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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.6407-2023 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Iosco
ricorrente
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Iurlo
resistente Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto interveniente All'udienza del 10-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note di trattazione.
MOTIVAZIONE
- visti gli atti del procedimento iscritto al n. 6407/2023 R.G., instaurato con ricorso depositato il 28- 12-2023 da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 premesso:
-che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con provvedimento di questo Parte_1 Tribunale depositato il 11-10-2016 , ha chiesto che sia ridisciplinato ed ampliato il proprio diritto di visita ed intrattenimento con il figlio minore , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
, da lui riconosciuto ed attualmente convivente con la madre;
ha chiesto altresì che in CP_1 esito all'ampliamento del proprio diritto di visita sia revocato l'assegno di suo concorso al mantenimento del figlio attualmente pari ad € 330 mensili ,o sia perlomeno ridotto ad € 200 e che sia stabilita la partecipazione paritaria alle spese straordinarie;
ha instato acchè rispetto a il Per_1 proprio cognome sostituisca o sia aggiunto a quello della madre, il tutto con vittoria di spese di lite;
che nel costituirsi ha chiesto in riconvenzionale che a causa delle mutate esigenze del CP_1 minore e della nascita di un altro proprio figlio il 4-3-2024, il concorso paterno al mantenimento di sia aumentato ad € 450;si è opposta al mutamento del cognome del figlio, conosciuto ormai Per_1 con il proprio;
ha chiesto che la decisione in ordine al pernottamento del minore presso il padre sia subordinata all'accertamento della ambiente familiare del padre, convivente con la propria genitrice affetta da schizofrenia di tipo paranoideo;
- che stante anche quanto riferito in merito dai SS di Monteparano(Comune di residenza del ) Pt_1 con relazione in atti dal 26-9-2024, circa il controllo farmacologico delle patologie dalle quali è affetta la genitrice del affetta da disturbo depressivo, peraltro incapace di muoversi autonomamente, Pt_1 ed in considerazione dell'età raggiunta dal minore e dalla riferita positiva interazione con la figura paterna , con ordinanza dell'11-10-2024 è stato stabilito provvisoriamente che il padre veda il figlio per tre volte alla settimana(lunedi,mercoledì,venerdì) dalle 17 alle 21,30 nonché il primo, Per_1 terzo ed eventuale quinto fine settimana dalle 12 del sabato alla domenica alle 21,30; è stato disciplinato provvisoriamente il periodo natalizio 2024; con successiva ordinanza del 14-3-2025 tali disposizioni sono state integrate per i mesi estivi e periodo pasquale 2025; considerato: che i tempi di visita ed intrattenimento con il padre possono essere stabiliti, tenendo conto che quanto già previsto in via provvisoria non ha dato luogo a particolari criticità, ed in guisa da assicurare un armonico rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali, disponendo che il padre possa vedere il figlio , salvo diverso accordo tra le parti: Per_1 CP lunedi, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21,30(nei mesi di luglio ed agosto dalle 17 alle 23) nonché il primo, terzo ed eventuale quinto fine settimana dalle 12 del sabato alla domenica alle 21,30( ore 23 nei mesi di luglio ed agosto); nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi e con pernotto presso il padre, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il mese di maggio;
-- nel periodo natalizio dell'anno 2025 dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 30 dicembre;
nei prossimi anni, a cominciare dal 2026, dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
--nel periodo pasquale degli anni dispari il minore trascorrerà con il padre il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 alle 21,30 ed il giorno di Pasqua con la madre;
tali turnazioni saranno invertite negli anni pari;
rilevato ancora: che ha dichiarato con atto depositato il 5-3-2025 di rinunciare ai capi di ricorso Parte_1 inerenti la sostituzione del cognome attuale materno del minore con il proprio o l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, onde non è a pronunciare su tali domande;
che la prova orale articolata dalle parti - rispettivamente nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione in giudizio verte - su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, oppure aventi carattere valutativo e non può quindi essere ammessa;
che la domanda di riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento attualmente stabilito in € 330 oltre rivalutazione Istat,non può essere accolta;
ne deve cioè essere confermata la misura attuale (ovviamente comprensiva della rivalutazione istat stabilita con il provvedimento del Tribunale dell'11-10-2016), perché, pure a fronte del maggior numero di giorni ed ore da trascorrere con il padre, vi è che il figlio in età adolescenziale ha presuntivamente aumentato,sulla scorta del Per_1 notorio, le proprie esigenze di studio,svago ed attività sociali rispetto al tempo ormai remoto in cui l'assegno in questione fu stabilito;
inoltre appare giustificato il mantenimento dell'attuale ripartizione delle spese straordinarie(con il 60% a carico del padre ed il 40% a carico della madre) stante il miglior trattamento salariale di cui il ricorrente dipendente dell'Amministrazione della Difesa fruisce rispetto alla resistente che ha capacità reddituale rispetto ad attività di presumibile minor ritorno economico;
la modifica in ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre giustifica anche il rigetto della domanda di aumento dell'assegno svolta in riconvenzionale;
che le spese di questo procedimento possono essere compensate in ragione del suo complessivo esito;
PTM Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede 1)a parziale modifica dell'attuale disciplina inerente le condizioni di affido e mantenimento del minore dispone che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio Persona_1 Persona_1 secondo le modalità di cui alla motivazione che precede:
2)conferma le condizioni economiche di concorso paterno al mantenimento del figlio di cui al decreto del Tribunale di Taranto dell'11-10-2016 come modificato dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con decreto del 24-2-2017;
3)compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10-10-2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.6407-2023 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Iosco
ricorrente
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Iurlo
resistente Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto interveniente All'udienza del 10-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note di trattazione.
