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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa AN Di Maio, nella causa iscritta al N.
16083 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO GIANCARLO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
RI VA resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 09.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni della ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal 08.01.2024;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. PELLEGRINO
GIANCARLO
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/02/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CTU.
La causa all'udienza del 09.12.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Premesso che veniva nominato nuovo CTU che, alla luce della documentazione medica depositata e dei rilievi formulati, concludeva riconoscendo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione a far data dal 08.01.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , Persona_1 vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 09/12/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
AN Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa AN Di Maio, nella causa iscritta al N.
16083 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO GIANCARLO ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
RI VA resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 09.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni della ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal 08.01.2024;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. PELLEGRINO
GIANCARLO
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/02/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CTU.
La causa all'udienza del 09.12.2025 previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Premesso che veniva nominato nuovo CTU che, alla luce della documentazione medica depositata e dei rilievi formulati, concludeva riconoscendo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione a far data dal 08.01.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , Persona_1 vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 09/12/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
AN Di Maio
2