CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2533/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2164/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Az. Osp. Santobono Pausilipon - 06854100630
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO PIGNORAMEN n. 20240002156441099508585 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19410/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha inteso impugnare ATTO PIGNORAMEN n. 20240002156441099508585 BOLLO che trova origine nell' omesso pagamento della tassa auto 2016.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Municipia SPA, ritualmente convenuta, non si è costituita
Si costituisce la Regione Campania che esibisce copia dell' avviso di accertamento prodromico ritualmente notificato
Rimarca la legittimità del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Campania ha dato prova di aver notificato in data 09.11.2019 a mani proprie del contribuente l' avviso di accertamento prodromico, cui ha fatto seguito in data 16.07.2022 la notifica di una successiva intimazione che ha precluso il maturarsi di ogni prescrizione
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che vengono liquidati in complessivi 300,00 euro.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2164/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Az. Osp. Santobono Pausilipon - 06854100630
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO PIGNORAMEN n. 20240002156441099508585 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19410/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha inteso impugnare ATTO PIGNORAMEN n. 20240002156441099508585 BOLLO che trova origine nell' omesso pagamento della tassa auto 2016.
Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Municipia SPA, ritualmente convenuta, non si è costituita
Si costituisce la Regione Campania che esibisce copia dell' avviso di accertamento prodromico ritualmente notificato
Rimarca la legittimità del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Campania ha dato prova di aver notificato in data 09.11.2019 a mani proprie del contribuente l' avviso di accertamento prodromico, cui ha fatto seguito in data 16.07.2022 la notifica di una successiva intimazione che ha precluso il maturarsi di ogni prescrizione
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che vengono liquidati in complessivi 300,00 euro.