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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2682/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. MONTALTO CLAUDIO MONTALTO DANTE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , con l'avv. MORETTE EDOARDO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Causa in punto di azione revocatoria, decies ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva: di aver notificato in Parte_1
data 6.10.2020 precetto per intimare a il pagamento della complessiva Controparte_1
somma di Euro 66.722,04, oltre canoni maturandi fino al rilascio, interessi e spese, in forza della sentenza 154 del 2019; di aver così intrapreso l'azione esecutiva, notificando in data 10.11.2020 atto di pignoramento dell'immobile in comproprietà tra il debitore e l'ex coniuge;
di aver appreso nel procedere alla trascrizione del pignoramento che il in data 12.11.2020 (e dunque dopo la notifica del CP_1
pignoramento) aveva costituito ex art. 2645 ter c.c. un vincolo sulla quota di ½ degli immobili in Alghero in favore della convivente per assicurare a quella Controparte_2
e alla famiglia con essa creata un congruo mantenimento e una sistemazione abitativa.
Rilevando come tale atto dispositivo compromettesse le sue ragioni creditorie e fosse stato posto in essere nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore che aveva voluto sottrarre l'immobile all'azione esecutiva, chiedeva di dichiarare inefficace l'atto di disposizione del patrimonio.
Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda in assenza di un atto concretamente dispositivo del patrimonio che era l'unico che avrebbe potuto danneggiare i creditori e che non poteva essere integrato dalla mera costituzione di un vincolo per fine meritevole di tutela. A sostegno del loro assunto richiamavano l'atto notarile che aveva chiarito che il negozio non aveva alcun effetto traslativo, rimanendo comunque la proprietà dei beni vincolati in capo al in subordine, CP_1
evidenziavano come anche in caso di suo accoglimento la domanda non avrebbe potuto giovare alla ricorrente in termini di inopponibilità della sentenza nei confronti di essi convenuti e di terzi (segnatamente i figli della coppia), posto che la domanda di revocatoria non era mai stata trascritta. Evidenziavano la meritevolezza di tutela degli interessi sottesi alla costituzione del vincolo, ancor più significativi alla luce della loro separazione e dell'assegnazione in quella sede della casa coniugale, oggetto del contendere, alla , in quanto collocataria dei loro figli minorenni, principali CP_2
beneficiari del vincolo. Sostenevano che gli immobili conferiti e i loro frutti potevano essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione
(come quelli contratti per il mantenimento, le cure mediche e le altre necessità riferite ai soggetti beneficiari), scopo cui era del tutto estraneo il debito contratto con la ricorrente e derivante dalla sentenza richiamata, relativa a pregressi rapporti commerciali con la ricorrente. Contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Più in particolare, deducevano l'insussistenza dell'eventus damni
(anche in relazione alla successione ereditaria della madre del - deceduta in CP_1 data 2.6.2024 e già proprietaria di un immobile sito in Alghero - che avrebbe determinato un incremento del patrimonio del debitore e al ruolo del di CP_1
amministratore unico di una società corrente in Carrara, ruolo che gli avrebbe procurato un incremento economico), del consilium fraudis (non essendo stato il in CP_1
mala fede nel compimento dell'atto, perché non a conoscenza del pericolo di pregiudizio alla garanzia del creditore: egli non aveva venduto alcunché ed aveva seguito le indicazioni del suo commercialista) e della scientia fraudis. Concludevano in conformità alle loro difese.
Previa istruttoria solo documentale la causa approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Occorre premettere che non è possibile in questa sede né procedere ad una valutazione di quanto ha già costituito oggetto dei giudizi che hanno interessato le odierne parti (di cui alle sentenze 154 del 2019 e 406 del 2025) né soffermarsi sui profili di opponibilità della presente pronuncia per asserita mancanza della trascrizione della domanda introduttiva: tali questioni esulano del tutto dal giudizio, diretto unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. che devono ritenersi ricorrenti.
Anzitutto, la riveste la qualità di creditrice del in forza della Pt_1 CP_1
sentenza 154 del 2019 che lo ha condannato al pagamento della somma di Euro
47.200,00, oltre canoni a scadere e interessi dalle singole scadenze al saldo, e alla rifusione delle spese di lite, come liquidate.
L'atto che occupa e di cui è stata richiesta la declaratoria di inefficacia ha avuto ad oggetto la costituzione del vincolo di cui all'art. 2645 ter c.c.. Detto negozio, sebbene non integri un trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali sul bene che ne costituisce oggetto, è comunque idoneo a sottrarre quanto vincolato all'azione esecutiva dei creditori (proprio per i limiti all'aggredibilità di quanto vincolato, richiamati dalla stessa difesa dei convenuti) ed ha un carattere di “realità” che ne spiega la trascrizione nei Registri Immobiliari. Va valutato, dunque, come atto in grado di pregiudicare le ragioni creditorie, proprio come accade in fattispecie per molti versi assimilabili, come la costituzione del fondo patrimoniale e la costituzione o il conferimento di beni in trust (così Cass. 29727 del 2019).
L'atto che interessa, poi, va qualificato come a titolo gratuito: il ha vincolato CP_1
alle finalità colà indicate i beni immobili di cui è ed è rimasto proprietario nella quota di ½, così sopportando un limite al potere di disporre del suo patrimonio cui non ha fatto da contraltare alcuna attribuzione in suo favore (così Cass. 3697 del 2020). Da tanto deriva l'irrilevanza dello stato soggettivo del terzo e cioè della beneficiaria del vincolo.
Va, certamente, riconosciuta la sussistenza dell'eventus damni, vero essendo che in forza dell'atto di costituzione del vincolo (e proprio a seguito di questo) i beni sono sottratti all'azione del creditore, a cui diviene impossibile o più difficile soddisfarsi sul restante patrimonio. Il debitore, che ne sarebbe stato onerato (Cass. 16221 del 2019), non solo non ha provato di avere altri beni che possano fungere da idonea garanzia patrimoniale, ma, anzi, richiamando la successione materna, da poca apertasi, ha fatto riferimento all'eredità di un appartamento in Alghero che sarebbe, tuttavia, condiviso con i fratelli (e che dunque non può costituire bene di “pronta realizzazione”) e agli allegati, quanto indimostrati, emolumenti derivanti dal ruolo di amministratore della società toscana. Nulla, dunque, autorizza a ritenere che, a parte i beni oggetto dell'atto che occupa, al convenuto faccia capo un restante patrimonio in grado di soddisfare le pretese della creditrice.
Deve ritenersi, poi, sussistente anche il presupposto della scientia fraudis: anche se è stato chiaro per il disponente che quanto vincolato sarebbe rimasto nel suo patrimonio e che nulla sarebbe stato trasferito, proprio la sottrazione dei beni all'azione esecutiva e la loro impignorabilità (come da parere del commercialista) non può non aver consentito al di comprendere cosa detto atto avrebbe comportato per i suoi CP_1
creditori, con la precisazione che anche all'epoca del parere del commercialista per averlo, cioè nell'anno 2018, era in corso il giudizio conclusosi con la sentenza da cui deriva il credito a tutela del quale la ricorrente ha agito e che ha definito un giudizio pendente fin dal 2015 (è noto che anche il credito litigioso accede alla tutela di cui all'art. 2901 c.c.: per tutte Cass. 15275 del 2023).
