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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 720/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù), il 29.12.1992 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO BECCALLI, ricorrente; contro
(C.F. ), nato ad [...]ù); il Controparte_1 C.F._2
23.5.1994 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. avrà residenza e collocamento presso la casa, di proprietà della madre Persona_1 nella quale già da ora risiede abitualmente con la madre e la nonna, signora Persona_2
sita in Primaluna (LC), Via Valleggione n. 4/b.
[...]
3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Disporre che le visite del padre ad avvengano almeno sino a quanto la piccola sarà in Per_1 grado di parlare in modo chiaro e comprensibile e comunque sino al compimento del sesto anno di età, nella modalità già oggi attuata, ovvero una volta la settimana, la domenica (o eventualmente in altro giorno in cui il padre avrà il riposo lavorativo settimanale, previa comunicazione alla madre) presso la residenza della madre (da intendersi come località della visita) senza che la piccola trascorra mai la notte fuori casa.
A partire dal sesto anno di età di , invece, il padre, a seconda della propria volontà, Per_1 possibilità e disponibilità e nel massimo interesse della minore, vedrà la figlia a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o, più avanti, dall'uscita di scuola, quando la piccola inizierà a frequentarla) sino alla domenica alle ore 18.00 (orario in cui la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre).
Per quanto riguarda le vacanze estive, a partire dal sesto anno di età della minore, sempre a seconda della volontà, possibilità e disponibilità del padre, potrà passare con quest'ultimo 07 giorni, Per_1 anche non consecutivamente.
Il padre comunicherà entro il 31.04 di ogni anno, alla madre, il periodo prescelto per le ferie da trascorrere con . Per_1
Mentre per le vacanze di Natale il padre potrà trascorrere con la figlia, alternativamente con la madre, il periodo dal 24.12 al 31.12, o quello dal 31.12 al 06.01, indicando, già sin da ora, che per l'anno 2028 trascorrerà il periodo dal 31.12 al 06.01.2029 con il padre. Le vacanze pasquali Per_1 saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre. Per l'anno 2028
trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_1
4. Disporre, inoltre, che il padre, signor provveda al mantenimento di Controparte_1
, in via indiretta, mediante versamento alla madre, signora , Per_1 Parte_2 dell'importo mensile (che già le riconosce) di Euro 500,00 (per 12 mensilità), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma deve considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dal provvedimento di disposizione del pagamento), purché l'indice sia positivo. L'importo mensile come sopra indicato e quantificato dovrà essere bonificato sul conto corrente della madre, in essere presso ed avente il seguente CP_2 iban [...]
5. Disporre che il padre, signor provveda anche al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese eccedenti l'ordinaria amministrazione, come da protocollo emesso ed in vigore presso Codesto Illustrissimo Tribunale.
6. Autorizzare, già da ora, la ricorrente a trascorrere alcuni mesi durante l'anno in Perù, portando con sé , compatibilmente con gli impegni e le necessità di quest'ultima, al fine di farla Per_1 integrare nella propria comunità famigliare e culturale ivi presente, previa, comunque, comunicazione al padre della data della partenza e di quella del ritorno, e consentendo allo stesso, per tutta la durata del soggiorno, la possibilità di contattare la figlia, anche quotidianamente, sia telefonicamente che con collegamenti video.
7. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare ex DM 55/14 come aggiornato dal Decreto 147/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 6.5.2025, Parte_2
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nata la figlia (a Lecco, il 12.4.2022) e chiedendo, in particolare, che sia Persona_1 disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la propria abitazione, regolamentazione del diritto di visita paterno, contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario e suddivisione al 50% per le spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. poco CP_1 tempo dopo la nascita della figlia e che, da tale momento, lo stesso risiede nel Comune di Varese e frequenta la minore con cadenza pressoché settimanale, contribuendo al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
La sig.ra ha tuttavia rilevato come il resistente abbia comunque assunto Parte_2 un atteggiamento sfuggevole e poco coerente, che ha reso difficoltosa la gestione della figlia e ha precluso la possibilità di introdurre un giudizio consensuale.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, premesso che l'ex compagno si era già dichiarato disponibile ad accettare le modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale che la stessa aveva proposto, ha spiegato che l'affidamento condiviso, così come il collocamento della minore presso la propria abitazione, sarebbe la soluzione maggiormente tutelante per la figlia. Ha inoltre proposto un articolato calendario di visite padre/figlia, che tiene conto della tenera età della bambina e del legale affettivo con l'altro genitore.
