Sentenza breve 24 marzo 2025
Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 16/12/2025, n. 22784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22784 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da
Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Carbone e Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso lo studio Natale Carbone in Roma, via Germanico, 172;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Carbone e Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in relazione all’istanza notificata dal Consorzio ricorrente il 7 dicembre 2024, a mezzo p.e.c., con la quale è stato richiesto di riavviare e concludere il procedimento “Istruttoria relativa alla modifica del Disciplinare della D.O.P. “ Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale” con inserimento tutela del frutto di bergamotto di Reggio Calabria e parallelo iter di registrazione di una IGP “Bergamotto di Reggio Calabria ” ;
e per la condanna,
previo accertamento del relativo all’obbligo, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla conclusione del procedimento e all’emissione di un provvedimento esplicito e motivato, con riserva espressa di richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario per il ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto;
e per la nomina
di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria;
Vista l’istanza depositata il 3 ottobre 2025, con la quale la parte ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta;
Vista l’istanza depositata il 24 novembre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’istanza di cui sopra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con istanza depositata il 3 ottobre 2025, il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria (d’ora in poi Consorzio ricorrente), prospettando il protrarsi dell’inerzia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, anche a seguito della pronuncia di questa Sezione, n. 5904/2025, pubblicata il 24 marzo 2025, con la quale la predetta Amministrazione era stata condannata ad emettere entro 90 giorni un provvedimento espresso, in relazione all’istanza presentata dall’odierna parte ricorrente il 7 dicembre 2024, a mezzo p.e.c., per la riattivazione e conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto “Istruttoria relativa alla modifica del Disciplinare della D.O.P. “ Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale” con inserimento tutela del frutto di bergamotto di Reggio Calabria e parallelo iter di registrazione di una IGP “Bergamotto di Reggio Calabria ”, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta .
2. Con memoria depositata il 21 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito che non vi sarebbe stata alcuna inerzia, in quanto il complesso iter procedimentale si era poi concluso giusta nota del 7 ottobre 2025 prot. 0525167, secondo era stata dichiarata “ la chiusura del procedimento amministrativo inerente all’istanza avanzata da codesto Consorzio di tutela con la nota del 2 agosto 2023 (prot. Masaf n. 0410470/2023), relativa alla richiesta di modifica del disciplinare del “Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale” per la parte relativa all’inclusione nella DOP oltre all’olio essenziale anche del frutto fresco di Bergamotto di Reggio Calabria ”; successivamente, con la nota del 9 ottobre 2025 prot. 0535251, era stata inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la documentazione necessaria, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 9 del D.M. 14 ottobre 2013.
Per tali ragioni, l’Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto dell’istanza de qua .
3. Con nota depositata il 24 novembre 2025, il Consorzio ricorrente, preso atto della conclusione del procedimento amministrativo in questione, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza presentata, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza per la nomina del Commissario ad acta , l’Avvocatura dello Stato ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del Consorzio ricorrente, insistendo tuttavia per la compensazione delle spese di lite; la causa è stata infine introitata per la decisione.
5. Tanto premesso, va dichiarata l’improcedibilità sull’istanza presentata dal Consorzio ricorrente - in disparte ogni questione sull’omessa notifica della predetta istanza - stante l’esplicita dichiarazione formulata con la nota depositata il 21 novembre 2025.
6. Spese di lite compensate, tenuto conto della particolare complessità istruttoria del procedimento amministrativo di che trattasi e dei ragionevoli tempi necessari per la sua conclusione a seguito della sentenza n. 5904/2025 di questa Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sull’istanza di nomina del Commissario ad acta , come in epigrafe proposta, in relazione alla sentenza n. 5904/2025 di questa Sezione, la dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | MA Caminiti |
IL SEGRETARIO