Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7676 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
7676 /0 1 IN NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU or PAESAGGIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente- R.G.N. 8464/99 Cron. 17703 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 2819 Dott. NR SPAGNA MUSSO Consigliere- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO- Rel. Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: pie studio LI ROLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Jay Big. IL SOLE 2409 6000 per diritti.. 7-GIU, 2011 AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato GUIDI E., IL LIERE difeso dagli avvocati VANNICELLI RENATO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
AT NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFENTE 12, difeso dall'avvocato PACCHIAROTTI VITTORIO DF455264 C\O BRESMES F, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 nonchè contro 555 SALANDRI GIULIA, DI MATTEI DANIELE, DI MATTEI -1- SIMONETTA;
intimati avverso la sentenza n. 723/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato NR GUIDI, per delega depostata in udienza, difensore dell'Avv.R.VANNICELLI del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato nel giugno 1987 DO LI conveniva in giudizio NR AT e gli eredi di LO Di MA chiedendo che fosse accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal AT e dal Di MA in calce al contratto con il quale esso istante e quest'ultimo avevano acquistato un terreno sito in Castelfranco di Rieti, nonché di quelle riportate nell'offerta di vendita (accettata da esso attore) che LA UL, Di MA LE e Di MA IM ( eredi di LO Di MA ) avevano formulato in re- lazione alla quota indivisa del detto terreno di proprietà del loro dante causa. Il AT, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordi- nata, il riconoscimento di un supplemento di prezzo per la maggiore esten- sione dell'area rispetto a quella indicata nel contratto di compravendita. Il convenuto, inoltre, chiedeva l'individuazione e la delimitazione della servitù di passaggio costituita a carico del fondo venduto ed a favore di altra area rimasta di proprietà di esso alienante "secondo quanto stabilito in contratto". Anche gli eredi di LO Di MA si costituivano chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attore nei loro confronti, che il LI fosse condannato al pagamento di £ 18.000.000 quale corrispettivo della vendita della quota di terreno del loro dante causa. Con sentenza 30/12/1994 l'adito tribunale di Rieti: accoglieva le doman- de del LI e del AT e, tra l'altro, dichiarava che la residua proprietà del AT e la servitù di passaggio in suo favore avevano i limiti ed i termini indicati nella espletata c.t.u. Avverso la detta sentenza il LI proponeva gravame al quale resistevano gli appellati. 3 La corte di appello di Roma, con sentenza 10/3/1998, rigettava il grava- me osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: che nella specie non poteva applicarsi il termine annuale di prescrizione di cui all'articolo 1541 c.c. in quanto, come emerso dalla prova testimoniale, l'area in que- stione era rimasta in possesso del venditore per cui, all'atto della proposi- zione della domanda, non era iniziato a decorrere il detto termine prescri- zionale;
che andava invece applicato l'articolo 1538 c.c. trattandosi di una vendita a corpo con estensione reale dell'immobile alienato superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto e con conseguente obbligo dell'acquirente di corrispondere un supplemento di prezzo;
che con l'impugnata sentenza di primo grado non era stata riconosciuta una servitù diversa da quella contenuta nel contratto di compravendita nel quale le parti si erano limitate a indicazioni generiche circa l'estensione della servitù, tanto da determinare la necessità di ottenere sul punto una decisione giudi- ziale;
che, quindi, il tribunale non aveva violato il principio della corrispon- denza tra chiesto e pronunciato ed aveva determinato l'estensione e le mo- dalità di esercizio della servitù contemperando le opposte esigenze del fon- do dominante e di quello servente;
che la decisione impugnata era rimasta nei limiti di cui all'articolo 1065 c.c. ed aveva tenuto conto della situazione dei luoghi nel determinare l'estensione del diritto reale del AT anche in relazione alla larghezza del terreno interessato dall'esercizio del passaggio. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da LI DO con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. NR AT ha resistito con controricorso. Gli eredi Di LO Di MA non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. i Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso DO LI denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente moti- vazione, per aver la corte di appello riconosciuto una servitù in netto con- trasto con quanto dalle parti stabilito nel titolo e diversa da quella richiesta dal AT e ciò pur avendo il giudice di secondo grado dato atto che quest'ultimo non aveva proposto alcuna domanda volta a costituire una ser- vitù in sostituzione di quella pattuita nell'atto di compravendita. Il motivo è infondato. La Corte, letti gli atti processuali ( attività consentita in questa sede di le- gittimità attesa la natura in procedendo del vizio denunciato con il moti- _ vo in esame) e interpretata