MOTIVAZIONE
- visti gli atti del procedimento iscritto al n. 6407/2023 R.G., instaurato con ricorso depositato il 28- 12-2023 da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 premesso:
-che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con provvedimento di questo Parte_1 Tribunale depositato il 11-10-2016 , ha chiesto che sia ridisciplinato ed ampliato il proprio diritto di visita ed intrattenimento con il figlio minore , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
, da lui riconosciuto ed attualmente convivente con la madre;
ha chiesto altresì che in CP_1 esito all'ampliamento del proprio diritto di visita sia revocato l'assegno di suo concorso al mantenimento del figlio attualmente pari ad € 330 mensili ,o sia perlomeno ridotto ad € 200 e che sia stabilita la partecipazione paritaria alle spese straordinarie;
ha instato acchè rispetto a il Per_1 proprio cognome sostituisca o sia aggiunto a quello della madre, il tutto con vittoria di spese di lite;
che nel costituirsi ha chiesto in riconvenzionale che a causa delle mutate esigenze del CP_1 minore e della nascita di un altro proprio figlio il 4-3-2024, il concorso paterno al mantenimento di sia aumentato ad € 450;si è opposta al mutamento del cognome del figlio, conosciuto ormai Per_1 con il proprio;
ha chiesto che la decisione in ordine al pernottamento del minore presso il padre sia subordinata all'accertamento della ambiente familiare del padre, convivente con la propria genitrice affetta da schizofrenia di tipo paranoideo;
- che stante anche quanto riferito in merito dai SS di Monteparano(Comune di residenza del ) Pt_1 con relazione in atti dal 26-9-2024, circa il controllo farmacologico delle patologie dalle quali è affetta la genitrice del affetta da disturbo depressivo, peraltro incapace di muoversi autonomamente, Pt_1 ed in considerazione dell'età raggiunta dal minore e dalla riferita positiva interazione con la figura paterna , con ordinanza dell'11-10-2024 è stato stabilito provvisoriamente che il padre veda il figlio per tre volte alla settimana(lunedi,mercoledì,venerdì) dalle 17 alle 21,30 nonché il primo, Per_1 terzo ed eventuale quinto fine settimana dalle 12 del sabato alla domenica alle 21,30; è stato disciplinato provvisoriamente il periodo natalizio 2024; con successiva ordinanza del 14-3-2025 tali disposizioni sono state integrate per i mesi estivi e periodo pasquale 2025; considerato: che i tempi di visita ed intrattenimento con il padre possono essere stabiliti, tenendo conto che quanto già previsto in via provvisoria non ha dato luogo a particolari criticità, ed in guisa da assicurare un armonico rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali, disponendo che il padre possa vedere il figlio , salvo diverso accordo tra le parti: Per_1 CP lunedi, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21,30(nei mesi di luglio ed agosto dalle 17 alle 23) nonché il primo, terzo ed eventuale quinto fine settimana dalle 12 del sabato alla domenica alle 21,30( ore 23 nei mesi di luglio ed agosto); nel periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi e con pernotto presso il padre, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il mese di maggio;
-- nel periodo natalizio dell'anno 2025 dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 30 dicembre;
nei prossimi anni, a cominciare dal 2026, dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
--nel periodo pasquale degli anni dispari il minore trascorrerà con il padre il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 alle 21,30 ed il giorno di Pasqua con la madre;
tali turnazioni saranno invertite negli anni pari;
rilevato ancora: che ha dichiarato con atto depositato il 5-3-2025 di rinunciare ai capi di ricorso Parte_1 inerenti la sostituzione del cognome attuale materno del minore con il proprio o l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, onde non è a pronunciare su tali domande;
che la prova orale articolata dalle parti - rispettivamente nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione in giudizio verte - su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, oppure aventi carattere valutativo e non può quindi essere ammessa;
che la domanda di riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento attualmente stabilito in € 330 oltre rivalutazione Istat,non può essere accolta;
ne deve cioè essere confermata la misura attuale (ovviamente comprensiva della rivalutazione istat stabilita con il provvedimento del Tribunale dell'11-10-2016), perché, pure a fronte del maggior numero di giorni ed ore da trascorrere con il padre, vi è che il figlio in età adolescenziale ha presuntivamente aumentato,sulla scorta del Per_1 notorio, le proprie esigenze di studio,svago ed attività sociali rispetto al tempo ormai remoto in cui l'assegno in questione fu stabilito;
inoltre appare giustificato il mantenimento dell'attuale ripartizione delle spese straordinarie(con il 60% a carico del padre ed il 40% a carico della madre) stante il miglior trattamento salariale di cui il ricorrente dipendente dell'Amministrazione della Difesa fruisce rispetto alla resistente che ha capacità reddituale rispetto ad attività di presumibile minor ritorno economico;
la modifica in ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre giustifica anche il rigetto della domanda di aumento dell'assegno svolta in riconvenzionale;
che le spese di questo procedimento possono essere compensate in ragione del suo complessivo esito;
PTM Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede 1)a parziale modifica dell'attuale disciplina inerente le condizioni di affido e mantenimento del minore dispone che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio Persona_1 Persona_1 secondo le modalità di cui alla motivazione che precede:
2)conferma le condizioni economiche di concorso paterno al mantenimento del figlio di cui al decreto del Tribunale di Taranto dell'11-10-2016 come modificato dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con decreto del 24-2-2017;
3)compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10-10-2025
IL PRESIDENTE est.