Articolo 465 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 465.
(Inchiesta sommaria)


L'autorita' marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare:
1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave;
2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonche', quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonche', ove del caso, di fotografie e di rilievi;
3) l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalita', del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione;
4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalita' e della residenza.
Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entita' del sinistro lo richiedano.
L'autorita' inquirente deve trasmettere all'autorita' competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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