Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 13/04/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dott. AL AM EL IO Presidente dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore dott. Federico Lorenzini Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23989 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 39043, reso per l’esercizio finanziario 2019 da RL NC, economo dell’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Camerino;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, l’agente contabile RL NC e IC NI, dirigente dell’Università di Camerino.
FATTO
I. Con relazione n. 636/2025 il magistrato istruttore ha segnalato talune criticità e irregolarità caratterizzanti il conto giudiziale n. 39043, reso per l’esercizio finanziario 2019 da RL NC, economo dell’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di
SENTENZA NR.
96-2026 Camerino.
II. In proposito, il magistrato istruttore ha evidenziato che tali criticità sono, in buona parte, correlate al fatto che la gestione economale dell’Ateneo di Camerino era, all’epoca, caratterizzata da una regolamentazione interna sotto vari profili lacunosa ed eterogenea, che, quindi, lasciava ampi margini di discrezionalità all’attività dell’economo.
Nell’anno 2019, infatti, i riferimenti normativi per la gestione del fondo economale erano:
l’art. 32 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, approvato con decreto rettorale n. 475/2001, che si limitava ad elencare le macrocategorie di spese ammissibili, senza specificare né l’importo dell’anticipazione erogabile all’economo né il tetto massimo delle singole spese; inoltre, prevedeva che sul fondo economale potessero gravare gli anticipi delle spese di missione per il personale addetto alla conduzione degli automezzi di servizio, mentre non menzionava altre fattispecie di rimborsi eseguibili in favore del personale universitario;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 1041 del 14/1/2019, avente ad oggetto “Budget 2019-2021- Approvazione”.
In particolare, la suddetta deliberazione recava un’integrazione estensiva in ordine all’erogabilità di anticipazioni, di cui all’art. 32 del Regolamento rettorale; inoltre, prevedeva la possibilità di ulteriori tipologie di rimborsi spese per acquisti non rientranti nelle originarie casistiche.
Pertanto, ad avviso del magistrato istruttore, per effetto di tali integrazioni estensive (di dubbia legittimità, non potendo ritenersi ammissibili deroghe ad un Regolamento rettorale mediante una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, riguardante la fissazione del budget per determinate annualità), s’era generata la prassi di provvedere a rimborsi, gravanti sul fondo economale, sia per acquisti non ricompresi nelle macrocategorie elencate nel Regolamento rettorale, tra cui quelli concernenti materiali per i laboratori di ricerca, sia per spese di rappresentanza, eventi e missioni varie, da ritenersi esulanti dalle spese sostenibili con il fondo economale.
D’altro canto, il nuovo Regolamento è stato adottato soltanto nel 2024, con le deliberazioni del Senato Accademico n. 77/2024 e del Consiglio d’Amministrazione n. 125/2024.
La mancanza, all’epoca, di uno specifico regolamento riguardante la gestione del fondo economale non esimeva, comunque, l’agente contabile dall’osservanza delle norme di legge e dei principi generali in materia di contabilità pubblica.
III. Sotto il profilo formale, il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato presentato dall’economo NC all’Amministrazione in data 13/2/2020 ed è stato da quest’ultima depositato presso questa Sezione giurisdizionale, tramite l’applicativo SIRECO, in data 22/7/2020.
Considerato che il bilancio consuntivo dell’Ateneo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/6/2020, la tempistica prevista dall’art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile risulta essere stata rispettata.
Il conto risulta redatto in conformità al modello 23, è stato sottoscritto dalla NC ed è corredato del visto di regolarità apposto in data 14/7/2020 dal dirigente dell’Area Pianificazione, Finanza e Controllo,
IC NI.
Al conto non è allegato un formale atto di parifica; tuttavia, la suddetta dichiarazione di regolarità e concordanza con le scritture contabili può considerarsi coerente con le finalità perseguite dalla normativa in materia.
Al conto risultano, altresì, allegati:
la determinazione del Direttore Generale n. 516 del 21/7/2020, avente ad oggetto “Approvazione dei conti giudiziali resi per l’esercizio finanziario 2019”, con la quale si prende atto delle verifiche eseguite dal dirigente dell’Area Pianificazione, Finanza e Controllo e del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell’Università;
alcuni verbali delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori.
Il conto riporta l’anticipazione in favore dell’economo, determinata in
€ 7.500,00 dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1041 del 14/1/2019 (approvazione del budget per il triennio 2019-2021) ed erogata con l’ordinativo di pagamento n. 1 dell’8/1/2019.
Il conto chiude in pareggio, mediante la reversale d’incasso n. 17371 del 27/12/2019 per € 7.500,00.
Nel conto sono indicati gli importi totali delle spese mensilmente sostenute durante l’esercizio 2019, con i pertinenti riferimenti documentali.
Gli aggregati di spesa mensili indicati nel conto trovano corrispondenza nel registro di cassa del fondo economale, ove essi sono riportati cronologicamente e contrassegnati da un numero progressivo.
Per quanto riguarda i reintegri del fondo economale, è stata allegata una dichiarazione, datata 16/3/2020, del dirigente dell’Area Pianificazione Finanziaria e Controllo, IC NI, attestante che:
“Per l’anno 2019 non si dispone di alcuna delibera o determina concernente i reintegri del fondo economale dell’Ente, in quanto i vigenti regolamenti di Ateneo non prevedevano tale procedura”.
Con successiva nota (v. DAeD n. 83622/2025) la NI ha, tuttavia, precisato che: “I mandati di pagamento emessi per il reintegro contengono la specificazione delle spese di cui l’economo chiedeva il rimborso”.
Con la medesima nota la NI ha trasmesso tutti i mandati riguardanti i reintegri, corredati dell’elencazione delle spese ad essi associate, precisando che, considerati i numerosi reintegri (n. 46), non è stato possibile effettuare una correlazione con i relativi rendiconti periodici, finalizzati dapprima alla verifica delle spese sostenute e poi all’emissione dei mandati di reintegro.
IV. Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che dalla documentazione esaminata emerge, in primo luogo, che la maggior parte delle spese hanno riguardato rimborsi di somme che erano state anticipate da docenti o funzionari dell’Università.
In assenza di una specifica procedura, le richieste all’economo per ottenere i rimborsi delle spese anticipate avvenivano tramite: moduli prestampati, sovente compilati in maniera imprecisa, incompleta, con firme scarsamente decifrabili e, quindi, difficilmente riconducibili al soggetto richiedente il rimborso o al Responsabile del Servizio che aveva autorizzato la spesa; e-mail o brevi note redatte dal soggetto che aveva autorizzato od anticipato la spesa.
Tutti i moduli per i rimborsi, ad eccezione delle richieste via e-mail o tramite note scritte, riportano in calce la seguente dicitura: “Possono essere rimborsati acquisti effettuati personalmente in casi di necessità ed urgenza, purché motivati e per un importo massimo di € 200,00 (per un massimo di € 50,00 tramite pronta cassa)”.
In proposito, il magistrato istruttore ha osservato che trattasi di un’ulteriore ed impropria integrazione estensiva dell’art. 32 del Regolamento rettorale del 2001, ad opera della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1041/2019, in cui è, altresì, indicato che le spese: “Saranno rimborsate per il tramite dell’Istituto cassiere per un importo massimo di € 200,00, purché regolarmente supportate da idonea documentazione”.
Se ne deduce, quindi, che le spese anticipate dal personale universitario, per un massimo di € 200,00, potevano essere rimborsate in contanti dall’economo per una quota non superiore ad € 50,00 e per la restante quota tramite l’Istituto cassiere; tuttavia, la mancanza d’idonea documentazione (ricevute o attestazioni dell’economo) non consente di verificare come effettivamente si concludevano le singole procedure dei rimborsi gravanti sul fondo economale.
V. Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sottoposto al vaglio del Collegio varie spese caratterizzate, a suo avviso, da irregolarità, consistenti o in carenza di congrua documentazione giustificativa o di profili d’intrinseca inammissibilità.
In particolare, per quanto riguarda le spese per l’acquisto di carburanti, il magistrato istruttore ha rilevato che tutte le richieste di rimborso sono corredate da un modello prestampato con il logo dell’Università, che veniva compilato all’atto del rifornimento (con nominativo del dipendente, targa del veicolo, chilometraggio, ammontare della spesa)
e timbrato dal fornitore.
Numerose richieste, tuttavia, mancano di adeguata motivazione, recando diciture generiche; in alcuni casi la spesa è stata pagata in contanti.
Relativamente a spese relative al pagamento di multe per infrazioni al Codice della Strada, il magistrato istruttore ne ha segnalato l’inammissibilità, in quanto non attinenti alle finalità istituzionali dell’Ente e non imputabili al fondo economale.
Per quanto riguarda taluni rimborsi di spese per colazioni di lavoro, imputate all’aggregato “spese di ospitalità per esperti e relatori”, il magistrato istruttore ha segnalato la carenza di adeguata documentazione giustificativa.
Relativamente a spese per acquisti di materiali di consumo o di materiali per laboratorio, il magistrato istruttore ha segnalato carenza di adeguata documentazione (scontrini, ricevute di pagamento ecc.) o di congrua giustificazione.
Analoghe carenze sono state rilevate per alcuni rimborsi di pedaggi autostradali e di spese per parcheggi di veicoli.
Relativamente a spese inerenti ad acquisti di dolciumi e bevande in occasione dello scambio di auguri in prossimità di festività, il magistrato istruttore ha rilevato la loro non imputabilità alle spese di rappresentanza, non ricorrendo i requisiti individuati dalla consolidata giurisprudenza in materia.
VI. Con memoria depositata in data 4 febbraio 2026 si è costituita l’economo NC RL, la quale, pur ammettendo la sussistenza di alcune delle irregolarità e criticità contestate dal magistrato istruttore, ha sostenuto di avere, comunque, operato in buona fede, considerate anche le lacune e le difficoltà interpretative insite nella normativa regolamentare all’epoca vigente.
D’altro canto, va tenuto conto che nel 2018, essendo stati accorpati al Servizio Economato della sede centrale dell’Ateneo altri Centri di spesa, in precedenza autonomi, ella aveva dovuto affrontare un notevole incremento delle attività e delle spese da gestire in regime di
“pronta cassa”.
Con riferimento alle spese segnalate come non discaricabili dal magistrato istruttore, l’economo NC:
ha fornito congrue documentazioni giustificative (scontrini fiscali, ricevute di pagamento ecc.), precedentemente non allegate al conto e, nel frattempo, reperite;
ha riferito, allegando pertinente documentazione, che, a seguito di formali richieste rivolte ai soggetti che avevano fruito di rimborsi rivelatisi indebiti, i medesimi hanno, nel frattempo, provveduto alla restituzione di quanto loro corrisposto (ciò vale, in particolare, per talune spese per forniture di carburante, pagamenti di multe per infrazioni al Codice della strada, acquisti di materiali di consumo, spese non rientranti tra quelle di rappresentanza in senso tecnico).
VII. Con memoria del 3 febbraio 2026, firmata dal Rettore e dal dirigente dell’Area Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Camerino, è stata confermata la complessità del contesto organizzativo in cui aveva operato la NC nel 2019, evidenziandosi che la medesima aveva dovuto affrontare un notevole incremento delle attività e delle spese da gestire, in quanto erano stati accorpati al Servizio Economato della sede centrale dell’Ateneo altri Centri di spesa, in precedenza autonomi; peraltro, l’operato della NC, pur in presenza di una regolamentazione, all’epoca, sotto vari profili lacunosa e non chiara, era stato, comunque, connotato da buona fede e dall’intenzione di far fronte, con flessibilità e celerità, alle diverse esigenze legate alle attività didattiche, di ricerca ed istituzionali dell’Ateneo.
VIII. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero, preso atto della documentazione allegata alla memoria della NC e dell’avvenuta restituzione dei rimborsi, da parte di coloro che ne avevano indebitamente fruito, ha osservato che attualmente non sono ravvisabili profili di danno a carico dell’Ateneo; pertanto, considerate le avvenute regolarizzazioni documentali, ha manifestato parere favorevole alla pronunzia di discarico in favore dell’agente contabile;
l’economo NC e la funzionaria universitaria IC NI hanno sinteticamente illustrato quanto esposto nelle memorie depositate.
DIRITTO
I. In premessa, va rammentato che nell’esercizio finanziario 2019 l’Università di Camerino non aveva ancora adottato il nuovo Regolamento di economato, ragion per cui ciò comportava indubbiamente notevoli problematiche interpretative ed applicative in ordine alla corretta gestione del fondo economale.
D’altronde, soltanto nel 2024 è stato adottato tale nuovo regolamento, che ha introdotto un’organica disciplina delle funzioni dell’economo, consentendo di superare le precedenti criticità.
II. Ciò precisato, il Collegio giudicante, richiamando quanto già evidenziato nella sentenza n. 125/2024, relativa al conto giudiziale reso dall’economo NC RL per l’esercizio finanziario 2018, reputa fondate e condivisibili le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in ordine:
sia all’impropria prassi riguardante i rimborsi, a carico del fondo economale, di spese non ricomprese nelle macrocategorie previste dall’art. 32 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, approvato con decreto rettorale n. 475/2001, come, ad esempio, quelle per l’acquisto di materiali di consumo per i laboratori di ricerca;
sia alla mancata puntuale rendicontazione periodica delle spese, in coincidenza con le richieste di reintegro del fondo economale.
III. Per quanto riguarda le censure prospettate dal magistrato istruttore relativamente alla carenza di adeguata documentazione giustificativa di varie spese, il Collegio prende atto delle puntuali integrazioni documentali fornite dall’economo NC in allegato alla memoria di costituzione nonché dei chiarimenti resi dalla medesima.
Ugualmente, il Collegio prende atto dell’avvenuta restituzione di vari rimborsi spese, da parte di coloro che, a suo tempo, ne avevano indebitamente fruito.
Per economia espositiva, si fa espresso riferimento al contenuto della memoria ed alla documentazione prodotta dalla NC, che è stata ritenuta congrua anche dal P.M. intervenuto all’odierna udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
dichiara parzialmente irregolare, sotto i profili formali sopra illustrati, il conto giudiziale n. 39043, reso per l’esercizio finanziario 2019 da NC RL, in qualità di economo dell’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Camerino, senza, tuttavia, addebiti a carico dell’agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni AL AM EL IO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 13/04/2026 Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)