Per quanto riguardo il contributo al mantenimento della minore, parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente inoccupata e ha chiesto che venga data continuità all'impegno, assunto spontaneamente dal sig. , il quale provvede mensilmente a corrispondere l'importo mensile di € 500,00. CP_1
All'udienza del 16.9.2025, il sig. non comparso, né si è costituito, cosicché, previo CP_1 controllo della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ne è stata dichiarata la contumacia, e parte ricorrente, previa rinuncia delle proprie istanze istruttorie, ha discusso la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate come in atti. La causa è stata pertanto rimesso al Collegio per la decisione.
2. Affidamento condiviso. Collocamento della minore. Non sussistendo ragioni ostative all'accoglimento delle domande attoree e concordemente con quanto argomentato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso l'abitazione materna.
[...]
Tale decisione si rende opportuna a fronte delle allegazioni attoree e del preminente interesse della minore di preservare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e tenuto conto del fatto che il padre, pur abitando distante, è comunque presente nella vita della figlia. Inoltre, tenuto conto del fatto che la bambina ha sempre vissuto con la madre e che, per quanto piccola, sia inserita nei rapporti e nel contesto sociale materno, il Collegio ritiene accoglibile la richiesta attorea di mantenere il Collocamento attualmente in essere, anche al fine di preservare i riferimenti, le abitudini di vita ed i legami, a cui la bambina è abituata.
3. Contributo al mantenimento della minore e diritto di visita paterno. Parimenti, devono trovare accoglimento le domande della ricorrente in ordine al contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente e alla regolamentazione del suo diritto di visita.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente sul suo attuale stato di disoccupazione, dell'aiuto ricevuto dalla propria madre e dal proprio fratello e di quanto corrisposto spontaneamente dal sig.
[...]
in assenza di informazioni circa la situazione reddituale di quest'ultimo, il Collegio ritiene CP_1 di dover determinare il contributo al mantenimento della minore, nella misura richiesta in ricorso.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra
, fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte Parte_2 della figlia, la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerate le modalità di frequentazione attualmente in essere tra il padre e la minore, come dedotte in ricorso, che denotano, pur in assenza di sua costituzione nel presente giudizio, un interesse del resistente nei confronti della figlia, visto l'ampio e articolato calendario dedotto in ricorso, che tiene conto delle difficoltà ad esprimersi della bambina e prevede un possibile ampliamento del diritto visita paterno al raggiungimento del sesto anno di età della bambina, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente quanto richiesto dalla sig.ra . Parte_2
Parimenti, può trovare accoglimento la richiesta della madre, di autorizzazione a trascorrere alcuni mesi con la minore nel proprio paese di origine, non essendo emerse ragioni ostative che possano lasciar anche solo presumere che sia contrario all'interesse di trascorrere del tempo in Perù, Per_1 per integrarsi – come auspicato dalla ricorrente – nella propria comunità familiare e culturale.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione del totale accoglimento delle domande attoree, cosicché le spese di lite, quantificate in euro 2905,00, per onorari, oltre accessori, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_2 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DISPONE
1. l'affidamento condiviso della minore (nata a [...], il [...]), ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. che abbia residenza e collocamento presso la casa di proprietà della Persona_1 madre nella quale già ora risiede abitualmente con la madre e la nonna, signora Persona_2
sita in Primaluna (LC), Via Valleggione n. 4/b.
[...]
