Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 27/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2921 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza della Vittoria 10;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Torino, nelle persone del Ministro e del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.), prot. n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino, notificato in data 17.7.2025, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, ex art. 6, l.n. 401/89, per il periodo di 1 anno, di accedere per l'intera giornata in cui si svolge l'incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I., con estensione del divieto a tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanza ei tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni di cui sopra ovvero a tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta o raduno delle tifoserie, nonché ai percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio delle tifoserie, con particolare riferimento alle aree circostanti l'Allianz Stadium e lo stadio Olimpico Grande Torino, come meglio delimitate nel provvedimento, e ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro impianto o centro ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi luoghi ove le squadre dimorano, prendono alloggio o per qualsiasi altro motivo si radunano;
di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare:
- della comunicazione della notizia di reato redatta dalla locale Digos in data -OMISSIS-;
- della nota della Questura di Torino, prot. n. -OMISSIS-, di riscontro all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui si sostiene che il ricorrente intona chiaramente il coro “Sei uno zingaro”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che gli addebiti mossi al ricorrente non sono stati suffragati da elementi probatori sufficienti;
Considerato che per il pubblico ministero nella parallela azione penale gli elementi oggettivi del reato ipotizzato sono insussistenti e che tali conclusioni sono state pienamente condivise dal g.i.p. con propria pronuncia del -OMISSIS-;
Atteso in particolare che i cori razzisti intonati dai tifosi della Fiorentina nei confronti del giocatore juventino VI – il coro era “sei uno zingaro” – non risultano coinvolgere l’interessato;
Ritenuto perciò i presupposti richiamati dal provvedimento non possono essere posti a base della sanzione irrogata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Questura al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre a spese accessorie.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE OS, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.