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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4947/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8019/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04.10.2021, notificata in data 25.10.2021, pendente:
TRA
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F. ), giusta procura C.F._1
a margine della citazione di primo grado;
APPELLANTE
E (P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo
PE DI (C.F. ), in virtù di giusta procura C.F._2
a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) Dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta relativamente all'inidoneità del materiale Controparte_1
fornito, oggetto della commissione del 12.04.2016; b) Dichiarare
l'inesatto adempimento della convenuta società e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano nella misura non inferiore ad € 50.000,00, o nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda al saldo;
c) Disporre conseguentemente la compensazione giudiziale tra quanto ancora dovuto dalla Istante alla convenuta con quanto risultante per il risarcimento dei danni subiti. Con vittoria di spese, rimborso spese generali e competenze di entrambi i gradi di giudizio, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”;
pag. 2/18 per l'appellata: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla (P. IVA ) in Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. Sig. avverso la sentenza Controparte_2
n. 8019/2021 del 04.10.2021 resa dal Tribunale di Napoli Giudice
Dott.ssa Vollero;
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 18.3.2017, la Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] Controparte_1
esponendo che: in data 1° aprile 2016, avendo necessità di riasfaltare detto circuito in vista delle prossime gare del campionato italiano, aveva a tal uopo commissionato a il trasporto, la Controparte_1
fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso;
tuttavia, conclusi i lavori di posa del manto di asfalto (eseguiti dalla ditta
[...]
, su incarico della stessa , durante le Controparte_3 CP_1
gare del campionato italiano di Go Kart, tenutesi nelle date 26/29 maggio 2016, si manifestava uno “sgretolamento del manto d'usura ad alta prestazione” in vari punti del tracciato, che aveva creato pericoli e disagi per i piloti;
tale inconveniente veniva immediatamente segnalato alla la quale, solo in data 5 giugno 2016, provvedeva CP_1
ad un nuovo sopralluogo, in cui veniva effettuata la fresatura pag. 3/18 dell'asfalto sgretolato e la posa di nuovo manto d'usura nei punti danneggiati, con conseguente chiusura dell'impianto per tre giorni;
in data 10.06.2016, pochi giorno dopo l'utilizzo della pista da parte di alcuni kart privati, nonostante il summenzionato intervento, il manto di usura riportava nuovamente segni di sgretolamento in più punti;
seguiva, dunque, in data 13.06.2016, ulteriore sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla stessa il quale accertava i danni riportati CP_1
al manto di usura;
l'inadeguatezza del materiale utilizzato per il rifacimento del tracciato veniva rilevata dalla perizia espletata dal dott.
, su incarico della medesima e della società Persona_1 CP_1 Pt_2
(fornitrice dei materiali), nella quale si evidenziava, altresì, la
[...]
necessità di un completo rifacimento del manto di usura della pista;
solo in data 29 agosto 2016, provvedeva alla nuova fresatura ed CP_1
asfaltatura della pista, costringendo essa attrice ad una chiusura del circuito per ulteriori 10 giorni;
a seguito degli inconvenienti causati dalla posa del manto di usura, aveva subito notevoli perdite economiche e danni all'immagine.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a. In via principale previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
relativamente alla inidoneità del materiale fornito, oggetto della commissione 12.04. 2016, dichiarare per le motivazioni innanzi dedotte
l'inesatto adempimento della convenuta società e per l'effetto e per le motivazioni innanzi dedotte, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano nella misura non inferiore ad euro 50.000,00 o nella somma maggiore e/o minore che sarà pag. 4/18 ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda al saldo;
b. disporre conseguentemente la compensazione giudiziale tra quanto ancora dovuto dall'istante alla convenuta con quanto risultante per risarcimento dei danni subiti;
c. vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, nel Controparte_1
resistere all'avversa domanda, evidenziava:
1. che il rapporto intrattenuto con aveva ad oggetto la sola fornitura del Parte_1
bitume, mentre la stesura era stata eseguita da altra ditta, del cui operato essa non poteva rispondere;
2. che lo sgretolamento del CP_1
manto di usura della pista era da ricondurre non a difetto e inadeguatezza dei materiali adoperati, ma ad errore nella posa in opera del manto;
3. che, infatti, dopo il sopralluogo del 7 e 8 giugno 2016, nelle aree della pista, ove la stessa aveva provveduto al CP_1
rifacimento parziale del manto di usura, questo si era dimostrato pienamente conforme alle aspettative, mentre solo le parti affidate al rifacimento della ditta continuavano a presentare le medesime problematiche;
4. che, d'altronde, all'esito della chiusura estiva del centro, così come convenuto con l'attrice, essa aveva provveduto CP_1
al rifacimento completo, con propri mezzi ed a proprie spese, dell'intera pista e che all'esito di detto rifacimento, pur utilizzato il medesimo materiale, alcun problema era stato più segnalato;
5. che, ad ogni buon conto, l'esistenza di alcun danno economico, concreto ed attuale, era stato provato dall'attrice che chiedeva ristoro di pregiudizi presunti e non provati;
6. che il circuito , in effetti, Parte_1
non era mai stato chiuso per questioni dipendenti dalla fornitura pag. 5/18 espletata dalla in quanto la pista, per come emergente dai siti CP_1
internet riconducibili all'attrice, era stata aperta anche nei periodi in cui era stata lamentata una completa inutilizzabilità della pista.
7. che l'attrice aveva lamentato i danni di cui chiedeva ristoro solo a seguito delle legittime richieste di pagamento dei corrispettivi maturati da essa per la fornitura del bitume, di cui andava creditrice per euro CP_1
90.581,56.
Concludeva la convenuta chiedendo, quindi, al Tribunale di Napoli di rigettare l'avversa domanda e, in ogni caso, di limitare il risarcimento, ove riconosciuto, ai soli danni oggetto di rigorosa prova, con riduzione ai sensi dell'art 1227 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta superflua l'istruttoria orale, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Rigetta le domande formulate dall'attrice ; 2) Condanna parte attrice, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta, che liquida in euro Controparte_4
6738,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. spese forf. nella misura del
15% di detto compenso, IVA e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Crescenzo PE DI per dichiarato anticipo”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 25.10.2021,
[...]
interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 24 novembre 2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte. pag. 6/18 Costituendosi, con comparsa depositata il 11.4.2022,
[...]
eccepiva l'inammissibilità del gravame e ne contestava Controparte_4
la relativa fondatezza, chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi riportate.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
29.03.2024.
Tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, era poi differita per esigenze di ruolo.
Da ultimo, con ordinanza comunicata alle parti il 20.06.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, maggiormente oberato, ed assegnata al Consigliere dott. Massimiliano
Sacchi.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in data 13.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, come poteva evincersi dall'ordine di fornitura prodotto dall'attrice, il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la vendita ed il trasporto di conglomerato pag. 7/18 bituminoso, dalla in favore della , nonché il CP_1 Parte_1
noleggio del camion impiegato per siffatto trasporto.
Andava, quindi, escluso che le prestazioni gravanti sulla CP_1
includessero anche la posa del conglomerato bituminoso tipo “manto di usura ad alta prestazione”, trattandosi di prestazione che, secondo le stesse allegazioni attoree, era stata compiuta da altro soggetto, la
[...]
, in difetto di prova che il relativo incarico Controparte_3
fosse stato conferito dalla CP_1
Così qualificata la fattispecie, il Tribunale rilevava che incombeva sull'attrice, la quale aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da pretesi vizi della cosa venduta ex art. 1494 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei vizi.
Ad avviso del Giudice tale prova non poteva ritenersi raggiunta, in quanto, dalle risultanze di causa, emergeva che i danni manifestatisi sul manto di asfalto della pista non erano imputabili ad inadeguatezza dei materiali forniti dalla convenuta all'attrice, ma piuttosto ad errori nella relativa posa in opera.
A conforto di tale affermazione, il Giudice valorizzava la non contestata circostanza per cui “dopo il primo parziale rifacimento del manto di usura nel giugno del 2016, solo i punti lavorati dalla CP_3
continuarono a presentare il medesimo problema di sgretolamento dell'asfalto”. Ed ancora, a giudizio del Tribunale, assumeva rilievo il fatto che “il rifacimento dell'intero manto di usura della pista, operato da nell'agosto del 2016, è stato effettuato utilizzando il medesimo CP_1
pag. 8/18 prodotto oggetto del contratto di fornitura e già fornito a Parte_1
( , come anche attestano i certificati di prova redatti CP_5 C.F._3
dall'ing , all'esito dei sopralluoghi eseguiti per conto della Per_2 CP_6
(cfr. doc. n. 4 prod. parte attrice)..”.
Del resto, soggiungeva la sentenza, siccome l'offerta di fornitura formulata il 12 aprile 2016 dalla convenuta era accompagnata dalla relazione tecnica a firma del Dott. con la quale Persona_3
quest'ultimo proponeva, quale prodotto idoneo alla realizzazione del manto di usura della pista, il “bitume modificato prodotto dalla Pt_2
tipo LOWVAL HM 40”, evidenziando che era quello già
[...]
utilizzato con successo nelle più importanti piste italiane, doveva ritenersi che la medesima offerta fosse stata oggetto di attenta ponderazione da parte dell'attrice, la quale aveva ritenuto il materiale adatto alle sue esigenze.
Secondo il Tribunale, quindi, alcun inadempimento poteva imputarsi alla convenuta, avendo la stessa adempiuto correttamente alle obbligazioni discendenti dal contratto, fornendo il materiale, come pattuito e accettato dalla stessa attrice, e dovendosi, detto materiale, ritenere, senz'altro, adeguato all'uso cui era destinato.
§ 4.
Con il primo motivo, la impugnava la richiamata Parte_1
parte di sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nel qualificare il contratto come vendita, piuttosto che come appalto e pag. 9/18 nell'escludere, dall'ambito delle prestazioni gravanti sulla quella CP_1
di posa in opera del materiale ordinato.
Ed invero, se il Giudice avesse correttamente qualificato il contratto come appalto, avrebbe dovuto ritenersi responsabile della posa CP_1
in opera del materiale (art. 1218 c.c.), anche se eseguita da una società terza (art. 1228 c.c.), gravando sulla stessa la prova liberatoria dell'inadempimento dovuto a impossibilità sopravvenuta determinata da causa non imputabile e non, invece, su l'onere di Parte_1
provare l'incarico dato dalla alla . CP_1 Controparte_3
A conforto della prospettata qualificazione giuridica del contratto deponeva, secondo l'appellante, il tenore dell'ordine “Offerta- commissione” della nel quale si leggeva testualmente che “la CP_1
fattura sarà emessa con iva al 22% trattandosi di fornitura di beni con prestazioni o servizi accessori, quali la posa in opera”, nonché che “In merito allo smaltimento del materiale fresato che previa analisi chimica che ne attesti la natura di materiale inerte, è possibile rilasciare una certificazione che attesti esclusivamente il riutilizzo dello stesso. Si intendono a Vostro carico tutti gli oneri necessari per rendere disponibili le aree ove è prevista l'esecuzione dei lavori. I lavori saranno eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori…”.
Di conseguenza, doveva ritenersi provato che non avesse CP_1
adempiuto all'obbligo di posa in opera a regola d'arte del conglomerato bituminoso tipo manto di usura ad alta prestazione.
pag. 10/18 Inoltre, il Tribunale aveva errato nel ritenere che avesse fornito CP_1
materiale conforme all'offerta, in quanto essa istante aveva depositato la perizia eseguita durante la ripavimentazione del circuito, avente ad oggetto proprio il materiale fornito, da cui emergeva la non rispondenza alle qualità essenziali convenute.
§ 5.
Il motivo è inammissibile e infondato.
La censura è inammissibile, laddove con essa si intende sostenere, previa la qualificazione del rapporto inter-partes come appalto, la responsabilità della per erronea posa in opera del manto CP_1
bituminoso.
Invero, l'inammissibilità di tale censura discende dal rilievo per cui, mediante la stessa, l'istante ha inteso modificare la causa petendi della propria azione.
Infatti, mentre in primo grado l'attrice aveva lamentato che lo sgretolamento del manto di bitume doveva ascriversi all'inidoneità del materiale fornito, non avendo in alcun punto della citazione dedotto, invece, difetti nella relativa posa in opera, con il motivo di appello in esame, modificando il thema decidendum, ha inteso sostenere che l'opera era risultata viziata in ragione di una posa in opera non a regola d'arte del conglomerato bituminoso tipo manto di usura ad alta prestazione.
Tale allegazione, divergendo radicalmente da quella inizialmente operata, incorre nel divieto di proposizione in appello di domande pag. 11/18 nuove, imposto dall'art. 345 c.p.c., e comporta, quindi, l'inammissibilità del gravame.
Del resto, nel merito, non deve nemmeno sottacersi che, in primo grado, non era stata affatto dimostrata dall'attrice la circostanza secondo cui la posa in opera del manto di bitume fosse stata effettuata da un terzo su incarico della CP_1
Invero, a fronte della specifica eccezione, sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta, a mente della quale la posa in opera del bitume era stata eseguita dalla su incarico della , CP_3 Pt_1
quest'ultima non frapponeva alcuna circostanziata replica, omettendo di depositare la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e finanche di articolare specifico capitolo di prova, nella pure prodotta memoria di cui al n. 2 dello stesso articolo.
Ne segue che debba ritenersi incontestata la circostanza, sostenuta dalla convenuta, dell'avvenuto affidamento al terzo, da CP_3
parte della stessa attrice, dell'attività di posa in opera del manto di bitume.
Ne segue che il riferimento, operato dall'appellante, per la prima volta solo con l'atto di appello, al contenuto dell'offerta predisposta dalla ad aprile del 2016, al fine di trarne la dimostrazione di CP_1
un'inclusione, nell'ambito delle prestazioni gravanti sull'odierna appellata, anche di quella relativa alla posa in opera, debba ritenersi precluso dalla delimitazione del thema decidendum e probandum,
pag. 12/18 quale avutasi all'esito dell'esaurimento della fase di trattazione del giudizio di primo grado.
§ 6.
Nel resto, il motivo, laddove intendeva sostenere l'erroneità della sentenza per avere ritenuto provata l'idoneità del materiale posato in opera, è infondato.
Il Giudice di primo grado ha, come visto, desunto la prova presuntiva dell'idoneità del manto bituminoso dal rilievo per cui, a seguito del parziale rifacimento del manto nel giugno 2016, da parte della e CP_1
della solo la porzione da quest'ultima lavorata presentava CP_3
nuovamente il problema di sgretolamento. Inoltre, a giudizio del
Tribunale, era dirimente la circostanza per la quale, ad agosto del
2016, la rifaceva per intero a sue spese la posa in opera del CP_1
manto, utilizzando lo stesso materiale inizialmente messo in opera.
Al cospetto di tali argomentate affermazioni, l'appellante si limitava a sostenere che la prova dell'inidoneità del materiale avrebbe dovuto trarsi dalla perizia eseguita durante la ripavimentazione del circuito.
Si tratta, tuttavia, di una deduzione oggettivamente generica, avendo l'istante finanche omesso di indicare in quale parte dell'invocata perizia si attesterebbe che il materiale non era idoneo.
Il dato, peraltro, è contrastato dal rilievo per cui, a seguito dell'integrale rifacimento del manto della pista da parte di ad CP_1
agosto del 2016, la questione dello sgretolamento non si è più ripresentata, a conferma della derivazione della lamentata pag. 13/18 problematica da vizi nella posa in opera e non, invece, da una scarsa qualità del prodotto.
§ 7.
Il Giudice di primo grado, ad abundantiam, rilevava che, comunque, a prescindere da quanto affermato in ordine all'an, mancava anche la prova del prodursi di danni causalmente riconducibili al lamentato inadempimento.
Al riguardo, invero, poneva in risalto il fatto che la mera produzione di richieste stragiudiziali di terzi, con le quali si minacciavano azioni risarcitorie in conseguenza del verificarsi delle problematiche dell'asfalto nel corso di alcune manifestazioni sportive tenutesi presso l'impianto, di per sé non era prova del danno, non essendo stata in alcun modo provata la successiva proposizione di azioni giudiziali ai danni dell'attrice o di pagamenti dalla stessa eseguiti.
Analogamente, la lettera dell'ACI, indirizzata all'attrice e dalla stessa prodotta, in cui si profilava la possibilità di revocare, a seguito delle rimostranze inoltrate da numerosi piloti partecipanti ai campionati italiani del maggio del 2016, concernenti la non uniforme usura del manto di asfalto della pista, non era sufficiente allo scopo, difettando la prova che ad essa avesse fatto seguito l'effettiva sospensione dell'abilitazione ad ospitare eventi.
Quindi, difettava la prova di concrete perdite patrimoniali e l'allegazione specifica e la prova del prodursi di un danno all'immagine.
§ 7.
pag. 14/18 Nell'impugnare, con l'ultimo motivo di appello, l'indicata parte di sentenza, l'istante si doleva del fatto che il Giudice aveva “omesso di considerare, ai fini del danno da lucro cessante, la prova documentale della chiusura del circuito della , quantomeno nei giorni Parte_1
necessari ai diversi rifacimenti del manto della pista “, nonché di valorizzare la circostanza della diffida ACI e delle diffide degli altri clienti, ai fini di desumerne la prova del danno non patrimoniale.
Pertanto, assumeva che, essendovi la prova documentale della chiusura del circuito della , nei giorni necessari ai diversi Parte_1
rifacimenti del manto della pista, e dovendosi la lesione dell'immagine commerciale presumere, sulla scorta delle allegate circostanze, la domanda di risarcimento del danno andava accolta.
§ 8.
L'esame del motivo resta, in radice, assorbito in ragione del mancato accoglimento dei precedenti motivi, afferenti all'an debeatur.
Peraltro, deve soggiungersi che il motivo è finanche inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione delle argomentazioni svolte in primo grado, senza tradursi in una critica circostanziata del percorso argomentativo della sentenza.
Inoltre, ove pure volesse prescindersi dal carattere dirimente delle considerazioni operate rispetto all'an, la censura si rivela, comunque, infondata, mancando la specifica allegazione e, in difetto di produzione delle scritture contabili o delle dichiarazioni fiscali, anche la prova dell'effettiva contrazione di reddito asseritamente prodottasi nei giorni pag. 15/18 di forzata chiusura dell'impianto e, quanto al paventato danno all'immagine, la dimostrazione che le lamentate vicende, peraltro circoscritte nel tempo e definitivamente risolte a seguito dell'intervento della dell'agosto 2016, possano avere in qualche CP_1
misura pregiudicato la credibilità commerciale dell'attrice.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della sola fase di trattazione, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difesa in ordine ad essa espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
Crescenzo PE DI, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
pag. 16/18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'Avv. Crescenzo PE DI, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/18 pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4947/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8019/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04.10.2021, notificata in data 25.10.2021, pendente:
TRA
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F. ), giusta procura C.F._1
a margine della citazione di primo grado;
APPELLANTE
E (P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo
PE DI (C.F. ), in virtù di giusta procura C.F._2
a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) Dichiarare la esclusiva responsabilità della convenuta relativamente all'inidoneità del materiale Controparte_1
fornito, oggetto della commissione del 12.04.2016; b) Dichiarare
l'inesatto adempimento della convenuta società e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano nella misura non inferiore ad € 50.000,00, o nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda al saldo;
c) Disporre conseguentemente la compensazione giudiziale tra quanto ancora dovuto dalla Istante alla convenuta con quanto risultante per il risarcimento dei danni subiti. Con vittoria di spese, rimborso spese generali e competenze di entrambi i gradi di giudizio, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”;
pag. 2/18 per l'appellata: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla (P. IVA ) in Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. Sig. avverso la sentenza Controparte_2
n. 8019/2021 del 04.10.2021 resa dal Tribunale di Napoli Giudice
Dott.ssa Vollero;
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 18.3.2017, la Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...] Controparte_1
esponendo che: in data 1° aprile 2016, avendo necessità di riasfaltare detto circuito in vista delle prossime gare del campionato italiano, aveva a tal uopo commissionato a il trasporto, la Controparte_1
fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso;
tuttavia, conclusi i lavori di posa del manto di asfalto (eseguiti dalla ditta
[...]
, su incarico della stessa , durante le Controparte_3 CP_1
gare del campionato italiano di Go Kart, tenutesi nelle date 26/29 maggio 2016, si manifestava uno “sgretolamento del manto d'usura ad alta prestazione” in vari punti del tracciato, che aveva creato pericoli e disagi per i piloti;
tale inconveniente veniva immediatamente segnalato alla la quale, solo in data 5 giugno 2016, provvedeva CP_1
ad un nuovo sopralluogo, in cui veniva effettuata la fresatura pag. 3/18 dell'asfalto sgretolato e la posa di nuovo manto d'usura nei punti danneggiati, con conseguente chiusura dell'impianto per tre giorni;
in data 10.06.2016, pochi giorno dopo l'utilizzo della pista da parte di alcuni kart privati, nonostante il summenzionato intervento, il manto di usura riportava nuovamente segni di sgretolamento in più punti;
seguiva, dunque, in data 13.06.2016, ulteriore sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla stessa il quale accertava i danni riportati CP_1
al manto di usura;
l'inadeguatezza del materiale utilizzato per il rifacimento del tracciato veniva rilevata dalla perizia espletata dal dott.
, su incarico della medesima e della società Persona_1 CP_1 Pt_2
(fornitrice dei materiali), nella quale si evidenziava, altresì, la
[...]
necessità di un completo rifacimento del manto di usura della pista;
solo in data 29 agosto 2016, provvedeva alla nuova fresatura ed CP_1
asfaltatura della pista, costringendo essa attrice ad una chiusura del circuito per ulteriori 10 giorni;
a seguito degli inconvenienti causati dalla posa del manto di usura, aveva subito notevoli perdite economiche e danni all'immagine.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a. In via principale previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1
relativamente alla inidoneità del materiale fornito, oggetto della commissione 12.04. 2016, dichiarare per le motivazioni innanzi dedotte
l'inesatto adempimento della convenuta società e per l'effetto e per le motivazioni innanzi dedotte, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano nella misura non inferiore ad euro 50.000,00 o nella somma maggiore e/o minore che sarà pag. 4/18 ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda al saldo;
b. disporre conseguentemente la compensazione giudiziale tra quanto ancora dovuto dall'istante alla convenuta con quanto risultante per risarcimento dei danni subiti;
c. vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, nel Controparte_1
resistere all'avversa domanda, evidenziava:
1. che il rapporto intrattenuto con aveva ad oggetto la sola fornitura del Parte_1
bitume, mentre la stesura era stata eseguita da altra ditta, del cui operato essa non poteva rispondere;
2. che lo sgretolamento del CP_1
manto di usura della pista era da ricondurre non a difetto e inadeguatezza dei materiali adoperati, ma ad errore nella posa in opera del manto;
3. che, infatti, dopo il sopralluogo del 7 e 8 giugno 2016, nelle aree della pista, ove la stessa aveva provveduto al CP_1
rifacimento parziale del manto di usura, questo si era dimostrato pienamente conforme alle aspettative, mentre solo le parti affidate al rifacimento della ditta continuavano a presentare le medesime problematiche;
4. che, d'altronde, all'esito della chiusura estiva del centro, così come convenuto con l'attrice, essa aveva provveduto CP_1
al rifacimento completo, con propri mezzi ed a proprie spese, dell'intera pista e che all'esito di detto rifacimento, pur utilizzato il medesimo materiale, alcun problema era stato più segnalato;
5. che, ad ogni buon conto, l'esistenza di alcun danno economico, concreto ed attuale, era stato provato dall'attrice che chiedeva ristoro di pregiudizi presunti e non provati;
6. che il circuito , in effetti, Parte_1
non era mai stato chiuso per questioni dipendenti dalla fornitura pag. 5/18 espletata dalla in quanto la pista, per come emergente dai siti CP_1
internet riconducibili all'attrice, era stata aperta anche nei periodi in cui era stata lamentata una completa inutilizzabilità della pista.
7. che l'attrice aveva lamentato i danni di cui chiedeva ristoro solo a seguito delle legittime richieste di pagamento dei corrispettivi maturati da essa per la fornitura del bitume, di cui andava creditrice per euro CP_1
90.581,56.
Concludeva la convenuta chiedendo, quindi, al Tribunale di Napoli di rigettare l'avversa domanda e, in ogni caso, di limitare il risarcimento, ove riconosciuto, ai soli danni oggetto di rigorosa prova, con riduzione ai sensi dell'art 1227 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta superflua l'istruttoria orale, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Rigetta le domande formulate dall'attrice ; 2) Condanna parte attrice, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta, che liquida in euro Controparte_4
6738,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. spese forf. nella misura del
15% di detto compenso, IVA e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Crescenzo PE DI per dichiarato anticipo”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 25.10.2021,
[...]
interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 24 novembre 2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte. pag. 6/18 Costituendosi, con comparsa depositata il 11.4.2022,
[...]
eccepiva l'inammissibilità del gravame e ne contestava Controparte_4
la relativa fondatezza, chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi riportate.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
29.03.2024.
Tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, era poi differita per esigenze di ruolo.
Da ultimo, con ordinanza comunicata alle parti il 20.06.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, maggiormente oberato, ed assegnata al Consigliere dott. Massimiliano
Sacchi.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in data 13.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, come poteva evincersi dall'ordine di fornitura prodotto dall'attrice, il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la vendita ed il trasporto di conglomerato pag. 7/18 bituminoso, dalla in favore della , nonché il CP_1 Parte_1
noleggio del camion impiegato per siffatto trasporto.
Andava, quindi, escluso che le prestazioni gravanti sulla CP_1
includessero anche la posa del conglomerato bituminoso tipo “manto di usura ad alta prestazione”, trattandosi di prestazione che, secondo le stesse allegazioni attoree, era stata compiuta da altro soggetto, la
[...]
, in difetto di prova che il relativo incarico Controparte_3
fosse stato conferito dalla CP_1
Così qualificata la fattispecie, il Tribunale rilevava che incombeva sull'attrice, la quale aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni da pretesi vizi della cosa venduta ex art. 1494 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei vizi.
Ad avviso del Giudice tale prova non poteva ritenersi raggiunta, in quanto, dalle risultanze di causa, emergeva che i danni manifestatisi sul manto di asfalto della pista non erano imputabili ad inadeguatezza dei materiali forniti dalla convenuta all'attrice, ma piuttosto ad errori nella relativa posa in opera.
A conforto di tale affermazione, il Giudice valorizzava la non contestata circostanza per cui “dopo il primo parziale rifacimento del manto di usura nel giugno del 2016, solo i punti lavorati dalla CP_3
continuarono a presentare il medesimo problema di sgretolamento dell'asfalto”. Ed ancora, a giudizio del Tribunale, assumeva rilievo il fatto che “il rifacimento dell'intero manto di usura della pista, operato da nell'agosto del 2016, è stato effettuato utilizzando il medesimo CP_1
pag. 8/18 prodotto oggetto del contratto di fornitura e già fornito a Parte_1
( , come anche attestano i certificati di prova redatti CP_5 C.F._3
dall'ing , all'esito dei sopralluoghi eseguiti per conto della Per_2 CP_6
(cfr. doc. n. 4 prod. parte attrice)..”.
Del resto, soggiungeva la sentenza, siccome l'offerta di fornitura formulata il 12 aprile 2016 dalla convenuta era accompagnata dalla relazione tecnica a firma del Dott. con la quale Persona_3
quest'ultimo proponeva, quale prodotto idoneo alla realizzazione del manto di usura della pista, il “bitume modificato prodotto dalla Pt_2
tipo LOWVAL HM 40”, evidenziando che era quello già
[...]
utilizzato con successo nelle più importanti piste italiane, doveva ritenersi che la medesima offerta fosse stata oggetto di attenta ponderazione da parte dell'attrice, la quale aveva ritenuto il materiale adatto alle sue esigenze.
Secondo il Tribunale, quindi, alcun inadempimento poteva imputarsi alla convenuta, avendo la stessa adempiuto correttamente alle obbligazioni discendenti dal contratto, fornendo il materiale, come pattuito e accettato dalla stessa attrice, e dovendosi, detto materiale, ritenere, senz'altro, adeguato all'uso cui era destinato.
§ 4.
Con il primo motivo, la impugnava la richiamata Parte_1
parte di sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nel qualificare il contratto come vendita, piuttosto che come appalto e pag. 9/18 nell'escludere, dall'ambito delle prestazioni gravanti sulla quella CP_1
di posa in opera del materiale ordinato.
Ed invero, se il Giudice avesse correttamente qualificato il contratto come appalto, avrebbe dovuto ritenersi responsabile della posa CP_1
in opera del materiale (art. 1218 c.c.), anche se eseguita da una società terza (art. 1228 c.c.), gravando sulla stessa la prova liberatoria dell'inadempimento dovuto a impossibilità sopravvenuta determinata da causa non imputabile e non, invece, su l'onere di Parte_1
provare l'incarico dato dalla alla . CP_1 Controparte_3
A conforto della prospettata qualificazione giuridica del contratto deponeva, secondo l'appellante, il tenore dell'ordine “Offerta- commissione” della nel quale si leggeva testualmente che “la CP_1
fattura sarà emessa con iva al 22% trattandosi di fornitura di beni con prestazioni o servizi accessori, quali la posa in opera”, nonché che “In merito allo smaltimento del materiale fresato che previa analisi chimica che ne attesti la natura di materiale inerte, è possibile rilasciare una certificazione che attesti esclusivamente il riutilizzo dello stesso. Si intendono a Vostro carico tutti gli oneri necessari per rendere disponibili le aree ove è prevista l'esecuzione dei lavori. I lavori saranno eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori…”.
Di conseguenza, doveva ritenersi provato che non avesse CP_1
adempiuto all'obbligo di posa in opera a regola d'arte del conglomerato bituminoso tipo manto di usura ad alta prestazione.
pag. 10/18 Inoltre, il Tribunale aveva errato nel ritenere che avesse fornito CP_1
materiale conforme all'offerta, in quanto essa istante aveva depositato la perizia eseguita durante la ripavimentazione del circuito, avente ad oggetto proprio il materiale fornito, da cui emergeva la non rispondenza alle qualità essenziali convenute.
§ 5.
Il motivo è inammissibile e infondato.
La censura è inammissibile, laddove con essa si intende sostenere, previa la qualificazione del rapporto inter-partes come appalto, la responsabilità della per erronea posa in opera del manto CP_1
bituminoso.
Invero, l'inammissibilità di tale censura discende dal rilievo per cui, mediante la stessa, l'istante ha inteso modificare la causa petendi della propria azione.
Infatti, mentre in primo grado l'attrice aveva lamentato che lo sgretolamento del manto di bitume doveva ascriversi all'inidoneità del materiale fornito, non avendo in alcun punto della citazione dedotto, invece, difetti nella relativa posa in opera, con il motivo di appello in esame, modificando il thema decidendum, ha inteso sostenere che l'opera era risultata viziata in ragione di una posa in opera non a regola d'arte del conglomerato bituminoso tipo manto di usura ad alta prestazione.
Tale allegazione, divergendo radicalmente da quella inizialmente operata, incorre nel divieto di proposizione in appello di domande pag. 11/18 nuove, imposto dall'art. 345 c.p.c., e comporta, quindi, l'inammissibilità del gravame.
Del resto, nel merito, non deve nemmeno sottacersi che, in primo grado, non era stata affatto dimostrata dall'attrice la circostanza secondo cui la posa in opera del manto di bitume fosse stata effettuata da un terzo su incarico della CP_1
Invero, a fronte della specifica eccezione, sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta, a mente della quale la posa in opera del bitume era stata eseguita dalla su incarico della , CP_3 Pt_1
quest'ultima non frapponeva alcuna circostanziata replica, omettendo di depositare la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e finanche di articolare specifico capitolo di prova, nella pure prodotta memoria di cui al n. 2 dello stesso articolo.
Ne segue che debba ritenersi incontestata la circostanza, sostenuta dalla convenuta, dell'avvenuto affidamento al terzo, da CP_3
parte della stessa attrice, dell'attività di posa in opera del manto di bitume.
Ne segue che il riferimento, operato dall'appellante, per la prima volta solo con l'atto di appello, al contenuto dell'offerta predisposta dalla ad aprile del 2016, al fine di trarne la dimostrazione di CP_1
un'inclusione, nell'ambito delle prestazioni gravanti sull'odierna appellata, anche di quella relativa alla posa in opera, debba ritenersi precluso dalla delimitazione del thema decidendum e probandum,
pag. 12/18 quale avutasi all'esito dell'esaurimento della fase di trattazione del giudizio di primo grado.
§ 6.
Nel resto, il motivo, laddove intendeva sostenere l'erroneità della sentenza per avere ritenuto provata l'idoneità del materiale posato in opera, è infondato.
Il Giudice di primo grado ha, come visto, desunto la prova presuntiva dell'idoneità del manto bituminoso dal rilievo per cui, a seguito del parziale rifacimento del manto nel giugno 2016, da parte della e CP_1
della solo la porzione da quest'ultima lavorata presentava CP_3
nuovamente il problema di sgretolamento. Inoltre, a giudizio del
Tribunale, era dirimente la circostanza per la quale, ad agosto del
2016, la rifaceva per intero a sue spese la posa in opera del CP_1
manto, utilizzando lo stesso materiale inizialmente messo in opera.
Al cospetto di tali argomentate affermazioni, l'appellante si limitava a sostenere che la prova dell'inidoneità del materiale avrebbe dovuto trarsi dalla perizia eseguita durante la ripavimentazione del circuito.
Si tratta, tuttavia, di una deduzione oggettivamente generica, avendo l'istante finanche omesso di indicare in quale parte dell'invocata perizia si attesterebbe che il materiale non era idoneo.
Il dato, peraltro, è contrastato dal rilievo per cui, a seguito dell'integrale rifacimento del manto della pista da parte di ad CP_1
agosto del 2016, la questione dello sgretolamento non si è più ripresentata, a conferma della derivazione della lamentata pag. 13/18 problematica da vizi nella posa in opera e non, invece, da una scarsa qualità del prodotto.
§ 7.
Il Giudice di primo grado, ad abundantiam, rilevava che, comunque, a prescindere da quanto affermato in ordine all'an, mancava anche la prova del prodursi di danni causalmente riconducibili al lamentato inadempimento.
Al riguardo, invero, poneva in risalto il fatto che la mera produzione di richieste stragiudiziali di terzi, con le quali si minacciavano azioni risarcitorie in conseguenza del verificarsi delle problematiche dell'asfalto nel corso di alcune manifestazioni sportive tenutesi presso l'impianto, di per sé non era prova del danno, non essendo stata in alcun modo provata la successiva proposizione di azioni giudiziali ai danni dell'attrice o di pagamenti dalla stessa eseguiti.
Analogamente, la lettera dell'ACI, indirizzata all'attrice e dalla stessa prodotta, in cui si profilava la possibilità di revocare, a seguito delle rimostranze inoltrate da numerosi piloti partecipanti ai campionati italiani del maggio del 2016, concernenti la non uniforme usura del manto di asfalto della pista, non era sufficiente allo scopo, difettando la prova che ad essa avesse fatto seguito l'effettiva sospensione dell'abilitazione ad ospitare eventi.
Quindi, difettava la prova di concrete perdite patrimoniali e l'allegazione specifica e la prova del prodursi di un danno all'immagine.
§ 7.
pag. 14/18 Nell'impugnare, con l'ultimo motivo di appello, l'indicata parte di sentenza, l'istante si doleva del fatto che il Giudice aveva “omesso di considerare, ai fini del danno da lucro cessante, la prova documentale della chiusura del circuito della , quantomeno nei giorni Parte_1
necessari ai diversi rifacimenti del manto della pista “, nonché di valorizzare la circostanza della diffida ACI e delle diffide degli altri clienti, ai fini di desumerne la prova del danno non patrimoniale.
Pertanto, assumeva che, essendovi la prova documentale della chiusura del circuito della , nei giorni necessari ai diversi Parte_1
rifacimenti del manto della pista, e dovendosi la lesione dell'immagine commerciale presumere, sulla scorta delle allegate circostanze, la domanda di risarcimento del danno andava accolta.
§ 8.
L'esame del motivo resta, in radice, assorbito in ragione del mancato accoglimento dei precedenti motivi, afferenti all'an debeatur.
Peraltro, deve soggiungersi che il motivo è finanche inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione delle argomentazioni svolte in primo grado, senza tradursi in una critica circostanziata del percorso argomentativo della sentenza.
Inoltre, ove pure volesse prescindersi dal carattere dirimente delle considerazioni operate rispetto all'an, la censura si rivela, comunque, infondata, mancando la specifica allegazione e, in difetto di produzione delle scritture contabili o delle dichiarazioni fiscali, anche la prova dell'effettiva contrazione di reddito asseritamente prodottasi nei giorni pag. 15/18 di forzata chiusura dell'impianto e, quanto al paventato danno all'immagine, la dimostrazione che le lamentate vicende, peraltro circoscritte nel tempo e definitivamente risolte a seguito dell'intervento della dell'agosto 2016, possano avere in qualche CP_1
misura pregiudicato la credibilità commerciale dell'attrice.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della sola fase di trattazione, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difesa in ordine ad essa espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
Crescenzo PE DI, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
pag. 16/18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'Avv. Crescenzo PE DI, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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