3. che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4. che le visite del padre ad avvengano con le seguenti modalità: Per_1
- almeno sino a quanto la piccola sarà in grado di parlare in modo chiaro e comprensibile e comunque sino al compimento del sesto anno di età, nella modalità già oggi attuata, ovvero una volta la settimana, la domenica (o eventualmente in altro giorno in cui il padre avrà il riposo lavorativo settimanale, previa comunicazione alla madre) presso la residenza della madre (da intendersi come località della visita) senza che la piccola trascorra mai la notte fuori casa;
- a partire dal sesto anno di età di il padre, a seconda della propria volontà, possibilità e Per_1 disponibilità e nel massimo interesse della minore, vedrà la figlia a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o, più avanti, dall'uscita di scuola, quando la piccola inizierà a frequentarla) sino alla domenica alle ore 18.00 (orario in cui la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre);
- per quanto riguarda le vacanze estive, a partire dal sesto anno di età della minore, sempre a seconda della volontà, possibilità e disponibilità del padre, potrà passare con quest'ultimo 7 giorni, Per_1 anche non consecutivamente. Il padre dovrà comunicare entro il 31.04 di ogni anno, alla madre, il periodo prescelto per le ferie da trascorrere con;
Per_1
- per le vacanze di Natale il padre potrà trascorrere con la figlia, alternativamente con la madre, il periodo dal 24.12 al 31.12, o quello dal 31.12 al 06.01, indicando, già sin da ora, che per l'anno 2028
trascorrerà il periodo dal 31.12 al 06.01.2029 con il padre;
Per_1
- le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre. Per l'anno 2028 trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_1
5. che provveda al mantenimento di , in via indiretta, Controparte_1 Per_1 mediante versamento alla madre, sig.ra , dell'importo mensile Parte_2 di € 500,00 (per 12 mensilità), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma deve considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dal provvedimento di disposizione del pagamento), purché l'indice sia positivo, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta, con bonifico sul conto corrente della madre, in essere presso ed avente il CP_2 seguente iban [...] 5:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
AUTORIZZA la ricorrente a trascorrere alcuni mesi durante l'anno in Perù, portando con sé , Per_1 compatibilmente con gli impegni e le necessità di quest'ultima, al fine di farla integrare nella propria comunità famigliare e culturale ivi presente, previa, comunque, comunicazione al padre della data della partenza e di quella del ritorno, e consentendo allo stesso, per tutta la durata del soggiorno, la possibilità di contattare la figlia, anche quotidianamente, sia telefonicamente che con collegamenti video.
NA
a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_2 lite che liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 720/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù), il 29.12.1992 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO BECCALLI, ricorrente; contro
(C.F. ), nato ad [...]ù); il Controparte_1 C.F._2
23.5.1994 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. avrà residenza e collocamento presso la casa, di proprietà della madre Persona_1 nella quale già da ora risiede abitualmente con la madre e la nonna, signora Persona_2
sita in Primaluna (LC), Via Valleggione n. 4/b.
[...]
3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Disporre che le visite del padre ad avvengano almeno sino a quanto la piccola sarà in Per_1 grado di parlare in modo chiaro e comprensibile e comunque sino al compimento del sesto anno di età, nella modalità già oggi attuata, ovvero una volta la settimana, la domenica (o eventualmente in altro giorno in cui il padre avrà il riposo lavorativo settimanale, previa comunicazione alla madre) presso la residenza della madre (da intendersi come località della visita) senza che la piccola trascorra mai la notte fuori casa.
A partire dal sesto anno di età di , invece, il padre, a seconda della propria volontà, Per_1 possibilità e disponibilità e nel massimo interesse della minore, vedrà la figlia a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o, più avanti, dall'uscita di scuola, quando la piccola inizierà a frequentarla) sino alla domenica alle ore 18.00 (orario in cui la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre).
Per quanto riguarda le vacanze estive, a partire dal sesto anno di età della minore, sempre a seconda della volontà, possibilità e disponibilità del padre, potrà passare con quest'ultimo 07 giorni, Per_1 anche non consecutivamente.
Il padre comunicherà entro il 31.04 di ogni anno, alla madre, il periodo prescelto per le ferie da trascorrere con . Per_1
Mentre per le vacanze di Natale il padre potrà trascorrere con la figlia, alternativamente con la madre, il periodo dal 24.12 al 31.12, o quello dal 31.12 al 06.01, indicando, già sin da ora, che per l'anno 2028 trascorrerà il periodo dal 31.12 al 06.01.2029 con il padre. Le vacanze pasquali Per_1 saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre. Per l'anno 2028
trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_1
4. Disporre, inoltre, che il padre, signor provveda al mantenimento di Controparte_1
, in via indiretta, mediante versamento alla madre, signora , Per_1 Parte_2 dell'importo mensile (che già le riconosce) di Euro 500,00 (per 12 mensilità), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma deve considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dal provvedimento di disposizione del pagamento), purché l'indice sia positivo. L'importo mensile come sopra indicato e quantificato dovrà essere bonificato sul conto corrente della madre, in essere presso ed avente il seguente CP_2 iban [...]
5. Disporre che il padre, signor provveda anche al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese eccedenti l'ordinaria amministrazione, come da protocollo emesso ed in vigore presso Codesto Illustrissimo Tribunale.
6. Autorizzare, già da ora, la ricorrente a trascorrere alcuni mesi durante l'anno in Perù, portando con sé , compatibilmente con gli impegni e le necessità di quest'ultima, al fine di farla Per_1 integrare nella propria comunità famigliare e culturale ivi presente, previa, comunque, comunicazione al padre della data della partenza e di quella del ritorno, e consentendo allo stesso, per tutta la durata del soggiorno, la possibilità di contattare la figlia, anche quotidianamente, sia telefonicamente che con collegamenti video.
7. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare ex DM 55/14 come aggiornato dal Decreto 147/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 6.5.2025, Parte_2
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nata la figlia (a Lecco, il 12.4.2022) e chiedendo, in particolare, che sia Persona_1 disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la propria abitazione, regolamentazione del diritto di visita paterno, contribuzione in via diretta al mantenimento ordinario e suddivisione al 50% per le spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. poco CP_1 tempo dopo la nascita della figlia e che, da tale momento, lo stesso risiede nel Comune di Varese e frequenta la minore con cadenza pressoché settimanale, contribuendo al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
La sig.ra ha tuttavia rilevato come il resistente abbia comunque assunto Parte_2 un atteggiamento sfuggevole e poco coerente, che ha reso difficoltosa la gestione della figlia e ha precluso la possibilità di introdurre un giudizio consensuale.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, premesso che l'ex compagno si era già dichiarato disponibile ad accettare le modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale che la stessa aveva proposto, ha spiegato che l'affidamento condiviso, così come il collocamento della minore presso la propria abitazione, sarebbe la soluzione maggiormente tutelante per la figlia. Ha inoltre proposto un articolato calendario di visite padre/figlia, che tiene conto della tenera età della bambina e del legale affettivo con l'altro genitore.
Per quanto riguardo il contributo al mantenimento della minore, parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente inoccupata e ha chiesto che venga data continuità all'impegno, assunto spontaneamente dal sig. , il quale provvede mensilmente a corrispondere l'importo mensile di € 500,00. CP_1
All'udienza del 16.9.2025, il sig. non comparso, né si è costituito, cosicché, previo CP_1 controllo della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ne è stata dichiarata la contumacia, e parte ricorrente, previa rinuncia delle proprie istanze istruttorie, ha discusso la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate come in atti. La causa è stata pertanto rimesso al Collegio per la decisione.
2. Affidamento condiviso. Collocamento della minore. Non sussistendo ragioni ostative all'accoglimento delle domande attoree e concordemente con quanto argomentato dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso l'abitazione materna.
[...]
Tale decisione si rende opportuna a fronte delle allegazioni attoree e del preminente interesse della minore di preservare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e tenuto conto del fatto che il padre, pur abitando distante, è comunque presente nella vita della figlia. Inoltre, tenuto conto del fatto che la bambina ha sempre vissuto con la madre e che, per quanto piccola, sia inserita nei rapporti e nel contesto sociale materno, il Collegio ritiene accoglibile la richiesta attorea di mantenere il Collocamento attualmente in essere, anche al fine di preservare i riferimenti, le abitudini di vita ed i legami, a cui la bambina è abituata.
3. Contributo al mantenimento della minore e diritto di visita paterno. Parimenti, devono trovare accoglimento le domande della ricorrente in ordine al contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente e alla regolamentazione del suo diritto di visita.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente sul suo attuale stato di disoccupazione, dell'aiuto ricevuto dalla propria madre e dal proprio fratello e di quanto corrisposto spontaneamente dal sig.
