Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del protocollo stesso.
Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 294
Articolo 1Articolo 3
- Legge 8 luglio 1988, n. 294
Articolo 2 della Legge 8 luglio 1988, n. 294
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29 luglio 1988
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