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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3751/2024 promossa da
C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCHI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Voglia il Tribunale di Vicenza dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_1 Comune di Vicenza ove il matrimonio è stato celebrato il 25.9.2004 e trascritto al n.196 di quello stesso anno, parte II- serie A, affinchè proceda alle annotazioni di legge;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli , con conservazione della loro attuale Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione familiare, disponendo che i turni di responsabilità genitoriale siano ripartiti in modo paritetico e che i due ragazzi, data la loro età, siano liberi di decidere il calendario delle presenze presso il padre accordandosi direttamente con i genitori. Dare atto che le parti si sono reciprocamente impegnate a non ammettere i nuovi compagni alla frequentazione dei figli.
Si dà atto che il IG. ha già lasciato l'abitazione familiare liberando l'immobile. CP_1
3) Nulla a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in ragione della ripartizione del tempo come sopra indicata, per cui ciascun genitore contribuirà direttamente alle necessità ordinarie degli stessi;
disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie definite e disciplinate come da protocollo del Tribunale di Vicenza, ed altresì disporre e comunque dare atto che i coniugi si sono accordati per ripartire tra loro al 50% l'assegno unico universale.
4) Nulla a titolo di contributo reciproco dei coniugi al rispettivo mantenimento.
5) Spese del giudizio integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Vicenza in data 25/09/2004; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_1
28/03/2007 e in data 03/03/2009; che da tempo erano insorti tra i coniugi problemi ed Per_2
incomprensioni caratteriali in conseguenza dei quali era venuta meno la convivenza matrimoniale.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla madre;
che i figli venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale e di Controparte_1
affidamento condiviso dei figli ma, per contro, chiedeva che venisse stabilita una ripartizione paritetica dei turni di responsabilità genitoriale e che ciascun genitore contribuisse direttamente alle necessità ordinarie dei figli, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
In punto di affidamento dei figli, occorre preliminarmente rilevarsi che, in corso di causa, il figlio divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla deve disporsi in punto di affidamento dello stesso. Per_1
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL minore con conservazione dell'attuale residenza presso l'abitazione familiare e con ripartizione paritetica dei turni di responsabilità genitoriale.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Vicenza in data 25/09/2004 con atto trascritto al n. 196, parte II, serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della GL , con conservazione dell'attuale residenza presso Per_2
l'abitazione familiare, disponendo che i turni di responsabilità genitoriale siano ripartiti in modo paritetico e che la GL, data la sua età, sia libera di decidere il calendario delle presenze presso il padre accordandosi direttamente con i genitori. Le parti si sono reciprocamente impegnate a non ammettere i nuovi compagni alla frequentazione dei figli.
Il IG. ha già lasciato l'abitazione familiare liberando l'immobile; CP_1
- nulla a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in ragione della ripartizione del tempo come sopra indicata, per cui ciascun genitore contribuirà direttamente alle necessità ordinarie degli stessi;
ripartizione al 50% delle spese straordinarie definite e disciplinate come da protocollo del Tribunale di Vicenza. I coniugi si sono accordati per ripartire tra loro al 50% l'assegno unico universale;
- nulla a titolo di contributo reciproco dei coniugi al rispettivo mantenimento;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3751/2024 promossa da
C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCHI ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Voglia il Tribunale di Vicenza dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_1 Comune di Vicenza ove il matrimonio è stato celebrato il 25.9.2004 e trascritto al n.196 di quello stesso anno, parte II- serie A, affinchè proceda alle annotazioni di legge;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli , con conservazione della loro attuale Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione familiare, disponendo che i turni di responsabilità genitoriale siano ripartiti in modo paritetico e che i due ragazzi, data la loro età, siano liberi di decidere il calendario delle presenze presso il padre accordandosi direttamente con i genitori. Dare atto che le parti si sono reciprocamente impegnate a non ammettere i nuovi compagni alla frequentazione dei figli.
Si dà atto che il IG. ha già lasciato l'abitazione familiare liberando l'immobile. CP_1
3) Nulla a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in ragione della ripartizione del tempo come sopra indicata, per cui ciascun genitore contribuirà direttamente alle necessità ordinarie degli stessi;
disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie definite e disciplinate come da protocollo del Tribunale di Vicenza, ed altresì disporre e comunque dare atto che i coniugi si sono accordati per ripartire tra loro al 50% l'assegno unico universale.
4) Nulla a titolo di contributo reciproco dei coniugi al rispettivo mantenimento.
5) Spese del giudizio integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Vicenza in data 25/09/2004; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_1
28/03/2007 e in data 03/03/2009; che da tempo erano insorti tra i coniugi problemi ed Per_2
incomprensioni caratteriali in conseguenza dei quali era venuta meno la convivenza matrimoniale.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che la casa coniugale venisse assegnata alla madre;
che i figli venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale e di Controparte_1
affidamento condiviso dei figli ma, per contro, chiedeva che venisse stabilita una ripartizione paritetica dei turni di responsabilità genitoriale e che ciascun genitore contribuisse direttamente alle necessità ordinarie dei figli, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
In punto di affidamento dei figli, occorre preliminarmente rilevarsi che, in corso di causa, il figlio divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla deve disporsi in punto di affidamento dello stesso. Per_1
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL minore con conservazione dell'attuale residenza presso l'abitazione familiare e con ripartizione paritetica dei turni di responsabilità genitoriale.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Vicenza in data 25/09/2004 con atto trascritto al n. 196, parte II, serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso della GL , con conservazione dell'attuale residenza presso Per_2
l'abitazione familiare, disponendo che i turni di responsabilità genitoriale siano ripartiti in modo paritetico e che la GL, data la sua età, sia libera di decidere il calendario delle presenze presso il padre accordandosi direttamente con i genitori. Le parti si sono reciprocamente impegnate a non ammettere i nuovi compagni alla frequentazione dei figli.
Il IG. ha già lasciato l'abitazione familiare liberando l'immobile; CP_1
- nulla a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in ragione della ripartizione del tempo come sopra indicata, per cui ciascun genitore contribuirà direttamente alle necessità ordinarie degli stessi;
ripartizione al 50% delle spese straordinarie definite e disciplinate come da protocollo del Tribunale di Vicenza. I coniugi si sono accordati per ripartire tra loro al 50% l'assegno unico universale;
- nulla a titolo di contributo reciproco dei coniugi al rispettivo mantenimento;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo