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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 19/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7093/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. DAVIDE DI MARCO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Vasculopatia cerebrale di grado moderato, diabete mellito tipo II in trattamento insulinico complicato da retinopatia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa” Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. La domanda va dichiarata inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, il quale ha ritenuto dopo attento esame delle patologie la ricorrente non in possesso dei requisiti biologici per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento indicando semplicemente le patologie da cui era affetta e sottolineando la presunta gravità delle condizioni di salute della stessa, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. In particolare, non sono state contestate le specifiche deduzioni svolte dal CTU il quale ha espressamente motivato le conclusioni rassegnate ed inoltre mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o altre attestazioni, per cui le critiche all'operato del CTU appaiono del tutto vaghe e frutto di apodittiche e soggettive valutazioni. Va per completezza rilevato come quanto ai certificati medici depositati unitamente al ricorso in opposizione (cfr. certificato neurologico del 3-5-2024 e certificato di visita geriatrica del 26-9-2024), solo il secondo dei quali successivo alla visita peritale, dagli stessi non emerge un quadro clinico astrattamente compatibile con l'invocato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In conclusione, la parte opponente ha proposto con estrema sinteticità censure generiche ed ha espresso opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute per cui la domanda va dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c., letta la dichiarazione sottoscritta dalla parte CP_ ricorrente, le spese sono irripetibili. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 19/11/2025 IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci