Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 718
Articolo 2
Versione
30 settembre 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno, Firenze e nel comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia, di Campobasso.
Entrata in vigore il 30 settembre 1950