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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7107/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - BU 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN BU Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER-923-2024-1346 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2973/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Mendicino e di AN BU Srl, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe relativo ad omesso versamento Tari anni
2018 e 2019.
Con il ricorso si denuncia: 1) infondatezza della pretesa tributaria dal momento che la ricorrente utilizza la autovettura indicata nel preavviso di fermo per il suo trasporto esclusivo ed esigenze primarie, in quanto la stessa è stata dichiarata invalida civile al 75% con riconoscimento dell'handicap di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92, con espressa dicitura di “.....invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.......”; 2) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, indicato nel preavviso di fermo impugnato con il n° 1285 ed asseritamente notificato il 29.11.23; 3) decadenza quinquennale dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, Legge 296/06; 4) prescrizione quinquennale della pretesa tributaria per quanto concerne la Tari anno 2018.
Il Comune di Mendicino non si è costituito, AN BU ha concluso per il rigetto del ricorso, la ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'udienza del 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché, con assorbimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, con cui si denuncia omessa notifica dell'atto presupposto al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Come correttamente dedotto dalla ricorrente con le memorie illustrative datate 28.11.25, si rileva che AN
BU Srl ha depositato in atti documentazione inconferente rispetto all'oggetto della presente controversia.
Premesso che il preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio richiama espressamente il prodromico atto impositivo n° 1285, asseritamente notificato il 29.11.23 e riferito a Tari anni 2018 e 2019, si rileva che AN BU ha depositato un avviso di accertamento, un sollecito di pagamento e un diverso preavviso di fermo amministrativo, tutti riferiti ad omesso versamento Tari anni 2016 e 2017, non 2018 e 2019.
La conseguenza è che, come fondatamente denunciato dalla ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio, datato 4.9.24 e riferito a Tari 2018 e 2019, non risulta essere stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico, tra cui l'avviso di accertamento e liquidazione n° 1285.
Tanto impone l'annullamento del preavviso di fermo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) condanna in solido i due enti convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7107/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - BU 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN BU Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER-923-2024-1346 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2973/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Mendicino e di AN BU Srl, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe relativo ad omesso versamento Tari anni
2018 e 2019.
Con il ricorso si denuncia: 1) infondatezza della pretesa tributaria dal momento che la ricorrente utilizza la autovettura indicata nel preavviso di fermo per il suo trasporto esclusivo ed esigenze primarie, in quanto la stessa è stata dichiarata invalida civile al 75% con riconoscimento dell'handicap di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92, con espressa dicitura di “.....invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.......”; 2) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, indicato nel preavviso di fermo impugnato con il n° 1285 ed asseritamente notificato il 29.11.23; 3) decadenza quinquennale dal potere di accertamento ex art. 1, comma 161, Legge 296/06; 4) prescrizione quinquennale della pretesa tributaria per quanto concerne la Tari anno 2018.
Il Comune di Mendicino non si è costituito, AN BU ha concluso per il rigetto del ricorso, la ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'udienza del 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché, con assorbimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, con cui si denuncia omessa notifica dell'atto presupposto al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Come correttamente dedotto dalla ricorrente con le memorie illustrative datate 28.11.25, si rileva che AN
BU Srl ha depositato in atti documentazione inconferente rispetto all'oggetto della presente controversia.
Premesso che il preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio richiama espressamente il prodromico atto impositivo n° 1285, asseritamente notificato il 29.11.23 e riferito a Tari anni 2018 e 2019, si rileva che AN BU ha depositato un avviso di accertamento, un sollecito di pagamento e un diverso preavviso di fermo amministrativo, tutti riferiti ad omesso versamento Tari anni 2016 e 2017, non 2018 e 2019.
La conseguenza è che, come fondatamente denunciato dalla ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio, datato 4.9.24 e riferito a Tari 2018 e 2019, non risulta essere stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico, tra cui l'avviso di accertamento e liquidazione n° 1285.
Tanto impone l'annullamento del preavviso di fermo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) condanna in solido i due enti convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio Cestone