Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore alla data e alle condizioni indicate nell'art. 7 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII.
VITTORIO EMANUELE.
GRANDI - BOTTAI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
La presente legge entrera' in vigore alla data e alle condizioni indicate nell'art. 7 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII.
VITTORIO EMANUELE.
GRANDI - BOTTAI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.