Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15900 del 2025, proposto da Ipomagi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Lanzaro, Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa tutela cautelare:
- della Determinazione prot. n. CP/140184/2025 del 21.11.2025, successivamente comunicata, adottata da Roma Capitale - Municipio XI Arvalia Portuense, con cui è stata disposta in favore della socità. ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione dell’“Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso le aree verdi pubbliche e scolastiche in consegna al Municipio XI";
- di tutti i verbali di gara ivi inclusi quelli relativi alla ammissione dei concorrenti, della valutazione delle offerte tecniche nonché quelli afferenti alla valutazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicataria e alla sua ausiliaria;
- ove occorra, del disciplinare di gara in parte qua, ove interpretabile nel senso di consentire l’ammissione della controinteressata e/o l’attribuzione del punteggio riconosciuto in suo favore;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente;
nonché per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità del ricorrente a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a.), e per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IL AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.La controversia all’esame del Collegio attiene all’affidamento dell’accordo-quadro (ai sensi dell’articolo 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023) per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso le aree verdi pubbliche e scolastiche in consegna al Municipio XI di Roma Capitale (per la durata stimata di 24 mesi e importo a base d’asta di 1.726,637,28), da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108, comma 2, dello stesso Codice dei Contratti, di cui al bando pubblicato dall’amministrazione comunale in data 6 agosto 2025.
L’art. 6 del disciplinare di gara richiedeva il possesso delle classifiche SOA indicate in atti, a fronte dell’articolo 1 del CSA dell’accordo quadro che prevedeva, come oggetto dell’affidamento, l’esecuzione di lavori, opere murarie e manufatti, pavimentazioni, falegnameria e componentistica ludica, impiantistica elettrica, fotovoltaica e tecnologica, nonché ancora interventi su impianti idraulici, fognari e irrigui (più ulteriori prestazioni accessorie) tutti da realizzarsi all’interno di parchi e aree scolastiche site nel ridetto municipio.
All’esito dell’esame delle offerte, giusto verbale n. 8 del 3 novembre 2025, la commissione ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla ICR Impianti e Costruzioni s.r.l., odierna contro interessata, classificatasi prima graduata con 81,43 punti totali (la ricorrente si è posizionata seconda con 78,37 punti).
Con determinazione del 21 novembre 2025 è stata dunque disposta l’aggiudicazione in favore della citata società ICR.
La Ipomagi s.r.l. è insorta avverso l’aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità in ragione di quattro motivi di diritto ed instando per la concessione di tutela cautelare. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con l’aggiudicataria con subentro di essa istante nel rapporto con l’amministrazione; ha altresì chiesto il dovuto risarcimento del danno anche per equivalente.
Si è costituita Roma Capitale, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la società aggiudicataria, anch’essa depositando memoria difensiva e concludendo per la reiezione della domanda.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 e quivi trattenuta in decisione con espresso avviso ex art. 60 del codice di rito.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del gravame.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’inidoneità professionale dell’aggiudicataria, posto che l’oggetto sociale della compagine sarebbe estraneo alle prestazioni richieste (articolo 6.1 del disciplinare di gara, laddove è prescritta l’iscrizione nel registro delle imprese per le attività pertinenti con quelle oggetto della procedura).
Si osserva, per converso, che una lettura sintetica e sostanzialistica dell’oggetto sociale della aggiudicataria consente agevolmente di ritenere le prestazioni dedotte nell’affidamento esattamente in linea con le prestazioni svolte ordinariamente dall’impresa.
Deve precisarsi come l’oggetto della procedura riguardi attività manutentive su infrastrutture situate all’interno di parchi e aree scolastiche, finalizzate alla fruizione degli spazi stessi.
La procedura non ha ad oggetto precipuamente ed esclusivamente la cura del “verde urbano”.
Si tratta di un affidamento più ampio, che implica la realizzazione di per converso, di opere di ingegneria civile e impiantistica da eseguirsi “anche” in contesti verdi e, segnatamente, opere consistenti in impianti idrici e fontane, opere edili, arredo urbano e montaggio strutture in aree giochi, sistemi di illuminazione.
Per la grana parte delle categorie la ICR possiede qualificazioni proprie; mentre si è avvalsa di altro operatore per la categoria OS24, “coprendo” anche tale tipo di prestazioni.
L’attività prevalente dell’aggiudicataria è infatti quella di lavori edili generali, costruzione edifici e ristrutturazione degli stessi, lavori di terra con eventuali opere connesse, muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni esterni, opere edili in edifici civili, industriali, monumentali, storici e tutelati, opere murarie per la produzione e distribuzione di energia, impianti tecnologici speciali, impianti e lavori per l’edilizia scorporate dall’opera principale, ivi inclusa l’attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui al dm 37/2008.
Ne consegue la piena idoneità professionale dell’aggiudicataria, sia in ragione dei requisiti propri, sia per il tramite dell’avvalimento per l’attività più particolarmente indirizzata alla manutenzione del verde in senso stretto.
3. E’ altresì infondato il secondo motivo di diritto con cui si contesta la violazione dell’articolo 17.1 del disciplinare di gara e l’inidoneità dei CEL oggetto di avvalimento, che non riguarderebbero il restauro di immobili culturali.
