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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 178/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a con il patrocinio dell'avv. PERUGINI LUCA , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MORARU SILVIA , elettivamente CP domiciliato in VIA FRATELLI FOLONARI 7 25126 BRESCIA presso il difensore avv. MORARU SILVIA
APPELLATO pagina 1 di 26 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/01/2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
20/07/2021 con il n. 1961/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1961 in data 20/7/2021
del Tribunale di Brescia, revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
975/18 in data 28/2/2018 del Tribunale di Brescia e rigettare le domande tutte proposte da nei confronti di siccome infondate CP Parte_1
sia in fatto che in diritto
Dell'appellato
“Rigettarsi il proposto appello siccome inammissibile e infondato in fatto come in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Spese del presente grado del giudizio rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così in sentenza lo svolgimento del giudizio di primo grado:
< chiedeva al Tribunale di CP
Brescia di ingiungere a il pagamento immediato in suo favore Parte_1
pagina 2 di 26 della somma di euro 20.000, oltre interessi di mora, nella misura del saggio legale, dalla scadenza del 30.04.2008 sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite.
A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo il ricorrente deduceva che aveva emesso assegno bancario, che Parte_1
produceva, per la somma di euro 20.000 risultato scoperto.
Il giudice designato, ritenuto che la domanda del ricorrente non fosse sufficientemente provata, invitava quest'ultimo a depositare presso la cancelleria del Tribunale l'originale dell'assegno.
pertanto, dato atto dell'intervenuto smarrimento del titolo, CP
depositava copia del verbale di ricezione della denuncia orale, sporta dal di lui fratello, , relativa allo smarrimento del suddetto assegno (n. di serie: Pt_2
514411429104).
Il giudice, dunque, emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
ingiungendo all'attoreopponente di pagare al ricorrente le somme dallo stesso richieste nel ricorso, evidenziando la possibilità di emettere decreto ingiuntivo anche in assenza del deposito del titolo originale.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 975/2018 del 28.02.2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, proponeva opposizione chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 649
pagina 3 di 26 cpc;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare le domande avversarie.
A sostegno delle proprie domande l'attore deduceva:
che il convenuto era amministratore unico della società MG PROGECO
SRL;
che i genitori di erano soci della società EDIL FIORE SRL Parte_1
dichiarata fallita in data 17.09.2008;
che le suddette società avevano intrattenuto rapporti commerciali;
che verso la fine del 2007 aveva emesso l'assegno bancario Parte_1
oggetto di causa, in favore di di importo di euro 20.0000, a CP
garanzia dell'esposizione della DI IO SR, su accordo degli amministratori delle due società;
che nei primi mesi del 2008 l'assegno veniva restituito a , in CP_2
quanto erano stati definitivamente regolati i rapporti di dare e avere fra le due menzionate società;
che, infatti, si trattava di assegno postdatato e peraltro il ricorrente non era stato in grado di depositare in cancelleria l'originale, ma solo una denuncia di smarrimento peraltro effettuata in epoca successiva alla data in cui il giudice del rito monitorio aveva intimato al ricorrente di esibire l'originale ex art.640
cpc. pagina 4 di 26 Si costituiva in giudizio il convenuto opposto eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità/improcedibilità/irricevibilità del deposito telematico del
16.05.2018 degli allegati dal n. 2 al n. 12, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza (eccezione peraltro non riproposta in sede di conclusioni).
Nel merito, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
In particolare, il convenuto evidenziava:
che aveva provato di aver consegnato all'attore la somma di euro 20 CP
mila tramite assegno bancario, incassato da quest'ultimo in data 2.11.2007;
che si era impegnato a restituire la predetta somma entro il 30.04.2008, T_
emettendo assegno postdatato;
che, di contro, l'attore-opponente non aveva dimostrato l'estinzione del contratto di mutuo, ma aveva contestato semplicemente la causale del versamento;
che la postdatazione dell'assegno dava luogo a mera irregolarità non anche a nullità del titolo.
Alla prima udienza, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i pagina 5 di 26 termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc.
Successivamente, ammetteva le prove orali e ne delegava l'assunzione al GOP.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.>>
***
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 975/2018 emesso dal Tribunale
di Brescia in data 28.02.2018, ed ha condannato l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza n.1961/2021 ha proposto tempestivo appello
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono; costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame CP
avversario col favore delle spese.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto qui rileva, a fondamento della decisione qui impugnata il giudice di pagina 6 di 26 prime cure ha svolto le seguenti considerazioni.
1. All'esito dell'istruttoria è emersa la prova della liquidità, certezza e esigibilità del credito ingiunto. Il credito è documentato dalla copia dell'assegno (doc. n. 5 comparsa di costituzione) e dalla denuncia di smarrimento del suddetto assegno effettuata da (fratello del Controparte_3
ricorrente) in data 06.02.2018. Tale denuncia è stata depositata nel procedimento monitorio a seguito della richiesta di integrazione formulata dal
Giudice, Dott.ssa , ex art. 640 cpc. Tali documenti, come ritenuto dal Pt_3
giudice del monitorio, permettono l'emissione del decreto ingiuntivo anche in assenza di deposito del titolo originale valendo la fotocopia dell'assegno quale promessa di pagamento ed essendo già scaduto il termine per il protesto.
2. L'assegno è uno strumento di pagamento che rinviene la sua disciplina nel
R.D 1736/1933. Differisce dunque dalla cambiale che è uno strumento di credito. E' sempre pagabile a vista (nonostante la prassi di emettere assegni post-datati). Il nostro ordinamento conosce due figure di assegno, ovvero l'assegno cd bancario e quello cd circolare. L'assegno bancario ha la stessa struttura della cambiale tratta. È un documento su cui unilateralmente l'emittente o traente sottoscrive l'ordine incondizionato rivolto alla banca trattaria, il cui nome è indicato sul modulo, di pagare a vista una somma di danaro determinata a favore del beneficiario, ossia il prenditore, indicato sul titolo. Tra traente e prenditore l'assegno bancario vale come promessa di pagina 7 di 26 pagamento ex art. 1988 c.c. L'emissione di assegni bancari deve essere autorizzata dalla banca, che stipula con il cliente la convenzione assegni, e gli consegna un carnet di assegni prestampati. L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza presso la banca di una adeguata provvista (che può
essere costituita in svariati modi es. apertura di credito presso la banca).
L'assegno è sempre pagabile a vista anche se presentato prima del giorno falsamente indicato sul titolo come data di emissione.
3. Il procedimento in esame è stato radicato a seguito della notifica da parte del debitore ingiunto dell'atto di citazione in opposizione, con cui quest'ultimo ha citato in giudizio il creditore ingiungente evidenziando l'estinzione del credito posto a fondamento dell'emissione del titolo stesso.
4 Il giudice del rito monitorio, anche in assenza del deposito del titolo originale, dopo aver chiesto l'integrazione documentale ex art. 640 cpc,
rilevato che il aveva smarrito l'assegno, come dimostrato dalla CP
denuncia di smarrimento nei termini sopra descritti, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sulla base della fotocopia del titolo,
precisando che quest'ultima vale come promessa di pagamento.
5. L'art. 633 cpc prevede le condizioni di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'art. 634 cpc esplicita la nozione di prova di scritta, tra cui rientra anche l'assegno ancorché prodotto in copia e non in originale.
Invero, la giurisprudenza si è interrogata sul tenore dell'art. 66 Legge pagina 8 di 26 Cambiaria e 58 Legge Assegni e ha concluso affermando che: “Ai fini
dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi
qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti
attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente
– per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire
l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art.
642 c.p.c. – la produzione di detto assegno in fotocopia” (ex multis Cass.
12388/2000).
6. La promessa di pagamento ex art. 1988 cc determina l'inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza dell'obbligazione sottostante, dispensando colui a favore del quale è fatta dal provare il rapporto fondamentale.
7. Nel caso in esame, quindi, (beneficiario dell'assegno) non è CP
soggetto all'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione della promessa di pagamento, spettando all'attore-opponente dimostrare l'avvenuta estinzione della suddetta obbligazione.
8. All'esito dell'istruttoria esperita l'attore non è stato in grado di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante.
8.1 Anzitutto si fa richiamo alle considerazioni espresse dal GI con ordinanza ex art.649 cpc (con la quale si era affermato quanto segue: <<…rilevato che,
pagina 9 di 26 confermata dall'opponente l'emissione dell'assegno bancario postdatato posto
a fondamento dell'ingiunzione, l'onere di provare l'avvenuta estinzione del
debito riconosciuto e la restituzione del titolo grava sul debitore, la cui
deduzione sul rapporto sottostante intercorrente tra soggetti diversi
dall'emittente e dal beneficiario del titolo, a garanzia del quale sarebbe stato
emesso l'assegno bancario, e dell'avvenuta estinzione dei rapporti garantiti
medesimi inter alios, sono allo stato generiche e di non pronta soluzione,
inidonee a contrastare la valenza del titolo in copia posto a fondamento
dell'ingiunzione e dichiarato smarrito (condotta sufficiente ex art.73 L.
assegni, trattandosi di assegno non trasferibile)….>>).
8.2 Anche all'esito dell'istruttoria il quadro non è mutato;
le prove orali non sono state in grado di dimostrare l'avvenuta estinzione del rapporto sottostante l'emissione dell'assegno bancario in oggetto.
8.3 Entrambe le parti sono state sottoposte a interrogatorio formale, mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito.
8.4 Dall'interrogatorio formale di parte convenuta ( ) è emerso CP
che quest'ultima aveva ricevuto un assegno per il tramite di Controparte_3
di euro 20 mila firmato da e intestato a e che Parte_1 CP
detto assegno gli era stato consegnato a Novembre 2007, era postdatato ed era stato dato a garanzia dell'assegno emesso dall'interrogato a favore di T_
ad ottobre 2007, dell'importo di euro 20 mila. Peraltro, il convenuto ha riferito pagina 10 di 26 di non sapere nulla dei rapporti tra le due società e ha negato che l'assegno fosse stato restituito da a . Il convenuto ha Controparte_3 CP_2
precisato che l'assegno era stato posto al sicuro in cassaforte nello studio di
. Controparte_3
8.5 Dall'interrogatorio formale dell'attore ( ) si evince, poi, Parte_1
soltanto che l'interrogato aveva emesso un assegno post datato in data
30.04.2008 a favore di di importo di euro 20 mila. CP
8.6 Pertanto, l'attore, deferendo l'interrogatorio formale a parte convenuta, non
è riuscito a dimostrare l'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio sottostante l'emissione dell'assegno in questione.
8.7 di contro, ha provato di aver consegnato all'attore la CP
somma di euro 20 mila tramite assegno bancario in data 31.10.2007 (doc. 1
comparsa di costituzione) e che aveva emesso assegno Parte_1
postdatato di pari importo.
8.8 Il teste padre di e legale rappresentante CP_2 Parte_1
della DI IO SR ha deposto confermandoli sui capitoli 8 (“in particolare, alla
fine del 2007 e concordarono che, a garanzia della Controparte_3 CP_2
esposizione della DI IO SR., venisse emesso un assegno da parte di in Parte_1
favore di , dell'importo di euro 20.000,00, con l'intesa che detto assegno CP
sarebbe stato restituito a seguito della regolazione dei pagamenti dovuti da DI IO SR.”),
9 (“in attuazione di detto accordo, ha emesso l'assegno n. 5.144.114.291-04 Parte_1
pagina 11 di 26 per cui è causa, che ha consegnato al padre , il quale a sua volta l'ha CP_2
consegnato a ”), 10 (“quanto sopra avvenne prima della fine del 2007, Controparte_3
ma l'assegno fu post datato al 30/4/08”), 11 (“successivamente, nei primi mesi del 2008,
furono regolati i rap porti di dare/avere fra le due menzionate società, e l'assegno in
questione fu restituito da a ”), 13 (“il suddetto assegno fu Controparte_3 CP_2
invece, come detto, emesso in garanzia di un credito vantato dalla società MG PROGECO
SR. nei confronti della società DI IO SR., e fu poi restituito a da CP_2 CP_3
quando la DI IO SR. ha provveduto al pagamento del debito”) della memoria
[...]
n. 2 di parte opponente.
8.9 Il teste tuttavia, è scarsamente attendibile, essendo padre CP_2
dell'attore opponente e legale rappresentante della DI IO SR e pertanto,
non indifferente alla causa. L'identificazione dei testimoni ex art. 252 cpc consente non solo l'esclusione del teste colpito da incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma è volta anche a fondare l'attendibilità del teste, intesa quale generica capacità di dire la verità. Le dichiarazioni rese dal teste CP_2
non possono quindi fornire elemento di prova, non trovando alcun
[...]
riscontro esterno né orale né documentale.
8.10 Unica testimonianza apprezzabile dal giudice è quella di che Testimone_1
aveva tenuto la contabilità di . Il teste, sentito sul cap 1 di Controparte_3
parte convenuta opposta (“Vero che il 31.10.2007 il sig. ha prestato, CP
senza interessi, al sig. €20.000,00 con l'assegno bancario n. Parte_1
5.155.140.192”), ha precisato che aveva accesso alla cassaforte di CP pagina 12 di 26 , nella quale aveva rinvenuto un assegno di euro 20 mila con data fine Pt_2
aprile 2008. Ha altresì riferito che ( gli aveva spiegato che Pt_2 CP
aveva prestato dei soldi a e che l'assegno CP Parte_1
rappresentava la restituzione del suddetto denaro. Trattasi di testimonianza de relato, la quale, secondo la giurisprudenza, può suffragare il convincimento del giudice se confortata da altri elementi di giudizio oggettivi e concordanti con la deposizione resa dal teste, sempreché non sia possibile chiamare a deporre direttamente colui che abbia riferito la narrazione dei fatti. Nel caso in esame tali elementi vanno individuati, anzitutto, nella stessa emissione e produzione in giudizio dell'assegno, che, come detto, costituisce promessa di pagamento.
La circostanza riferita da trova poi ulteriore riscontro in quanto emerso TE
dall'interrogatorio formale di . CP
9. In definitiva, il giudice ha ritenuto le prove orali introdotte non in grado di sovvertire l'onere probatorio, che stante il dettato di cui all'art. 1988 cc gravava sull'attore opponente.
***
L'appellante, prima di procedere all'illustrazione dei motivi di gravame,
introduce un'ampia premessa anzitutto rilevando la presenza di una discrasia tra le versioni proposte dalla controparte in ordine al presunto smarrimento del titolo:
pagina 13 di 26 - in data 20 febbraio 2018, tre mesi circa dopo l'invito da parte del giudice, in data 27/11/2027, al deposito dell'assegno in originale, la parte opposta aveva prodotto denuncia (allegata all'istanza del 22/02/2018) sporta in data
6/02/2018 da , fratello del ricorrente, con cui lo stesso aveva Controparte_3
affermato di aver smarrito il titolo «presumibilmente dal 01/12/2017 al
15/12/2017 in luogo sconosciuto», nell'istanza del 22/02/2018, presentata al
Giudice del monitorio per giustificare l'inottemperanza all'ordine di esibizione dell'originale dell'assegno, il procuratore dell'opposto aveva dichiarato di averlo «consegnato al cliente» «dopo il deposito del ricorso», ed aveva aggiunto che, nell'intervallo compreso fra il deposito del ricorso e l'ordine di esibizione del Giudice («nel frattempo»), il cliente ( «aveva CP
consegnato l'assegno al fratello, affinché lo depositasse in Controparte_3
cassaforte, purtroppo ha perso l'assegno in oggetto, come ha dichiarato dalla
Stazione dei Carabinieri di Gussago, che dal 1.12.2017 al 15.12.2017 è stata
vittima di smarrimento dell'assegno»;
invece nella comparsa di costituzione e risposta, del 28/07/2018, l'opposto,
premesso: a) che l'assegno azionato monitoriamente era stato rilasciato da a in data 2/11/2007, post-datato al 30/4/2008, Parte_1 CP
in garanzia della restituzione di un prestito di pari importo che CP
aveva erogato a in pari data (2/11/2007) tramite il proprio Parte_1
assegno n. 5155140192; b) che a tal fine aveva prodotto la matrice pagina 14 di 26 dell'assegno ed il proprio estratto conto al 30/11/2007, comprovante il relativo incasso in data 6/11/2007, ma non anche l'identità del beneficiario né
l'indicazione del soggetto al cui ordine era stato emesso l'assegno, aveva affermato: 1) di aver fatto consegna nell'ottobre 2012 dell'assegno monitoriamente azionato al fratello perché lo custodisse Controparte_3
nella sua cassaforte e 2) che, quando in data 27/11/2017 il Giudice ne aveva ordinato l'esibizione, egli aveva « chiesto al fratello l'originale>> e questi gli aveva risposto di non averlo trovato perché nel frattempo aveva fatto il trasloco della sede della società MG OG ed aveva sparso la documentazione in diverse postazioni, e di averne quindi fatto a lungo la ricerca, purtroppo senza esito, così che, non trovandolo, aveva sporto denuncia di smarrimento.
