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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA SA BRENA Presidente dott.ssa Irene LUPO Consigliera dott.ssa TI GIANNELLI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2025 tra:
C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AT SA
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Controparte_1 C.F._1
IA, IL OR e RT EL LO
APPELLATO
nonché
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_2 P.IVA_3
COLOMBO
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVA
e pagina 1 di 13 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 393/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: per le suesposte ragioni, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 393/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Andrea Canepa, R.G. n. 9211/2021, pubblicata in data 25/02/2025, notificata in data 25/02/2025. NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, riformare per i motivi e nei limiti sopra esposti, la sentenza n. 393/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Andrea Canepa, R.G. n. 9211/2021, pubblicata in data 25/02/2025, notificata in data 25/02/2025, e, pertanto: In via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in Con diritto delle domande avanzate dal Prof. nei confronti della società Controparte_1 CP_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
per l'effetto, rigettarle integralmente.
[...] In via subordinata: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Prof. nella causazione del sinistro per cui è causa, per mancato uso della normale Controparte_1 diligenza che avrebbe potuto evitare il danno;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c., Con rigettare le domande avanzate dall'appellato nei confronti della società in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
In via ulteriormente subordinata: per quanto esposto in narrativa, accertare il concorso colposo del Prof. nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227, Controparte_1 1° comma, c.c., ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso spese forfettario 15% e gli accessori di legge. In via istruttoria: al solo fine di evitare decadenze, si reiterano le istanze istruttorie a prova contraria formulate nel corso del procedimento:
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova attorei, la scrivente difesa chiede di essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi: P.I.E. con studio in Testimone_1 20835 UG (MB), Piazza Santa Croce n. 3; , residente in [...]; residente in [...] e con Testimone_3 Co domicilio c/o da NO NE (MB), via Villoresi n. 32/a. CP_5
- Se del caso, disporsi rinnovazione, per i motivi esposti nel corso del giudizio di primo grado e per le censure sollevate con il presente atto d'appello, della perizia tecnica, con nomina di altro Consulente Tecnico dotato di idonea specializzazione nella specifica materia (incendi).”
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: Cont nel merito: rigettare l'appello proposto da contro la sentenza n. 393/2025 del Controparte_5 Tribunale ordinario di Monza, confermandola integralmente;
in via istruttoria:
- ammettere, ove necessario, il concludente alla prova per testimoni sui capitoli indicati in narrativa (pf. IV);
- respingere le istanze istruttorie richieste dall'appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'On.le Corte di Appello, sulle ulteriori pretese, così giudicare: NEL MERITO: Accogliere la domanda di riforma della impugnata sentenza, così come dedotta dalla parte appellante Cont A. Elettrica, in quanto fondata sia in fatto sia in diritto;
Condannare, per l'effetto, la parte appellata sig. alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di euro 45.000,00=, o a quella diversa somma che dovesse risultare Controparte_2 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso alla data di effettiva restituzione. Con integrale rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge”. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi rinnovazione, per i motivi e le censure tempestivamente sollevate in primo grado come da note di trattazione scritta del 22.01.2024 e del 26.03.2024, della perizia tecnica con nomina di altro Consulente Tecnico con idonea specializzazione nella specifica materia (prevenzione incendi). Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto: Contr
1. Vero che siamo stati incaricati in data 04.02.2021 dalla Compagnia er eseguire le verifiche tecniche in ordine alle circostanze, cause e conseguenze relative all'incendio del 13 gennaio 2021 sviluppatosi nella villa sita nel comune di Cernobbio (CO) in via MO;
2. Vero che venivano subito concordati telefonicamente due sopralluoghi poi effettuati nelle date del 11 e del 17 febbraio 2021;
3. Vero che, all'esito, abbiamo redatto la relazione tecnica prodotta sub. documento HDI n. 5) che ci viene mostrata;
4. Vero che il primo sopralluogo (11.02.21) fu effettuato dal Geom. mentre il secondo CP_6
(17.02.2021) fu eseguito congiuntamente dal Geom. e dal Geom. CP_6 Persona_1
[...]
5. Vero che, al momento dei due sopralluoghi, nella villa erano in corso attività generali di ripristino dei locali (rifacimento intonaci e attività murarie) mentre nella camera da letto delle figlie (luogo indicato quale sito ove si è sprigionato l'incendio) era già stato rifatto completamente l'impianto elettrico;
6. Vero che, oltre ad essere già completata la messa in opera del nuovo impianto elettrico, non è stato conservato e messo a disposizione dei Periti alcuna parte o componente residuo del vecchio impianto elettrico;
7. Vero che per tale ragione, vista anche la mancanza di rapporto da parte dei Vigili del Fuoco, all'esito dei sopralluoghi non ci è stato possibile esprimere alcuna ipotesi in relazione alla eziologia dell'incendio. pagina 3 di 13 Si indicano quali testimoni su tutte le circostanze (da 1 a 7): Geom. via Rovascino 222, 22030 Lipomo (CO) Persona_1 Geom. c\o Studio Gallucci via Rovascino 222,22030 Lipomo (CO)” CP_6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 393/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025, il Tribunale di Monza, pronunciandosi definitivamente nella causa vertente tra (attore) e (convenuta), Controparte_1 Parte_1
Contr nonché e (terzi chiamati), disattesa ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 94.372,90 oltre rivalutazione dal 13 Gennaio 2021 alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo;
2) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti Controparte_2 delle condizioni di polizza, a tenere indenne la parte convenuta di quanto dovrà pagare ai sensi dei tre capi che precedono;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere Controparte_2 la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) respinge la domanda presentata dalla parte convenuta nei confronti di;
Controparte_3
7) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale CP_3 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 13
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo che: in Controparte_1 Parte_1 data 13.01.2021 medesimo, recatosi nella propria villa sita in Cernobbio (CO), via CP_1
MO 28 (ove era solito trascorrere brevi soggiorni con la famiglia), aveva appreso che al quarto piano (mansardato) dell'abitazione era scoppiato un incendio, che aveva danneggiato tutti i locali del piano e parte delle scale;
aveva quindi allertato i vigili del fuoco, i quali, tuttavia, saputo che l'incendio era ormai spento, non erano intervenuti;
aveva dunque chiamato i carabinieri, i CP_1 quali, giunti presso la villa, avevano accertato l'assenza di evidenti segni di effrazione, così escludendo che soggetti terzi avessero potuto appiccare il fuoco;
pertanto, aveva incaricato un proprio CP_1 tecnico di fiducia di individuare, pur sommariamente, l'origine dell'incendio, in modo da poter porre in essere i necessari interventi di messa in sicurezza;
il tecnico aveva quindi individuato la causa dell'incendio in un guasto elettrico all'interno della cassetta di derivazione ubicata nella camera delle figlie di giacché tale cassetta risultava divelta e incenerita, mentre l'arredo circostante CP_1 presentava segni di danneggiamento progressivamente minori all'aumentare della distanza dalla cassetta;
il tecnico incaricato da aveva quindi ritenuto che la causa dell'incendio fosse da CP_1 individuare in un guasto avvenuto all'interno della cassetta di derivazione in questione, cagionato dal fatto che quest'ultima non era a norma;
aveva pertanto inviato a società CP_1 Parte_1 che si era occupata dell'installazione (nel 2013) dell'impianto elettrico della villa e della sua manutenzione (l'ultima attività manutentiva era stata realizzata nel mese di luglio 2020, solo sei mesi prima dello scoppio dell'incendio), una lettera di contestazione dell'accaduto e di richiesta di risarcimento dei danni patiti;
siccome aveva negato ogni responsabilità, Parte_1 CP_1 aveva proceduto in autonomia al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico, previo incarico a due tecnici di fiducia di determinare le effettive cause dell'incendio e di delineare conseguentemente gli interventi di riparazione necessari (ma senza richiesta di ATP); entrambi i tecnici avevano ritenuto che l'innesco dell'incendio avesse avuto origine nella cassetta di derivazione e che la fiamma era stata causata da motivi di natura elettrica dovuti a difetto di manutenzione;
uno dei due tecnici – il dott. – aveva peraltro documentato lo stato dei luoghi, prima dell'inizio degli Per_2 interventi di ripristino, con alcune fotografie. aveva quindi adito il tribunale per chiedere CP_1
l'accertamento della responsabilità e, conseguentemente, la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Parte_1
pagina 5 di 13 chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiamando in manleva la propria compagnia CP_1 assicuratrice la quale, costituitasi, si opponeva all'accoglimento della Controparte_2 domanda attorea ma non contestava l'operatività della polizza, nonché il progettista dell'impianto il quale, costituitosi, contestava a sua volta qualsiasi addebito a proprio Controparte_3 carico.
