio 2019, avrebbe comunicato alla stessa ricorrente il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 30 aprile 2020, manifestando, a suo dire, la volontà di recesso immediato del contratto di locazione de quo, con la richiesta di rilascio dell'appartamento in questione.
Inoltre, nel contratto di sublocazione sarebbe stato previsto che l'obbligo di provvedere al pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto sublocatizio spettava alla Società_1 S.r.l., con il successivo invio alla ricorrente della richiesta di pagamento dell'imposta in ragione del 50%; prassi peraltro seguita per tutti gli anni in cui è stato in vigore il contratto di sublocazione. Il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2019 sarebbe, pertanto, da ascriversi totalmente a carico della Società_1 S.r.l.
7. La medesima ricorrente ha, quindi, chiesto al giudice adito di disporre la chiamata in causa della Società_1 S.r.l., in quanto soggetto legittimamente responsabile in solido del pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2019, sia perché, ai sensi dell'art. 14 del contratto di sublocazione, la Società_3 era obbligata alla registrazione, sia, infine, in quanto a seguito di comunicazione di recesso del contratto di sublocazione, la Società_1 S.r.l., era obbligata a comunicare all'Agenzia delle Entrate questa situazione.
In primo luogo, il Collegio ritiene di non dover disporre la chiamata in causa della Società_1 S.r.l..
La situazione prospettata non configura una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 549/1992
e le motivazioni poste alla base della richiesta di parte ricorrente per l'integrazione del contraddittorio sono inerenti a rapporti contrattuali tra le parti private, senza rilevanza esterna sotto il profilo tributario e che, in ogni caso, non vanno a interessare i rapporti tributari tra l'amministrazione e i contribuenti oggetto dell'atto impositivo gravato e, conseguentemente, del giudizio in esame.
8. Nel merito il motivo di ricorso è infondato.
L'anno di riferimento del tributo è il 2019 e non vi è prova agli atti del giudizio che il rapporto di sublocazione non fosse più in essere in quell'anno.
Non sussiste, infatti, alcun atto avente data certa che attesti l'intervenuta cessazione del rapporto di sublocazione prima della sua data di naturale scadenza del 30 aprile 2020.
Le stesse lettere allegate agli atti – ferma restando l'assenza di un'effettiva efficacia probatoria in quanto non aventi data certa - non contemplano l'intervenuta anticipata risoluzione del rapporto di sublocazione e, in ogni caso, non sarebbero state comunque idonee a perseguire tale effetto in quanto atti unilaterali.
Le pattuizioni contenute nel contratto di sublocazione inerenti al pagamento dell'imposta annuale di registro risultano inidonee a traslare la legittimazione passiva del tributo. Queste ultime, infatti, riguardano i rapporti interni tra le parti, che ben possono essere fatti valere in separata sede di rivalsa, ma non incidono sull'obbligazione tributaria, che è disciplinata dalla legge e prevede che entrambe le parti della sublocazione siano tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro.
9. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha lamentato che l'intimazione di pagamento, per avendo a oggetto anche gli interessi sulle somme dovute, non indica tassi e decorrenze.
Il motivo è infondato.
Gli interessi vengono, infatti, determinati in base a parametri normativi, così come lo sono le date a partire dalle quali gli stessi sono applicabili, risultando pertanto conoscibili e la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'atto impositivo gravato.
9. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 250,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il giudice
FA D'ND