Circostanza, quest'ultima, atta a dimostrare che l'attestazione di conformità
all'originale dell'assegno allegato in copia al ricorso per decreto ingiuntivo era stata resa senza alcuna preventiva visione dell'asserito originale. Nella
memoria istruttoria del 9/5/2019 (seconda pagina), poi, il aveva CP
affermato che l'assegno azionato monitoriamente era custodito nella cassaforte di «almeno fino al mese di ottobre 2012», aggiungendo che Controparte_3
nel mese di dicembre 2017 «il sig. essendogli chiesto dal Controparte_3
convenuto l'originale dell'assegno (…) perché era nella sua cassaforte e
doveva depositarlo presso la Cancelleria (…), non trovandolo, ha sporto la
denuncia»
pagina 15 di 26 L'appellante, sottolineando la propria giovane età (25 anni) all'epoca dei fatti per cui è causa, afferma di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di sorta con l'opposto e sottolinea il fatto che tale circostanza era stata confermata dalla stessa controparte in sede di interrogatorio formale, avendo CP_4
dichiarato in proposito quanto segue: «a me è arrivato un assegno per il
tramite di ». Controparte_3
A conferma del proprio assunto, secondo cui l'assegno sarebbe stato emesso a garanzia di un credito della società MG PROGECO SR, di cui era amministratore unico , fratello dell'opposto , Controparte_3 CP
nei confronti della società EDILFIORE SR, di cui erano soci i genitori dell'opponente ( e ), società poi Parte_1 CP_2 Persona_1
dichiarata fallita in data 17/09/2008, l'appellante fa richiamo ai propri documenti (da 8 a 12) atti a comprovare la sussistenza tra le due società di intense relazioni commerciali negli anni 2006 e 2007, con conseguente frequente insorgenza di reciproche partite di credito e debito, così che poteva capitare che i rispettivi amministratori procurassero dei titoli, firmati dai rispettivi familiari, a garanzia della regolazione dei reciproci rapporti di dare-
avere. In tale contesto si sarebbe inserita l'emissione dell'assegno per cui è
causa.
L'appellante rileva, inoltre, che il padre , sentito come CP_2
testimone, aveva confermato, che quale amministratore della DI IO SR, pagina 16 di 26 egli aveva concordato con , amministratore della MG Controparte_3
PROGECO SR, che, a garanzia della esposizione di DI IO SR, venisse emesso dal figlio un assegno dell'importo di € 20.000,00; si trattava di T_
un assegno post-datato, così che in sede di interpello aveva CP
confermato che l'assegno gli era stato consegnato dal fratello nel Pt_2
novembre 2007 con post-datazione al 30/4/2008; successivamente si sarebbero definiti i rapporti di dare ed avere fra le due società, e l'assegno sarebbe stato restituito a , come espressamente confermato da quest'ultimo CP_2
nella deposizione testimoniale sopra richiamata. Il che avrebbe costituito l'effettiva ragione per la quale il ricorrente non era stato in grado di produrre al
Giudice della fase monitoria l'originale del titolo.
Per converso, quanto alla tesi sostenuta da parte opposta, l'appellante sostiene che l'opposto non avrebbe fornito prova dell'asserito prestito CP
Cont che sostiene di avere erogato a ed a garanzia della cui Parte_4
restituzione sarebbe stato emesso l'assegno post-datato per cui è causa. A detta dell'appellante non potrebbe costituire prova di tale asserito prestato la documentazione prodotta da parte opposta, posto che ne poteva derivare la prova dell'avvenuto incasso in data 6/11/2007 dell'assegno n. 5155140192
emesso da ma non anche del soggetto che l'avrebbe incassato, senza CP
che peraltro possa ricavarsi alcunché di utile dalla deposizione del teste TE
, il quale aveva ammesso di non avere alcuna conoscenza diretta di tale
[...]
pagina 17 di 26 asserito prestito, che gli sarebbe stato riferito da . Controparte_3
Sulla base delle precedenti consierazioni e attesa l'inverosimiglianza della tesi dello smarrimento dell'assegno da parte di , conseguirebbe, Controparte_3
secondo l'appellante, da un lato la totale mancanza di prova di qualsiasi prestito erogato da in favore di e dall'altro la CP Parte_1
presenza di una serie di circostanze univoche a conferma dell'assunto secondo cui l'assegno post-datato per cui è causa sarebbe stato consegnato da T_
(padre) a , e dunque nell'ambito dei rapporti fra la DI IO Controparte_3
SR. e la MG OG SR. (esattamente come afferma il teste ). CP_2
Tanto premesso l'appellante sottopone a censura la sentenza del Tribunale di
Brescia per i seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame si appunta sulla seguente parte del provvedimento impugnato:
“Dall'interrogatorio formale di parte convenuta ( ) è emerso che CP
quest'ultima aveva ricevuto un assegno per il tramite di di Controparte_3
euro 20 mila firmato da e intestato a e che Parte_1 CP
detto assegno gli era stato consegnato a novembre 2007, era postdatato ed era stato dato a garanzia dell'assegno emesso dall'interrogato a favore di T_
ad ottobre 2007, dell'importo di euro 20 mila. Peraltro il convenuto ha riferito di non sapere nulla dei rapporti tra le due società e ha negato che l'assegno era pagina 18 di 26 stato restituito da a . Ciò posto la circostanza Controparte_3 CP_2
sulla quale l'attore opponente voleva ottenere la confessione di controparte non risulta provata. Anzi il convenuto ha precisato che l'assegno era stato posto al sicuro in cassaforte nello studio di ” Controparte_3
L'appellante lamenta vizio logico (e giuridico) di motivazione;
sostiene che il
Tribunale avrebbe omesso di considerare la valenza confessoria della ammissione di sul fatto che l'assegno gli era stato consegnato CP
dal fratello , non dall'opponente; assume che tale circostanza avrebbe Pt_2
contraddetto l'assunto dell'opposto secondo cui l'assegno gli sarebbe stato dato direttamente da a garanzia (perché post-datato) della Parte_1
restituzione di un asserito prestito erogato direttamente da in CP
favore di . Al contrario in sede di interpello l'opposto aveva Parte_1
ammesso che non era stato quest'ultimo a consegnargli l'assegno, ma il fratello
. A riprova del fatto che non vi erano stati rapporti diretti fra Controparte_3
le parti del presente giudizio e che l'assegno era stato emesso su richiesta del padre (amministratore di DI IO SR.) nell'ambito dei rapporti CP_2
con (quale amministratore di MG OG SR.). E a Controparte_3
conferma dell'attendibilità del teste , in particolare laddove egli CP_2
aveva confermato il cap. 9 dedotto dall'opponente, secondo cui l'assegno sarebbe stato consegnato da a nell'ambito dei CP_2 Controparte_3
rapporti fra le società rispettivamente rappresentate.
pagina 19 di 26 Col secondo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura, per difetto di motivazione, il seguente passo dell'impugnata sentenza:
« , di contro, ha provato di aver consegnato all'attore la somma CP
di euro 20 mila tramite assegno bancario in data 31.10.2007 (doc. 1 comparsa
di costituzione)».
Sostiene che l'affermazione sul punto del Tribunale sarebbe o destituita di qualsiasi fondamento. Ciò per le ragioni già più sopra esposte: l'affermazione di cui alla comparsa di risposta del 28/07/2018 secondo cui l'assegno azionato monitoriamente sarebbe stato stato emesso in (garanzia della) restituzione di un asserito prestito di pari importo dallo stesso erogato a Parte_1
tramite il proprio assegno n. 5155140192 non avrebbe potuto ritenersi sorretta da idonea prova, posto che la controparte aveva prodotto esclusivamente la matrice di quest'ultimo assegno (doc. 1 fasc. ed il proprio estratto CP
conto bancario al 30/11/07 (doc. 2 fasc. , documenti da cui risultava CP
sì l'avvenuto incasso dell'assegno in data 6/11/07, ma non poteva emergere l'identità del soggetto che l'aveva incassato, né di quello a cui l'assegno stesso era stato intestato. Doveva pertanto concludersi nel senso dell'assenza di idonea prova dell'erogazione da parte di di un prestito a favore CP
di per € 20.000,00. Parte_1
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la decisione del giudice di prime cure di ritenere inattendibile il teste e quindi di CP_2 pagina 20 di 26 non ritenere raggiunta la prova sulle circostanze di fatto dedotte a prova testimoniale e da lui confermate, in assenza di riscontro esterno orale o documentale. Per un verso sostiene esservi invece tale riscontro esterno,
costituito anzitutto dalla documentazione comprovante i rapporti tra le due società DI IO SR e MG OG SR (docc.8-12) e per altro verso dalla dichiarazione a carattere confessorio di che l'assegno gli era CP
stato consegnato non da ma dal fratello . Per altro Parte_1 Pt_2
verso contesta la motivazione addotta a sostegno della ritenuta inattendibilità,
in quanto il rapporto di parentela del teste con l'opponente non basta a renderlo inattendibile e altrettanto non può predicarsene l'inattendibilità in ragione dell'esser stato amministratore della società DI IO SR, posto che la stessa non è parte del presente giudizio.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta invece come erronea la ritenuta attendibilità del teste ,; anzitutto quest'ultimo aveva fatto Testimone_1
riferimento ad un assegno di € 20.000,00 intestato a con CP
scadenza fine aprile 2008, ma ha dichiarato di non ricordarne il numero, con conseguente mancata prova del fatto che si tratti dell'assegno per cui è causa;
in secondo luogo si trattava di deposizione de relato, la quale, come tale,
richiedeva riscontri oggettivi esterni, che non potevano essere costituiti – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – dall'emissione e produzione in giudizio dell'assegno, né dalle affermazioni rese in proprio favore dall'opposto in sede pagina 21 di 26 di interrogatorio formale.
***
Va premesso che non è stata posta in discussione con l'atto d'appello l'affermazione circa l'applicabilità della regola dell'astrazione processuale, di cui all'art.1988 cc, con riferimento alla situazione, qui in considerazione, della produzione, quale chirografo, della fotocopia di assegno post-datato.
Né è stata posta in discussione l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'opponente non aveva negato l'originaria sussistenza dell'obbligazione portata dall'assegno, a valere quale atto ricognitivo, né la sua validità, ma aveva sostenuto che l'obbligazione a garanzia della quale egli aveva emesso il titolo sarebbe venuta ad estinzione a seguito di intervenuta definizione dei rapporti in allora intercorrenti tra la società facente capo ai genitori dell'emittente e quella di cui era amministratore il fratello dell'opposto.
Permane, pertanto, l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio: non è
l'opposto a dover fornire prova del credito e del rapporto che l'ha generato, ma
è l'opponente a dover fornire prova della sua estinzione.
Ciò premesso, quanto al primo motivo, ritiene il collegio che l'ammissione da parte dell'opposto di aver ricevuto in consegna l'assegno per cui è causa dal fratello, anziché direttamente dall'emittente, se può costituire elemento pagina 22 di 26 indiziante circa la plausibilità dell'assunto secondo cui il titolo sarebbe stato emesso a garanzia di un credito vantato dalla società MG OG SR verso la società DI IO SR, non appare di alcuna utilità con riguardo all'ulteriore affermazione secondo la quale tale situazione sarebbe stata superata per effetto della successiva definizione dei rapporti tra le due società, che avrebbe fatto venir meno la pregressa esposizione della DI IO SR nei confronti della
MG OG SR.
Quanto al secondo motivo, la prospettata insufficienza di prova in ordine al rapporto di mutuo tra le parti deve ritenersi per quanto precede irrilevante, non essendo appunto il ricorrente, opposto, tenuto a fornir prova del credito,
portato dall'atto ricognitivo monitoriamente azionato, bensì l'opponente a dover fornir prova dell'estinzione del debito a suo carico, che ne risulta.
Per le medesime considerazioni non appare di rilievo il quarto motivo, perché,
anche a voler escludere qualsiasi rilevanza sul piano probatorio alle dichiarazioni rese dal teste , non ne deriverebbe comunque la Testimone_1
prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione asseritamente garantita con l'emissione dell'assegno per cui è causa.
Prova che invece dovrebbe ritenersi sussistente ove si ritenesse dimostrata l'intervenuta restituzione dell'assegno in originale al suo emittente o, prima ancora, al padre dello stesso.
pagina 23 di 26 Con ciò si viene al terzo motivo di gravame, che è quello effettivamente decisivo. Se, infatti, si dovesse ritenere attendibile la deposizione del teste e quindi vere le circostanze di fatto da lui confermate ne Testimone_2
verrebbe confermata la restituzione del titolo e quindi la prova dell'estinzione dell'obbligazione.
Ritiene tuttavia il collegio che a tale conclusione non sia possibile pervenire.
Anche infatti a voler escludere qualsiasi rilevanza, sul piano della valutazione circa l'attendibilità della deposizione, al rapporto parentale tra testimone e parte opponente, ed anche a voler minimizzare il peso dell'interesse di fatto del teste all'affermazione dell'intervenuta definizione del potenziale contenzioso tra la sua società, poi fallita, e quella del fratello dell'opposto, resta tuttavia un'obiezione logica alla stessa ricostruzione proposta da parte appellante e,
quindi, all'attendibilità della deposizione testimoniale che ha dato conferma alle deduzioni dalla stessa formulate.
L'obiezione in discorso sta nel fatto che se ad è stato restituito CP_2
l'assegno in originale perché ne facesse consegna al figlio , che l'aveva T_
emesso, ovvero perché lo tenesse per sé, l'opponente, in un caso come nell'altro, avrebbe agevolmente potuto fornire prova di tale restituzione mediante produzione in originale del titolo ovvero, se del caso, mediante richiesta di esibizione dello stesso al padre . CP_2
Ciò perché una volta restituito a quest'ultimo l'assegno doveva essere in suo pagina 24 di 26 possesso, oppure, in alternativa, doveva esser tornato in possesso di T_
.
[...]
Il che rende, come si è detto, di per sé assai poco verosimile la stessa prospettazione di parte opponente e del tutto inattendibile la deposizione del teste non potendosi attribuire alcun peso all'affermazione di CP_2
quest'ultimo di aver ricevuto in restituzione l'assegno in originale, non essendo essa accompagnata da alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per le quali lo stesso non ne avrebbe conservato il possesso.
Ne consegue la conferma, seppur con diversa motivazione, della decisione del giudice di primo grado.
***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alle indicazioni di cui alla nota spese, predisposta in ottemperanza ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 5.20026.000,01 sino ad euro ,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
pagina 25 di 26
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1961/2021 del Tribunale di
Brescia.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre ad oneri di legge.
