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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15339 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I grado iscritta al n° 1493/2025 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 7.10.2025, vertente tra
-) , residente in [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dagli
Avv.ti Lorenzo Albanese Ginammi (C.F. ) e Isabella CodiceFiscale_2
IN (C.F. ), anche disgiuntamente fra loro, nonché C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Palumbo
12, (P.E.C. e Email_1
) - ricorrente – Email_2
contro
- , (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste, Via Machiavelli 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, indirizzo PEC , contumace - resistente - Email_3
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2053 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte costituita ha discusso la causa ed il giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva di aver subito Parte_1
danni a seguito del distacco di una voluminosa porzione di cornicione di un palazzo di proprietà di , che finiva sul veicolo Citroen Controparte_1
mod. AMI tg. X9PXPW di proprietà di e da lui Controparte_2
condotto in locazione;
- in particolare, la mattina di lunedì 11 marzo 2024, era contattato dai
Carabinieri perché il suddetto veicolo, parcheggiato nei pressi del suo luogo di lavoro, nelle apposite strisce adibite al parcheggio, in via Molise, all'altezza del civico n. 19, era stato rinvenuto gravemente danneggiato (con il tetto di vetro completamente distrutto e l'abitacolo completamente allagato per le piogge di quei giorni), a causa del crollo di una voluminosa porzione di cornicione staccatosi dal predetto immobile;
- giunto sul posto, trovava rappresentanti delle forze dell'ordine (Carabinieri,
Vigili del Fuoco e Polizia Locale) intenti ad effettuare i rilievi finalizzati alle attività di verbalizzazione nonché, in rappresentanza della proprietà dello stabile, il dott. Persona_1
- a nulla valevano le richieste di risarcimento dei danni rivolte al responsabile del fatto;
così concludeva il ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, voglia
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
, proprietaria dell'edificio, per il distacco del Controparte_1
cornicione crollato sul Veicolo condotto in locazione finanziaria dal sig.
e per l'effetto Parte_1
- condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da sig. come sopra dedotti e quantificati Parte_1
nella complessiva somma di euro 11.699,86, oltre interessi, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed
IVA”;
- nessuno si costituiva per la resistente, regolarmente citata;
- la causa documentalmente istruita, era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ult. comma ed in detta udienza trattenuta per la decisione;
- la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione;
- non vi è dubbio alcuno, poiché accertato dagli agenti di polizia locale giunti sul posto nell'immediatezza del fatto, che la mattina dell'11.3.2024, in via
Molise altezza civico 19 a Roma, da un immobile di proprietà della
[...]
, si staccava una porzione di cornicione, che finiva sul veicolo CP_1
Citroen AMI tg. X9PXPW di proprietà di e Controparte_2
condotto in locazione dal regolarmente parcheggiato, danneggiandolo Pt_1
gravemente, tanto da dover essere trasportato presso l'officina per le riparazioni con il carroattrezzi;
- nemmeno sussiste dubbio circa la responsabilità della società convenuta, proprietaria dell'immobile da cui si staccò la porzione di cornicione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2053 c.c., mancando ogni prova che l'evento non fosse a lei addebitabile;
- come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. 34401/2023), “La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta
a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della res – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile”;
- ne consegue che la resistente, proprietaria dell'immobile da cui si staccò la porzione di cornicione, va condannata a risarcire i danni subìti dal ricorrente, da liquidarsi come segue;
- risulta in atti che il ricorrente ha sostenuto le spese di riparazione del mezzo, come da fattura del 5.10.2024, informata a criteri di economicità e necessità delle riparazioni, per l'importo di € 4.644,44, regolarmente versato;
- risulta altresì provato l'esborso, da parte dell'attore, della somma di €
252,00 per il soccorso stradale, poiché il mezzo, dopo l'evento, non era marciante, come da fattura in atti;
- quanto alle ulteriori voci di danno, si osserva quanto segue;
- non vi è dubbio che la parte danneggiata abbia diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo quando l'impossibilità di disporre del mezzo comporti l'esborso di somme;
- tuttavia il danno da fermo tecnico, che non va valutato in re ipsa ma richiede la prova della sua sussistenza, è subordinato al tempo necessario per la riparazione del mezzo e, nel caso, di specie, non può non rilevarsi come il mezzo sia rimasto in officina per oltre 5 mesi, senza che sia stata fornita prova della necessità di una siffatta permanenza del mezzo per la riparazione;
- ne consegue che non può essere riconosciuto al ricorrente l'ingente importo
(nemmeno tutto fatturato) relativo al parcheggio della Volvo presso il Garage
Barberini da aprile a luglio, potendosi in via equitativa riconoscere una somma pari ad € 300,00; - non trova invece alcuna giustificazione la richiesta di rimborso del noleggio di una vettura 500L nel breve periodo di maggio;
- nemmeno può riconoscersi il pagamento della somma richiesta dal legale dell'odierno ricorrente nella nota pro forma per l'assistenza giudiziale, non essendovi prova alcuna che la parte abbia sostenuto il relativo pagamento, avente peraltro ad oggetto soltanto l'invio di due missive e l'invito alla composizione negoziata del 25.10.2024, avendo per il resto il urato da Pt_1
sé le trattative volte all'ottenimento del richiesto risarcimento, come risulta dalla documentazione in atti;
- da ultimo non trova giustificazione nemmeno la richiesta di rimborso delle rate di leasing del mezzo poi riscattato;
- spetta pertanto complessivamente al ricorrente l'importo complessivo di €
5.186,44 oltre interessi, dalla data della domanda, sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM. 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) accoglie la domanda formulata da e per l'effetto condanna Parte_1
la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 5.186,44 oltre interessi come in motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
250,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf come per legge.
Così deciso in Roma, il 3.11.2025. Il Giudice