Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 294
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 luglio 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 29 luglio 1988