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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 3175/2024 R.G., promosso da
CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Luigi Alioto)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “La ricorrente per le Parte_1 menomazioni su riferite NON ha diritto all'indennità d'accompagnamento perché in grado di attendere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua” (cfr. CTU in atti Dott. ). Persona_1
1 Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025 Il Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 3175/2024 R.G., promosso da
CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Luigi Alioto)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che “La ricorrente per le Parte_1 menomazioni su riferite NON ha diritto all'indennità d'accompagnamento perché in grado di attendere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua” (cfr. CTU in atti Dott. ). Persona_1
1 Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025 Il Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate
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