Il Tribunale, dopo aver disposto una CTU per accertare le cause del sinistro, l'eventuale responsabilità delle parti e l'entità dei danni subiti da con la sentenza impugnata ha accolto la domanda di CP_1 nei confronti di accogliendo altresì la domanda di manleva, nei Controparte_1 Pt_1 Parte_1 limiti delle condizioni di polizza, presentata dalla convenuta nei confronti di Controparte_2 respingendo invece quella nei confronti di sulla scorta delle seguenti Controparte_3 considerazioni:
- il tecnico incaricato dal Tribunale ha evidenziato come, nell'anno 2020, fosse Parte_1 stata incaricata da di eseguire la manutenzione generale dell'impianto elettrico, ma in realtà CP_1 realizzata dalla società soltanto parzialmente;
in particolare, il CTU ha sottolineato che, in sede esecutiva, l'attività manutentiva di si era negligentemente limitata a due sole Pt_1 Parte_1 verifiche, relative alla continuità dei conduttori di terra e all'efficienza dei dispostivi differenziali;
- nella sua relazione, il CTU ha quindi chiarito che, tra le verifiche omesse, si annoveravano anche quelle finalizzate a scongiurare la formazione di cc.dd. archi elettrici, fenomeno indicato come causa molto probabile di innesco dell'incendio oggetto di giudizio;
- alla luce delle risultanze della CTU e in considerazione della regola di giudizio che presiede l'accertamento del nesso causale in ambito civilistico (ossia il criterio del “più probabile che non”), è possibile affermare la responsabilità di per l'incendio verificatosi;
Parte_1
- non sono ravvisabili gli estremi di un concorso di colpa di atteso che, se l'intervento CP_1 manutentivo commissionato a nel 2020 fosse stato eseguito a regola d'arte, Pt_1 Parte_1
l'incendio de quo avrebbe potuto essere evitato indipendentemente dall'esistenza di una precedente incuria di in ordine alla normale manutenzione dell'impianto; CP_1
- il danno subito da conseguentemente all'incendio, secondo le stime riportate dal CTU, CP_1 dev'essere quantificato in euro 94.372,90, somma da maggiorarsi della rivalutazione dal 13 gennaio
2021 (data di scoperta dell'incendio da cui è derivato il danno) alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla data suindicata al saldo;
- la domanda di manleva di nei confronti di va accolta, Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 13 nei limiti delle condizioni di polizza, considerato che l'assicurazione non ha contestato la domanda di parte convenuta;
- non può trovare accoglimento, invece, la domanda di manleva avanzata da nei Parte_1 confronti del progettista dell'impianto elettrico oggetto di giudizio, ossia in Controparte_3 quanto il CTU ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico del medesimo.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale, previa Parte_1 sospensione, sulla base dei seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, uniformandosi acriticamente al contenuto della CTU, ha ritenuto che la formazione di cc.dd. archi elettrici sia da ritenere la causa più probabile dell'incendio verificatosi nella villa di CP_1 conseguentemente addebitandone la responsabilità a Il giudice di prime cure, in Parte_1 particolare, avrebbe – secondo la tesi dell'appellante – aderito immotivatamente alle risultanze della
CTU, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi, nonché le osservazioni contenute nelle consulenze tecniche di parte. Nel dettaglio, tra le criticità che inficerebbero la validità della CTU,
l'appellante enuclea le seguenti: le indagini tecniche erano state svolte a distanza di circa tre anni dal ripristino integrale dell'impianto elettrico, quest'ultimo, peraltro, operato da in assenza di CP_1 contraddittorio e senza aver previamente esperito un ATP;
il CTU non ha accertato con precisione la data in cui si è verificato l'incendio, indicando solo che essa sarebbe collocabile all'interno di un arco temporale esteso dal 22.12.2020 al 13.01.2021; il CTU non ha debitamente preso in considerazione tutte le possibili cause alternative di innesco dell'incendio, focalizzandosi senza apparente ragione fin da subito – ed esclusivamente – su un'eziologia del sinistro riconducibile a guasti elettrici;
la tesi secondo cui l'origine dell'incendio fosse da individuare in problematiche dell'impianto elettrico è stata elaborata dal CTU sulla base dei documenti formati dai tecnici di fiducia nominati da i quali, CP_1 tuttavia, essendo stati redatti sulla base di rilievi condotti in assenza di contraddittorio, non avrebbero potuto assurgere al rango di “prova” di quanto in essi descritto.
2) Con il secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità di ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'incendio. L'appellante rileva in CP_1 particolare che a seguito dell'installazione dell'impianto elettrico, aveva ricevuto istruzioni CP_1 pagina 7 di 13 da circa la necessità di verificare periodicamente la corretta funzionalità degli Parte_1 interruttori differenziali;
attività di verifica che, come riconosciuto dal CTU, in realtà non CP_1 aveva posto in essere. Secondo la prospettazione dell'appellante, gli interruttori differenziali, se correttamente funzionanti, avrebbero evitato qualsiasi conseguenza in caso di anomalia dell'impianto elettrico, sicché l'omessa manutenzione da parte di dovrebbe essere qualificata alla stregua di CP_1 negligenza in relazione alla possibilità di evitare i danni (tale da escluderne la risarcibilità ex art. 1227 co. 2 c.c.) ovvero quale fatto colposo concausante l'evento dannoso (sì da imporre una diminuzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 co. 1 c.c.).
Si è costituita in giudizio proponendo in sostanza appello incidentale adesivo, Controparte_2 con cui ha chiesto l'accoglimento dell'appello formulato da ai motivi già addotti Parte_1 da nel suo atto di appello, ha aggiunto, tra le ragioni di Parte_1 Controparte_2 doglianza, l'osservazione che non avrebbe mai davvero provato l'effettiva verificazione del CP_1 fatto storico, vale a dire l'incendio nella sua villa di Cernobbio.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e Controparte_1 in diritto.
Non si è costituito che è stato pertanto dichiarato contumace. Controparte_3
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
4. Decisione
Gli appelli proposti da e da sono infondati e vanno Parte_1 Controparte_2 respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. Entrambi i motivi di appello rassegnati da sono infondati. Parte_1
4.1.1. Per quanto concerne il primo motivo di appello, contesta il fondamento Parte_1 euristico della metodologia investigativa adottata dal CTU e, dunque, il valore epistemico delle conclusioni da questi tratte. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il CTU avrebbe omesso di vagliare tutte le possibili cause alternative di innesco dell'incendio, ancorandosi apoditticamente alla tesi – introdotta da tecnici di fiducia di – secondo cui le fiamme CP_1
pagina 8 di 13 sarebbero scaturite da un guasto nella cassetta di distribuzione del piano mansardato della villa di
Cernobbio.
La censura delineata dall'appellante è priva di pregio.
Invero, il CTU, nella propria relazione integrativa del 15 marzo 2024, ha chiarito (pag. 7) che “come risulta da documenti agli atti l'innesco si è originato all'interno della cassetta di distribuzione sita al
IV piano dell'immobile (locale mansarda) satura di materiali e componenti elettrici (cavi di energia, di segnale, condotti, morsetti e componenti elettrici vari). La causa dell'incendio non può essere che di natura elettrica”.
Ora: tra i documenti di cui disponeva il CTU si annoveravano non solo le relazioni tecniche degli esperti di fiducia incaricati da ma anche – e soprattutto – le fotografie dagli stessi scattate nel CP_1 periodo immediatamente successivo all'incendio, prima di qualunque intervento di ripristino che alterasse lo stato dei luoghi (v. in particolare, le fotografie sub doc. 6 . Dalle fotografie in CP_1 esame – la cui rappresentatività dei luoghi di causa non è mai stata specificamente contestata da che si è limitata, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ad eccepire Pt_1 genericamente “si contestano anche tutte le riproduzioni fotografiche ad essa allegate e la loro riferibilità ai fatti di causa, tanto più che si tratta di documenti poco chiari e quindi sostanzialmente inutili”, senza mai specificare tale generica contestazione e, soprattutto, senza più coltivarla, tanto meno in sede di contraddittorio tecnico e di comparsa conclusionale- si evince in modo inequivocabile che l'incendio è divampato dall'interno dell'impianto elettrico situato nel piano mansardato della villa di e, in particolare, dalla cassetta di derivazione posta dietro il letto (rimasto carbonizzato) CP_1 della camera. Correttamente, dunque, il CTU ha investigato le possibili cause di natura elettrica dell'incendio, senza prendere in considerazione ulteriori e diverse eziologie, in quanto manifestamente implausibili, tenuto conto peraltro che, come accertato dal CTU, nel periodo in cui si verificò
l'incendio non si registrarono temporali nella zona di interesse e che, dunque, l'incendio non è, neppure astrattamente, riconducibile ad un fulmine.
Con riferimento, dunque, alle cause elettriche di innesco dell'incendio – a cui quest'ultimo, alla luce di quanto detto dianzi, dev'essere necessariamente ricondotto, in ossequio alla regola di giudizio del “più probabile che non” – il CTU ha offerto una dettagliata panoramica di tutte le ipotesi alternative di guasti elettrici conosciute allo stato dell'arte, individuando poi quella più probabile – per i motivi esaurientemente esposti nella relazione tecnica – nella formazione di un “arco elettrico tipo parallelo”: Cont
“Nelle attività di verifica generale dell'impianto, condotte dall'installatore A non c'è evidenza
pagina 9 di 13 delle azioni volte ad evitare la formazione di archi elettrici, in particolare alla formazione di archi sia tipo serie sia tipo parallelo (verifica stato isolamenti, pulizia condutture, controllo serraggio componenti, controllo giunzioni, ecc). Alla luce di quanto riferisce CTP VE.DA nei commenti alla bozza CTU – Chiarimenti del 15.02.2024 che riporto fedelmente “Si ricorda che la ditta veva Pt_1 eseguito un intervento di manutenzione limitato alla verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali e dell'impianto di messa a terra, come indicato nella fattura pagata dal dott.
e che ulteriori verifiche del serraggio di tutti i morsetti dei componenti degli impianti elettrici CP_1 avrebbero evidentemente dato origine ad un costo molto maggiore a carico del Dott. . Di CP_1 fatto conferma che la proposta di verifica generale (All.C3) non è stata svolta compiutamente ma è stata limitata sostanzialmente a due verifiche (continuità conduttori di terra e efficienza dispositivi differenziali). Verifiche che non escludono la possibilità di formazione di arco elettrico.
Indico in molto probabile l'esistenza del danno, causato da arco elettrico tipo parallelo, in una scala che va da improbabile - poco probabile -probabile - molto probabile e ciò in relazione al fatto che
l'arco tipo parallelo è sostenuto dalla tensione elettrica -sempre presente sull'impianto utente - e che tale tipologia di avaria può risultare non visibile ai dispositivi di protezione presenti sull'impianto.”
(cfr. la relazione integrativa del CTU, pag. 11).
Siccome una corretta manutenzione dell'impianto elettrico avrebbe potuto scongiurare l'insorgenza di un'avaria del tipo descritto, ne consegue che la circostanza per cui in occasione Parte_1 dell'intervento manutentivo del 2020, pur essendo stata incaricata di svolgere una manutenzione generale dell'impianto elettrico, abbia omesso di effettuare proprio quelle verifiche finalizzate a evitare la formazione di archi elettrici, dev'essere considerata condotta contrattualmente inadempiente idonea a costituire l'antecedente causale dell'evento dannoso (i.e. l'incendio) verificatosi nella villa di CP_1
Quanto poi al rilievo, sollevato dall'appellante, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe viziata da difetto di motivazione, dacché il giudice di prime cure avrebbe omesso di esprimersi in relazione alle osservazioni offerte dai consulenti tecnici di parte, occorre ricordare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “una volta […] che sia intervenuta la confutazione da parte del
CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato” (Cass. Civ., sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024). Ebbene, nella propria relazione integrativa del 15 marzo 2024, il CTU ha debitamente dato conto delle varie osservazioni e contestazioni sollevate dai consulenti di parte, confutandone con adeguate argomentazioni di natura tecnica il fondamento, sicché il richiamo svolto pagina 10 di 13 dal giudice di primo grado al contenuto della CTU è da ritenere sufficiente per considerare adempiuto l'onere motivazionale prescritto dalla legge.
Il primo motivo di appello proposto dall'appellante è dunque infondato.
4.1.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che avrebbe omesso di eseguire, nonostante le istruzioni ricevute, le CP_1 verifiche periodiche sul corretto funzionamento degli interruttori differenziali, i quali sono precipuamente preposti a garantire la protezione dell'impianto elettrico contro guasti e/o avarie;
sicché non sarebbe dovuto, da parte di il risarcimento dei danni conseguenti Parte_1 all'incendio, poiché evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza (art. 1227 co. 2 c.c.) ovvero tale risarcimento dovrebbe essere diminuito in ragione del concorso del fatto colposo del debitore nella causazione dell'evento (art. 1227 co. 1 c.c.).
L'assunto di parte appellante si palesa destituito di fondamento.
Innanzi tutto, l'intervento manutentivo eseguito da nel luglio 2020, sebbene Parte_1 negligentemente parziale, ebbe ad oggetto, tra l'altro, proprio la corretta funzionalità degli interruttori differenziali (cfr. la relazione tecnica di verifica dell'impianto elettrico redatta da Parte_1
doc. 3 DA). Pertanto, tenuto conto che l'incendio si verificò soltanto sei mesi dopo l'intervento
[...] di ne consegue che, qualora si potesse ritenere che un corretto funzionamento degli interruttori Pt_1 differenziali avrebbe plausibilmente evitato l'incendio, allora si dovrebbe necessariamente concludere che nonostante ne fosse stata incaricata e nonostante ne abbia certificato la verifica, non Pt_1 provvide neppure ad una corretta ed adeguata verifica degli interruttori differenziali.
Né può ritenersi che l'incendio avrebbe potuto essere evitato se come da indicazioni CP_1 contenute nell'allegato alla certificazione di conformità dell'impianto rilasciato da DA in sede di installazione (all. 2 alla relazione di CTU), avesse regolarmente (“almeno ogni due mesi”) premuto un tasto di prova per la verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali.
Infatti, il CTU ha in sostanza escluso la rilevanza del corretto funzionamento degli interruttori differenziali nella genesi dell'incendio de quo. Egli ha in proposito affermato che “Gli interruttori differenziali garantiscono la protezione da guasti che comportano dispersioni verso terra (arco tra fase/i attiva/e e terra). Se l'arco si forma tra conduttori attivi senza coinvolgere la “terra” non si ha squilibrio di corrente e la protezione differenziale risulta inefficace, potrebbe intervenire la soglia magnetotermica dell'interruttore ma l'intervento non è certo (dipende dalla resistenza dell'arco che potrebbe limitare la corrente di guasto al di sotto della soglia magnetica)”, e che “Nel caso di arco tra pagina 11 di 13 fasi attive non si ha dispersione verso terra e quindi risulta non efficace la protezione differenziale, la corrente di guasto è limitata dall'impedenza dell'arco, di valore non trascurabile (la chiusura interessa un materiale isolante), e dal carico quindi è possibile che la corrente risulti inferiore alla soglia di protezione da sovracorrente” (così la relazione integrativa del CTU del 15 marzo 2024, pagg.
3, 4 e 8).
La tesi dell'appellante, secondo cui la corretta funzionalità degli interruttori differenziali avrebbe evitato l'insorgenza dell'avaria, non incontra dunque sufficiente riscontro nella valutazione tecnica sull'eziologia dell'incendio, riducendosi quindi a mera allegazione, della cui effettiva prova – non raggiunta – era onerata ex art. 2697 c.c. parte appellante (avendo questa sollevato l'eccezione di cui all'art. 1227 c.c.).
In definitiva, delle due l'una: o il corretto funzionamento degli interruttori differenziali avrebbe impedito la verificazione dell'incendio (circostanza che il CTU pare escludere e della quale non vi è sufficiente prova in atti), ma allora la negligenza nella manutenzione va imputata a Parte_1
che aveva controllato l'impianto e i suddetti interruttori differenziali appena sei mesi prima
[...] dell'insorgenza del guasto;
oppure gli interruttori differenziali, ancorché correttamente funzionanti, non avrebbero impedito l'innesco dell'incendio, di talché non è possibile configurare alcuna corresponsabilità colposa in capo a per averne omesso il controllo. CP_1
4.2. L'appello formulato da è infondato. Controparte_2
Oltre a riproporre le censure già esplicitate da (da considerare dunque parimenti Parte_1 infondate per le ragioni di cui supra), rileva altresì che non avrebbe Controparte_2 CP_1 mai provato, a monte, il fatto storico su cui ha fondato la propria pretesa risarcitoria, vale a dire la verificazione dell'incendio nella sua villa di Cernobbio.
Si tratta di una contestazione manifestamente infondata. Invero, la deflagrazione dell'incendio nell'abitazione di – pur a fronte di profili di incertezza circa l'effettiva data in cui si è CP_1 verificato, tuttavia irrilevanti in considerazione del ristretto arco temporale individuato dal CTU entro cui tale data può essere collocata – era un fatto non solo pacifico tra le parti in primo grado, ma anche comprovato da elementi acquisiti agli atti, quali il file della telefonata effettuata ai vigili del fuoco da il 13 gennaio 2021 e il verbale dei carabinieri che si erano recati presso la villa su indicazione CP_1 dei predetti.
Il fatto, dunque, appare certo;
vanno pertanto rigettate – per superfluità e inidoneità a sovvertire l'accertamento espletato – le istanze istruttorie proposte da Controparte_2 pagina 12 di 13 *
In definitiva, sia l'appello principale proposto da sia l'appello adesivo proposto Parte_1 da vanno respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza Controparte_2 impugnata.
Al rigetto degli appelli consegue la condanna di entrambi gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge gli appelli proposti da e da per l'effetto: Parte_1 Controparte_2
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
TI NE IA SA NA
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA SA BRENA Presidente dott.ssa Irene LUPO Consigliera dott.ssa TI GIANNELLI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2025 tra:
C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AT SA
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Controparte_1 C.F._1
IA, IL OR e RT EL LO
APPELLATO
nonché
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_2 P.IVA_3
COLOMBO
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVA
e pagina 1 di 13 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 393/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: per le suesposte ragioni, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 393/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Andrea Canepa, R.G. n. 9211/2021, pubblicata in data 25/02/2025, notificata in data 25/02/2025. NEL MERITO: in accoglimento del presente appello, riformare per i motivi e nei limiti sopra esposti, la sentenza n. 393/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Andrea Canepa, R.G. n. 9211/2021, pubblicata in data 25/02/2025, notificata in data 25/02/2025, e, pertanto: In via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in Con diritto delle domande avanzate dal Prof. nei confronti della società Controparte_1 CP_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
per l'effetto, rigettarle integralmente.
[...] In via subordinata: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Prof. nella causazione del sinistro per cui è causa, per mancato uso della normale Controparte_1 diligenza che avrebbe potuto evitare il danno;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c., Con rigettare le domande avanzate dall'appellato nei confronti della società in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
In via ulteriormente subordinata: per quanto esposto in narrativa, accertare il concorso colposo del Prof. nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227, Controparte_1 1° comma, c.c., ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso spese forfettario 15% e gli accessori di legge. In via istruttoria: al solo fine di evitare decadenze, si reiterano le istanze istruttorie a prova contraria formulate nel corso del procedimento:
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova attorei, la scrivente difesa chiede di essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi: P.I.E. con studio in Testimone_1 20835 UG (MB), Piazza Santa Croce n. 3; , residente in [...]; residente in [...] e con Testimone_3 Co domicilio c/o da NO NE (MB), via Villoresi n. 32/a. CP_5
- Se del caso, disporsi rinnovazione, per i motivi esposti nel corso del giudizio di primo grado e per le censure sollevate con il presente atto d'appello, della perizia tecnica, con nomina di altro Consulente Tecnico dotato di idonea specializzazione nella specifica materia (incendi).”
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: Cont nel merito: rigettare l'appello proposto da contro la sentenza n. 393/2025 del Controparte_5 Tribunale ordinario di Monza, confermandola integralmente;
in via istruttoria:
- ammettere, ove necessario, il concludente alla prova per testimoni sui capitoli indicati in narrativa (pf. IV);
- respingere le istanze istruttorie richieste dall'appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'On.le Corte di Appello, sulle ulteriori pretese, così giudicare: NEL MERITO: Accogliere la domanda di riforma della impugnata sentenza, così come dedotta dalla parte appellante Cont A. Elettrica, in quanto fondata sia in fatto sia in diritto;
Condannare, per l'effetto, la parte appellata sig. alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di euro 45.000,00=, o a quella diversa somma che dovesse risultare Controparte_2 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso alla data di effettiva restituzione. Con integrale rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge”. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi rinnovazione, per i motivi e le censure tempestivamente sollevate in primo grado come da note di trattazione scritta del 22.01.2024 e del 26.03.2024, della perizia tecnica con nomina di altro Consulente Tecnico con idonea specializzazione nella specifica materia (prevenzione incendi). Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto: Contr
1. Vero che siamo stati incaricati in data 04.02.2021 dalla Compagnia er eseguire le verifiche tecniche in ordine alle circostanze, cause e conseguenze relative all'incendio del 13 gennaio 2021 sviluppatosi nella villa sita nel comune di Cernobbio (CO) in via MO;
2. Vero che venivano subito concordati telefonicamente due sopralluoghi poi effettuati nelle date del 11 e del 17 febbraio 2021;
3. Vero che, all'esito, abbiamo redatto la relazione tecnica prodotta sub. documento HDI n. 5) che ci viene mostrata;
4. Vero che il primo sopralluogo (11.02.21) fu effettuato dal Geom. mentre il secondo CP_6
(17.02.2021) fu eseguito congiuntamente dal Geom. e dal Geom. CP_6 Persona_1
[...]
5. Vero che, al momento dei due sopralluoghi, nella villa erano in corso attività generali di ripristino dei locali (rifacimento intonaci e attività murarie) mentre nella camera da letto delle figlie (luogo indicato quale sito ove si è sprigionato l'incendio) era già stato rifatto completamente l'impianto elettrico;
6. Vero che, oltre ad essere già completata la messa in opera del nuovo impianto elettrico, non è stato conservato e messo a disposizione dei Periti alcuna parte o componente residuo del vecchio impianto elettrico;
7. Vero che per tale ragione, vista anche la mancanza di rapporto da parte dei Vigili del Fuoco, all'esito dei sopralluoghi non ci è stato possibile esprimere alcuna ipotesi in relazione alla eziologia dell'incendio. pagina 3 di 13 Si indicano quali testimoni su tutte le circostanze (da 1 a 7): Geom. via Rovascino 222, 22030 Lipomo (CO) Persona_1 Geom. c\o Studio Gallucci via Rovascino 222,22030 Lipomo (CO)” CP_6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 393/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025, il Tribunale di Monza, pronunciandosi definitivamente nella causa vertente tra (attore) e (convenuta), Controparte_1 Parte_1
Contr nonché e (terzi chiamati), disattesa ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 94.372,90 oltre rivalutazione dal 13 Gennaio 2021 alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo;
2) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti Controparte_2 delle condizioni di polizza, a tenere indenne la parte convenuta di quanto dovrà pagare ai sensi dei tre capi che precedono;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere Controparte_2 la parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) respinge la domanda presentata dalla parte convenuta nei confronti di;
Controparte_3
7) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8000,00 per compenso professionale CP_3 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 13
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo che: in Controparte_1 Parte_1 data 13.01.2021 medesimo, recatosi nella propria villa sita in Cernobbio (CO), via CP_1
MO 28 (ove era solito trascorrere brevi soggiorni con la famiglia), aveva appreso che al quarto piano (mansardato) dell'abitazione era scoppiato un incendio, che aveva danneggiato tutti i locali del piano e parte delle scale;
aveva quindi allertato i vigili del fuoco, i quali, tuttavia, saputo che l'incendio era ormai spento, non erano intervenuti;
aveva dunque chiamato i carabinieri, i CP_1 quali, giunti presso la villa, avevano accertato l'assenza di evidenti segni di effrazione, così escludendo che soggetti terzi avessero potuto appiccare il fuoco;
pertanto, aveva incaricato un proprio CP_1 tecnico di fiducia di individuare, pur sommariamente, l'origine dell'incendio, in modo da poter porre in essere i necessari interventi di messa in sicurezza;
il tecnico aveva quindi individuato la causa dell'incendio in un guasto elettrico all'interno della cassetta di derivazione ubicata nella camera delle figlie di giacché tale cassetta risultava divelta e incenerita, mentre l'arredo circostante CP_1 presentava segni di danneggiamento progressivamente minori all'aumentare della distanza dalla cassetta;
il tecnico incaricato da aveva quindi ritenuto che la causa dell'incendio fosse da CP_1 individuare in un guasto avvenuto all'interno della cassetta di derivazione in questione, cagionato dal fatto che quest'ultima non era a norma;
aveva pertanto inviato a società CP_1 Parte_1 che si era occupata dell'installazione (nel 2013) dell'impianto elettrico della villa e della sua manutenzione (l'ultima attività manutentiva era stata realizzata nel mese di luglio 2020, solo sei mesi prima dello scoppio dell'incendio), una lettera di contestazione dell'accaduto e di richiesta di risarcimento dei danni patiti;
siccome aveva negato ogni responsabilità, Parte_1 CP_1 aveva proceduto in autonomia al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico, previo incarico a due tecnici di fiducia di determinare le effettive cause dell'incendio e di delineare conseguentemente gli interventi di riparazione necessari (ma senza richiesta di ATP); entrambi i tecnici avevano ritenuto che l'innesco dell'incendio avesse avuto origine nella cassetta di derivazione e che la fiamma era stata causata da motivi di natura elettrica dovuti a difetto di manutenzione;
uno dei due tecnici – il dott. – aveva peraltro documentato lo stato dei luoghi, prima dell'inizio degli Per_2 interventi di ripristino, con alcune fotografie. aveva quindi adito il tribunale per chiedere CP_1
l'accertamento della responsabilità e, conseguentemente, la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Parte_1
pagina 5 di 13 chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiamando in manleva la propria compagnia CP_1 assicuratrice la quale, costituitasi, si opponeva all'accoglimento della Controparte_2 domanda attorea ma non contestava l'operatività della polizza, nonché il progettista dell'impianto il quale, costituitosi, contestava a sua volta qualsiasi addebito a proprio Controparte_3 carico.
Il Tribunale, dopo aver disposto una CTU per accertare le cause del sinistro, l'eventuale responsabilità delle parti e l'entità dei danni subiti da con la sentenza impugnata ha accolto la domanda di CP_1 nei confronti di accogliendo altresì la domanda di manleva, nei Controparte_1 Pt_1 Parte_1 limiti delle condizioni di polizza, presentata dalla convenuta nei confronti di Controparte_2 respingendo invece quella nei confronti di sulla scorta delle seguenti Controparte_3 considerazioni:
- il tecnico incaricato dal Tribunale ha evidenziato come, nell'anno 2020, fosse Parte_1 stata incaricata da di eseguire la manutenzione generale dell'impianto elettrico, ma in realtà CP_1 realizzata dalla società soltanto parzialmente;
in particolare, il CTU ha sottolineato che, in sede esecutiva, l'attività manutentiva di si era negligentemente limitata a due sole Pt_1 Parte_1 verifiche, relative alla continuità dei conduttori di terra e all'efficienza dei dispostivi differenziali;
- nella sua relazione, il CTU ha quindi chiarito che, tra le verifiche omesse, si annoveravano anche quelle finalizzate a scongiurare la formazione di cc.dd. archi elettrici, fenomeno indicato come causa molto probabile di innesco dell'incendio oggetto di giudizio;
- alla luce delle risultanze della CTU e in considerazione della regola di giudizio che presiede l'accertamento del nesso causale in ambito civilistico (ossia il criterio del “più probabile che non”), è possibile affermare la responsabilità di per l'incendio verificatosi;
Parte_1
- non sono ravvisabili gli estremi di un concorso di colpa di atteso che, se l'intervento CP_1 manutentivo commissionato a nel 2020 fosse stato eseguito a regola d'arte, Pt_1 Parte_1
l'incendio de quo avrebbe potuto essere evitato indipendentemente dall'esistenza di una precedente incuria di in ordine alla normale manutenzione dell'impianto; CP_1
- il danno subito da conseguentemente all'incendio, secondo le stime riportate dal CTU, CP_1 dev'essere quantificato in euro 94.372,90, somma da maggiorarsi della rivalutazione dal 13 gennaio
2021 (data di scoperta dell'incendio da cui è derivato il danno) alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla data suindicata al saldo;
- la domanda di manleva di nei confronti di va accolta, Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 13 nei limiti delle condizioni di polizza, considerato che l'assicurazione non ha contestato la domanda di parte convenuta;
- non può trovare accoglimento, invece, la domanda di manleva avanzata da nei Parte_1 confronti del progettista dell'impianto elettrico oggetto di giudizio, ossia in Controparte_3 quanto il CTU ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico del medesimo.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma integrale, previa Parte_1 sospensione, sulla base dei seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, uniformandosi acriticamente al contenuto della CTU, ha ritenuto che la formazione di cc.dd. archi elettrici sia da ritenere la causa più probabile dell'incendio verificatosi nella villa di CP_1 conseguentemente addebitandone la responsabilità a Il giudice di prime cure, in Parte_1 particolare, avrebbe – secondo la tesi dell'appellante – aderito immotivatamente alle risultanze della
CTU, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi, nonché le osservazioni contenute nelle consulenze tecniche di parte. Nel dettaglio, tra le criticità che inficerebbero la validità della CTU,
l'appellante enuclea le seguenti: le indagini tecniche erano state svolte a distanza di circa tre anni dal ripristino integrale dell'impianto elettrico, quest'ultimo, peraltro, operato da in assenza di CP_1 contraddittorio e senza aver previamente esperito un ATP;
il CTU non ha accertato con precisione la data in cui si è verificato l'incendio, indicando solo che essa sarebbe collocabile all'interno di un arco temporale esteso dal 22.12.2020 al 13.01.2021; il CTU non ha debitamente preso in considerazione tutte le possibili cause alternative di innesco dell'incendio, focalizzandosi senza apparente ragione fin da subito – ed esclusivamente – su un'eziologia del sinistro riconducibile a guasti elettrici;
la tesi secondo cui l'origine dell'incendio fosse da individuare in problematiche dell'impianto elettrico è stata elaborata dal CTU sulla base dei documenti formati dai tecnici di fiducia nominati da i quali, CP_1 tuttavia, essendo stati redatti sulla base di rilievi condotti in assenza di contraddittorio, non avrebbero potuto assurgere al rango di “prova” di quanto in essi descritto.
2) Con il secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità di ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'incendio. L'appellante rileva in CP_1 particolare che a seguito dell'installazione dell'impianto elettrico, aveva ricevuto istruzioni CP_1 pagina 7 di 13 da circa la necessità di verificare periodicamente la corretta funzionalità degli Parte_1 interruttori differenziali;
attività di verifica che, come riconosciuto dal CTU, in realtà non CP_1 aveva posto in essere. Secondo la prospettazione dell'appellante, gli interruttori differenziali, se correttamente funzionanti, avrebbero evitato qualsiasi conseguenza in caso di anomalia dell'impianto elettrico, sicché l'omessa manutenzione da parte di dovrebbe essere qualificata alla stregua di CP_1 negligenza in relazione alla possibilità di evitare i danni (tale da escluderne la risarcibilità ex art. 1227 co. 2 c.c.) ovvero quale fatto colposo concausante l'evento dannoso (sì da imporre una diminuzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 co. 1 c.c.).
Si è costituita in giudizio proponendo in sostanza appello incidentale adesivo, Controparte_2 con cui ha chiesto l'accoglimento dell'appello formulato da ai motivi già addotti Parte_1 da nel suo atto di appello, ha aggiunto, tra le ragioni di Parte_1 Controparte_2 doglianza, l'osservazione che non avrebbe mai davvero provato l'effettiva verificazione del CP_1 fatto storico, vale a dire l'incendio nella sua villa di Cernobbio.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e Controparte_1 in diritto.
Non si è costituito che è stato pertanto dichiarato contumace. Controparte_3
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
4. Decisione
Gli appelli proposti da e da sono infondati e vanno Parte_1 Controparte_2 respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. Entrambi i motivi di appello rassegnati da sono infondati. Parte_1
4.1.1. Per quanto concerne il primo motivo di appello, contesta il fondamento Parte_1 euristico della metodologia investigativa adottata dal CTU e, dunque, il valore epistemico delle conclusioni da questi tratte. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il CTU avrebbe omesso di vagliare tutte le possibili cause alternative di innesco dell'incendio, ancorandosi apoditticamente alla tesi – introdotta da tecnici di fiducia di – secondo cui le fiamme CP_1
pagina 8 di 13 sarebbero scaturite da un guasto nella cassetta di distribuzione del piano mansardato della villa di
Cernobbio.
La censura delineata dall'appellante è priva di pregio.
Invero, il CTU, nella propria relazione integrativa del 15 marzo 2024, ha chiarito (pag. 7) che “come risulta da documenti agli atti l'innesco si è originato all'interno della cassetta di distribuzione sita al
IV piano dell'immobile (locale mansarda) satura di materiali e componenti elettrici (cavi di energia, di segnale, condotti, morsetti e componenti elettrici vari). La causa dell'incendio non può essere che di natura elettrica”.
Ora: tra i documenti di cui disponeva il CTU si annoveravano non solo le relazioni tecniche degli esperti di fiducia incaricati da ma anche – e soprattutto – le fotografie dagli stessi scattate nel CP_1 periodo immediatamente successivo all'incendio, prima di qualunque intervento di ripristino che alterasse lo stato dei luoghi (v. in particolare, le fotografie sub doc. 6 . Dalle fotografie in CP_1 esame – la cui rappresentatività dei luoghi di causa non è mai stata specificamente contestata da che si è limitata, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ad eccepire Pt_1 genericamente “si contestano anche tutte le riproduzioni fotografiche ad essa allegate e la loro riferibilità ai fatti di causa, tanto più che si tratta di documenti poco chiari e quindi sostanzialmente inutili”, senza mai specificare tale generica contestazione e, soprattutto, senza più coltivarla, tanto meno in sede di contraddittorio tecnico e di comparsa conclusionale- si evince in modo inequivocabile che l'incendio è divampato dall'interno dell'impianto elettrico situato nel piano mansardato della villa di e, in particolare, dalla cassetta di derivazione posta dietro il letto (rimasto carbonizzato) CP_1 della camera. Correttamente, dunque, il CTU ha investigato le possibili cause di natura elettrica dell'incendio, senza prendere in considerazione ulteriori e diverse eziologie, in quanto manifestamente implausibili, tenuto conto peraltro che, come accertato dal CTU, nel periodo in cui si verificò
l'incendio non si registrarono temporali nella zona di interesse e che, dunque, l'incendio non è, neppure astrattamente, riconducibile ad un fulmine.
Con riferimento, dunque, alle cause elettriche di innesco dell'incendio – a cui quest'ultimo, alla luce di quanto detto dianzi, dev'essere necessariamente ricondotto, in ossequio alla regola di giudizio del “più probabile che non” – il CTU ha offerto una dettagliata panoramica di tutte le ipotesi alternative di guasti elettrici conosciute allo stato dell'arte, individuando poi quella più probabile – per i motivi esaurientemente esposti nella relazione tecnica – nella formazione di un “arco elettrico tipo parallelo”: Cont
“Nelle attività di verifica generale dell'impianto, condotte dall'installatore A non c'è evidenza
pagina 9 di 13 delle azioni volte ad evitare la formazione di archi elettrici, in particolare alla formazione di archi sia tipo serie sia tipo parallelo (verifica stato isolamenti, pulizia condutture, controllo serraggio componenti, controllo giunzioni, ecc). Alla luce di quanto riferisce CTP VE.DA nei commenti alla bozza CTU – Chiarimenti del 15.02.2024 che riporto fedelmente “Si ricorda che la ditta veva Pt_1 eseguito un intervento di manutenzione limitato alla verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali e dell'impianto di messa a terra, come indicato nella fattura pagata dal dott.
e che ulteriori verifiche del serraggio di tutti i morsetti dei componenti degli impianti elettrici CP_1 avrebbero evidentemente dato origine ad un costo molto maggiore a carico del Dott. . Di CP_1 fatto conferma che la proposta di verifica generale (All.C3) non è stata svolta compiutamente ma è stata limitata sostanzialmente a due verifiche (continuità conduttori di terra e efficienza dispositivi differenziali). Verifiche che non escludono la possibilità di formazione di arco elettrico.
Indico in molto probabile l'esistenza del danno, causato da arco elettrico tipo parallelo, in una scala che va da improbabile - poco probabile -probabile - molto probabile e ciò in relazione al fatto che
l'arco tipo parallelo è sostenuto dalla tensione elettrica -sempre presente sull'impianto utente - e che tale tipologia di avaria può risultare non visibile ai dispositivi di protezione presenti sull'impianto.”
(cfr. la relazione integrativa del CTU, pag. 11).
Siccome una corretta manutenzione dell'impianto elettrico avrebbe potuto scongiurare l'insorgenza di un'avaria del tipo descritto, ne consegue che la circostanza per cui in occasione Parte_1 dell'intervento manutentivo del 2020, pur essendo stata incaricata di svolgere una manutenzione generale dell'impianto elettrico, abbia omesso di effettuare proprio quelle verifiche finalizzate a evitare la formazione di archi elettrici, dev'essere considerata condotta contrattualmente inadempiente idonea a costituire l'antecedente causale dell'evento dannoso (i.e. l'incendio) verificatosi nella villa di CP_1
Quanto poi al rilievo, sollevato dall'appellante, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe viziata da difetto di motivazione, dacché il giudice di prime cure avrebbe omesso di esprimersi in relazione alle osservazioni offerte dai consulenti tecnici di parte, occorre ricordare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “una volta […] che sia intervenuta la confutazione da parte del
CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato” (Cass. Civ., sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024). Ebbene, nella propria relazione integrativa del 15 marzo 2024, il CTU ha debitamente dato conto delle varie osservazioni e contestazioni sollevate dai consulenti di parte, confutandone con adeguate argomentazioni di natura tecnica il fondamento, sicché il richiamo svolto pagina 10 di 13 dal giudice di primo grado al contenuto della CTU è da ritenere sufficiente per considerare adempiuto l'onere motivazionale prescritto dalla legge.
Il primo motivo di appello proposto dall'appellante è dunque infondato.
4.1.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che avrebbe omesso di eseguire, nonostante le istruzioni ricevute, le CP_1 verifiche periodiche sul corretto funzionamento degli interruttori differenziali, i quali sono precipuamente preposti a garantire la protezione dell'impianto elettrico contro guasti e/o avarie;
sicché non sarebbe dovuto, da parte di il risarcimento dei danni conseguenti Parte_1 all'incendio, poiché evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza (art. 1227 co. 2 c.c.) ovvero tale risarcimento dovrebbe essere diminuito in ragione del concorso del fatto colposo del debitore nella causazione dell'evento (art. 1227 co. 1 c.c.).
L'assunto di parte appellante si palesa destituito di fondamento.
Innanzi tutto, l'intervento manutentivo eseguito da nel luglio 2020, sebbene Parte_1 negligentemente parziale, ebbe ad oggetto, tra l'altro, proprio la corretta funzionalità degli interruttori differenziali (cfr. la relazione tecnica di verifica dell'impianto elettrico redatta da Parte_1
doc. 3 DA). Pertanto, tenuto conto che l'incendio si verificò soltanto sei mesi dopo l'intervento
[...] di ne consegue che, qualora si potesse ritenere che un corretto funzionamento degli interruttori Pt_1 differenziali avrebbe plausibilmente evitato l'incendio, allora si dovrebbe necessariamente concludere che nonostante ne fosse stata incaricata e nonostante ne abbia certificato la verifica, non Pt_1 provvide neppure ad una corretta ed adeguata verifica degli interruttori differenziali.
Né può ritenersi che l'incendio avrebbe potuto essere evitato se come da indicazioni CP_1 contenute nell'allegato alla certificazione di conformità dell'impianto rilasciato da DA in sede di installazione (all. 2 alla relazione di CTU), avesse regolarmente (“almeno ogni due mesi”) premuto un tasto di prova per la verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali.
Infatti, il CTU ha in sostanza escluso la rilevanza del corretto funzionamento degli interruttori differenziali nella genesi dell'incendio de quo. Egli ha in proposito affermato che “Gli interruttori differenziali garantiscono la protezione da guasti che comportano dispersioni verso terra (arco tra fase/i attiva/e e terra). Se l'arco si forma tra conduttori attivi senza coinvolgere la “terra” non si ha squilibrio di corrente e la protezione differenziale risulta inefficace, potrebbe intervenire la soglia magnetotermica dell'interruttore ma l'intervento non è certo (dipende dalla resistenza dell'arco che potrebbe limitare la corrente di guasto al di sotto della soglia magnetica)”, e che “Nel caso di arco tra pagina 11 di 13 fasi attive non si ha dispersione verso terra e quindi risulta non efficace la protezione differenziale, la corrente di guasto è limitata dall'impedenza dell'arco, di valore non trascurabile (la chiusura interessa un materiale isolante), e dal carico quindi è possibile che la corrente risulti inferiore alla soglia di protezione da sovracorrente” (così la relazione integrativa del CTU del 15 marzo 2024, pagg.
3, 4 e 8).
La tesi dell'appellante, secondo cui la corretta funzionalità degli interruttori differenziali avrebbe evitato l'insorgenza dell'avaria, non incontra dunque sufficiente riscontro nella valutazione tecnica sull'eziologia dell'incendio, riducendosi quindi a mera allegazione, della cui effettiva prova – non raggiunta – era onerata ex art. 2697 c.c. parte appellante (avendo questa sollevato l'eccezione di cui all'art. 1227 c.c.).
In definitiva, delle due l'una: o il corretto funzionamento degli interruttori differenziali avrebbe impedito la verificazione dell'incendio (circostanza che il CTU pare escludere e della quale non vi è sufficiente prova in atti), ma allora la negligenza nella manutenzione va imputata a Parte_1
che aveva controllato l'impianto e i suddetti interruttori differenziali appena sei mesi prima
[...] dell'insorgenza del guasto;
oppure gli interruttori differenziali, ancorché correttamente funzionanti, non avrebbero impedito l'innesco dell'incendio, di talché non è possibile configurare alcuna corresponsabilità colposa in capo a per averne omesso il controllo. CP_1
4.2. L'appello formulato da è infondato. Controparte_2
Oltre a riproporre le censure già esplicitate da (da considerare dunque parimenti Parte_1 infondate per le ragioni di cui supra), rileva altresì che non avrebbe Controparte_2 CP_1 mai provato, a monte, il fatto storico su cui ha fondato la propria pretesa risarcitoria, vale a dire la verificazione dell'incendio nella sua villa di Cernobbio.
Si tratta di una contestazione manifestamente infondata. Invero, la deflagrazione dell'incendio nell'abitazione di – pur a fronte di profili di incertezza circa l'effettiva data in cui si è CP_1 verificato, tuttavia irrilevanti in considerazione del ristretto arco temporale individuato dal CTU entro cui tale data può essere collocata – era un fatto non solo pacifico tra le parti in primo grado, ma anche comprovato da elementi acquisiti agli atti, quali il file della telefonata effettuata ai vigili del fuoco da il 13 gennaio 2021 e il verbale dei carabinieri che si erano recati presso la villa su indicazione CP_1 dei predetti.
Il fatto, dunque, appare certo;
vanno pertanto rigettate – per superfluità e inidoneità a sovvertire l'accertamento espletato – le istanze istruttorie proposte da Controparte_2 pagina 12 di 13 *
In definitiva, sia l'appello principale proposto da sia l'appello adesivo proposto Parte_1 da vanno respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza Controparte_2 impugnata.
Al rigetto degli appelli consegue la condanna di entrambi gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge gli appelli proposti da e da per l'effetto: Parte_1 Controparte_2
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
TI NE IA SA NA
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
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