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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1514/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6589/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: E' presente per la ricorrente - in collegamento da remoto - la d.ssa Difensore_1 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 07/07/2024 e inviato il 24/07/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n. 38253 per TARI anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 per un totale di € 14.171,00 di cui
€ 6.479,38 per imposta € 323,97 TEFA € 6.479,38 per sanzioni e € 880,11 per interessi.
Evidenzia che stata inoltrata istanza di autotutela al Comune di Catania che ad oggi non ha avuto riscontro.
I) Si eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto impositivo emesso in violazione del diritto di difesa del contribuente per mancanza del contraddittorio.
II)Sostiene il difetto del presupposto impositivo e il difetto di legittimazione passiva, precisando che il Comune nell'emettere l'avviso de quo ha errato nell'individuare il presupposto impositivo nonché il soggetto legittimato ad assolvere l'onere del pagamento dei tributi richiesti.
1) Con riferimento all'immobile sito in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07 mq 242 per le annualità dal 2019 al 2022 evidenzia che tale immobile è stato locato (come da contratti di locazione allegati) e che in tutti i contratti di locazione vi era espressa previsione dell'obbligo per il pagamento Tari a carico del conduttore.
Pertanto la ricorrente non è il soggetto legittimato passivamente al pagamento della TARI atteso che l'obbligo era in capo ai conduttori degli immobili e non alla locatrice (comproprietaria).
L'esistenza dei predetti contratti e la presenza dei conduttori è ben nota al Comune.
Infatti in particolare relativamente ai contratti di locazione, su istanza del conduttore, vi è stato un sopralluogo
Comunale del 22.2.22 per la verifica dell'estensione nella disponibilità della scuola OU RL e di quella residua (All. g).
Se l'Ente Impositore avesse attentamente analizzato i propri archivi avrebbe verificato che per i medesimi immobili ed annualità sono stati emessi avvisi nei confronti del conduttore.
In relazione a tutti questi atti, vi è stato un mero errore nell'identificazione catastale del bene è indicato il sub 2, anziché sia il 3, e, pertanto, l'erronea richiesta di pagamento per lo stesso immobile alla parte locatrice ed alla conduttrice con una evidente duplicazione dei Tributi!.
III) Sostiene la non debenza dei tributi richiesti per inidoneità a produrre rifiuti – art 7 Regolamento del
Comune di Catania -
2) Immobile sito in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 5 cat A04 mq 54 per le annualità 2019 al 2022 era ed è ancora tutt'oggi è privo di utenze e arredi e pertanto, inidoneo a produrre rifiuti;
3) Immobile sito in Catania alla Indirizzo_2 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05119 sub 01 cat A05 mq 27 per le annualità 2019 al 2022 era ed e ancora tutt'oggi è in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e fatiscente e pertanto, inidoneo a produrre rifiuti;
(all. p). Pertanto per gli immobili di cui ai n. 2 e 3 ovvero i sub 5 e 1 manca il presupposto oggettivo della TARI ovvero: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non essendo suscettibili di produzione di rifiuti.
Chiede, previa sospensione, di annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con note aggiunte udienza di sospensione depositate in data 12/11/2024 la parte ricorrente ribadisce la sussistenza dei presupposti della misura cautelare ed insiste per la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del giorno 20 novembre 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 3986/2024 depositata il 21/11/2024, rigetta la detta istanza di sospensione e rimette il procedimento a ruolo ordinario;
nulla sulle spese.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Catania, sebbene il ricorso introduttivo risulti essere stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 07/07/2024, come da documentazione in atti.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la ricorrente - in collegamento da remoto - la d.ssa Difensore_1 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Catania, come visto, non si è costituito in giudizio.
Sul primo motivo la Corte osserva che non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo per l'avviso in oggetto, avendo il Comune la facoltà, ma non l'obbligo, di chiedere al contribuente documenti o notizie (Cassazione n. 26886/2021).
Sul secondo motivo, inerente al difetto del presupposto impositivo per la richiesta della TARI sulla unità immobiliare Catania, Indirizzo_1, foglio 69 n. 05111 sub 3, cat. A07 rileva la Corte come dalla documentazione depositata dalla ricorrente emerga che tale immobile è stato ripetutamente oggetto di locazione, anche negli anni di cui all'avviso TARI in oggetto.
Parte ricorrente ha dimostrato di avere curato la registrazione dei vari contratti di locazione presso i competenti
Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Catania e di Macerata.
Inoltre risulta che già nell'anno 2022 (precisamente in data 22/02/2022) un incaricato del Comune di Catania ha effettuato un sopralluogo nei locali di Indirizzo_1, rilevando anche la esistenza di sublocazione dei locali.
