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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dr.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dr.ssa Ada Meterangelis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa civile iscritta al N.R.G. 377/2021, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 866/2020 del Tribunale di
Nola pubblicata in data 16 giugno 2020, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, C.F._2
dagli Avv.ti Francesco Vitobello e Roberto Costagliola presso il cui studio in
Napoli al Centro Direzionale isola E/1 elettivamente domiciliano appellanti
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz n. 11 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola,
[...] Pt_1
e al fine di sentir accertare e dichiarare l'inefficacia
[...] Parte_2 ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione a rogito del Notaio Persona_1
Rep. n. 17384 – Racc. n. 10109, stipulato in Scafati in data 30.7.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli2 in data 1.8.2013 ai nn. 33311 e 25841, con il quale aveva donato a la nuda proprietà degli Parte_1 Parte_2
immobili siti in San Giuseppe Vesuviano e dettagliatamente individuati nell'atto introduttivo. Deduceva a fondamento della domanda di essere creditore nei confronti di dell'importo di € 839.194,96, Parte_1
somma derivante da iscrizioni a ruolo a carico del medesimo a seguito delle quali erano state emesse cartelle esattoriali notificate in varie date, dai primi anni del 2000 fino al 2009, come risultante dagli estratti di ruoli depositati in prime cure.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Nola definiva la controversia pronunciando, in data 13.6.2020, la sentenza n. 866/2020 con cui dichiarava, ai sensi dell'art 2901 c.c., inefficace e inopponibile nei confronti dell'
[...]
la donazione contenuta nell'atto a rogito del notaio dott. Parte_3
Rep. n. 17384 – Racc. n. 10109, stipulato in Scafati in data Persona_1
30.7.2013, ordinando la trascrizione della sentenza e condannando in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2021, invocandone
[...]
l'integrale riforma e deducendo plurimi motivi: errata qualificazione dell'atto di donazione poiché gravato da modus consistente nell'obbligo della donataria di prestare assistenza vita natural durante al donante, con conseguente asserita natura onerosa dell'atto e insussistenza dei requisiti della domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.; inammissibilità dell'azione revocatoria per difetto di legittimazione e interesse ad agire dell' per Parte_3 intervenuta definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi della c.d. “pace fiscale”, per prescrizione dei crediti riferibili agli anni dal 2000 al 2009 e per assenza di alcun pregiudizio alle ragioni creditorie sul presupposto che gli immobili che ne avevano formato oggetto risultavano già gravati da ipoteche e pignoramenti per importi superiori al loro valore.
In particolare, la parte appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di considerare la sussistenza di un modus a carico della donataria affermando, pertanto, che “l'introduzione, nel negozio di donazione, di una clausola modale determina la trasformazione dello stesso in contratto a titolo oneroso -ovvero a prestazioni corrispettive- in quanto una parte del “dono” viene controbilanciata dalla prestazione imposta al donatario;
il ché implica una chiara alterazione dello schema tipico dell'atto di liberalità”. In conseguenza, concludeva che “l'omissione nella valutazione della sussistenza del modus, con gli effetti rappresentati, imponevano peraltro al Tribunale di Nola un esame della sussistenza dell'ulteriore elemento della cd. partecipatio fraudis da parte del terzo, sig.ra esame e valutazione Parte_2 risultati, per l'effetto, totalmente omessi”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Parte_3
l'infondatezza dei motivi e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado. Deduceva che: l'atto, qualificabile come donazione a titolo gratuito, integrava l'eventus damni in quanto rendeva più difficile il soddisfacimento del credito, indipendentemente dalla totale compromissione del patrimonio e, inoltre, ai fini della revocatoria di atti a titolo gratuito non occorreva la prova della scientia damni del terzo;
la definizione agevolata dei carichi non escludeva la sussistenza del credito e, comunque, la relativa documentazione era inammissibile ex art. 345 c.p.c. dal momento che, se come affermato con l'appello, la documentazione allegata era entrata nella disponibilità degli appellanti dal 2019, visto che il giudizio di primo grado si era concluso nel 2021, questa documentazione sarebbe dovuta essere depositata in primo grado. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta
Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
L'appello non appare fondato.
Con il primo motivo gli appellanti deducono che l'atto di donazione in favore di non integrerebbe una liberalità, bensì, un negozio a titolo Parte_2 oneroso in quanto gravato dal modus consistente nell'assistenza da prestare vita natural durante al donante.
In via preliminare osserva la Corte che l'introduzione di un onere (modus) non muta la causa del negozio di donazione, che resta un atto di liberalità, salvo che l'onere abbia consistenza economica tale da privare il negozio della connotazione gratuita. Difatti, la donazione modale, disciplinata dall'art. 793
c.c., è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario che non è però tenuto al suo adempimento, oltre i limiti del valore della cosa donata. Nell'ambito della donazione modale assume rilievo la donazione con obbligo di assistenza, un istituto giuridico in cui il donante intende trasferire un bene al donatario, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di fornire assistenza continuativa al donante stesso o a un terzo. Quindi, nel caso di donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario l'adempimento di una prestazione periodica vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. In altre parole, l'animus donandi e la funzione economico-giuridica del negozio non sono in alcun modo compromessi dall'apposizione del modus.
A tal proposito si richiamano le pronunce della giurisprudenza di legittimità, pacifica e costante sul punto, secondo cui “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13876 del 28/06/2005 che ha già avuto modo di pronunciarsi sulla configurazione come donazione modale di un contratto di trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con obbligo dei beneficiari di prestare assistenza al dante causa tanto più che nella specie i beneficiari sarebbero stati comunque tenuti per legge al mantenimento del proprio ascendente diretto e Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021 che ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito a un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).
La Suprema Corte, del resto, ha più volte osservato che nella donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, pur quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (cfr. Cass. n. 7679 del 1986 e n. 28857/2021).
E nella fattispecie in esame, ritiene questa Corte che il negozio in questione sia stato ispirato da un evidente intento di liberalità desumibile da una serie di elementi di fatto, quali l'età delle parti al momento della stipula del contratto
(rispettivamente, di 44 anni del disponente e di 75 della beneficiaria, madre del primo), l'obbligo legale di cui all'art.433 c.c. della donataria nei confronti del donante e, soprattutto, la macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligata e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito, seppure in nuda proprietà.
Lo spirito di liberalità appare, quindi, perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso alla beneficiaria di assistere e curare il disponente vita natural durante, la cui attuazione, non essendo stata prospettata alcuna esigenza di assistenza da parte del donante e tenuto conto delle rispettive età, appare difficile che possa assumere il carattere di corrispettivo quanto piuttosto di una modalità del beneficio. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto la gratuità dell'atto e, di conseguenza, non ha valutato la participatio fraudis del terzo ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Di poi, gli appellanti deducono che l'atto dispositivo non avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie sul presupposto che gli immobili che ne hanno formato oggetto risultavano già gravati da ipoteche e pignoramenti per importi superiori al loro valore e che, comunque, non vi sarebbe stato alcun effettivo depauperamento del patrimonio del donante, atteso l'onere imposto al donatario di prestare assistenza al disponente vita natural durante.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Ord. Sez. 3 n. 17511 del 29.6.2025), in materia di revocatoria ordinaria, “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6 - 3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. 3, 27/02/2023, n. 5815). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez.
2, 29/03/1999, n. 2971; Cass., n.11892/16, cit.)”.
Si è così inteso applicare il principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3,
13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.).
Alla luce di tali principi correttamente il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dell'eventus damni nella fattispecie in esame, essendo di palmare evidenza che l'alienazione della nuda proprietà degli immobili, a titolo gratuito, abbia determinato una diminuzione tanto quantitativa quanto qualitativa del patrimonio del debitore con conseguente aggravamento della posizione dei creditori. Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (cfr. Cass., 15 aprile 2025, n. 9820), secondo cui non è necessario provare che l'atto abbia arrecato un danno concreto ed effettivo al creditore, essendo sufficiente la dimostrazione di «una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (cfr. Cass., 18 giugno 2019, n. 16221).
Invero, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. Spetta, quindi, al convenuto dedurre e provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (Cass. 18 ottobre 2011, n.
21492; Cass. 18 novembre 2010, n. 23263; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19663). Di poi, gli appellanti lamentano la carenza di legittimazione ed interesse ad agire da parte dell' , deducendo che “gran Parte_3 parte degli importi riferibili agli anni dal 2000 al 2009 erano ampiamente prescritti” e che “ulteriori importi riferibili agli anni dal 2000 al 2010 (e calcolati fino al 24 ottobre
2018) erano portati dalle cd. mini-cartelle, oggetto del decreto “pace fiscale” ed automaticamente sgravati” e che “il sig. ha provveduto, Parte_1
nell'anno 2019, alla richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, a sensi dell'art.3 del DL 119/2018, presentata in data
11/4/2019 (prot. n.2019 Aderisc-27777776); a seguito di tale richiesta perveniva, proprio dall'Ente Riscossore, una comunicazione datata 11/10/2019 delle somme dovute dal sig. per la definizione del carico iscritto a ruolo e la relativa Parte_1
rateizzazione delle somme” concludendo, dunque, che il credito dedotto dall'Ente,
a fondamento della domanda revocatoria, debba intendersi insussistente.
Posto che l' è pacificamente legittimata Parte_3
all'esperimento dell'azione revocatoria, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti tributari, le eccezioni non possono essere accolte.
In primo luogo, gli appellanti hanno dedotto che la pretesa creditoria dell' sarebbe in larga parte prescritta, trattandosi di cartelle esattoriali Pt_3 relative ad annualità comprese tra il 2000 e il 2009. L'eccezione è inammissibile in quanto non proposta in primo grado e, pertanto, nuova in appello, integrando un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. e, in ogni caso, la sua valida proposizione non avrebbe azzerato la pretesa creditoria dell' . Parte_3
Né appare pertinente, per le medesime ragioni, il richiamo “alla richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, a sensi dell'art.3 del DL 119/2018, presentata in data 11/4/2019 (prot. n.2019 Aderisc-
27777776)” (cfr. atto di citazione in appello) o ancora “ad una nuova richiesta di
“adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, a sensi dell'art.3 del DL 119/2018” (“ROTTAMAZIONE-QUATER”), presentata in data 21/4/2023 (prot. n.W-2023042106167998) ed accolta dall'Ente appellato con comunicazione AT - 07190202302075058180 del 28/7/20237 a condizione del versamento dell'importo di €.48.437,38 in n.18 rate complessive, con decorrenza dal
31/10/2023 e fino al 30/11/2027, ad estinzione totale del debito iscritto nei ruoli esattoriali” (cfr. comparsa conclusionale) posto che residuerebbe, comunque, una ragione di credito da estinguersi entro il 30.11.2027 in capo all'appellata che la legittima alla proposizione dell'azione revocatoria che, per tutte le ragioni innanzi indicate, è stata correttamente accolta dal Tribunale.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, d'ufficio, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata (con esclusione della fase decisionale affatto espletata dall'appellata) e considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 866/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in
[...] data 16 giugno 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali del grado in favore dell' Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore