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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2025 promossa da:
(Cod. Parte_1
Fisc. ) con il patrocinio dell'Avv. Daniele Lunghi C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Daniele Lunghi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 10/06/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano, con
[...] Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Torre del
EC in data 07 luglio 2010 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la Per_ figlia
Con provvedimento in data 13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Torre del EC di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del
EC in data 07 luglio 2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 49 – parte 1 – Anno 2010)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
Per_
2) la figlia è affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che la bambina dovrà e vorrà affrontare.
3) la figlia continuerà ad essere residente con la madre e il padre la terrà con sé una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della particolare turnistica osservata dal dr , dall'uscita di scuola fino alle CP_1
21,00 e il week end da sabato alle 11 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della particolare turnistica osservata dal dr , dall'uscita di scuola fino alle CP_1
21,OO con la possibilità di pernotto. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori. Per_ 4) I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, starà il giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore e così il giorno di Capodanno ed Epifania;
nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la madre ed una intera giornata con il padre ad anni alterni.
Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori.
3 Atteso che i nonni materni ed il resto della famiglia della madre vivono in
Brasile nella città di Campo Grande e Florianopolis i coniugi fin da ora, stante la distanza e il tempo necessario per raggiungere la meta, concordano che, durante il periodo di pausa scolastica, la madre possa portare con sé la figlia Per_ presso i nonni materni e soggiornare presso gli stessi per un periodo continuativo anche di giorni 60. È facoltà del padre raggiungere autonomamente la figlia nel periodo in cui la stessa si trova in Brasile.
5) il dr corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, quale contributo al mantenimento della
[...] Per_ figlia entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento verrà eseguito alle coordinate bancarie della sigra Parte_1
L'assegno unico è attualmente percepito dal dr e sin d'ora si CP_1 impegna a dare il proprio assenso ed a porre in essere gli eventuali incombenti necessari per ottenere l'intero versamento in favore della Sig.ra Parte_1
Le spese straordinarie necessarie per la figlia previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento saranno totalmente a carico del padre dr con impegno a rimborsarle all'altro Controparte_1 genitore che le ha anticipate entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
6) il dr , stante la disparità di reddito tra i coniugi, corrisponderà alla CP_1
Sig.ra , Parte_1 quale contributo al mantenimento della stessa nonché al fine di per poter far fronte alle spese correnti nonché ai consumi per le utenze della casa coniugale in assegnazione alla sigra la somma di mensile di € 2200,00 assegno Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN di riferimento della sigra
[...]
. Parte_1
7) il pagamento delle rate dell'originario mutuo garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra in data 8 ottobre
2014 n. 963 particolare “Che Banca” spa rep 92 racc 73 Notaio del Persona_2
26.09.2014 oggi a seguito di surroga di ipoteca e concessione nuovo mutuo
(vedi atto notaio N. 71 . 658 REPERTORIO N. 28 . 702 Persona_3 Contr RACCOLTA del 12 novembre 2015) in essere con farà carico alla sigra
Detto importo verrà versato mensilmente sul conto corrente Parte_1 Contr cointestato acceso presso filiale di Follonica dove è già in essere l'addebito permanente;
Rimarranno nella esclusiva disponibilità delle parti le somme giacenti negli altri conti corrente intestati a ciascun coniuge;
4 8) La casa coniugale sita in Piombino Viale Giovanni Amendola n . 33 censito in Catasto Fabbricati al foglio 77, mappale numero 172 (centosettantadue), sub.
5 , cat . A/2 , cl. 4 , consistenza vani 7 di proprietà esclusiva della sigra
[...]
con diritto di Parte_1 Per_ abitazione del dr sulla quota del 50% come da atto notaio di CP_1
Piombino 02 ottobre 2018, rimane assegnata, unitamente ai mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, alla Sig.ra per abitarvi con la figlia;
Parte_1
9) fermo il diritto di assegnazione dell'immobile ut supra in favore della sigra le parti ad ulteriore regolamentazione degli aspetti economici Parte_1 conseguenti alla loro separazione convengono che in caso di vendita del bene a terzi il ricavato sarà suddiviso tra il sig e la sigra in CP_1 Parte_1 ragione del 50% al netto dell'estinzione del mutuo.
In ogni caso stante l'assegnazione della casa coniugale in favore della sigra Per_ l'immobile non potrà essere venduto prima della maggiore età di Pt_1 salvo diversi accordi e decisioni tra i coniugi che saranno assunte di comune Per_ accordo e fermo l'interesse primario di
10) il sig si impegna a trasferirsi già a decorrere dalla data di CP_1 sottoscrizione del presente atto in altro alloggio idoneo e confacente ai propri Per_ bisogni nonché di quelli della figlia
11) entrambi i coniugi concordano che le somme contenute nel libretto minori postale n.53159398 alla data del 09 giugno 2025, ammontanti ad € 76.951,82 lordi dovranno rimanere fino al compimento della maggiore età a disposizione Per_ per le sole esigenze e necessità della figlia e le stesse non potranno essere impiegate per diversi usi e finalità salvo diverso accordo scritto dei genitori. I coniugi di comune accordo si impegnano a mantenere riservatezza in ordine all'esistenza del suddetto libretto fino al compimento della maggiore età di Per_ momento in cui le somme ivi giacenti le saranno messe a disposizione
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2025 promossa da:
(Cod. Parte_1
Fisc. ) con il patrocinio dell'Avv. Daniele Lunghi C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Daniele Lunghi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 10/06/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano, con
[...] Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Torre del
EC in data 07 luglio 2010 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la Per_ figlia
Con provvedimento in data 13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Torre del EC di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Torre del
EC in data 07 luglio 2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 49 – parte 1 – Anno 2010)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
Per_
2) la figlia è affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, gli indirizzi scolastici e le attività ricreative che la bambina dovrà e vorrà affrontare.
3) la figlia continuerà ad essere residente con la madre e il padre la terrà con sé una settimana due giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della particolare turnistica osservata dal dr , dall'uscita di scuola fino alle CP_1
21,00 e il week end da sabato alle 11 alla domenica alle 21; la settimana successiva tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della particolare turnistica osservata dal dr , dall'uscita di scuola fino alle CP_1
21,OO con la possibilità di pernotto. Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori. Per_ 4) I coniugi stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie, starà il giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore e così il giorno di Capodanno ed Epifania;
nei giorni di Pasqua e Pasquetta trascorrerà una intera giornata con la madre ed una intera giornata con il padre ad anni alterni.
Tutte le altre festività da calendario saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni.
Il tutto fatto salvi diversi accordi tra le parti e tenuto conto dei desideri dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori.
3 Atteso che i nonni materni ed il resto della famiglia della madre vivono in
Brasile nella città di Campo Grande e Florianopolis i coniugi fin da ora, stante la distanza e il tempo necessario per raggiungere la meta, concordano che, durante il periodo di pausa scolastica, la madre possa portare con sé la figlia Per_ presso i nonni materni e soggiornare presso gli stessi per un periodo continuativo anche di giorni 60. È facoltà del padre raggiungere autonomamente la figlia nel periodo in cui la stessa si trova in Brasile.
5) il dr corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, quale contributo al mantenimento della
[...] Per_ figlia entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il pagamento verrà eseguito alle coordinate bancarie della sigra Parte_1
L'assegno unico è attualmente percepito dal dr e sin d'ora si CP_1 impegna a dare il proprio assenso ed a porre in essere gli eventuali incombenti necessari per ottenere l'intero versamento in favore della Sig.ra Parte_1
Le spese straordinarie necessarie per la figlia previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche da effettuare in via di urgenza e scolastiche obbligatorie e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento saranno totalmente a carico del padre dr con impegno a rimborsarle all'altro Controparte_1 genitore che le ha anticipate entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
6) il dr , stante la disparità di reddito tra i coniugi, corrisponderà alla CP_1
Sig.ra , Parte_1 quale contributo al mantenimento della stessa nonché al fine di per poter far fronte alle spese correnti nonché ai consumi per le utenze della casa coniugale in assegnazione alla sigra la somma di mensile di € 2200,00 assegno Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN di riferimento della sigra
[...]
. Parte_1
7) il pagamento delle rate dell'originario mutuo garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra in data 8 ottobre
2014 n. 963 particolare “Che Banca” spa rep 92 racc 73 Notaio del Persona_2
26.09.2014 oggi a seguito di surroga di ipoteca e concessione nuovo mutuo
(vedi atto notaio N. 71 . 658 REPERTORIO N. 28 . 702 Persona_3 Contr RACCOLTA del 12 novembre 2015) in essere con farà carico alla sigra
Detto importo verrà versato mensilmente sul conto corrente Parte_1 Contr cointestato acceso presso filiale di Follonica dove è già in essere l'addebito permanente;
Rimarranno nella esclusiva disponibilità delle parti le somme giacenti negli altri conti corrente intestati a ciascun coniuge;
4 8) La casa coniugale sita in Piombino Viale Giovanni Amendola n . 33 censito in Catasto Fabbricati al foglio 77, mappale numero 172 (centosettantadue), sub.
5 , cat . A/2 , cl. 4 , consistenza vani 7 di proprietà esclusiva della sigra
[...]
con diritto di Parte_1 Per_ abitazione del dr sulla quota del 50% come da atto notaio di CP_1
Piombino 02 ottobre 2018, rimane assegnata, unitamente ai mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, alla Sig.ra per abitarvi con la figlia;
Parte_1
9) fermo il diritto di assegnazione dell'immobile ut supra in favore della sigra le parti ad ulteriore regolamentazione degli aspetti economici Parte_1 conseguenti alla loro separazione convengono che in caso di vendita del bene a terzi il ricavato sarà suddiviso tra il sig e la sigra in CP_1 Parte_1 ragione del 50% al netto dell'estinzione del mutuo.
In ogni caso stante l'assegnazione della casa coniugale in favore della sigra Per_ l'immobile non potrà essere venduto prima della maggiore età di Pt_1 salvo diversi accordi e decisioni tra i coniugi che saranno assunte di comune Per_ accordo e fermo l'interesse primario di
10) il sig si impegna a trasferirsi già a decorrere dalla data di CP_1 sottoscrizione del presente atto in altro alloggio idoneo e confacente ai propri Per_ bisogni nonché di quelli della figlia
11) entrambi i coniugi concordano che le somme contenute nel libretto minori postale n.53159398 alla data del 09 giugno 2025, ammontanti ad € 76.951,82 lordi dovranno rimanere fino al compimento della maggiore età a disposizione Per_ per le sole esigenze e necessità della figlia e le stesse non potranno essere impiegate per diversi usi e finalità salvo diverso accordo scritto dei genitori. I coniugi di comune accordo si impegnano a mantenere riservatezza in ordine all'esistenza del suddetto libretto fino al compimento della maggiore età di Per_ momento in cui le somme ivi giacenti le saranno messe a disposizione
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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