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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1281/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale degli affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Ragusa il 05.09.1994 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Sciclone E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.06.1995 ed ivi residente in [...], scala E rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Burrafato, giusta procura in atti;
-
ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 17/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
• le parti hanno contratto matrimonio il 10/07/2022 in Caltanissetta, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n.55, Parte
1 2, Serie A , Volume 1 e del Comune di Vittoria al n. 16, Parte 2, Serie B, dell'anno 2022;
• dal matrimonio tra i ricorrenti non sono nati figli;
• i ricorrenti hanno esposto di essere separati consensualmente dal 25/10/2024, giusta sentenza n. 155/2024 R.G., pubblicata in data 25/10/2024, all'esito del procedimento di separazione n. 871/2024 R.G., a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
• dalla pronuncia della separazione i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno vissuto in residenze diverse;
• i ricorrenti hanno, perciò, presentato in data 17.07.2025 istanza congiunta per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
• i ricorrenti hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
• ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 25/10/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 155/2024, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 25/10/2024, all'esito del procedimento n. 871/2024 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonché dalla circostanza che successivamente alla pronuncia di separazione, i coniugi hanno vissuto in residenze diverse, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate: 2 “2. I coniugi continueranno a vivere separati ognuno presso la propria residenza;
3. i coniugi dichiarano espressamente di aver già regolato in sede di separazione personale tutti i propri rapporti patrimoniali, con reciproco e totale soddisfacimento, e di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
4. avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento, avendo già regolato in sede di separazione personale, con reciproco e totale soddisfacimento, tutti i propri rapporti patrimoniali”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , contratto in Caltanissetta Parte_1 Controparte_1 in data 10/07/2022, iscritto nl registro degli atti del Comune di Caltanissetta al n. 55, Parte 2, serie A, dell'anno 2022 e al registro degli atti del Comune di Vittoria al n. 16, parte 2, serie B, dell'anno 2022, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Caltanisetta e del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Caltanissetta e del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale degli affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Ragusa il 05.09.1994 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Sciclone E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.06.1995 ed ivi residente in [...], scala E rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Burrafato, giusta procura in atti;
-
ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 17/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
• le parti hanno contratto matrimonio il 10/07/2022 in Caltanissetta, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n.55, Parte
1 2, Serie A , Volume 1 e del Comune di Vittoria al n. 16, Parte 2, Serie B, dell'anno 2022;
• dal matrimonio tra i ricorrenti non sono nati figli;
• i ricorrenti hanno esposto di essere separati consensualmente dal 25/10/2024, giusta sentenza n. 155/2024 R.G., pubblicata in data 25/10/2024, all'esito del procedimento di separazione n. 871/2024 R.G., a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
• dalla pronuncia della separazione i coniugi, economicamente autosufficienti, hanno vissuto in residenze diverse;
• i ricorrenti hanno, perciò, presentato in data 17.07.2025 istanza congiunta per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
• i ricorrenti hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
• ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 25/10/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 155/2024, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 25/10/2024, all'esito del procedimento n. 871/2024 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonché dalla circostanza che successivamente alla pronuncia di separazione, i coniugi hanno vissuto in residenze diverse, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate: 2 “2. I coniugi continueranno a vivere separati ognuno presso la propria residenza;
3. i coniugi dichiarano espressamente di aver già regolato in sede di separazione personale tutti i propri rapporti patrimoniali, con reciproco e totale soddisfacimento, e di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
4. avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento, avendo già regolato in sede di separazione personale, con reciproco e totale soddisfacimento, tutti i propri rapporti patrimoniali”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , contratto in Caltanissetta Parte_1 Controparte_1 in data 10/07/2022, iscritto nl registro degli atti del Comune di Caltanissetta al n. 55, Parte 2, serie A, dell'anno 2022 e al registro degli atti del Comune di Vittoria al n. 16, parte 2, serie B, dell'anno 2022, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Caltanisetta e del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Caltanissetta e del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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