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 178/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a con il patrocinio dell'avv. PERUGINI LUCA , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MORARU SILVIA , elettivamente CP domiciliato in VIA FRATELLI FOLONARI 7 25126 BRESCIA presso il difensore avv. MORARU SILVIA
APPELLATO pagina 1 di 26 e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/01/2025 avente ad oggetto:
Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
20/07/2021 con il n. 1961/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1961 in data 20/7/2021
del Tribunale di Brescia, revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
975/18 in data 28/2/2018 del Tribunale di Brescia e rigettare le domande tutte proposte da nei confronti di siccome infondate CP Parte_1
sia in fatto che in diritto
Dell'appellato
“Rigettarsi il proposto appello siccome inammissibile e infondato in fatto come in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Spese del presente grado del giudizio rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così in sentenza lo svolgimento del giudizio di primo grado:
< chiedeva al Tribunale di CP
Brescia di ingiungere a il pagamento immediato in suo favore Parte_1
pagina 2 di 26 della somma di euro 20.000, oltre interessi di mora, nella misura del saggio legale, dalla scadenza del 30.04.2008 sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite.
A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo il ricorrente deduceva che aveva emesso assegno bancario, che Parte_1
produceva, per la somma di euro 20.000 risultato scoperto.
Il giudice designato, ritenuto che la domanda del ricorrente non fosse sufficientemente provata, invitava quest'ultimo a depositare presso la cancelleria del Tribunale l'originale dell'assegno.
pertanto, dato atto dell'intervenuto smarrimento del titolo, CP
depositava copia del verbale di ricezione della denuncia orale, sporta dal di lui fratello, , relativa allo smarrimento del suddetto assegno (n. di serie: Pt_2
514411429104).
Il giudice, dunque, emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
ingiungendo all'attoreopponente di pagare al ricorrente le somme dallo stesso richieste nel ricorso, evidenziando la possibilità di emettere decreto ingiuntivo anche in assenza del deposito del titolo originale.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 975/2018 del 28.02.2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, proponeva opposizione chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 649
pagina 3 di 26 cpc;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare le domande avversarie.
A sostegno delle proprie domande l'attore deduceva:
che il convenuto era amministratore unico della società MG PROGECO
SRL;
che i genitori di erano soci della società EDIL FIORE SRL Parte_1
dichiarata fallita in data 17.09.2008;
che le suddette società avevano intrattenuto rapporti commerciali;
che verso la fine del 2007 aveva emesso l'assegno bancario Parte_1
oggetto di causa, in favore di di importo di euro 20.0000, a CP
garanzia dell'esposizione della DI IO SR, su accordo degli amministratori delle due società;
che nei primi mesi del 2008 l'assegno veniva restituito a , in CP_2
quanto erano stati definitivamente regolati i rapporti di dare e avere fra le due menzionate società;
che, infatti, si trattava di assegno postdatato e peraltro il ricorrente non era stato in grado di depositare in cancelleria l'originale, ma solo una denuncia di smarrimento peraltro effettuata in epoca successiva alla data in cui il giudice del rito monitorio aveva intimato al ricorrente di esibire l'originale ex art.640
cpc. pagina 4 di 26 Si costituiva in giudizio il convenuto opposto eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità/improcedibilità/irricevibilità del deposito telematico del
16.05.2018 degli allegati dal n. 2 al n. 12, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza (eccezione peraltro non riproposta in sede di conclusioni).
Nel merito, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite e condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
In particolare, il convenuto evidenziava:
che aveva provato di aver consegnato all'attore la somma di euro 20 CP
mila tramite assegno bancario, incassato da quest'ultimo in data 2.11.2007;
che si era impegnato a restituire la predetta somma entro il 30.04.2008, T_
emettendo assegno postdatato;
che, di contro, l'attore-opponente non aveva dimostrato l'estinzione del contratto di mutuo, ma aveva contestato semplicemente la causale del versamento;
che la postdatazione dell'assegno dava luogo a mera irregolarità non anche a nullità del titolo.
Alla prima udienza, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i pagina 5 di 26 termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc.
Successivamente, ammetteva le prove orali e ne delegava l'assunzione al GOP.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito della quale, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.>>
***
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 975/2018 emesso dal Tribunale
di Brescia in data 28.02.2018, ed ha condannato l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza n.1961/2021 ha proposto tempestivo appello
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono; costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame CP
avversario col favore delle spese.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto qui rileva, a fondamento della decisione qui impugnata il giudice di pagina 6 di 26 prime cure ha svolto le seguenti considerazioni.
1. All'esito dell'istruttoria è emersa la prova della liquidità, certezza e esigibilità del credito ingiunto. Il credito è documentato dalla copia dell'assegno (doc. n. 5 comparsa di costituzione) e dalla denuncia di smarrimento del suddetto assegno effettuata da (fratello del Controparte_3
ricorrente) in data 06.02.2018. Tale denuncia è stata depositata nel procedimento monitorio a seguito della richiesta di integrazione formulata dal
Giudice, Dott.ssa , ex art. 640 cpc. Tali documenti, come ritenuto dal Pt_3
giudice del monitorio, permettono l'emissione del decreto ingiuntivo anche in assenza di deposito del titolo originale valendo la fotocopia dell'assegno quale promessa di pagamento ed essendo già scaduto il termine per il protesto.
2. L'assegno è uno strumento di pagamento che rinviene la sua disciplina nel
R.D 1736/1933. Differisce dunque dalla cambiale che è uno strumento di credito. E' sempre pagabile a vista (nonostante la prassi di emettere assegni post-datati). Il nostro ordinamento conosce due figure di assegno, ovvero l'assegno cd bancario e quello cd circolare. L'assegno bancario ha la stessa struttura della cambiale tratta. È un documento su cui unilateralmente l'emittente o traente sottoscrive l'ordine incondizionato rivolto alla banca trattaria, il cui nome è indicato sul modulo, di pagare a vista una somma di danaro determinata a favore del beneficiario, ossia il prenditore, indicato sul titolo. Tra traente e prenditore l'assegno bancario vale come promessa di pagina 7 di 26 pagamento ex art. 1988 c.c. L'emissione di assegni bancari deve essere autorizzata dalla banca, che stipula con il cliente la convenzione assegni, e gli consegna un carnet di assegni prestampati. L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza presso la banca di una adeguata provvista (che può
essere costituita in svariati modi es. apertura di credito presso la banca).
L'assegno è sempre pagabile a vista anche se presentato prima del giorno falsamente indicato sul titolo come data di emissione.
3. Il procedimento in esame è stato radicato a seguito della notifica da parte del debitore ingiunto dell'atto di citazione in opposizione, con cui quest'ultimo ha citato in giudizio il creditore ingiungente evidenziando l'estinzione del credito posto a fondamento dell'emissione del titolo stesso.
4 Il giudice del rito monitorio, anche in assenza del deposito del titolo originale, dopo aver chiesto l'integrazione documentale ex art. 640 cpc,
rilevato che il aveva smarrito l'assegno, come dimostrato dalla CP
denuncia di smarrimento nei termini sopra descritti, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sulla base della fotocopia del titolo,
precisando che quest'ultima vale come promessa di pagamento.
5. L'art. 633 cpc prevede le condizioni di ammissibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'art. 634 cpc esplicita la nozione di prova di scritta, tra cui rientra anche l'assegno ancorché prodotto in copia e non in originale.
Invero, la giurisprudenza si è interrogata sul tenore dell'art. 66 Legge pagina 8 di 26 Cambiaria e 58 Legge Assegni e ha concluso affermando che: “Ai fini
dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi
qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti
attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente
– per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire
l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art.
642 c.p.c. – la produzione di detto assegno in fotocopia” (ex multis Cass.
12388/2000).
6. La promessa di pagamento ex art. 1988 cc determina l'inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza dell'obbligazione sottostante, dispensando colui a favore del quale è fatta dal provare il rapporto fondamentale.
7. Nel caso in esame, quindi, (beneficiario dell'assegno) non è CP
soggetto all'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione della promessa di pagamento, spettando all'attore-opponente dimostrare l'avvenuta estinzione della suddetta obbligazione.
8. All'esito dell'istruttoria esperita l'attore non è stato in grado di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante.
8.1 Anzitutto si fa richiamo alle considerazioni espresse dal GI con ordinanza ex art.649 cpc (con la quale si era affermato quanto segue: <<…rilevato che,
pagina 9 di 26 confermata dall'opponente l'emissione dell'assegno bancario postdatato posto
a fondamento dell'ingiunzione, l'onere di provare l'avvenuta estinzione del
debito riconosciuto e la restituzione del titolo grava sul debitore, la cui
deduzione sul rapporto sottostante intercorrente tra soggetti diversi
dall'emittente e dal beneficiario del titolo, a garanzia del quale sarebbe stato
emesso l'assegno bancario, e dell'avvenuta estinzione dei rapporti garantiti
medesimi inter alios, sono allo stato generiche e di non pronta soluzione,
inidonee a contrastare la valenza del titolo in copia posto a fondamento
dell'ingiunzione e dichiarato smarrito (condotta sufficiente ex art.73 L.
assegni, trattandosi di assegno non trasferibile)….>>).
8.2 Anche all'esito dell'istruttoria il quadro non è mutato;
le prove orali non sono state in grado di dimostrare l'avvenuta estinzione del rapporto sottostante l'emissione dell'assegno bancario in oggetto.
8.3 Entrambe le parti sono state sottoposte a interrogatorio formale, mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito.
8.4 Dall'interrogatorio formale di parte convenuta ( ) è emerso CP
che quest'ultima aveva ricevuto un assegno per il tramite di Controparte_3
di euro 20 mila firmato da e intestato a e che Parte_1 CP
detto assegno gli era stato consegnato a Novembre 2007, era postdatato ed era stato dato a garanzia dell'assegno emesso dall'interrogato a favore di T_
ad ottobre 2007, dell'importo di euro 20 mila. Peraltro, il convenuto ha riferito pagina 10 di 26 di non sapere nulla dei rapporti tra le due società e ha negato che l'assegno fosse stato restituito da a . Il convenuto ha Controparte_3 CP_2
precisato che l'assegno era stato posto al sicuro in cassaforte nello studio di
. Controparte_3
8.5 Dall'interrogatorio formale dell'attore ( ) si evince, poi, Parte_1
soltanto che l'interrogato aveva emesso un assegno post datato in data
30.04.2008 a favore di di importo di euro 20 mila. CP
8.6 Pertanto, l'attore, deferendo l'interrogatorio formale a parte convenuta, non
è riuscito a dimostrare l'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio sottostante l'emissione dell'assegno in questione.
8.7 di contro, ha provato di aver consegnato all'attore la CP
somma di euro 20 mila tramite assegno bancario in data 31.10.2007 (doc. 1
comparsa di costituzione) e che aveva emesso assegno Parte_1
postdatato di pari importo.
8.8 Il teste padre di e legale rappresentante CP_2 Parte_1
della DI IO SR ha deposto confermandoli sui capitoli 8 (“in particolare, alla
fine del 2007 e concordarono che, a garanzia della Controparte_3 CP_2
esposizione della DI IO SR., venisse emesso un assegno da parte di in Parte_1
favore di , dell'importo di euro 20.000,00, con l'intesa che detto assegno CP
sarebbe stato restituito a seguito della regolazione dei pagamenti dovuti da DI IO SR.”),
9 (“in attuazione di detto accordo, ha emesso l'assegno n. 5.144.114.291-04 Parte_1
pagina 11 di 26 per cui è causa, che ha consegnato al padre , il quale a sua volta l'ha CP_2
consegnato a ”), 10 (“quanto sopra avvenne prima della fine del 2007, Controparte_3
ma l'assegno fu post datato al 30/4/08”), 11 (“successivamente, nei primi mesi del 2008,
furono regolati i rap porti di dare/avere fra le due menzionate società, e l'assegno in
questione fu restituito da a ”), 13 (“il suddetto assegno fu Controparte_3 CP_2
invece, come detto, emesso in garanzia di un credito vantato dalla società MG PROGECO
SR. nei confronti della società DI IO SR., e fu poi restituito a da CP_2 CP_3
quando la DI IO SR. ha provveduto al pagamento del debito”) della memoria
[...]
n. 2 di parte opponente.
8.9 Il teste tuttavia, è scarsamente attendibile, essendo padre CP_2
dell'attore opponente e legale rappresentante della DI IO SR e pertanto,
non indifferente alla causa. L'identificazione dei testimoni ex art. 252 cpc consente non solo l'esclusione del teste colpito da incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma è volta anche a fondare l'attendibilità del teste, intesa quale generica capacità di dire la verità. Le dichiarazioni rese dal teste CP_2
non possono quindi fornire elemento di prova, non trovando alcun
[...]
riscontro esterno né orale né documentale.
8.10 Unica testimonianza apprezzabile dal giudice è quella di che Testimone_1
aveva tenuto la contabilità di . Il teste, sentito sul cap 1 di Controparte_3
parte convenuta opposta (“Vero che il 31.10.2007 il sig. ha prestato, CP
senza interessi, al sig. €20.000,00 con l'assegno bancario n. Parte_1
5.155.140.192”), ha precisato che aveva accesso alla cassaforte di CP pagina 12 di 26 , nella quale aveva rinvenuto un assegno di euro 20 mila con data fine Pt_2
aprile 2008. Ha altresì riferito che ( gli aveva spiegato che Pt_2 CP
aveva prestato dei soldi a e che l'assegno CP Parte_1
rappresentava la restituzione del suddetto denaro. Trattasi di testimonianza de relato, la quale, secondo la giurisprudenza, può suffragare il convincimento del giudice se confortata da altri elementi di giudizio oggettivi e concordanti con la deposizione resa dal teste, sempreché non sia possibile chiamare a deporre direttamente colui che abbia riferito la narrazione dei fatti. Nel caso in esame tali elementi vanno individuati, anzitutto, nella stessa emissione e produzione in giudizio dell'assegno, che, come detto, costituisce promessa di pagamento.
La circostanza riferita da trova poi ulteriore riscontro in quanto emerso TE
dall'interrogatorio formale di . CP
9. In definitiva, il giudice ha ritenuto le prove orali introdotte non in grado di sovvertire l'onere probatorio, che stante il dettato di cui all'art. 1988 cc gravava sull'attore opponente.
***
L'appellante, prima di procedere all'illustrazione dei motivi di gravame,
introduce un'ampia premessa anzitutto rilevando la presenza di una discrasia tra le versioni proposte dalla controparte in ordine al presunto smarrimento del titolo:
pagina 13 di 26 - in data 20 febbraio 2018, tre mesi circa dopo l'invito da parte del giudice, in data 27/11/2027, al deposito dell'assegno in originale, la parte opposta aveva prodotto denuncia (allegata all'istanza del 22/02/2018) sporta in data
6/02/2018 da , fratello del ricorrente, con cui lo stesso aveva Controparte_3
affermato di aver smarrito il titolo «presumibilmente dal 01/12/2017 al
15/12/2017 in luogo sconosciuto», nell'istanza del 22/02/2018, presentata al
Giudice del monitorio per giustificare l'inottemperanza all'ordine di esibizione dell'originale dell'assegno, il procuratore dell'opposto aveva dichiarato di averlo «consegnato al cliente» «dopo il deposito del ricorso», ed aveva aggiunto che, nell'intervallo compreso fra il deposito del ricorso e l'ordine di esibizione del Giudice («nel frattempo»), il cliente ( «aveva CP
consegnato l'assegno al fratello, affinché lo depositasse in Controparte_3
cassaforte, purtroppo ha perso l'assegno in oggetto, come ha dichiarato dalla
Stazione dei Carabinieri di Gussago, che dal 1.12.2017 al 15.12.2017 è stata
vittima di smarrimento dell'assegno»;
invece nella comparsa di costituzione e risposta, del 28/07/2018, l'opposto,
premesso: a) che l'assegno azionato monitoriamente era stato rilasciato da a in data 2/11/2007, post-datato al 30/4/2008, Parte_1 CP
in garanzia della restituzione di un prestito di pari importo che CP
aveva erogato a in pari data (2/11/2007) tramite il proprio Parte_1
assegno n. 5155140192; b) che a tal fine aveva prodotto la matrice pagina 14 di 26 dell'assegno ed il proprio estratto conto al 30/11/2007, comprovante il relativo incasso in data 6/11/2007, ma non anche l'identità del beneficiario né
l'indicazione del soggetto al cui ordine era stato emesso l'assegno, aveva affermato: 1) di aver fatto consegna nell'ottobre 2012 dell'assegno monitoriamente azionato al fratello perché lo custodisse Controparte_3
nella sua cassaforte e 2) che, quando in data 27/11/2017 il Giudice ne aveva ordinato l'esibizione, egli aveva « chiesto al fratello l'originale>> e questi gli aveva risposto di non averlo trovato perché nel frattempo aveva fatto il trasloco della sede della società MG OG ed aveva sparso la documentazione in diverse postazioni, e di averne quindi fatto a lungo la ricerca, purtroppo senza esito, così che, non trovandolo, aveva sporto denuncia di smarrimento.
Circostanza, quest'ultima, atta a dimostrare che l'attestazione di conformità
all'originale dell'assegno allegato in copia al ricorso per decreto ingiuntivo era stata resa senza alcuna preventiva visione dell'asserito originale. Nella
memoria istruttoria del 9/5/2019 (seconda pagina), poi, il aveva CP
affermato che l'assegno azionato monitoriamente era custodito nella cassaforte di «almeno fino al mese di ottobre 2012», aggiungendo che Controparte_3
nel mese di dicembre 2017 «il sig. essendogli chiesto dal Controparte_3
convenuto l'originale dell'assegno (…) perché era nella sua cassaforte e
doveva depositarlo presso la Cancelleria (…), non trovandolo, ha sporto la
denuncia»
pagina 15 di 26 L'appellante, sottolineando la propria giovane età (25 anni) all'epoca dei fatti per cui è causa, afferma di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di sorta con l'opposto e sottolinea il fatto che tale circostanza era stata confermata dalla stessa controparte in sede di interrogatorio formale, avendo CP_4
dichiarato in proposito quanto segue: «a me è arrivato un assegno per il
tramite di ». Controparte_3
A conferma del proprio assunto, secondo cui l'assegno sarebbe stato emesso a garanzia di un credito della società MG PROGECO SR, di cui era amministratore unico , fratello dell'opposto , Controparte_3 CP
nei confronti della società EDILFIORE SR, di cui erano soci i genitori dell'opponente ( e ), società poi Parte_1 CP_2 Persona_1
dichiarata fallita in data 17/09/2008, l'appellante fa richiamo ai propri documenti (da 8 a 12) atti a comprovare la sussistenza tra le due società di intense relazioni commerciali negli anni 2006 e 2007, con conseguente frequente insorgenza di reciproche partite di credito e debito, così che poteva capitare che i rispettivi amministratori procurassero dei titoli, firmati dai rispettivi familiari, a garanzia della regolazione dei reciproci rapporti di dare-
avere. In tale contesto si sarebbe inserita l'emissione dell'assegno per cui è
causa.
L'appellante rileva, inoltre, che il padre , sentito come CP_2
testimone, aveva confermato, che quale amministratore della DI IO SR, pagina 16 di 26 egli aveva concordato con , amministratore della MG Controparte_3
PROGECO SR, che, a garanzia della esposizione di DI IO SR, venisse emesso dal figlio un assegno dell'importo di € 20.000,00; si trattava di T_
un assegno post-datato, così che in sede di interpello aveva CP
confermato che l'assegno gli era stato consegnato dal fratello nel Pt_2
novembre 2007 con post-datazione al 30/4/2008; successivamente si sarebbero definiti i rapporti di dare ed avere fra le due società, e l'assegno sarebbe stato restituito a , come espressamente confermato da quest'ultimo CP_2
nella deposizione testimoniale sopra richiamata. Il che avrebbe costituito l'effettiva ragione per la quale il ricorrente non era stato in grado di produrre al
Giudice della fase monitoria l'originale del titolo.
Per converso, quanto alla tesi sostenuta da parte opposta, l'appellante sostiene che l'opposto non avrebbe fornito prova dell'asserito prestito CP
Cont che sostiene di avere erogato a ed a garanzia della cui Parte_4
restituzione sarebbe stato emesso l'assegno post-datato per cui è causa. A detta dell'appellante non potrebbe costituire prova di tale asserito prestato la documentazione prodotta da parte opposta, posto che ne poteva derivare la prova dell'avvenuto incasso in data 6/11/2007 dell'assegno n. 5155140192
emesso da ma non anche del soggetto che l'avrebbe incassato, senza CP
che peraltro possa ricavarsi alcunché di utile dalla deposizione del teste TE
, il quale aveva ammesso di non avere alcuna conoscenza diretta di tale
[...]
pagina 17 di 26 asserito prestito, che gli sarebbe stato riferito da . Controparte_3
Sulla base delle precedenti consierazioni e attesa l'inverosimiglianza della tesi dello smarrimento dell'assegno da parte di , conseguirebbe, Controparte_3
secondo l'appellante, da un lato la totale mancanza di prova di qualsiasi prestito erogato da in favore di e dall'altro la CP Parte_1
presenza di una serie di circostanze univoche a conferma dell'assunto secondo cui l'assegno post-datato per cui è causa sarebbe stato consegnato da T_
(padre) a , e dunque nell'ambito dei rapporti fra la DI IO Controparte_3
SR. e la MG OG SR. (esattamente come afferma il teste ). CP_2
Tanto premesso l'appellante sottopone a censura la sentenza del Tribunale di
Brescia per i seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame si appunta sulla seguente parte del provvedimento impugnato:
“Dall'interrogatorio formale di parte convenuta ( ) è emerso che CP
quest'ultima aveva ricevuto un assegno per il tramite di di Controparte_3
euro 20 mila firmato da e intestato a e che Parte_1 CP
detto assegno gli era stato consegnato a novembre 2007, era postdatato ed era stato dato a garanzia dell'assegno emesso dall'interrogato a favore di T_
ad ottobre 2007, dell'importo di euro 20 mila. Peraltro il convenuto ha riferito di non sapere nulla dei rapporti tra le due società e ha negato che l'assegno era pagina 18 di 26 stato restituito da a . Ciò posto la circostanza Controparte_3 CP_2
sulla quale l'attore opponente voleva ottenere la confessione di controparte non risulta provata. Anzi il convenuto ha precisato che l'assegno era stato posto al sicuro in cassaforte nello studio di ” Controparte_3
L'appellante lamenta vizio logico (e giuridico) di motivazione;
sostiene che il
Tribunale avrebbe omesso di considerare la valenza confessoria della ammissione di sul fatto che l'assegno gli era stato consegnato CP
dal fratello , non dall'opponente; assume che tale circostanza avrebbe Pt_2
contraddetto l'assunto dell'opposto secondo cui l'assegno gli sarebbe stato dato direttamente da a garanzia (perché post-datato) della Parte_1
restituzione di un asserito prestito erogato direttamente da in CP
favore di . Al contrario in sede di interpello l'opposto aveva Parte_1
ammesso che non era stato quest'ultimo a consegnargli l'assegno, ma il fratello
. A riprova del fatto che non vi erano stati rapporti diretti fra Controparte_3
le parti del presente giudizio e che l'assegno era stato emesso su richiesta del padre (amministratore di DI IO SR.) nell'ambito dei rapporti CP_2
con (quale amministratore di MG OG SR.). E a Controparte_3
conferma dell'attendibilità del teste , in particolare laddove egli CP_2
aveva confermato il cap. 9 dedotto dall'opponente, secondo cui l'assegno sarebbe stato consegnato da a nell'ambito dei CP_2 Controparte_3
rapporti fra le società rispettivamente rappresentate.
pagina 19 di 26 Col secondo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura, per difetto di motivazione, il seguente passo dell'impugnata sentenza:
« , di contro, ha provato di aver consegnato all'attore la somma CP
di euro 20 mila tramite assegno bancario in data 31.10.2007 (doc. 1 comparsa
di costituzione)».
Sostiene che l'affermazione sul punto del Tribunale sarebbe o destituita di qualsiasi fondamento. Ciò per le ragioni già più sopra esposte: l'affermazione di cui alla comparsa di risposta del 28/07/2018 secondo cui l'assegno azionato monitoriamente sarebbe stato stato emesso in (garanzia della) restituzione di un asserito prestito di pari importo dallo stesso erogato a Parte_1
tramite il proprio assegno n. 5155140192 non avrebbe potuto ritenersi sorretta da idonea prova, posto che la controparte aveva prodotto esclusivamente la matrice di quest'ultimo assegno (doc. 1 fasc. ed il proprio estratto CP
conto bancario al 30/11/07 (doc. 2 fasc. , documenti da cui risultava CP
sì l'avvenuto incasso dell'assegno in data 6/11/07, ma non poteva emergere l'identità del soggetto che l'aveva incassato, né di quello a cui l'assegno stesso era stato intestato. Doveva pertanto concludersi nel senso dell'assenza di idonea prova dell'erogazione da parte di di un prestito a favore CP
di per € 20.000,00. Parte_1
Col terzo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la decisione del giudice di prime cure di ritenere inattendibile il teste e quindi di CP_2 pagina 20 di 26 non ritenere raggiunta la prova sulle circostanze di fatto dedotte a prova testimoniale e da lui confermate, in assenza di riscontro esterno orale o documentale. Per un verso sostiene esservi invece tale riscontro esterno,
costituito anzitutto dalla documentazione comprovante i rapporti tra le due società DI IO SR e MG OG SR (docc.8-12) e per altro verso dalla dichiarazione a carattere confessorio di che l'assegno gli era CP
stato consegnato non da ma dal fratello . Per altro Parte_1 Pt_2
verso contesta la motivazione addotta a sostegno della ritenuta inattendibilità,
in quanto il rapporto di parentela del teste con l'opponente non basta a renderlo inattendibile e altrettanto non può predicarsene l'inattendibilità in ragione dell'esser stato amministratore della società DI IO SR, posto che la stessa non è parte del presente giudizio.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta invece come erronea la ritenuta attendibilità del teste ,; anzitutto quest'ultimo aveva fatto Testimone_1
riferimento ad un assegno di € 20.000,00 intestato a con CP
scadenza fine aprile 2008, ma ha dichiarato di non ricordarne il numero, con conseguente mancata prova del fatto che si tratti dell'assegno per cui è causa;
in secondo luogo si trattava di deposizione de relato, la quale, come tale,
richiedeva riscontri oggettivi esterni, che non potevano essere costituiti – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – dall'emissione e produzione in giudizio dell'assegno, né dalle affermazioni rese in proprio favore dall'opposto in sede pagina 21 di 26 di interrogatorio formale.
***
Va premesso che non è stata posta in discussione con l'atto d'appello l'affermazione circa l'applicabilità della regola dell'astrazione processuale, di cui all'art.1988 cc, con riferimento alla situazione, qui in considerazione, della produzione, quale chirografo, della fotocopia di assegno post-datato.
Né è stata posta in discussione l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'opponente non aveva negato l'originaria sussistenza dell'obbligazione portata dall'assegno, a valere quale atto ricognitivo, né la sua validità, ma aveva sostenuto che l'obbligazione a garanzia della quale egli aveva emesso il titolo sarebbe venuta ad estinzione a seguito di intervenuta definizione dei rapporti in allora intercorrenti tra la società facente capo ai genitori dell'emittente e quella di cui era amministratore il fratello dell'opposto.
Permane, pertanto, l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio: non è
l'opposto a dover fornire prova del credito e del rapporto che l'ha generato, ma
è l'opponente a dover fornire prova della sua estinzione.
Ciò premesso, quanto al primo motivo, ritiene il collegio che l'ammissione da parte dell'opposto di aver ricevuto in consegna l'assegno per cui è causa dal fratello, anziché direttamente dall'emittente, se può costituire elemento pagina 22 di 26 indiziante circa la plausibilità dell'assunto secondo cui il titolo sarebbe stato emesso a garanzia di un credito vantato dalla società MG OG SR verso la società DI IO SR, non appare di alcuna utilità con riguardo all'ulteriore affermazione secondo la quale tale situazione sarebbe stata superata per effetto della successiva definizione dei rapporti tra le due società, che avrebbe fatto venir meno la pregressa esposizione della DI IO SR nei confronti della
MG OG SR.
Quanto al secondo motivo, la prospettata insufficienza di prova in ordine al rapporto di mutuo tra le parti deve ritenersi per quanto precede irrilevante, non essendo appunto il ricorrente, opposto, tenuto a fornir prova del credito,
portato dall'atto ricognitivo monitoriamente azionato, bensì l'opponente a dover fornir prova dell'estinzione del debito a suo carico, che ne risulta.
Per le medesime considerazioni non appare di rilievo il quarto motivo, perché,
anche a voler escludere qualsiasi rilevanza sul piano probatorio alle dichiarazioni rese dal teste , non ne deriverebbe comunque la Testimone_1
prova dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione asseritamente garantita con l'emissione dell'assegno per cui è causa.
Prova che invece dovrebbe ritenersi sussistente ove si ritenesse dimostrata l'intervenuta restituzione dell'assegno in originale al suo emittente o, prima ancora, al padre dello stesso.
pagina 23 di 26 Con ciò si viene al terzo motivo di gravame, che è quello effettivamente decisivo. Se, infatti, si dovesse ritenere attendibile la deposizione del teste e quindi vere le circostanze di fatto da lui confermate ne Testimone_2
verrebbe confermata la restituzione del titolo e quindi la prova dell'estinzione dell'obbligazione.
Ritiene tuttavia il collegio che a tale conclusione non sia possibile pervenire.
Anche infatti a voler escludere qualsiasi rilevanza, sul piano della valutazione circa l'attendibilità della deposizione, al rapporto parentale tra testimone e parte opponente, ed anche a voler minimizzare il peso dell'interesse di fatto del teste all'affermazione dell'intervenuta definizione del potenziale contenzioso tra la sua società, poi fallita, e quella del fratello dell'opposto, resta tuttavia un'obiezione logica alla stessa ricostruzione proposta da parte appellante e,
quindi, all'attendibilità della deposizione testimoniale che ha dato conferma alle deduzioni dalla stessa formulate.
L'obiezione in discorso sta nel fatto che se ad è stato restituito CP_2
l'assegno in originale perché ne facesse consegna al figlio , che l'aveva T_
emesso, ovvero perché lo tenesse per sé, l'opponente, in un caso come nell'altro, avrebbe agevolmente potuto fornire prova di tale restituzione mediante produzione in originale del titolo ovvero, se del caso, mediante richiesta di esibizione dello stesso al padre . CP_2
Ciò perché una volta restituito a quest'ultimo l'assegno doveva essere in suo pagina 24 di 26 possesso, oppure, in alternativa, doveva esser tornato in possesso di T_
.
[...]
Il che rende, come si è detto, di per sé assai poco verosimile la stessa prospettazione di parte opponente e del tutto inattendibile la deposizione del teste non potendosi attribuire alcun peso all'affermazione di CP_2
quest'ultimo di aver ricevuto in restituzione l'assegno in originale, non essendo essa accompagnata da alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per le quali lo stesso non ne avrebbe conservato il possesso.
Ne consegue la conferma, seppur con diversa motivazione, della decisione del giudice di primo grado.
***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alle indicazioni di cui alla nota spese, predisposta in ottemperanza ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale
10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 5.20026.000,01 sino ad euro ,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1961/2021 del Tribunale di
Brescia.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre ad oneri di legge.
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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