La parte ricorrente ha evidenziato che nel contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Catania in data 05/09/2017, serie 3T n. 10677, vi è stato un errore sulla indicazione del subalterno, che veniva indicato come sub.2 anziché sub.3. (DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro) -N.progr. 001 Categoria cat. A7 Rendita cat. 1398,11 - Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO Ubicato nel comune di
CATANIA Prov. CT Indirizzo_1).
Nel successivo contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 30.06.2021 al n. 004417-serie 3T., in cui il subalterno viene indicato come sub.3), il documento rilasciato in sede di registrazione riporta i medesimi DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro) -N.progr. 001 Categoria cat. A7
Rendita cat. 1398,11 - Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO Ubicato nel comune di CATANIA
Prov. CT Indirizzo_1).
Gli analoghi dati di cat. A/7, Rendita cat.1398,11 fanno ragionevolmente ritenere che l'immobile di cui si tratta sia lo stesso, correttamente individuato con il sub.3.
Così come, conseguentemente, è ragionevole ritenere che gli avvisi di pagamento allegati, pur indicando il sub.2, verosimilmente devono essere ricondotti al sub. 3.
Ulteriore elemento documentale che conferma il dedotto errore sulla indicazione del subalterno è dato dalla registrazione di contratto di locazione (Ag. Entrate Catania in data 06/12/2016 al n. 017208 – Serie 3T per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2020) tra la ricorrente ed altro locatario, avente ad oggetto l'immobile individuato con Foglio 69, particella 5111, Subalterno 2, Categoria A7, Classe 2, Rendita Catastale Euro
2060,66.
Si evince, altresì, che il sub.3 ha una rendita catastale di € 1398,11, mentre il sub. 2 ha una rendita catastale di € 2060,66.
Peraltro, a fronte di tutte le indicate produzioni documentali e deduzioni di parte ricorrente, l'Ente impositore,
Comune di Catania, non si è costituito in giudizio sicché non sussiste alcuna contraria indicazione rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente sulla infondatezza della pretesa TARI, nei suoi confronti, per l'immobile fin qui considerato.
Precisato quanto sopra, deve ritenersi fondata l'eccezione della ricorrente circa la mancanza del presupposto impositivo per la citata unità immobiliare in quanto l'onere del tributo TARI ricade sul conduttore, qualora il contratto di locazione sia di durata superiore ai sei mesi, come in fattispecie.
Sul terzo motivo di ricorso, con riferimento alla pretesa TARI relativa alle altre due unità immobiliari, parte ricorrente sostiene che tali unità siano inidonee a produrre rifiuti, l'una (immobile in Catania, Indirizzo_1, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 5 cat A04 mq 54) perché priva di utenze e arredi, l'altra (immobile in Catania, Indirizzo_2, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05119 sub 01 cat A05 mq 27) trovandosi in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e fatiscente, come da foto prodotte.
Osserva questa Corte che ai fini della esenzione TARI per inidoneità dei locali a produrre rifiuti è necessaria una specifica dimostrazione da parte del contribuente, sul quale ricade l'onere probatorio della assenza di utenze o della oggettiva inutilizzabilità.
In proposito la Suprema Corte, in continuità con quanto statuito con la precedente decisione n. 12979/2019, ha recentemente ribadito che «In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335/2023).
In fattispecie la ricorrente si è limitata a sostenere la assenza di utenze o le oggettive condizioni di non utilizzo, ma non ha prodotto (oltre che tre fotografie del tutto insufficienti allo scopo) idonea documentazione
(come una perizia giurata) che possa effettivamente fornire indicazioni ed elementi utili e concretamente apprezzabili al fine di ogni opportuna valutazione circa la fondatezza della reclamata non debenza del tributo.
Pertanto tale motivo di ricorso deve essere rigettato.
Da quanto fin qui osservato e considerato, risulta la parziale fondatezza del ricorso in esame, con riferimento al secondo motivo, riconoscendosi la mancanza del presupposto impositivo TARI, nei confronti della ricorrente, per le annualità in oggetto, sulla unità immobiliare in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07; mentre deve essere dichiarata la infondatezza del primo e del terzo motivo, confermandosi la legittimità della pretesa TARI e dell'avviso impugnato relativamente alle altre due unità immobiliari.
Con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III – accoglie in parte il ricorso, con riferimento al secondo motivo e, per l'effetto, dichiara la illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria in oggetto, nei confronti della ricorrente, in relazione all'unità immobiliare in Catania alla Indirizzo_1, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07; rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio
2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6589/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38253 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: E' presente per la ricorrente - in collegamento da remoto - la d.ssa Difensore_1 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 07/07/2024 e inviato il 24/07/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n. 38253 per TARI anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 per un totale di € 14.171,00 di cui
€ 6.479,38 per imposta € 323,97 TEFA € 6.479,38 per sanzioni e € 880,11 per interessi.
Evidenzia che stata inoltrata istanza di autotutela al Comune di Catania che ad oggi non ha avuto riscontro.
I) Si eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto impositivo emesso in violazione del diritto di difesa del contribuente per mancanza del contraddittorio.
II)Sostiene il difetto del presupposto impositivo e il difetto di legittimazione passiva, precisando che il Comune nell'emettere l'avviso de quo ha errato nell'individuare il presupposto impositivo nonché il soggetto legittimato ad assolvere l'onere del pagamento dei tributi richiesti.
1) Con riferimento all'immobile sito in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07 mq 242 per le annualità dal 2019 al 2022 evidenzia che tale immobile è stato locato (come da contratti di locazione allegati) e che in tutti i contratti di locazione vi era espressa previsione dell'obbligo per il pagamento Tari a carico del conduttore.
Pertanto la ricorrente non è il soggetto legittimato passivamente al pagamento della TARI atteso che l'obbligo era in capo ai conduttori degli immobili e non alla locatrice (comproprietaria).
L'esistenza dei predetti contratti e la presenza dei conduttori è ben nota al Comune.
Infatti in particolare relativamente ai contratti di locazione, su istanza del conduttore, vi è stato un sopralluogo
Comunale del 22.2.22 per la verifica dell'estensione nella disponibilità della scuola OU RL e di quella residua (All. g).
Se l'Ente Impositore avesse attentamente analizzato i propri archivi avrebbe verificato che per i medesimi immobili ed annualità sono stati emessi avvisi nei confronti del conduttore.
In relazione a tutti questi atti, vi è stato un mero errore nell'identificazione catastale del bene è indicato il sub 2, anziché sia il 3, e, pertanto, l'erronea richiesta di pagamento per lo stesso immobile alla parte locatrice ed alla conduttrice con una evidente duplicazione dei Tributi!.
III) Sostiene la non debenza dei tributi richiesti per inidoneità a produrre rifiuti – art 7 Regolamento del
Comune di Catania -
2) Immobile sito in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 5 cat A04 mq 54 per le annualità 2019 al 2022 era ed è ancora tutt'oggi è privo di utenze e arredi e pertanto, inidoneo a produrre rifiuti;
3) Immobile sito in Catania alla Indirizzo_2 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05119 sub 01 cat A05 mq 27 per le annualità 2019 al 2022 era ed e ancora tutt'oggi è in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e fatiscente e pertanto, inidoneo a produrre rifiuti;
(all. p). Pertanto per gli immobili di cui ai n. 2 e 3 ovvero i sub 5 e 1 manca il presupposto oggettivo della TARI ovvero: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non essendo suscettibili di produzione di rifiuti.
Chiede, previa sospensione, di annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con note aggiunte udienza di sospensione depositate in data 12/11/2024 la parte ricorrente ribadisce la sussistenza dei presupposti della misura cautelare ed insiste per la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del giorno 20 novembre 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 3986/2024 depositata il 21/11/2024, rigetta la detta istanza di sospensione e rimette il procedimento a ruolo ordinario;
nulla sulle spese.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Catania, sebbene il ricorso introduttivo risulti essere stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 07/07/2024, come da documentazione in atti.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la ricorrente - in collegamento da remoto - la d.ssa Difensore_1 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Catania.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento.
Il Comune di Catania, come visto, non si è costituito in giudizio.
Sul primo motivo la Corte osserva che non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo per l'avviso in oggetto, avendo il Comune la facoltà, ma non l'obbligo, di chiedere al contribuente documenti o notizie (Cassazione n. 26886/2021).
Sul secondo motivo, inerente al difetto del presupposto impositivo per la richiesta della TARI sulla unità immobiliare Catania, Indirizzo_1, foglio 69 n. 05111 sub 3, cat. A07 rileva la Corte come dalla documentazione depositata dalla ricorrente emerga che tale immobile è stato ripetutamente oggetto di locazione, anche negli anni di cui all'avviso TARI in oggetto.
Parte ricorrente ha dimostrato di avere curato la registrazione dei vari contratti di locazione presso i competenti
Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Catania e di Macerata.
Inoltre risulta che già nell'anno 2022 (precisamente in data 22/02/2022) un incaricato del Comune di Catania ha effettuato un sopralluogo nei locali di Indirizzo_1, rilevando anche la esistenza di sublocazione dei locali.
La parte ricorrente ha evidenziato che nel contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Catania in data 05/09/2017, serie 3T n. 10677, vi è stato un errore sulla indicazione del subalterno, che veniva indicato come sub.2 anziché sub.3. (DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro) -N.progr. 001 Categoria cat. A7 Rendita cat. 1398,11 - Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO Ubicato nel comune di
CATANIA Prov. CT Indirizzo_1).
Nel successivo contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 30.06.2021 al n. 004417-serie 3T., in cui il subalterno viene indicato come sub.3), il documento rilasciato in sede di registrazione riporta i medesimi DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro) -N.progr. 001 Categoria cat. A7
Rendita cat. 1398,11 - Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO Ubicato nel comune di CATANIA
Prov. CT Indirizzo_1).
Gli analoghi dati di cat. A/7, Rendita cat.1398,11 fanno ragionevolmente ritenere che l'immobile di cui si tratta sia lo stesso, correttamente individuato con il sub.3.
Così come, conseguentemente, è ragionevole ritenere che gli avvisi di pagamento allegati, pur indicando il sub.2, verosimilmente devono essere ricondotti al sub. 3.
Ulteriore elemento documentale che conferma il dedotto errore sulla indicazione del subalterno è dato dalla registrazione di contratto di locazione (Ag. Entrate Catania in data 06/12/2016 al n. 017208 – Serie 3T per il periodo 01/12/2016 – 30/11/2020) tra la ricorrente ed altro locatario, avente ad oggetto l'immobile individuato con Foglio 69, particella 5111, Subalterno 2, Categoria A7, Classe 2, Rendita Catastale Euro
2060,66.
Si evince, altresì, che il sub.3 ha una rendita catastale di € 1398,11, mentre il sub. 2 ha una rendita catastale di € 2060,66.
Peraltro, a fronte di tutte le indicate produzioni documentali e deduzioni di parte ricorrente, l'Ente impositore,
Comune di Catania, non si è costituito in giudizio sicché non sussiste alcuna contraria indicazione rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente sulla infondatezza della pretesa TARI, nei suoi confronti, per l'immobile fin qui considerato.
Precisato quanto sopra, deve ritenersi fondata l'eccezione della ricorrente circa la mancanza del presupposto impositivo per la citata unità immobiliare in quanto l'onere del tributo TARI ricade sul conduttore, qualora il contratto di locazione sia di durata superiore ai sei mesi, come in fattispecie.
Sul terzo motivo di ricorso, con riferimento alla pretesa TARI relativa alle altre due unità immobiliari, parte ricorrente sostiene che tali unità siano inidonee a produrre rifiuti, l'una (immobile in Catania, Indirizzo_1, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 5 cat A04 mq 54) perché priva di utenze e arredi, l'altra (immobile in Catania, Indirizzo_2, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05119 sub 01 cat A05 mq 27) trovandosi in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabile e fatiscente, come da foto prodotte.
Osserva questa Corte che ai fini della esenzione TARI per inidoneità dei locali a produrre rifiuti è necessaria una specifica dimostrazione da parte del contribuente, sul quale ricade l'onere probatorio della assenza di utenze o della oggettiva inutilizzabilità.
In proposito la Suprema Corte, in continuità con quanto statuito con la precedente decisione n. 12979/2019, ha recentemente ribadito che «In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335/2023).
In fattispecie la ricorrente si è limitata a sostenere la assenza di utenze o le oggettive condizioni di non utilizzo, ma non ha prodotto (oltre che tre fotografie del tutto insufficienti allo scopo) idonea documentazione
(come una perizia giurata) che possa effettivamente fornire indicazioni ed elementi utili e concretamente apprezzabili al fine di ogni opportuna valutazione circa la fondatezza della reclamata non debenza del tributo.
Pertanto tale motivo di ricorso deve essere rigettato.
Da quanto fin qui osservato e considerato, risulta la parziale fondatezza del ricorso in esame, con riferimento al secondo motivo, riconoscendosi la mancanza del presupposto impositivo TARI, nei confronti della ricorrente, per le annualità in oggetto, sulla unità immobiliare in Catania alla Indirizzo_1 indicato in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07; mentre deve essere dichiarata la infondatezza del primo e del terzo motivo, confermandosi la legittimità della pretesa TARI e dell'avviso impugnato relativamente alle altre due unità immobiliari.
Con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III – accoglie in parte il ricorso, con riferimento al secondo motivo e, per l'effetto, dichiara la illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria in oggetto, nei confronti della ricorrente, in relazione all'unità immobiliare in Catania alla Indirizzo_1, in avviso cat 63 civile abitazione con i dati foglio 69 n. 05111 sub 3 cat A07; rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio
2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo