Sentenza 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01510/2026REG.PROV.COLL.
N. 01153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2025, proposto da
S.R.L. Effetto Radio Uno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy e S.P.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12106/2024, resa tra le parti, ad oggetto verbale di asserito accertamento di mancata ottemperanza a ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. DA TE e udito per l’appellane l’avvocato Gianluca Barneschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la parte odierna appellante impugnava la sentenza del Tar Lazio n. 12106 del 2024, recante dichiarazione di inammissibilità, per difetto di interesse, dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del verbale di accertamento, ad opera del Comune di Rocca di Papa, della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, prot. n. 2273/15 PL, in data 8 agosto 2015, avente ad oggetto: ingiunzione di sgombero e demolizione n. 135, prot. n. 16407, in data 12 agosto 2003, per opere eseguite in assenza di permesso di costruire in località Monte Cavo Vetta.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva i motivi di prime cure.
3. Gli appellati non si costituivano in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.
6. La sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo dei consolidati orientamenti, secondo i quali (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 4/11/2024, n. 8769) il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex articolo 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
8. Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN PE, Presidente
DA TE, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TE | IN PE |
IL SEGRETARIO