[...]
in assenza di informazioni circa la situazione reddituale di quest'ultimo, il Collegio ritiene CP_1 di dover determinare il contributo al mantenimento della minore, nella misura richiesta in ricorso.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra
, fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte Parte_2 della figlia, la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerate le modalità di frequentazione attualmente in essere tra il padre e la minore, come dedotte in ricorso, che denotano, pur in assenza di sua costituzione nel presente giudizio, un interesse del resistente nei confronti della figlia, visto l'ampio e articolato calendario dedotto in ricorso, che tiene conto delle difficoltà ad esprimersi della bambina e prevede un possibile ampliamento del diritto visita paterno al raggiungimento del sesto anno di età della bambina, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente quanto richiesto dalla sig.ra . Parte_2
Parimenti, può trovare accoglimento la richiesta della madre, di autorizzazione a trascorrere alcuni mesi con la minore nel proprio paese di origine, non essendo emerse ragioni ostative che possano lasciar anche solo presumere che sia contrario all'interesse di trascorrere del tempo in Perù, Per_1 per integrarsi – come auspicato dalla ricorrente – nella propria comunità familiare e culturale.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione del totale accoglimento delle domande attoree, cosicché le spese di lite, quantificate in euro 2905,00, per onorari, oltre accessori, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_2 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
DISPONE
1. l'affidamento condiviso della minore (nata a [...], il [...]), ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. che abbia residenza e collocamento presso la casa di proprietà della Persona_1 madre nella quale già ora risiede abitualmente con la madre e la nonna, signora Persona_2
sita in Primaluna (LC), Via Valleggione n. 4/b.
[...]
3. che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4. che le visite del padre ad avvengano con le seguenti modalità: Per_1
- almeno sino a quanto la piccola sarà in grado di parlare in modo chiaro e comprensibile e comunque sino al compimento del sesto anno di età, nella modalità già oggi attuata, ovvero una volta la settimana, la domenica (o eventualmente in altro giorno in cui il padre avrà il riposo lavorativo settimanale, previa comunicazione alla madre) presso la residenza della madre (da intendersi come località della visita) senza che la piccola trascorra mai la notte fuori casa;
- a partire dal sesto anno di età di il padre, a seconda della propria volontà, possibilità e Per_1 disponibilità e nel massimo interesse della minore, vedrà la figlia a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o, più avanti, dall'uscita di scuola, quando la piccola inizierà a frequentarla) sino alla domenica alle ore 18.00 (orario in cui la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre);
- per quanto riguarda le vacanze estive, a partire dal sesto anno di età della minore, sempre a seconda della volontà, possibilità e disponibilità del padre, potrà passare con quest'ultimo 7 giorni, Per_1 anche non consecutivamente. Il padre dovrà comunicare entro il 31.04 di ogni anno, alla madre, il periodo prescelto per le ferie da trascorrere con;
Per_1
- per le vacanze di Natale il padre potrà trascorrere con la figlia, alternativamente con la madre, il periodo dal 24.12 al 31.12, o quello dal 31.12 al 06.01, indicando, già sin da ora, che per l'anno 2028
trascorrerà il periodo dal 31.12 al 06.01.2029 con il padre;
Per_1
- le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre. Per l'anno 2028 trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Per_1
5. che provveda al mantenimento di , in via indiretta, Controparte_1 Per_1 mediante versamento alla madre, sig.ra , dell'importo mensile Parte_2 di € 500,00 (per 12 mensilità), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma deve considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dal provvedimento di disposizione del pagamento), purché l'indice sia positivo, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta, con bonifico sul conto corrente della madre, in essere presso ed avente il CP_2 seguente iban [...] 5:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
AUTORIZZA la ricorrente a trascorrere alcuni mesi durante l'anno in Perù, portando con sé , Per_1 compatibilmente con gli impegni e le necessità di quest'ultima, al fine di farla integrare nella propria comunità famigliare e culturale ivi presente, previa, comunque, comunicazione al padre della data della partenza e di quella del ritorno, e consentendo allo stesso, per tutta la durata del soggiorno, la possibilità di contattare la figlia, anche quotidianamente, sia telefonicamente che con collegamenti video.
NA
a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_2 lite che liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada