Articolo 2 della Legge 26 aprile 1930, n. 877
Articolo 1
Versione
24 luglio 1930
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore alla data e alle condizioni indicate nell'art. 7 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI - BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Entrata in vigore il 24 luglio 1930