Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1514
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per mancanza del contraddittorio

    Non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo per l'avviso in oggetto, avendo il Comune la facoltà, ma non l'obbligo, di chiedere al contribuente documenti o notizie.

  • Accolto
    Difetto del presupposto impositivo e difetto di legittimazione passiva per immobile sito in Indirizzo_1 (sub 3)

    La Corte rileva che dalla documentazione depositata emerge che l'immobile è stato locato e che il Comune era a conoscenza di tale situazione, avendo effettuato un sopralluogo. Viene ritenuto ragionevole che gli avvisi di pagamento, pur indicando il sub.2, debbano ricondursi al sub.3. L'Ente impositore non si è costituito in giudizio per fornire contraria indicazione. Si ritiene fondata l'eccezione di mancanza del presupposto impositivo TARI nei confronti della ricorrente per tale immobile, poiché l'onere del tributo ricade sul conduttore.

  • Rigettato
    Non debenza dei tributi per inidoneità a produrre rifiuti per immobile sito in Indirizzo_1 (sub 5)

    La ricorrente si è limitata a sostenere la assenza di utenze, ma non ha prodotto idonea documentazione che fornisca elementi concretamente apprezzabili circa la fondatezza della reclamata non debenza del tributo.

  • Rigettato
    Non debenza dei tributi per inidoneità a produrre rifiuti per immobile sito in Indirizzo_2 (sub 01)

    La ricorrente si è limitata a sostenere le oggettive condizioni di non utilizzo, ma non ha prodotto idonea documentazione che fornisca elementi concretamente apprezzabili circa la fondatezza della reclamata non debenza del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1514
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1514
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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