Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5226/2024 promossa da:
ass. avv. Parte_1 Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta EMILIA CONROTTO CP_1
- PARTE CONVENUTA -
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l domandando all'adito CP_1 tribunale: di accertare l'illegittimità e l'infondatezza della comunicazione datata 23 CP_1 ottobre 2023 e notificatagli in data 27 ottobre 2023; di inibire all di operare la CP_1
trattenuta mensile di euro 195,03 sulla pensione ai superstiti n. 08181907 di cui è titolare;
di dichiarare che l'ente previdenziale non ha diritto di procedere al recupero dell'importo complessivo di euro 8.581,42; di condannare l'ente previdenziale a restituirgli i ratei medio-tempore trattenuti, con interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
2.
a sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di pensione di reversibilità ordinaria n. 08181907 a decorrere dal 1 agosto 2011; di aver ricevuto, in data 27 ottobre 2023, lettera da parte dell' con la quale gli veniva contestato un CP_1
indebito di euro 8.581,42 che sarebbe stato trattenuto sulla sua pensione ai superstiti a partire dalla rata di febbraio 2024; di aver proposto, avverso tale decisione, ricorso ex art. 2 d.p.r. n. 1199/1971; di essere incorso, a partire da febbraio 2024, nella trattenuta preannunciata dalla comunicazione dell'ente convenuto;
di ritenere l'ente previdenziale decaduto dal diritto azionato attraverso la comunicazione oggetto di impugnazione per decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991; di ritenere illegittima la
3. si è costituito in giudizio l eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione CP_1
del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e, nel merito, domandando il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, l ha chiesto al Tribunale di applicare, quanto agli CP_1 accessori di legge, l'art. 16 comma 6 della L. n. 412/1991;
4.
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondata e deve essere respinta;
preliminarmente deve rilevarsi che la presente vertenza ha ad oggetto la questione della legittimità della richiesta di ripetizione avanzata dall' avente ad oggetto una quota CP_1
parte dei ratei pensionistici percepiti dal ricorrente a titolo di pensione di reversibilità; la Suprema Corte ha statuito che la controversia afferente la sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito, proposta dall'ente previdenziale, avente ad oggetto una quota parte dei ratei pensionistici corrisposti, spetta alla giurisdizione del G.O., non già della Corte dei
Conti, dovendosi qualificare l'azione come ripetizione di indebito (Cass. SS.UU.
22381/2011; Cass. SS.UU. 7755/2017);
5. quanto al merito della causa, è pacifico e/o documentale che:
- il ricorrente, vedovo di , è titolare della pensione di reversibilità cat. Parte_2
SOCPDEL n. 70057849 con decorrenza 01.08.2011;
- con lettera del 27.10.2023, l ha comunicato al ricorrente: che dalla rata di CP_1 febbraio 2024 avrebbe mensilmente trattenuto sulla predetta pensione l'importo di euro
195,03 fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 8.581,42, indebitamente percepito nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, in conseguenza del superamento della soglia reddituale per la concessione della pensione ai superstiti;
che tale indebito è stato determinato sulla base dei redditi del 2020 diversi da quelli da pensione, pari ad euro 79.140, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il modello 730/CU
2021;
- il ricorrente ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi 2021
(periodo di imposta 2020) in data 30/9/2021 (doc. 5 ric.);
6. parte ricorrente non ha contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della sua pensione di reversibilità, incentrando le ragioni del ricorso in via
CP_ principale sulla ritenuta tardività dell'azione di recupero dell' ex art.13 comma 2 della
L. 142/1991;
7. come è noto, ai sensi dell'art. 52 della legge n.88/89 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile
1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione;
tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…."; ai sensi dell'art. 13 comma 1 L. 412/1991, “le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L.
88/1989, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. CP_ ai sensi del successivo comma 2, l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”;
l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1
quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge solo in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. n. 18551/2017); la Suprema Corte ha precisato che l'articolo 13 comma 2 cit. fa riferimento ad una verifica
CP_ che l deve effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero" e che tale verifica non è soggetta ad un termine decadenziale, in quanto l'avverbio "annualmente" è solo il "referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo ad estinguere il diritto" (cfr. Cass. n. 3802/2019); come chiarito dalla Cassazione nella soprarichiamata sentenza, l'articolo 13 comma 2
"non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità e redditi"; pertanto, nell'anno civile in cui i redditi del beneficiario della prestazione sono diventati conoscibili (ad esempio perché è stata presentata all'Agenzie delle Entrate completa CP_ dichiarazione reddituale), l deve procedere alla "verifica" ed entro l'anno successivo a quello destinato alla verifica deve procedere al recupero di quanto indebitamente pagato a pena di decadenza;
8. applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che, come evidenziato al paragrafo
5., avendo il ricorrente presentato la dichiarazione dei redditi del 2020 nel corso del 2021,
e segnatamente in data 30/9/2021, la decadenza di cui all'art. 13 comma 2, era già maturata allo spirare del 31/12/2022; ne consegue che l'atto di recupero, risalente al
27/10/2023, non è tempestivo e che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la CP_1
somma di euro 8.581,42 richiesta con provvedimento del 27/10/2023;
9.
l pertanto, deve essere condannato alla restituzione delle somme trattenute sulla CP_1
pensione di reversibilità del ricorrente dalla rata di febbraio 2024 in poi oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
10. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di cui al DM 55/2014, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma di euro CP_1
8.581,42 richiesta con provvedimento del 27 ottobre 2023; condanna l a restituire al ricorrente quanto trattenuto da febbraio CP_1 Parte_1
2024 in poi oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2500 oltre CP_1
al 15% per rimborso spese forfettario, iva e c.p.a.
Torino, 4/3/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI