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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 11 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4185/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente del CdA, , con sede legale in Parte_1 Parte_2 Napoli via Delle Repubbliche Marinare n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. ), con studio in Napoli, via Roberto Bracco, 45, CodiceFiscale_1 giusta procura in alce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 la parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.371/2024/0000305072000 ricevuto il 2.2.2024 a mezzo PEC, con successivo invito a regolarizzare ricevuto il 13.2.2024, con cui si chiedeva il pagamento delle note di rettifica con le quali sono stati recuperati, ex articolo 1 comma
1175 L.296/06, gli sgravi contributivi per mancanza di regolarità contributiva mese del mese di novembre 2022. La società ha eccepito l'inesistenza della irregolarità contributiva e il pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato per evitare l'emissione di un UR negativo, domandando l'annullamento dell'avviso di
1 addebito e dell'invito a regolarizzare nonché la restituzione dell'importo già pagato. la
Società nelle more dello svolgimento
Si costituiva è costituito l' , contestando le avverse argomentazioni, concludendo CP_1
per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che il pagamento spontaneo delle somme pretese con l'ava impugnato, effettuato dalla parte istante in data 19.2.24, non impedisce alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione;
deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente.
Va premesso che la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla ditta a titolo di agevolazioni contributive rivelatesi non spettanti a seguito dei controlli telematizzati operati
CP_ dall' CP_ In particolare, l' ha dedotto che dalle verifiche è emerso che la società non aveva regolarizzato il DM 10/2022 per la matricola 5116218563, nonostante
CP_ l'invito a regolarizzane nei successivi 15 giorni inviato dall' in data
30.01.2023. Solo in data 28.03.2023, oltre i 15 giorni assegnati, la società ha inviato il flusso Uniemens di variazione corretto (cfr. Ticket 71703888). Quindi la ditta ha ricevuto DURC irregolare per agevolazioni n.34296839 al quale è collegata la nota di rettifica 11/2022 oggetto dell'AVA impugnato. CP_ Il ricorrente ha dedotto che “L' ritenendo che la scrivente non avesse diritto agli sgravi summenzionati,
2 ha emesso nota di rettifica per matr. 5116218563 dell'importo di € 6.525,40 periodo rif. 11/2022 (reimmissione con maggiorazione di interessi).Avverso la nota rettificativa è stato proposto ricorso in sede amministrativa ma l'Ente non si è pronunziato
Va premesso che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).
Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del
DM citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di UR interno) resta sospeso.
L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8,
“
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
3 decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite CP_1
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. CP_ Ad avviso dell' il procedimento di contestazione dell'irregolarità contributiva è chiaramente disciplinato e prevede che se l'irregolarità non è sanata nel termine di 15 giorni il DURC non può che essere negativo.
Va rilevato, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con sentenza del Giudice del
La-voro Dott.ssa Galante n. 5391/2025, passata in giudicato, ha accolto analogo ricorso, affermando che “ la cd. squadratura non ha determinato una omissione contributiva, avendo l'azienda versato i contributi dovuti. Conseguentemente,
CP_ deve ritenersi che la contestazione dell' riguarda violazioni di carattere meramente formale e non sostanziale. Ha osservato correttamente la difesa della società opponente che la squadratura degli Uniemens, che costituisce un'omissione meramente formale, non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta la irregolarità ex art. 3 DM 31 gennaio 2015 relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa, potendosi qui richiamare la
4 giurisprudenza per cui il diniego del UR è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (cfr.
Tribunale Roma n. 1490 del 2019, Tribunale di Milano n. 1187 del 2019,
Tribunale di Roma n. 66 del 2022).
In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di Napoli sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, per cui:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia
Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla
CP_ regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”.
Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv.
660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007
(applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che
5 “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertatidagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”.
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi,
CP_ l' dunque ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente.”
CP_ Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono essere pretesi dall' i contributi per il periodo ottobre e novembre 2022. Come affermato nel precedente versato in atti).
Ne consegue la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme già versate in forza dell'avviso CP_ impugnato;
per l'effetto, l' va condannato alla relativa restituzione in favore della società opponente.
In ragione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema
Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese per metà; il residuo, a carico dell' soccombente, è liquidato come da dispositivo in relazione al CP_1
valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2004 00003050 72 000 notificato mediante pec in data 2.2.2024 e dell'invito a regolarizzare del 13.2.2024, con conseguente diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza dell'avviso predetto e pari ad euro €
6.909,79;
6 CP_
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo precedente in favore della società opponente;
CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese di contributo unificato
(euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, il 11/11/2025 - 11/12/2025 Il
Giudice
RT IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/12/2025 in
Cancelleria
7
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 11 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4185/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente del CdA, , con sede legale in Parte_1 Parte_2 Napoli via Delle Repubbliche Marinare n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. ), con studio in Napoli, via Roberto Bracco, 45, CodiceFiscale_1 giusta procura in alce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 la parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.371/2024/0000305072000 ricevuto il 2.2.2024 a mezzo PEC, con successivo invito a regolarizzare ricevuto il 13.2.2024, con cui si chiedeva il pagamento delle note di rettifica con le quali sono stati recuperati, ex articolo 1 comma
1175 L.296/06, gli sgravi contributivi per mancanza di regolarità contributiva mese del mese di novembre 2022. La società ha eccepito l'inesistenza della irregolarità contributiva e il pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato per evitare l'emissione di un UR negativo, domandando l'annullamento dell'avviso di
1 addebito e dell'invito a regolarizzare nonché la restituzione dell'importo già pagato. la
Società nelle more dello svolgimento
Si costituiva è costituito l' , contestando le avverse argomentazioni, concludendo CP_1
per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che il pagamento spontaneo delle somme pretese con l'ava impugnato, effettuato dalla parte istante in data 19.2.24, non impedisce alla medesima di agire al fine di eccepirne la non debenza e chiederne la restituzione;
deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire della società opponente.
Va premesso che la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla ditta a titolo di agevolazioni contributive rivelatesi non spettanti a seguito dei controlli telematizzati operati
CP_ dall' CP_ In particolare, l' ha dedotto che dalle verifiche è emerso che la società non aveva regolarizzato il DM 10/2022 per la matricola 5116218563, nonostante
CP_ l'invito a regolarizzane nei successivi 15 giorni inviato dall' in data
30.01.2023. Solo in data 28.03.2023, oltre i 15 giorni assegnati, la società ha inviato il flusso Uniemens di variazione corretto (cfr. Ticket 71703888). Quindi la ditta ha ricevuto DURC irregolare per agevolazioni n.34296839 al quale è collegata la nota di rettifica 11/2022 oggetto dell'AVA impugnato. CP_ Il ricorrente ha dedotto che “L' ritenendo che la scrivente non avesse diritto agli sgravi summenzionati,
2 ha emesso nota di rettifica per matr. 5116218563 dell'importo di € 6.525,40 periodo rif. 11/2022 (reimmissione con maggiorazione di interessi).Avverso la nota rettificativa è stato proposto ricorso in sede amministrativa ma l'Ente non si è pronunziato
Va premesso che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).
Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del
DM citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di UR interno) resta sospeso.
L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8,
“
1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
3 decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite CP_1
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. CP_ Ad avviso dell' il procedimento di contestazione dell'irregolarità contributiva è chiaramente disciplinato e prevede che se l'irregolarità non è sanata nel termine di 15 giorni il DURC non può che essere negativo.
Va rilevato, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con sentenza del Giudice del
La-voro Dott.ssa Galante n. 5391/2025, passata in giudicato, ha accolto analogo ricorso, affermando che “ la cd. squadratura non ha determinato una omissione contributiva, avendo l'azienda versato i contributi dovuti. Conseguentemente,
CP_ deve ritenersi che la contestazione dell' riguarda violazioni di carattere meramente formale e non sostanziale. Ha osservato correttamente la difesa della società opponente che la squadratura degli Uniemens, che costituisce un'omissione meramente formale, non può dar luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta la irregolarità ex art. 3 DM 31 gennaio 2015 relativa ai pagamenti dovuti dall'impresa, potendosi qui richiamare la
4 giurisprudenza per cui il diniego del UR è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi (cfr.
Tribunale Roma n. 1490 del 2019, Tribunale di Milano n. 1187 del 2019,
Tribunale di Roma n. 66 del 2022).
In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di Napoli sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, per cui:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia
Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla
CP_ regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”.
Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv.
660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007
(applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che
5 “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertatidagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”.
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
In assenza di violazione sostanziale di mancato versamento dei contributi,
CP_ l' dunque ha illegittimamente revocato gli sgravi fruiti dall'opponente.”
CP_ Alla luce delle precedenti considerazioni, non possono essere pretesi dall' i contributi per il periodo ottobre e novembre 2022. Come affermato nel precedente versato in atti).
Ne consegue la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme già versate in forza dell'avviso CP_ impugnato;
per l'effetto, l' va condannato alla relativa restituzione in favore della società opponente.
In ragione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema
Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese per metà; il residuo, a carico dell' soccombente, è liquidato come da dispositivo in relazione al CP_1
valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2004 00003050 72 000 notificato mediante pec in data 2.2.2024 e dell'invito a regolarizzare del 13.2.2024, con conseguente diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza dell'avviso predetto e pari ad euro €
6.909,79;
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- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo precedente in favore della società opponente;
CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese di contributo unificato
(euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, il 11/11/2025 - 11/12/2025 Il
Giudice
RT IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/12/2025 in
Cancelleria
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