Art. 22.
Gli Istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalita' e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.
Gli Istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalita' e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.