TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8308 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI LE e dell'avv. SILVIA LOVISATTI, elettivamente domiciliato in via Cornaggia,
10, a Milano, presso il difensore avv. GI LE;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta contumace-
Sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 01/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di chiedendo di condannare al pagamento di Controparte_2 CP_2
euro 40.180,00 oltre IVA, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 18
marzo 2024 al saldo, in ragione dell'obbligazione contrattuale assunta dalla resistente con il contratto del 11.12.2020 e rimasta inadempiuta e al risarcimento dei danni provocati al ricorrente a causa dell'inadempimento contrattuale, pari all'importo di euro 1.965,00, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 24 maggio 2024 al saldo, e all'ulteriore importo di euro 1.112,00 oltre interessi legali dal 16 luglio 2024 al saldo, per l'imposta di registrazione del Contratto.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati ritualmente notificati dall'attore 31/01/2025 alla società convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dall'attrice ed è stata quindi rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. dell'1/10/2025.
I fatti costitutivi delle domande dell'attrice sono provati.
Attraverso la produzione del contratto sottoscritto dalle parti l'11.12.2020, (doc. 2),
[...]
ha provato di aver concluso con un accordo Parte_1 Controparte_2
transattivo avente ad oggetto le reciproche concessioni che le parti si sono fatte per porre fine alle controversie insorte in merito all'esecuzione di due contratti tra le stesse precedentemente conclusi e per regolarne le residue pendenze.
In particolare, le parti – dato atto nelle premesse della pendenza dei due precedenti rapporti contrattuali e delle vicende agli stessi afferenti – come esposto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, hanno pattuito che:
“A. PFM si impegnava a corrispondere alle Farmacie di cui all' allegato A al CP_3
Contratto (quelle che avevano emesso fattura) l'importo di Euro 109.730,00, dandone
evidenza a;
CP_2
B. avrebbe contattato le residue Farmacie Attive, di cui allegato B, CP_2
comunicando lo scioglimento del Secondo Contratto e facendosi carico degli importi già
2 fatturati; le stesse Farmacie Attive, contattate, avrebbero dovuto emettere nota di credito a
Parte favore di;
Parte
C. Nel caso in cui al 15 dicembre 2020, avesse avuto ancora fatture da pagare
(medio tempore emesse), il pagamento veniva così regolato:
(i) avrebbe emesso un primo ordine di servizi aggiuntivi legati al Secondo CP_2
Parte Contratto per Euro 35.000,00, con emissione di della relativa fattura;
(ii) avrebbe pagato entro 60 giorni la fattura di cui al precedente punto;
CP_2
Parte
(iii) , nei cinque giorni dopo aver ricevuto il pagamento, avrebbe pagato le
Farmacie, inviando a le relative contabili (la “Prima Rata”); CP_2
(iv) a fronte dell'evidenza di pagamento della Prima Rata nei termini sopra indicati
emetterà un secondo ordine per l'importo residuo di Euro 40.180,00 (oltre IVA) e CP_2
PFM secondo il meccanismo ed i termini sopra indicati – provvederà a pagare le residue
Farmacie Attive, e ne darà contestuale evidenza scritta a , mediante invio delle CP_2
relative contabili di pagamento relative all'intero importo (la “Seconda Rata”).”.
Parte
[…] i successivi articoli del contratto regolavano: (i) l'ipotesi in cui , ricevuto l'ordine non
avesse corrisposto il prezzo (della prima o della seconda Rata) alle Farmacie;
ii) la gestione
delle Farmacie Sospese, ma solo quelle di cui allagato C (che alla data della stipula del
Contratto non avevano emesso fattura), sostanzialmente a carico di;
iii) le reciproche CP_2
rinunce.”.
La ricorrente ha quindi allegato e documentato che, posto che, alla data del 15 dicembre
2020, residuavano ancora fatture da pagare, e risultava, dunque, essersi verificato il caso previsto dal punto 1.3 del contratto (sub lettera C sopra indicata), in ossequio a quanto
Parte pattuito: - ha correttamente emesso l'ordine per servizi aggiuntivi (doc. 3); - ha CP_2
emesso la relativa fattura n. 10/2021 (doc. 4), la quale è stata regolarmente pagata da
3 Parte ; - ha pagato le farmacie dandone comunicazione a (docc. 5-6; Prima CP_2 CP_2
Rata di cui al Contratto).
L'attrice ha allegato che, nonostante il verificarsi dell'ipotesi pattuita in seno all'accordo transattivo, rendendosi inadempiente all'impegno assunto , non ha emesso il secondo CP_2
ordine per servizi aggiuntivi, ovverosia quello di euro 40.180,00 (oltre IVA) e non ha effettuato
Parte il pagamento del relativo importo, previa emissione di fattura da parte di;
così facendo,
Parte
non ha consentito a di acquisire la provvista con la quale quest'ultima doveva CP_2
provvedere a saldare le residue farmacie.
La ricorrente ha allegato che, nonostante ripetuti solleciti, tra cui quello formale a firma dell'avv. Leo, in data 5 marzo 2024 (doc. 7), e non ostante, in anticipo, l'emissione della relativa fattura, n. 33/2024 (doc. 8), l'ordine non è stato mai emesso.
Parte Ciò posto, ribadito che ha fornito prova documentale dell'esistenza del titolo contrattuale dedotto in atti e dell'avversarsi dei presupposti previsti in contratto per il sorgere del credito di euro 40.180,00 (oltre iva), in proprio favore, nei confronti di – funzionale a consentire CP_2
Parte a di ottenere la provvista per provvedere al pagamento delle residue Farmacie Attive;
per contro, parte convenuta non ha assolto ai propri oneri probatori, non essendosi costituita e non avendo quindi né dedotto né allegato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo delle circostanze rappresentate dall'attrice.
Come noto, infatti, secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
S.U. 30.10.2001, n. 13533).
4 Per completezza, rileva la scrivente che – pur avendo le parti menzionato, nel proprio
Parte accordo transattivo, l'emissione di un “ordine” da parte di , nei confronti di , sulla CP_2
scorta del quale quest'ultima avrebbe emesso le fatture, da saldarsi ad opera di , onde CP_2
Parte procurare a la provvista di liquidità con la quale saldare le farmacie, per poi documentare a l'avvenuto pagamento – non può esservi dubbio, avuto riguardo al CP_2
tenore complessivo dell'articolata operazione negoziale posta in essere tra le parti, che le stesse non abbiano inteso pattuire un “obbligo a contrarre” in capo a , ma che, CP_2
piuttosto, abbiano previsto, in sostanza, il sorgere (nelle ipotesi specificamente previste) di
Parte un'obbligazione di pagamento, in capo a e in favore di , avente ad oggetto gli CP_2
importi necessari a “pagare le residue ”. Controparte_4
Da quanto sopra discende che, avendo l'attrice provato la fonte del proprio diritto di credito e allegato l'inadempimento della controparte ed essendo rimasta indimostrata l'estinzione del credito suddetto, la domanda spiegata dall'attrice appare fondata e meritevole di accoglimento.
Parte
ha, inoltre, allegato che, ai sensi del Contratto (art. 1.5), alcune farmacie tra le Farmacie
Parte Parte Sospese hanno preteso il pagamento da e che è stata costretta a pagarle: i.
Farmacia Di IA LA (v. doc. 1, pag. 11 evidenziata in giallo), pagata per un importo di euro 1.460,00 oltre IVA (doc. 9) a fronte delle relative fatture (doc. 10); ii. Parte_2
(v. doc. 1, pag. 13 evidenziata in giallo), pagata per un importo di euro 505,00
[...]
oltre IVA (doc. 11) a fronte della relativa fattura (doc. 12).
Anche tale domanda appare fondata e meritevole di accoglimento, avendo le parti stabilito,
all'art. 1.5, tra l'altro, che “nel caso in cui […] la in oggetto richieda il Parte_3
Parte pagamento diretto della fattura da parte di , corrisponderà il relativo importo CP_2
Parte in via anticipata a , che provvederà al pagamento alla , dandone Parte_3
contestuale comunicazione a ”. CP_2
5 Parte Essendo stato documentato il pagamento effettuato da in favore delle Farmacie
Sospese che lo hanno richiesto ed essendo stato allegato l'inadempimento di agli CP_2
obblighi assunti, anche tale domanda di condanna al pagamento dei superiori importi deve essere accolta.
Infine, l'attrice ha dedotto che, essendo stato concluso per scambio di corrispondenza, il
Contratto non è stato registrato sino a quando, resasi necessaria l'introduzione del presente
Parte giudizio a tutela dei diritti di , non è sorta la necessità di provvedere alla sua
Parte registrazione (cfr. doc. 1, in fondo), con conseguente aggravio di spese a carico di ,
determinato dall'avverso inadempimento contrattuale.
Appare dunque fondata la domanda di condanna di al risarcimento del danno CP_2
cagionato dal proprio inadempimento, quantificabile in euro 1.112,00.
Sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Non essendo stato neppure dedotto che per il mancato tempestivo risarcimento del danno l'attrice ha subito un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificare il riconoscimento di cd interessi compensativi, alcunché deve essere riconosciuto a tale titolo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 31/01/2025, da nei confronti di Parte_1
nella contumacia della convenuta, contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
6 - condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
40.180,00 oltre iva, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 18
marzo 2024 al saldo;
- condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
1.965,00, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 24 maggio 2024
al saldo;
- condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
1.112,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite Controparte_2
liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.810,00, per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31.10.2025.
La Giudice
LA RE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GI LE e dell'avv. SILVIA LOVISATTI, elettivamente domiciliato in via Cornaggia,
10, a Milano, presso il difensore avv. GI LE;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta contumace-
Sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 01/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di chiedendo di condannare al pagamento di Controparte_2 CP_2
euro 40.180,00 oltre IVA, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 18
marzo 2024 al saldo, in ragione dell'obbligazione contrattuale assunta dalla resistente con il contratto del 11.12.2020 e rimasta inadempiuta e al risarcimento dei danni provocati al ricorrente a causa dell'inadempimento contrattuale, pari all'importo di euro 1.965,00, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 24 maggio 2024 al saldo, e all'ulteriore importo di euro 1.112,00 oltre interessi legali dal 16 luglio 2024 al saldo, per l'imposta di registrazione del Contratto.
Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati ritualmente notificati dall'attore 31/01/2025 alla società convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dall'attrice ed è stata quindi rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c. dell'1/10/2025.
I fatti costitutivi delle domande dell'attrice sono provati.
Attraverso la produzione del contratto sottoscritto dalle parti l'11.12.2020, (doc. 2),
[...]
ha provato di aver concluso con un accordo Parte_1 Controparte_2
transattivo avente ad oggetto le reciproche concessioni che le parti si sono fatte per porre fine alle controversie insorte in merito all'esecuzione di due contratti tra le stesse precedentemente conclusi e per regolarne le residue pendenze.
In particolare, le parti – dato atto nelle premesse della pendenza dei due precedenti rapporti contrattuali e delle vicende agli stessi afferenti – come esposto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, hanno pattuito che:
“A. PFM si impegnava a corrispondere alle Farmacie di cui all' allegato A al CP_3
Contratto (quelle che avevano emesso fattura) l'importo di Euro 109.730,00, dandone
evidenza a;
CP_2
B. avrebbe contattato le residue Farmacie Attive, di cui allegato B, CP_2
comunicando lo scioglimento del Secondo Contratto e facendosi carico degli importi già
2 fatturati; le stesse Farmacie Attive, contattate, avrebbero dovuto emettere nota di credito a
Parte favore di;
Parte
C. Nel caso in cui al 15 dicembre 2020, avesse avuto ancora fatture da pagare
(medio tempore emesse), il pagamento veniva così regolato:
(i) avrebbe emesso un primo ordine di servizi aggiuntivi legati al Secondo CP_2
Parte Contratto per Euro 35.000,00, con emissione di della relativa fattura;
(ii) avrebbe pagato entro 60 giorni la fattura di cui al precedente punto;
CP_2
Parte
(iii) , nei cinque giorni dopo aver ricevuto il pagamento, avrebbe pagato le
Farmacie, inviando a le relative contabili (la “Prima Rata”); CP_2
(iv) a fronte dell'evidenza di pagamento della Prima Rata nei termini sopra indicati
emetterà un secondo ordine per l'importo residuo di Euro 40.180,00 (oltre IVA) e CP_2
PFM secondo il meccanismo ed i termini sopra indicati – provvederà a pagare le residue
Farmacie Attive, e ne darà contestuale evidenza scritta a , mediante invio delle CP_2
relative contabili di pagamento relative all'intero importo (la “Seconda Rata”).”.
Parte
[…] i successivi articoli del contratto regolavano: (i) l'ipotesi in cui , ricevuto l'ordine non
avesse corrisposto il prezzo (della prima o della seconda Rata) alle Farmacie;
ii) la gestione
delle Farmacie Sospese, ma solo quelle di cui allagato C (che alla data della stipula del
Contratto non avevano emesso fattura), sostanzialmente a carico di;
iii) le reciproche CP_2
rinunce.”.
La ricorrente ha quindi allegato e documentato che, posto che, alla data del 15 dicembre
2020, residuavano ancora fatture da pagare, e risultava, dunque, essersi verificato il caso previsto dal punto 1.3 del contratto (sub lettera C sopra indicata), in ossequio a quanto
Parte pattuito: - ha correttamente emesso l'ordine per servizi aggiuntivi (doc. 3); - ha CP_2
emesso la relativa fattura n. 10/2021 (doc. 4), la quale è stata regolarmente pagata da
3 Parte ; - ha pagato le farmacie dandone comunicazione a (docc. 5-6; Prima CP_2 CP_2
Rata di cui al Contratto).
L'attrice ha allegato che, nonostante il verificarsi dell'ipotesi pattuita in seno all'accordo transattivo, rendendosi inadempiente all'impegno assunto , non ha emesso il secondo CP_2
ordine per servizi aggiuntivi, ovverosia quello di euro 40.180,00 (oltre IVA) e non ha effettuato
Parte il pagamento del relativo importo, previa emissione di fattura da parte di;
così facendo,
Parte
non ha consentito a di acquisire la provvista con la quale quest'ultima doveva CP_2
provvedere a saldare le residue farmacie.
La ricorrente ha allegato che, nonostante ripetuti solleciti, tra cui quello formale a firma dell'avv. Leo, in data 5 marzo 2024 (doc. 7), e non ostante, in anticipo, l'emissione della relativa fattura, n. 33/2024 (doc. 8), l'ordine non è stato mai emesso.
Parte Ciò posto, ribadito che ha fornito prova documentale dell'esistenza del titolo contrattuale dedotto in atti e dell'avversarsi dei presupposti previsti in contratto per il sorgere del credito di euro 40.180,00 (oltre iva), in proprio favore, nei confronti di – funzionale a consentire CP_2
Parte a di ottenere la provvista per provvedere al pagamento delle residue Farmacie Attive;
per contro, parte convenuta non ha assolto ai propri oneri probatori, non essendosi costituita e non avendo quindi né dedotto né allegato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo delle circostanze rappresentate dall'attrice.
Come noto, infatti, secondo pacifica giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
S.U. 30.10.2001, n. 13533).