È decisivo, al riguardo, rilevare che l’affidamento non attiene a lavorazioni concernenti beni culturali sottoposti a tutela.
Considerato che i lavori intersecano la categoria SOA OS24 neppure è necessario l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene, per certificare la bontà dei CEL.
Le certificazioni esibite dall’ausiliaria sono state considerate pienamente coerenti ed ammissibili, poiché non sussistevano i limiti previsti per le opere specialistiche di restauro artistico (e l’eventuale presenza di un vincolo paesaggistico su alcuni parchi non trasforma interventi funzionali restauro di “beni culturali" ai sensi dell'Allegato II.18).
La commissione, con ragionamento logico che resiste al sindacato del TAR, ha opinato che un’impresa in grado di effettuare lavori come documentato dai CEL presentati, fosse sicuramente in grado di operare secondo quanto richiesto nel CSA nella descrizione dei lavori.
Il riferimento all'Allegato II.18 e, quindi, al divieto di avvalimento non è stato dunque apprezzato dall’amministrazione, perché non si attagliava al caso de quo; mentre, d’altra parte, l’idoneità dell’impresa era attestata dai CEL presentati e validati da ANAC.
Si aggiunga che sono risultati (e correttamente valorizzati) interventi svolti dall’ausiliaria in contesti di elevato pregio storico e artistico e che la lex specialis richiedeva semplicemente un elenco dettagliato dei lavori svolti in precedenza, fornendo oltre all’importo degli stessi, la descrizione delle attività richieste, la caratteristica del bene oggetto dell’intervento, contestualmente prevedendo che potevano essere positivamente valutati lavori attestati da CEL.
4. Anche la censura con cui si è contestata una dedotta irregolarità del contratto di avvalimento, deve essere respinta, giacchè il detto contratto infatti risulta completo sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale.
Quanto al requisito di qualificazione SOA in categoria OS24, l’articolo 2 del negozio prevede espressamente che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata: “… l’intera organizzazione, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione oggetto di avvalimento”; nonché: “tutto il know-how acquisito nella realizzazione di lavori eseguiti per le categorie SOA oggetto di avvalimento, sotto forma anche di consulenza diretta dei propri Direttori Tecnici nelle persone dell’architetto Carmine Maisto (DT impresa) e relative apparecchiature informatiche quali computer, stampante, plotter ecc. completi di software, auto aziendali, per ciò stesso mettendo a disposizione dell’ausiliata il proprio apparato aziendale che assurge a presupposto di validità dell’instaurando rapporto collaborativo”.
Mentre, con riguardo alla censura con cui si lamenta una asserita assenza di onerosità del contratto, si rileva che l’art. 4 del contratto prevede quanto segue: “ In caso di aggiudicazione della gara, l’impresa concorrente verserà quale corrispettivo per il contratto di avvalimento, una royalty pari al 0,5% …escluso IVA, sull’importo complessivo dei lavori aggiudicati al netto del ribasso e pertinenti alla categoria oggetto di avvalimento nonché su tutti gli eventuali aumenti che subirà il contratto di appalto in corso d’opera, oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dall’impresa ausiliaria i quali saranno determinati in base al vincolo negoziale del noleggio per ciò che 10 concerne i mezzi e le attrezzature e con l’istituto del distacco secondo l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 per ciò che concerne le maestranze. L’impresa ausiliata si obbliga espressamente a trasmettere all’impresa ausiliaria ogni comunicazione che dovesse ricevere dalla Stazione Appaltante entro sette giorni, a pena di penale pari ad €. 100,00 per ogni inosservanza”. Tanto basta a rendere oneroso il contratto, senza dimenticare che l’art. 104, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici afferma che il contratto di avvalimento possa essere anche a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico qualora risponda a un interesse dell'ausiliaria. Nel caso di specie, la royalty dello 0,5% è stata ritenuta congrua rispetto alla natura "premiale" dell'avvalimento e alla consolidata collaborazione tra le parti.
5. Deve da ultimo respingersi l’ultima doglianza, con cui si contesta l’attribuzione del punteggio di 8 punti per il criterio G “certificazioni dell’impresa”.
Si rileva come la commissione abbia correttamente attribuito il detto punteggio all’esito della produzione, da parte dell’aggiudicataria, di tutte le certificazioni che attestavano requisiti accertati da enti accreditati.
Deve ribadirsi, anche a tal riguardo, come non sia vero che i certificati non fossero validi per l’appalto in questione (in ragione di una loro presunta non attinenza all’oggetto principale dell’appalto, che, secondo la ricorrente, sarebbe solo ed esclusivamente “verde e arredo urbano”).
Si è già detto infatti sull’effettivo e complessivo oggetto dell’affidamento, non limitato alla mera cura del solo vere urbano, ma che ricomprende le più ampie opere descritte nell’articolo 1 del capitolato allegato all’accordo quadro.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti motivi di ricorso vanno respinti perché infondati, con riveniente reiezione di tutte le domane proposte.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Roma Capitale e della società controinteressata che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, in favore di ciascuna delle suddette parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
IL AR NO, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR NO | ER IT |
IL SEGRETARIO