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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
768/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. W. Pracilio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. N. Zaccaria (C.F.:
) C.F._3
Resistente nonché
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale e legale rappresentante p.t.
Resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.08.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la e il e, dopo aver Controparte_2 Controparte_1
premesso di aver prestato assistenza al fratello - dall'anno 2022 Controparte_3
sino al decesso dell'assistito avvenuto in data 11.03.2024 – a causa della grave disabilità psicofisica e motoria di cui quest'ultimo era affetto, e che, in ragione di tanto, in data 28.03.2022 ha presentato domanda di contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare previsto dal D.P.C.M. 27 ottobre 2020, domanda che è stata accolta dal , il quale, tuttavia, soltanto nel Controparte_1
marzo 2024 ha provveduto ad erogare il prefato contributo e unicamente per il primo trimestre dell'anno 2022, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'intero contributo per l'anno 2022, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, alla relativa erogazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_2
a percepire l'intero contributo per l'anno 2022 quale caregiver del fratello
[...]
ai sensi del DPCM 27 ottobre 2020 e dell'art. 3, comma 3, della Controparte_3
Legge 104/92 e, per l'effetto, condannare gli Enti resistenti in solido tra di loro (o ciascuno per quanto di rispettiva competenza e responsabilità), al pagamento in favore del ricorrente della somma residua a lui spettante a titolo di contributo per caregiver familiare per l'anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha domandato il rigetto del ricorso, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, all'accertamento della
Pag. 2 di 7 responsabilità solidale della Abruzzo. Il tutto, con vittoria di sese di giudizio, CP_2
ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in Controparte_2
giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia
Il ricorso è infondato e in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente alla corresponsione del contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare previsto dal D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 per l'acro temporale successivo al primo trimestre dell'anno 2022 e sino alla fine di detta annualità.
Il D.P.C.M. del 27 ottobre 2020 ha previsto la ripartizione tra le Regioni delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, in relazione al triennio 2018 – 2020, stabilendo i criteri e le modalità di utilizzo.
In ragione di tanto, con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/144 del 18.11.2021, la ha provveduto a ripartire tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le Controparte_2
risorse per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate, per l'ECAD 07
Vastese in complessivi € 130.342,00 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente).
Pag. 3 di 7 Di poi, l ha Controparte_4
indetto l'Avviso Pubblico prot. n. 13088 del 25.02.2022 per l'individuazione dei soggetti beneficiari del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 2018/2019/2020” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), cui ha partecipato il ricorrente inoltrando apposita domanda (cfr. doc. nn. B2 fascicolo parte ricorrente e 5 fascicolo parte resistente) e conclusosi con la Determinazione
Dirigenziale del II Settore del N. Racc. Gen. 625 del 23.05.2023 di CP_1 CP_1
approvazione della graduatoria finale recante i soggetti in possesso dei requisiti ritenuti necessari per accedere al contributo, nei limiti delle risorse a disposizione
(cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte resistente), la quale ha definito, per l'effetto, il finanziamento delle prime 28 contributi, attesa l'impossibilità di erogare in finanziamento in oggetto ai soggetti restanti per incapienza del fondo messo a disposizione dalla (per € 130.342,00). CP_2
Ne è derivato che il ricorrente, figurante alla posizione 69 in graduatoria, è stato escluso della erogazione del contributo per via dell'esaurimento delle risorse regionali.
In ragione di tanto, il ricorrente non ha, né aveva all'epoca dello svolgimento e conclusione della procedura, il diritto alla erogazione del contributo per cui è causa, attesa la sua collocazione in una posizione in graduatoria che è stata esclusa dal beneficio per il suddetto esaurimento dei fondi regionali.
Né, tantomeno, risulta che il ricorrente abbia impugnato i provvedimento amministrativi che, all'epoca, già lo avevano escluso dall'erogazione dell'emolumento, di cui, quindi, soltanto in questa sede chiede il riconoscimento, sull'errato presupposto di averne già beneficiato.
Pag. 4 di 7 Invero, le su esposte valutazioni possono dirsi scalfite dal presupposto di fondo da cui muove la prospettazione del ricorrente, ossia che il medesimo avrebbe ricevuto l'erogazione del contributo oggetto di causa solamente per il primo trimestre dell'anno 2022.
Difatti, come correttamente sostenuto da parte resistente e come emerge univocamente dalla documentazione in atti (cfr. mandato di pagamento n. 2566 del
20.3.2024 - doc. n. 8 fascicolo parte resistente), detto pagamento attiene alla corresponsione del contributo afferente al Fondo Nazionale Non Autosufficienza
(F.N.N.A.) per le disabilità gravissime, che costituiva un contributo altro e diverso, in particolare riferibile all'altrettanto distinto Avviso Pubblico indetto dall'Ambito
Distrettuale Sociale n. 07 ” del 07.12.2022 (cfr. doc. n. 9 fascicolo CP_4 CP_4
parte resistente), cui il fratello del ricorrente, , ha presentato la n. Controparte_3
41289 del 16.12.2022 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente), domanda che è stata accolta e che, quindi, ha rappresentato la causale del pagamento ricevuto relativo al
2022.
In altri termini, la corresponsione del contributo in trattazione atteneva ad altra procedura – cui il fratello del ricorrente ha partecipato inoltrando la relativa domanda, poi accolta -, non già al contributo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, che mai è stato erogato al ricorrente medesimo, per i motivi innanzi esposti.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
L'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda costituisce grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, i sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 5 di 7 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
768/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. W. Pracilio (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. N. Zaccaria (C.F.:
) C.F._3
Resistente nonché
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale e legale rappresentante p.t.
Resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.08.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la e il e, dopo aver Controparte_2 Controparte_1
premesso di aver prestato assistenza al fratello - dall'anno 2022 Controparte_3
sino al decesso dell'assistito avvenuto in data 11.03.2024 – a causa della grave disabilità psicofisica e motoria di cui quest'ultimo era affetto, e che, in ragione di tanto, in data 28.03.2022 ha presentato domanda di contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare previsto dal D.P.C.M. 27 ottobre 2020, domanda che è stata accolta dal , il quale, tuttavia, soltanto nel Controparte_1
marzo 2024 ha provveduto ad erogare il prefato contributo e unicamente per il primo trimestre dell'anno 2022, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'intero contributo per l'anno 2022, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, alla relativa erogazione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_2
a percepire l'intero contributo per l'anno 2022 quale caregiver del fratello
[...]
ai sensi del DPCM 27 ottobre 2020 e dell'art. 3, comma 3, della Controparte_3
Legge 104/92 e, per l'effetto, condannare gli Enti resistenti in solido tra di loro (o ciascuno per quanto di rispettiva competenza e responsabilità), al pagamento in favore del ricorrente della somma residua a lui spettante a titolo di contributo per caregiver familiare per l'anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha domandato il rigetto del ricorso, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, all'accertamento della
Pag. 2 di 7 responsabilità solidale della Abruzzo. Il tutto, con vittoria di sese di giudizio, CP_2
ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in Controparte_2
giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia
Il ricorso è infondato e in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto del ricorrente alla corresponsione del contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare previsto dal D.P.C.M. 27 ottobre 2020 e dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 per l'acro temporale successivo al primo trimestre dell'anno 2022 e sino alla fine di detta annualità.
Il D.P.C.M. del 27 ottobre 2020 ha previsto la ripartizione tra le Regioni delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, in relazione al triennio 2018 – 2020, stabilendo i criteri e le modalità di utilizzo.
In ragione di tanto, con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/144 del 18.11.2021, la ha provveduto a ripartire tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le Controparte_2
risorse per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate, per l'ECAD 07
Vastese in complessivi € 130.342,00 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente).
Pag. 3 di 7 Di poi, l ha Controparte_4
indetto l'Avviso Pubblico prot. n. 13088 del 25.02.2022 per l'individuazione dei soggetti beneficiari del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 2018/2019/2020” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), cui ha partecipato il ricorrente inoltrando apposita domanda (cfr. doc. nn. B2 fascicolo parte ricorrente e 5 fascicolo parte resistente) e conclusosi con la Determinazione
Dirigenziale del II Settore del N. Racc. Gen. 625 del 23.05.2023 di CP_1 CP_1
approvazione della graduatoria finale recante i soggetti in possesso dei requisiti ritenuti necessari per accedere al contributo, nei limiti delle risorse a disposizione
(cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte resistente), la quale ha definito, per l'effetto, il finanziamento delle prime 28 contributi, attesa l'impossibilità di erogare in finanziamento in oggetto ai soggetti restanti per incapienza del fondo messo a disposizione dalla (per € 130.342,00). CP_2
Ne è derivato che il ricorrente, figurante alla posizione 69 in graduatoria, è stato escluso della erogazione del contributo per via dell'esaurimento delle risorse regionali.
In ragione di tanto, il ricorrente non ha, né aveva all'epoca dello svolgimento e conclusione della procedura, il diritto alla erogazione del contributo per cui è causa, attesa la sua collocazione in una posizione in graduatoria che è stata esclusa dal beneficio per il suddetto esaurimento dei fondi regionali.
Né, tantomeno, risulta che il ricorrente abbia impugnato i provvedimento amministrativi che, all'epoca, già lo avevano escluso dall'erogazione dell'emolumento, di cui, quindi, soltanto in questa sede chiede il riconoscimento, sull'errato presupposto di averne già beneficiato.
Pag. 4 di 7 Invero, le su esposte valutazioni possono dirsi scalfite dal presupposto di fondo da cui muove la prospettazione del ricorrente, ossia che il medesimo avrebbe ricevuto l'erogazione del contributo oggetto di causa solamente per il primo trimestre dell'anno 2022.
Difatti, come correttamente sostenuto da parte resistente e come emerge univocamente dalla documentazione in atti (cfr. mandato di pagamento n. 2566 del
20.3.2024 - doc. n. 8 fascicolo parte resistente), detto pagamento attiene alla corresponsione del contributo afferente al Fondo Nazionale Non Autosufficienza
(F.N.N.A.) per le disabilità gravissime, che costituiva un contributo altro e diverso, in particolare riferibile all'altrettanto distinto Avviso Pubblico indetto dall'Ambito
Distrettuale Sociale n. 07 ” del 07.12.2022 (cfr. doc. n. 9 fascicolo CP_4 CP_4
parte resistente), cui il fratello del ricorrente, , ha presentato la n. Controparte_3
41289 del 16.12.2022 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente), domanda che è stata accolta e che, quindi, ha rappresentato la causale del pagamento ricevuto relativo al
2022.
In altri termini, la corresponsione del contributo in trattazione atteneva ad altra procedura – cui il fratello del ricorrente ha partecipato inoltrando la relativa domanda, poi accolta -, non già al contributo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, che mai è stato erogato al ricorrente medesimo, per i motivi innanzi esposti.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
L'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda costituisce grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, i sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 5 di 7 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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