4 Per completezza, rileva la scrivente che – pur avendo le parti menzionato, nel proprio
Parte accordo transattivo, l'emissione di un “ordine” da parte di , nei confronti di , sulla CP_2
scorta del quale quest'ultima avrebbe emesso le fatture, da saldarsi ad opera di , onde CP_2
Parte procurare a la provvista di liquidità con la quale saldare le farmacie, per poi documentare a l'avvenuto pagamento – non può esservi dubbio, avuto riguardo al CP_2
tenore complessivo dell'articolata operazione negoziale posta in essere tra le parti, che le stesse non abbiano inteso pattuire un “obbligo a contrarre” in capo a , ma che, CP_2
piuttosto, abbiano previsto, in sostanza, il sorgere (nelle ipotesi specificamente previste) di
Parte un'obbligazione di pagamento, in capo a e in favore di , avente ad oggetto gli CP_2
importi necessari a “pagare le residue ”. Controparte_4
Da quanto sopra discende che, avendo l'attrice provato la fonte del proprio diritto di credito e allegato l'inadempimento della controparte ed essendo rimasta indimostrata l'estinzione del credito suddetto, la domanda spiegata dall'attrice appare fondata e meritevole di accoglimento.
Parte
ha, inoltre, allegato che, ai sensi del Contratto (art. 1.5), alcune farmacie tra le Farmacie
Parte Parte Sospese hanno preteso il pagamento da e che è stata costretta a pagarle: i.
Farmacia Di IA LA (v. doc. 1, pag. 11 evidenziata in giallo), pagata per un importo di euro 1.460,00 oltre IVA (doc. 9) a fronte delle relative fatture (doc. 10); ii. Parte_2
(v. doc. 1, pag. 13 evidenziata in giallo), pagata per un importo di euro 505,00
[...]
oltre IVA (doc. 11) a fronte della relativa fattura (doc. 12).
Anche tale domanda appare fondata e meritevole di accoglimento, avendo le parti stabilito,
all'art. 1.5, tra l'altro, che “nel caso in cui […] la in oggetto richieda il Parte_3
Parte pagamento diretto della fattura da parte di , corrisponderà il relativo importo CP_2
Parte in via anticipata a , che provvederà al pagamento alla , dandone Parte_3
contestuale comunicazione a ”. CP_2
5 Parte Essendo stato documentato il pagamento effettuato da in favore delle Farmacie
Sospese che lo hanno richiesto ed essendo stato allegato l'inadempimento di agli CP_2
obblighi assunti, anche tale domanda di condanna al pagamento dei superiori importi deve essere accolta.
Infine, l'attrice ha dedotto che, essendo stato concluso per scambio di corrispondenza, il
Contratto non è stato registrato sino a quando, resasi necessaria l'introduzione del presente
Parte giudizio a tutela dei diritti di , non è sorta la necessità di provvedere alla sua
Parte registrazione (cfr. doc. 1, in fondo), con conseguente aggravio di spese a carico di ,
determinato dall'avverso inadempimento contrattuale.
Appare dunque fondata la domanda di condanna di al risarcimento del danno CP_2
cagionato dal proprio inadempimento, quantificabile in euro 1.112,00.
Sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Non essendo stato neppure dedotto che per il mancato tempestivo risarcimento del danno l'attrice ha subito un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificare il riconoscimento di cd interessi compensativi, alcunché deve essere riconosciuto a tale titolo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 31/01/2025, da nei confronti di Parte_1
nella contumacia della convenuta, contrariis reiectis, così provvede: Controparte_2
6 - condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
40.180,00 oltre iva, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 18
marzo 2024 al saldo;
- condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
1.965,00, oltre interessi commerciali, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal 24 maggio 2024
al saldo;
- condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_2 Parte_1
1.112,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite Controparte_2
liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.810,00, per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31.10.2025.
La Giudice
LA RE
7