Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 23.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5289/2022 R.G. e vertente tra
Parte 1 nato a [...] il [...] cod. fisc. Codice Fiscale 1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Biondo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
وin persona del legale rappresentante pro Controparte_1 elettivamente domiciliato in Messinatempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA 1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Tribunale del lavoro di Messina, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità
del provvedimento di recupero del credito erariale di € 8.471,46, adottato dall'CP_1 con nota del 30/03/2022, domandando la conseguente declaratoria di inesigibilità dell'indebito gravato e la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il ricorrente esponeva di essere titolare di prestazione di invalidità civile n. 07098822 e che
1CP 1 gli aveva comunicato che, a seguito di verifiche, era emerso che il medesimo aveva percepito dall'1/01/2021 al 31/12/2021 un aumento non dovutogli a titolo di "incremento ad un milione".
Rappresentava l'erronea valutazione dell'ente che, applicato l'incremento al milione sulla sua pensione di inabilità, essendo poi il deducente divenuto titolare della pensione di reversibilità della defunta madre, con provvedimento giudiziale di gennaio 2021, non era stato più ritenuto sussistente il suo diritto all'incremento per superamento della soglia di reddito.
In allegato alle note del 24/11/2022, il ricorrente rappresentava di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Resisteva all'azione l' Controparte 2 , rappresentando in via principale che con un successivo provvedimento, del 23.9.2022, erano stati effettuati nuovi calcoli e che era stato rideterminato diversamente l'importo della prestazione ritenuta indebita;
la decurtazione, nei limiti del quinto, avveniva pertanto a seguito del successivo provvedimento di recupero.
Eccepiva inoltre che controparte si sottraeva all'onere probatorio, non allegando prova documentale della propria situazione reddituale, non avendo valore nel procedimento in corso l'autodichiarazione allegata in atti e che costui aveva superato i limiti reddituali nel 2017 e nel 2020, secondo i calcoli rappresentati nel secondo provvedimento di recupero, e concludeva chiedendo per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue
2. Decisione del ricorso. Carenza di interesse. Il ricorso va rigettato per difetto di interesse a proseguire il giudizio.
Infatti, come documentato dall' CP_1 il provvedimento di recupero impugnato dal ricorrente
è stato sostituito da un diverso provvedimento contenente la ricostruzione delle prestazioni in suo favore e un conseguente ricalcolo dell'indebito.
Rispetto a tale provvedimento, non sono state svolte specifiche censure da parte del ricorrente o un'esplicita domanda di estensione dell'accertamento giudiziale che, se limitato alla validità
o meno del primo provvedimento sarebbe tamquam non esset.
L'interesse ad agire deve non solo sussistere all'atto del deposito del ricorso ma permanere durante tutto il giudizio e pertanto il ricorso non può essere accolto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ragioni, determinate dalla sopravvenienza di una causa esterna al giudizio che ha determinato l'esito della lite, per disporre la compensazione totale di esse.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente nei confronti dell'CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina, il 24.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando