Ordinanza 13 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/09/2018, n. 40656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40656 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GI IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 1901/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alte parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE AN AN RS la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b, 2-se)‹isies, cod. strada (24 agosto 2013) alla pena di giorni venti di arresto ed euro 1200 di ammenda, disponendo la sospensione della patente per mesi sei, ha dedotto la contraddittorietà tra la motivazione, nella parte in cui riconosce le condizioni per i doppi benefici di legge, ed il dispositivo, nella parte in CID non li applica, e l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen. Il ricorso é inammissibile, essendo le censure rneramente ripetitive di quelle già formulare con l'appello ed adeguatarnenre rigettare. Va, drfatti, ricOrclato che e inammissibile il ricorso per cessazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatarnente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle dogléanze che. così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n- 44882 del 18/07,0'2014 ud., Rv. 250608). Per quanto concerne la prima doglianza formulata, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la sentenza di appello in cui, alla luce dei precedenti penali di furto e resistenza, risultanti dal certificato penale aggiornato, sono stati enoti.vatamente esclusi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
per quanto concerne la seconda doglianza formulata, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.peri é stata esclusa dai giudici di merito in considerazione delta Forte velocità con manovre azzardate e del conseguente elevato pericolo alla pubblica incolumita. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagarr-ienro delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibrle il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delre spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma il 18 luglicé 2018 Il Consigliere estensore Il Presi