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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1829/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 in C/da Poggio Di Vaga, Cod. Fisc. ( , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Micali per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma Persona_1 del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ad ATP
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando il contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u., all'esito degli accertamenti peritali, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (““Rachialgia lombare in paziente obeso, OSAS e BPCO, diabete non insulino dipendente, depressione maggiore con decadimento cognitivo iniziale. Cardiopatia II-III
NYHA”) lo rendono invalido nella misura del 100%, con decorrenza dal
1 “29.05.2024, data della contestata valutazione della Commissione Medico Legale.
In considerazione del quadro, a genesi pluripatologica, essendo possibile miglioramento delle condizioni cliniche, si suggerisce una visita di revisione a distanza di 24 mesi dalla data di riconoscimento del beneficio” (come da relazione del CTU agli atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (29/01/2024), le spese di lite della fase di ATP e della presente fase vanno compensate nella misura della metà; per la restante metà liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' con CP_1 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1829/2025 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido nella misura del 100% a decorrere dal Parte_1
29/05/2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex L.118/1971 da tale data;
condanna l' alla rifusione a favore di parte ricorrente della metà delle spese CP_1 processuali (della fase di ATP e della presente fase) che liquida – nell'intero in relazione ad entrambe le fasi - in complessivi 3.864,00 (€ 1.168,50 + € 2.695,50) oltre spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per la restante metà le spese processuali;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio liquidate con separati decreti.
Catania, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1829/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 in C/da Poggio Di Vaga, Cod. Fisc. ( , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Micali per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma Persona_1 del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ad ATP
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando il contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u., all'esito degli accertamenti peritali, ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (““Rachialgia lombare in paziente obeso, OSAS e BPCO, diabete non insulino dipendente, depressione maggiore con decadimento cognitivo iniziale. Cardiopatia II-III
NYHA”) lo rendono invalido nella misura del 100%, con decorrenza dal
1 “29.05.2024, data della contestata valutazione della Commissione Medico Legale.
In considerazione del quadro, a genesi pluripatologica, essendo possibile miglioramento delle condizioni cliniche, si suggerisce una visita di revisione a distanza di 24 mesi dalla data di riconoscimento del beneficio” (come da relazione del CTU agli atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (29/01/2024), le spese di lite della fase di ATP e della presente fase vanno compensate nella misura della metà; per la restante metà liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' con CP_1 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1829/2025 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido nella misura del 100% a decorrere dal Parte_1
29/05/2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex L.118/1971 da tale data;
condanna l' alla rifusione a favore di parte ricorrente della metà delle spese CP_1 processuali (della fase di ATP e della presente fase) che liquida – nell'intero in relazione ad entrambe le fasi - in complessivi 3.864,00 (€ 1.168,50 + € 2.695,50) oltre spese forfettarie al 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per la restante metà le spese processuali;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio liquidate con separati decreti.
Catania, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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