Conclusivamente, la domanda deve trovare accoglimento con declaratoria di inefficacia nei confronti della sola ricorrente (l'unica che beneficia della presente pronuncia, stante la chiara lettera dell'art. 2901 c.c.) dell'atto pubblico del 12.11.2020.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione Parte_1
di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. del 12.11.2020;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2682/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. MONTALTO CLAUDIO MONTALTO DANTE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , con l'avv. MORETTE EDOARDO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Causa in punto di azione revocatoria, decies ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponeva: di aver notificato in Parte_1
data 6.10.2020 precetto per intimare a il pagamento della complessiva Controparte_1
somma di Euro 66.722,04, oltre canoni maturandi fino al rilascio, interessi e spese, in forza della sentenza 154 del 2019; di aver così intrapreso l'azione esecutiva, notificando in data 10.11.2020 atto di pignoramento dell'immobile in comproprietà tra il debitore e l'ex coniuge;
di aver appreso nel procedere alla trascrizione del pignoramento che il in data 12.11.2020 (e dunque dopo la notifica del CP_1
pignoramento) aveva costituito ex art. 2645 ter c.c. un vincolo sulla quota di ½ degli immobili in Alghero in favore della convivente per assicurare a quella Controparte_2
e alla famiglia con essa creata un congruo mantenimento e una sistemazione abitativa.
Rilevando come tale atto dispositivo compromettesse le sue ragioni creditorie e fosse stato posto in essere nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore che aveva voluto sottrarre l'immobile all'azione esecutiva, chiedeva di dichiarare inefficace l'atto di disposizione del patrimonio.
Si costituivano i convenuti che si opponevano alla domanda in assenza di un atto concretamente dispositivo del patrimonio che era l'unico che avrebbe potuto danneggiare i creditori e che non poteva essere integrato dalla mera costituzione di un vincolo per fine meritevole di tutela. A sostegno del loro assunto richiamavano l'atto notarile che aveva chiarito che il negozio non aveva alcun effetto traslativo, rimanendo comunque la proprietà dei beni vincolati in capo al in subordine, CP_1
evidenziavano come anche in caso di suo accoglimento la domanda non avrebbe potuto giovare alla ricorrente in termini di inopponibilità della sentenza nei confronti di essi convenuti e di terzi (segnatamente i figli della coppia), posto che la domanda di revocatoria non era mai stata trascritta. Evidenziavano la meritevolezza di tutela degli interessi sottesi alla costituzione del vincolo, ancor più significativi alla luce della loro separazione e dell'assegnazione in quella sede della casa coniugale, oggetto del contendere, alla , in quanto collocataria dei loro figli minorenni, principali CP_2
beneficiari del vincolo. Sostenevano che gli immobili conferiti e i loro frutti potevano essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione
(come quelli contratti per il mantenimento, le cure mediche e le altre necessità riferite ai soggetti beneficiari), scopo cui era del tutto estraneo il debito contratto con la ricorrente e derivante dalla sentenza richiamata, relativa a pregressi rapporti commerciali con la ricorrente. Contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Più in particolare, deducevano l'insussistenza dell'eventus damni
(anche in relazione alla successione ereditaria della madre del - deceduta in CP_1 data 2.6.2024 e già proprietaria di un immobile sito in Alghero - che avrebbe determinato un incremento del patrimonio del debitore e al ruolo del di CP_1
amministratore unico di una società corrente in Carrara, ruolo che gli avrebbe procurato un incremento economico), del consilium fraudis (non essendo stato il in CP_1
mala fede nel compimento dell'atto, perché non a conoscenza del pericolo di pregiudizio alla garanzia del creditore: egli non aveva venduto alcunché ed aveva seguito le indicazioni del suo commercialista) e della scientia fraudis. Concludevano in conformità alle loro difese.
Previa istruttoria solo documentale la causa approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Occorre premettere che non è possibile in questa sede né procedere ad una valutazione di quanto ha già costituito oggetto dei giudizi che hanno interessato le odierne parti (di cui alle sentenze 154 del 2019 e 406 del 2025) né soffermarsi sui profili di opponibilità della presente pronuncia per asserita mancanza della trascrizione della domanda introduttiva: tali questioni esulano del tutto dal giudizio, diretto unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. che devono ritenersi ricorrenti.
Anzitutto, la riveste la qualità di creditrice del in forza della Pt_1 CP_1
sentenza 154 del 2019 che lo ha condannato al pagamento della somma di Euro
47.200,00, oltre canoni a scadere e interessi dalle singole scadenze al saldo, e alla rifusione delle spese di lite, come liquidate.
L'atto che occupa e di cui è stata richiesta la declaratoria di inefficacia ha avuto ad oggetto la costituzione del vincolo di cui all'art. 2645 ter c.c.. Detto negozio, sebbene non integri un trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali sul bene che ne costituisce oggetto, è comunque idoneo a sottrarre quanto vincolato all'azione esecutiva dei creditori (proprio per i limiti all'aggredibilità di quanto vincolato, richiamati dalla stessa difesa dei convenuti) ed ha un carattere di “realità” che ne spiega la trascrizione nei Registri Immobiliari. Va valutato, dunque, come atto in grado di pregiudicare le ragioni creditorie, proprio come accade in fattispecie per molti versi assimilabili, come la costituzione del fondo patrimoniale e la costituzione o il conferimento di beni in trust (così Cass. 29727 del 2019).
L'atto che interessa, poi, va qualificato come a titolo gratuito: il ha vincolato CP_1
alle finalità colà indicate i beni immobili di cui è ed è rimasto proprietario nella quota di ½, così sopportando un limite al potere di disporre del suo patrimonio cui non ha fatto da contraltare alcuna attribuzione in suo favore (così Cass. 3697 del 2020). Da tanto deriva l'irrilevanza dello stato soggettivo del terzo e cioè della beneficiaria del vincolo.
Va, certamente, riconosciuta la sussistenza dell'eventus damni, vero essendo che in forza dell'atto di costituzione del vincolo (e proprio a seguito di questo) i beni sono sottratti all'azione del creditore, a cui diviene impossibile o più difficile soddisfarsi sul restante patrimonio. Il debitore, che ne sarebbe stato onerato (Cass. 16221 del 2019), non solo non ha provato di avere altri beni che possano fungere da idonea garanzia patrimoniale, ma, anzi, richiamando la successione materna, da poca apertasi, ha fatto riferimento all'eredità di un appartamento in Alghero che sarebbe, tuttavia, condiviso con i fratelli (e che dunque non può costituire bene di “pronta realizzazione”) e agli allegati, quanto indimostrati, emolumenti derivanti dal ruolo di amministratore della società toscana. Nulla, dunque, autorizza a ritenere che, a parte i beni oggetto dell'atto che occupa, al convenuto faccia capo un restante patrimonio in grado di soddisfare le pretese della creditrice.
Deve ritenersi, poi, sussistente anche il presupposto della scientia fraudis: anche se è stato chiaro per il disponente che quanto vincolato sarebbe rimasto nel suo patrimonio e che nulla sarebbe stato trasferito, proprio la sottrazione dei beni all'azione esecutiva e la loro impignorabilità (come da parere del commercialista) non può non aver consentito al di comprendere cosa detto atto avrebbe comportato per i suoi CP_1
creditori, con la precisazione che anche all'epoca del parere del commercialista per averlo, cioè nell'anno 2018, era in corso il giudizio conclusosi con la sentenza da cui deriva il credito a tutela del quale la ricorrente ha agito e che ha definito un giudizio pendente fin dal 2015 (è noto che anche il credito litigioso accede alla tutela di cui all'art. 2901 c.c.: per tutte Cass. 15275 del 2023).
Conclusivamente, la domanda deve trovare accoglimento con declaratoria di inefficacia nei confronti della sola ricorrente (l'unica che beneficia della presente pronuncia, stante la chiara lettera dell'art. 2901 c.c.) dell'atto pubblico del 12.11.2020.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione Parte_1
di vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. del 12.11.2020;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella