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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. SIMONELLI ALFONSINA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NARCISO BIAGIO presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
; CP_2
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. La curatrice speciale ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2023 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in ALVIGNANO il 29.06.2008, che dal matrimonio erano nati tre figli (il Per_1 17.12.2009), (il 10.05.2012) e (il 27.02.2016) che la prosecuzione della vita Per_2 Per_3 matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta violenta e aggressiva del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare al resistente, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 800,00 e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 200,00, l'assegno unico interamente a sé, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento proprio e della prole di €550,00, nulla a titolo di spese straordinarie, il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza del 6.06.2023, il Presidente, ritenuta l'indispensabilità, disponeva l'audizione dei minori e all'udienza del 20.06.2023; in via provvisoria, poneva a carico del Per_1 Per_2 resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente titolo di contributo al mantenimento dei figli €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.06.2023 il Giudice, sentiti i minori e preso atto del fallito tentativo di conciliazione nonché dell'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo.
Con ordinanza del 25.10.2025 il Giudice, rilevata l'alta conflittualità tra le parti e la mancanza di comunicazione tra le stesse per la gestione quotidiana dei minori, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre collocataria e nominava, quale curatore speciale per i minori, l'avv. CP_2
[...]
Con comparsa del 16.12.2024 si costituiva la curatrice speciale dei minori che chiedeva disporsi la presa in carico dell'ASL competente al fine di appurare anche il profilo della personalità del sig.
ed effettuare l'invio al SERD di competenza considerato quanto narrato dai minori. Controparte_1
Con istanza del 18.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza cartolare del 26.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto, ognuno nelle rispettive abitazioni, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. I 3 figli minori continueranno a vivere con la madre, la quale continuerà ad avere l'affidamento esclusivo dei minori come da decreto n. 15257/2024 del 25/10/2024 Giudice
Dott.ssa Di Palo Rossella.
3. Il Sig. verserà per i figli a titolo di mantenimento complessivi euro 700,00 (dicasi: CP_1 settecento/00) mensili. Tale somma sarà versata il 5 di ogni mese tramite vaglia postale, assegno o bonifico.
4. Relativamente alle spese straordinarie le stesse saranno a carico della sig.ra Pt_1 fatta eccezione dei seguenti punti sub 4.1) e 4.2)
4.1. Quanto alle spese scolastiche ed universitarie, saranno interamente sostenute dal sig.
al 100% ivi comprese le uscite scolastiche e gite. Eventuali spese a titolo di CP_1 ripetizioni scolastiche saranno concordate tra le Parti ed il padre potrà proporre nomi alternativi nella scelta dei docenti privati.
4.2.Quanto alle spese mediche saranno interamente sostenute dalla sig.ra al Pt_1
100%. Tuttavia, il padre Sig. si impegna a stipulare una polizza Controparte_1 sanitaria per i 3 figli minori, rivolta a coprire principalmente malattie rare e grandi interventi chirurgici. Nell'eventualità di mancata stipula della polizza ovvero di mancata copertura le stesse saranno corrisposte in misura del 50% tra il sig. e CP_1 la sig.ra Pt_1
5. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento.
6. La madre si assume l'impegno alla piena e fattiva collaborazione finalizzata al riavvicinamento dei tre minori con la figura paterna ed al suo nucleo familiare, sempre nel rispetto della volontà dei minori.
7. I coniugi rinunceranno ad ogni azione ed ai sottesi diritti delle diverse azioni civili pendenti tra le Parti, si impegnano a rimettere tutte le querele pendenti, se presentate, e la Sig.ra
[...] si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Procedimento penale Pt_1
6998/2022 R.G.R.N. - 1642/2025 R.G. GIP, pendente al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Penale, la cui prossima udienza è fissata in data 03.02.2026. A tale udienza, la Sig.ra confermerà che le Parti hanno raggiunto la presente intesa, con Pt_1 espressa rinuncia alla costituzione di parte civile. Unitamente alla rinuncia alla predetta costituzione di parte civile, la Sig.ra si impegna a presentare ennesima Pt_1 rimessione di querela per il predetto reato e/o apposita comunicazione da allegare alla rinuncia. A tal fine, il Sig. , in via esclusivamente conciliativa e pro bono pacis, CP_1 seppur contestando fermamente le avverse tesi, offre alla Sig.ra un contributo, Pt_1 anche a titolo di risarcimento, di Euro 3.000,00 omnia (diconsi Euro tremila/00) da versarsi in data antecedente alla prossima udienza penale del 03.02.2026; la revoca della costituzione di parte civile è condizionata al versamento delle somme di cui sopra.
8. Entrambe le Parti si obbligano a non incardinare ulteriori azioni civili e penali per le questioni già intercorse tra le stesse.
9. Entrambe le Parti si rendono disponibili a intraprendere e/o continuare un percorso psicologico, finalizzato prevalentemente al riavvicinamento dei figli al padre, al suo nucleo paterno ed alla gestione dei conflitti familiari.
10. L'assegno unico familiare spetterà interamente alla madre, quale genitore collocatario.
11. Eventuali assegni familiari e/o eventuali bonus, anche futuri, verranno trattenuti dalla madre, quale genitore collocatario.
12. Il sig. dichiara di voler rinunciare al procedimento R.G. 2000/2025- come in effetti CP_1 con il presente accordo rinuncia- pendente presso la Corte di Appello civile di Napoli, appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1152/2025 pubblicata in data CP_1
07.04.2025, notificata in data 08.04.2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, prima sezione civile, in persona del Giudice relatore Dott.ssa Rossella Di Palo,
Presidente Dott. Giovanni D'Onofrio, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio
RG n. 3003\2023, sulla domanda di disconoscimento di figlio naturale del sig. CP_1
. La Sig.ra accetta la rinuncia al giudizio.
[...] Pt_1
13. Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, versa le spese CP_1 liquidate nella Sentenza n. 1152/2025 pubbl. il 07/04/2025 RG n. 3003/2023, pari a:
“complessivi €2.918,24, comprensive di spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge”, la cui firma vale anche come atto di quietanza da parte dell'Avv.
IN NE.
14. Il sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna l'oro CP_1 dei figlioletti custodito nella fuciliera ivi comprese le collane battesimali, il vestito della comunione di con relativi accessori. Nel momento in cui dovesse essere ritrovato, il Per_1 Sig. si impegna a consegnare libro delle ricette della sig.ra CP_1 Pt_1
15. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano sin da ora a depositare divorzio consensuale alle medesime condizioni dell'odierno accordo e quindi della separazione (ad oggi giudiziale che verrà trasformata in) consensuale.
16. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione consensuale, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si dichiarano reciprocamente interamente soddisfatte e rinunciano altresì alle domande formulate nei rispettivi atti dei giudizi.
18. In ordine alle spese del giudizio di separazione R.G. 1812/2023 pendente al tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, relativamente alla difesa della sig.ra le stesse Pt_1 saranno poste a carico dell'Erario, alla luce del decreto di ammissione del 19/04/2023. In ordine poi alle ulteriori spese legali saranno interamente compensate tra le Parti e, con la sottoscrizione del presente accordo, gli Avvocati Biagio Narciso, IN NE e
LA PI rinunciano al vincolo della solidarietà professionale, ex art. 13 della Legge professionale forense, per tutti i giudizi;
il tutto ad eccezione di quanto concordato nel suesposto articolo n°13 ed a quelle ammesse al patrocinio a spese dello Stato che saranno a carico dell'Erario.
19. Con la stipula del presente accordo e con l'osservanza di tutti i punti quivi richiamati, le
Parti si dichiarano reciprocamente ed interamente soddisfatte, dichiarando di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o pretesa.
20. Il presente accordo potrà essere depositato nel Procedimento penale 6998/2022 -R.G.R.N.,
1642/2025 R.G. GIP, pendente al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Penale in vista dell'imminente udienza del 03.02.2026.
21. Il presente accordo sarà depositato telematicamente in vista della prossima udienza del
27.11.2025 nel giudizio pendente al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
R.G. 1812/2023 e le Parti ne chiederanno l'acquisizione, riportandosi all'Istanza congiunta per la trasformazione del rito in separazione consensuale che verrà, medio tempore, redatta a e depositata telematicamente.
22. Il Presente accordo verrà, inoltre, depositato dal Sig. , a propria cura e spese, nel CP_1 procedimento R.G. 2000/2025 pendente presso la Corte di Appello civile di Napoli, proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1152/2025 pubblicata in data 07.04.2025, CP_1 notificata in data 08.04.2025, anche ai fini della rinuncia e/o dell'estinzione del giudizio. Il
Sig. si impegna a notificare e/o comunicare, a propria cura e spese, CP_1 tempestivamente il presente accordo al P.M. ed al Curatore speciale ai quali è stato notificato il suddetto appello, dando tempestiva comunicazione all'avvocato IN
NE dell'avvenuta rinuncia e/o estinzione del suddetto procedimento.
23. Il presente accordo consta di n°5 pagine e n°23 punti e viene firmato dal sig. CP_1
e dalla sig.ra , sottoscritto anche digitalmente dai Legali sia
[...] Parte_1 per autentica sia per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui al punto 18 e scambiato a mezzo PEC tra gli Avvocati, così formando un reciproco scambio di volontà
(proposta ed accettazione).
La curatrice speciale esprimeva parare favorevole e chiedeva quanto segue:
- l'Ill.mo Tribunale voglia recepire l'accordo raggiunto tra le parti, disponendo che il riavvicinamento alla figura paterna avvenga con gradualità e nel rigoroso rispetto della Per_ volontà e del diritto all'ascolto dei minori, , e , con prosecuzione del Per_1 Per_2 supporto psicologico e del monitoraggio anche a mezzo di diverso psicoterapeuta ove ritenuto necessario, demandando ogni ulteriore e più opportuna determinazione al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
nato il [...] in [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (CE) di procedere all'annotazione (atto n.7, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. SIMONELLI ALFONSINA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NARCISO BIAGIO presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
; CP_2
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. La curatrice speciale ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2023 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in ALVIGNANO il 29.06.2008, che dal matrimonio erano nati tre figli (il Per_1 17.12.2009), (il 10.05.2012) e (il 27.02.2016) che la prosecuzione della vita Per_2 Per_3 matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta violenta e aggressiva del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare al resistente, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 800,00 e la previsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 200,00, l'assegno unico interamente a sé, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento proprio e della prole di €550,00, nulla a titolo di spese straordinarie, il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza del 6.06.2023, il Presidente, ritenuta l'indispensabilità, disponeva l'audizione dei minori e all'udienza del 20.06.2023; in via provvisoria, poneva a carico del Per_1 Per_2 resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente titolo di contributo al mantenimento dei figli €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.06.2023 il Giudice, sentiti i minori e preso atto del fallito tentativo di conciliazione nonché dell'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo.
Con ordinanza del 25.10.2025 il Giudice, rilevata l'alta conflittualità tra le parti e la mancanza di comunicazione tra le stesse per la gestione quotidiana dei minori, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre collocataria e nominava, quale curatore speciale per i minori, l'avv. CP_2
[...]
Con comparsa del 16.12.2024 si costituiva la curatrice speciale dei minori che chiedeva disporsi la presa in carico dell'ASL competente al fine di appurare anche il profilo della personalità del sig.
ed effettuare l'invio al SERD di competenza considerato quanto narrato dai minori. Controparte_1
Con istanza del 18.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo.
All'udienza cartolare del 26.11.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto, ognuno nelle rispettive abitazioni, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. I 3 figli minori continueranno a vivere con la madre, la quale continuerà ad avere l'affidamento esclusivo dei minori come da decreto n. 15257/2024 del 25/10/2024 Giudice
Dott.ssa Di Palo Rossella.
3. Il Sig. verserà per i figli a titolo di mantenimento complessivi euro 700,00 (dicasi: CP_1 settecento/00) mensili. Tale somma sarà versata il 5 di ogni mese tramite vaglia postale, assegno o bonifico.
4. Relativamente alle spese straordinarie le stesse saranno a carico della sig.ra Pt_1 fatta eccezione dei seguenti punti sub 4.1) e 4.2)
4.1. Quanto alle spese scolastiche ed universitarie, saranno interamente sostenute dal sig.
al 100% ivi comprese le uscite scolastiche e gite. Eventuali spese a titolo di CP_1 ripetizioni scolastiche saranno concordate tra le Parti ed il padre potrà proporre nomi alternativi nella scelta dei docenti privati.
4.2.Quanto alle spese mediche saranno interamente sostenute dalla sig.ra al Pt_1
100%. Tuttavia, il padre Sig. si impegna a stipulare una polizza Controparte_1 sanitaria per i 3 figli minori, rivolta a coprire principalmente malattie rare e grandi interventi chirurgici. Nell'eventualità di mancata stipula della polizza ovvero di mancata copertura le stesse saranno corrisposte in misura del 50% tra il sig. e CP_1 la sig.ra Pt_1
5. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento.
6. La madre si assume l'impegno alla piena e fattiva collaborazione finalizzata al riavvicinamento dei tre minori con la figura paterna ed al suo nucleo familiare, sempre nel rispetto della volontà dei minori.
7. I coniugi rinunceranno ad ogni azione ed ai sottesi diritti delle diverse azioni civili pendenti tra le Parti, si impegnano a rimettere tutte le querele pendenti, se presentate, e la Sig.ra
[...] si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Procedimento penale Pt_1
6998/2022 R.G.R.N. - 1642/2025 R.G. GIP, pendente al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Penale, la cui prossima udienza è fissata in data 03.02.2026. A tale udienza, la Sig.ra confermerà che le Parti hanno raggiunto la presente intesa, con Pt_1 espressa rinuncia alla costituzione di parte civile. Unitamente alla rinuncia alla predetta costituzione di parte civile, la Sig.ra si impegna a presentare ennesima Pt_1 rimessione di querela per il predetto reato e/o apposita comunicazione da allegare alla rinuncia. A tal fine, il Sig. , in via esclusivamente conciliativa e pro bono pacis, CP_1 seppur contestando fermamente le avverse tesi, offre alla Sig.ra un contributo, Pt_1 anche a titolo di risarcimento, di Euro 3.000,00 omnia (diconsi Euro tremila/00) da versarsi in data antecedente alla prossima udienza penale del 03.02.2026; la revoca della costituzione di parte civile è condizionata al versamento delle somme di cui sopra.
8. Entrambe le Parti si obbligano a non incardinare ulteriori azioni civili e penali per le questioni già intercorse tra le stesse.
9. Entrambe le Parti si rendono disponibili a intraprendere e/o continuare un percorso psicologico, finalizzato prevalentemente al riavvicinamento dei figli al padre, al suo nucleo paterno ed alla gestione dei conflitti familiari.
10. L'assegno unico familiare spetterà interamente alla madre, quale genitore collocatario.
11. Eventuali assegni familiari e/o eventuali bonus, anche futuri, verranno trattenuti dalla madre, quale genitore collocatario.
12. Il sig. dichiara di voler rinunciare al procedimento R.G. 2000/2025- come in effetti CP_1 con il presente accordo rinuncia- pendente presso la Corte di Appello civile di Napoli, appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1152/2025 pubblicata in data CP_1
07.04.2025, notificata in data 08.04.2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, prima sezione civile, in persona del Giudice relatore Dott.ssa Rossella Di Palo,
Presidente Dott. Giovanni D'Onofrio, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio
RG n. 3003\2023, sulla domanda di disconoscimento di figlio naturale del sig. CP_1
. La Sig.ra accetta la rinuncia al giudizio.
[...] Pt_1
13. Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, versa le spese CP_1 liquidate nella Sentenza n. 1152/2025 pubbl. il 07/04/2025 RG n. 3003/2023, pari a:
“complessivi €2.918,24, comprensive di spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge”, la cui firma vale anche come atto di quietanza da parte dell'Avv.
IN NE.
14. Il sig. , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna l'oro CP_1 dei figlioletti custodito nella fuciliera ivi comprese le collane battesimali, il vestito della comunione di con relativi accessori. Nel momento in cui dovesse essere ritrovato, il Per_1 Sig. si impegna a consegnare libro delle ricette della sig.ra CP_1 Pt_1
15. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano sin da ora a depositare divorzio consensuale alle medesime condizioni dell'odierno accordo e quindi della separazione (ad oggi giudiziale che verrà trasformata in) consensuale.
16. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione consensuale, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro.
17. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si dichiarano reciprocamente interamente soddisfatte e rinunciano altresì alle domande formulate nei rispettivi atti dei giudizi.
18. In ordine alle spese del giudizio di separazione R.G. 1812/2023 pendente al tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, relativamente alla difesa della sig.ra le stesse Pt_1 saranno poste a carico dell'Erario, alla luce del decreto di ammissione del 19/04/2023. In ordine poi alle ulteriori spese legali saranno interamente compensate tra le Parti e, con la sottoscrizione del presente accordo, gli Avvocati Biagio Narciso, IN NE e
LA PI rinunciano al vincolo della solidarietà professionale, ex art. 13 della Legge professionale forense, per tutti i giudizi;
il tutto ad eccezione di quanto concordato nel suesposto articolo n°13 ed a quelle ammesse al patrocinio a spese dello Stato che saranno a carico dell'Erario.
19. Con la stipula del presente accordo e con l'osservanza di tutti i punti quivi richiamati, le
Parti si dichiarano reciprocamente ed interamente soddisfatte, dichiarando di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o pretesa.
20. Il presente accordo potrà essere depositato nel Procedimento penale 6998/2022 -R.G.R.N.,
1642/2025 R.G. GIP, pendente al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Penale in vista dell'imminente udienza del 03.02.2026.
21. Il presente accordo sarà depositato telematicamente in vista della prossima udienza del
27.11.2025 nel giudizio pendente al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
R.G. 1812/2023 e le Parti ne chiederanno l'acquisizione, riportandosi all'Istanza congiunta per la trasformazione del rito in separazione consensuale che verrà, medio tempore, redatta a e depositata telematicamente.
22. Il Presente accordo verrà, inoltre, depositato dal Sig. , a propria cura e spese, nel CP_1 procedimento R.G. 2000/2025 pendente presso la Corte di Appello civile di Napoli, proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1152/2025 pubblicata in data 07.04.2025, CP_1 notificata in data 08.04.2025, anche ai fini della rinuncia e/o dell'estinzione del giudizio. Il
Sig. si impegna a notificare e/o comunicare, a propria cura e spese, CP_1 tempestivamente il presente accordo al P.M. ed al Curatore speciale ai quali è stato notificato il suddetto appello, dando tempestiva comunicazione all'avvocato IN
NE dell'avvenuta rinuncia e/o estinzione del suddetto procedimento.
23. Il presente accordo consta di n°5 pagine e n°23 punti e viene firmato dal sig. CP_1
e dalla sig.ra , sottoscritto anche digitalmente dai Legali sia
[...] Parte_1 per autentica sia per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui al punto 18 e scambiato a mezzo PEC tra gli Avvocati, così formando un reciproco scambio di volontà
(proposta ed accettazione).
La curatrice speciale esprimeva parare favorevole e chiedeva quanto segue:
- l'Ill.mo Tribunale voglia recepire l'accordo raggiunto tra le parti, disponendo che il riavvicinamento alla figura paterna avvenga con gradualità e nel rigoroso rispetto della Per_ volontà e del diritto all'ascolto dei minori, , e , con prosecuzione del Per_1 Per_2 supporto psicologico e del monitoraggio anche a mezzo di diverso psicoterapeuta ove ritenuto necessario, demandando ogni ulteriore e più opportuna determinazione al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
nato il [...] in [...]; Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO (CE) di procedere all'annotazione (atto n.7, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio