TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1811
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura è stata rilasciata su un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, e la sua copia informatica è stata notificata all'Amministrazione. Essa non indica il tribunale, gli estremi della sentenza da ottemperare, la parte resistente o la data di rilascio. Tale procura è ritenuta generica e inidonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) del cod. proc. amm. L'eccezione della procura 'in calce' non è applicabile al caso di procura su foglio separato depositata telematicamente. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né tramite l'istituto dell'errore scusabile, dato che la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, considera la procura speciale un requisito di ammissibilità del ricorso che deve preesistere o essere coeva al ricorso stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1811
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1811
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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