CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. S.p.a. - 01430581213
Difeso da
AR AR ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LC182120240000855 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5332/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'accertamento esecutivo n. LC182120240000855, notificato a mezzo pec in data 21.11.2024 (€ 528.57) da Sogert SpA, riferito alla
TARI 2015 del Comune di Locri.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione quinquennale della pretesa, trattandosi dell'anno d'imposta 2015; sul punto precisa che, contrariamente a quanto indicato nell'atto opposto, presso la propria residenza, in data 16.03.2021, non è stato notificato alcun sollecito.
Censura l'atto, inoltre, per violazione dell'art. 7 della L 212/2000.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Locri, eccependo, innanzi tutto, che in data 14/09/2015 è stato emesso avviso TARI n. 4735, relativo al ruolo TARI per l'anno 2015, inviato al contribuente tramite posta ordinaria;
inoltre deduce che la Sogert ha trasmesso il sollecito di pagamento n. 2021/5215 dell'11/02/2021, cod. ident. 5220, notificato al contribuente in data 16/03/2021.
Ha presentato controdeduzioni Sogert SpA, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi propri dell'atto opposto;
inoltre eccepisce che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché al ricorrente è stato notificato l'atto presupposto all'avviso di accertamento esecutivo, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile.
Deduce, inoltre, la sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Le parti resistenti Comune di Locri e Sogert SpA hanno conformemente dimostrato che il ricorrente ha ricevuto, prima dell'atto opposto, il sollecito di pagamento n. 2021/5215 dell'11/02/2021, cod ident. 5220, notificatogli in data 16/03/2021 (consegnato personalmente al destinatario), con produzione documentale poi non contestata dal ricorrente: la pretesa, quindi, si è consolidata e non è più opponibile, per maturata prescrizione, in occasione della ricezione del successivo avviso di accertamento (avversabile solo per vizi propri, che non sono stati sollevati).
Va soggiunto, inoltre, per completezza, che il resistente Comune ha anche fondatamente esplicitato la tempestività del presupposto sollecito, trasmesso e notificato in pendenza della proroga di 85 giorni del termine di notifica riferito al 2015 (ordinariamente la scadenza sarebbe stata al 31.12.2020), derivante dalla sopravvenienza della normativa emergenziale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione, per ciascuna parte resistente.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. S.p.a. - 01430581213
Difeso da
AR AR ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LC182120240000855 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5332/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'accertamento esecutivo n. LC182120240000855, notificato a mezzo pec in data 21.11.2024 (€ 528.57) da Sogert SpA, riferito alla
TARI 2015 del Comune di Locri.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione quinquennale della pretesa, trattandosi dell'anno d'imposta 2015; sul punto precisa che, contrariamente a quanto indicato nell'atto opposto, presso la propria residenza, in data 16.03.2021, non è stato notificato alcun sollecito.
Censura l'atto, inoltre, per violazione dell'art. 7 della L 212/2000.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Locri, eccependo, innanzi tutto, che in data 14/09/2015 è stato emesso avviso TARI n. 4735, relativo al ruolo TARI per l'anno 2015, inviato al contribuente tramite posta ordinaria;
inoltre deduce che la Sogert ha trasmesso il sollecito di pagamento n. 2021/5215 dell'11/02/2021, cod. ident. 5220, notificato al contribuente in data 16/03/2021.
Ha presentato controdeduzioni Sogert SpA, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi propri dell'atto opposto;
inoltre eccepisce che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché al ricorrente è stato notificato l'atto presupposto all'avviso di accertamento esecutivo, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile.
Deduce, inoltre, la sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Le parti resistenti Comune di Locri e Sogert SpA hanno conformemente dimostrato che il ricorrente ha ricevuto, prima dell'atto opposto, il sollecito di pagamento n. 2021/5215 dell'11/02/2021, cod ident. 5220, notificatogli in data 16/03/2021 (consegnato personalmente al destinatario), con produzione documentale poi non contestata dal ricorrente: la pretesa, quindi, si è consolidata e non è più opponibile, per maturata prescrizione, in occasione della ricezione del successivo avviso di accertamento (avversabile solo per vizi propri, che non sono stati sollevati).
Va soggiunto, inoltre, per completezza, che il resistente Comune ha anche fondatamente esplicitato la tempestività del presupposto sollecito, trasmesso e notificato in pendenza della proroga di 85 giorni del termine di notifica riferito al 2015 (ordinariamente la scadenza sarebbe stata al 31.12.2020), derivante dalla sopravvenienza della normativa emergenziale.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione, per ciascuna parte resistente.