la domanda riconvenzionale come proposta dal AT nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ritiene in- sussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con W la decisione del giudice di appello il quale, sollecitato da specifico motivo di gravame, ha affermato che detta domanda non era volta a costituire una ser- vitù in sostituzione di quella pattuita dalle parti nel contratto del settembre 1976 con il quale i contraenti non avevano provveduto ad individuare esat- tamente la stessa estensione della servitù "tanto da determinare la necessità di ottenere sul punto una pronuncia giudiziale". Il giudice di secondo grado è giunto a tale conclusione in virtù di una corretta applicazione delle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge ed all'esito della ricerca e dell'identificazione della effettiva e con- creta volontà del AT come emergente dallo scopo perseguito con l'atto di costituzione nel giudizio innanzi al tribunale di Rieti. In tale atto, al punto 5 3), si fa espresso riferimento alla servitù di passaggio prevista e costituita dal contratto del 4/9/1976 e. nelle conclusioni, risulta richiesta l'individuazione e la delimitazione di tale servitù "secondo quanto pattuito in contratto". L'interpretazione del giudice del merito tanto della domanda come pro- posta dal AT, quanto del contenuto del contratto di compravendita del 4/9/1976, è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da er- rori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro il ricor- rente non ha indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dalla corte di appello. In definitiva deve affermarsi la corte di appello, nel confermare la sen- tenza del tribunale di accoglimento della domanda riconvenzionale del Ro- sati e di individuazione e delimitazione della servitù di passaggio in que- stione, è rimasta nell'ambito del petitum e della causa petendi ed ha emesso una pronuncia corrispondente alle domande ed alle istanze come formulate dal AT e che contenevano gli elementi di fatto oggetto della decisione di primo grado. Deve quindi escludersi che il giudice di appello abbia errato nel ritenere insussistente il vizio di ultrapetizione denunciato dal LI con l'atto di appello avverso la sentenza del tribunale. Con il secondo motivo di ricorso il LI denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 1063 e 1065 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione. Deduce il ricorrente che la corte di merito, ponendosi in con- trasto con il citato articolo 1063 c.c., ha riconosciuto al AT una servitù diversa da quella contrattualmente stabilita. Ad avviso del LI nella specie è inapplicabile l'articolo 1065 c.c. in quanto nel titolo la servitù era stata 6 IN M esattamente indicata nella larghezza e nella estensione tanto che il c.t.u. non aveva avuto alcuna difficoltà ad individuarla: pertanto non poteva essere concessa una servitù completamente estranea al titolo. Inoltre, secondo il ri- corrente, il giudice di appello non ha rispettato il criterio del minimo mezzo - di cui alla citata ultima norma avendo riconosciuto una servitù che attra- versa in lungo e in largo tutto il fondo servente. Il motivo non è fondato. Occorre premettere che, come questa Corte ha più volte affermato, l'estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere desunte dal titolo (la cui interpretazione si risolve in un giu- dizio di fatto) e solo in caso di formulazione equivoca o insufficiente è pos- sibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei contraenti ed al criterio sussidiario di cui all'articolo 1065 c.c.: il relativo accertamento compiuto dal giudice del me- rito, se correttamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità. In ogni caso, ove il titolo per la sua formulazione presenti dei dubbi sulle modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il biso- gno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (nei sen- si suddetti, tra le tante, sentenze 3/4/1999 n. 3286; 7/8/1995 n. 8643 ). Bisogna altresì precisare che l'articolo 1063 c.c. stabilisce una graduato- ria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, po- nendo come fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dagli articoli 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere sussidiario e posso- no trovare applicazione solo quando il titolo manifesti al riguardo lacune ed imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneu- 7 KimataONTINENT AND MOST LIETVA MAYA KIJANY NA PROTEIN PARENTAL ALƏT tici. Anche tale giudizio costituisce apprezzamento della volontà dei con- traenti ed è incensurabile in cassazione se sorretto da coerente e corretta motivazione. Pertanto, a norma del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione o contenga imprecise formulazioni circa l'estensione il modo di esercizio di una servitù, non si verifica una nullità nella costituzione della servitù medesima, ma di- vengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consen- tire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, in relazione al determinato tipo di servitù pattuito, con il minor aggravio del fondo servente. Nella specie la corte di appello ha correttamente applicato le disposizioni di cui ai citati articoli 1063, 1064 e 1065 c.c. ed i detti principi al riguardo elaborati nella giurisprudenza di legittimità. In particolare la corte territo- riale, come sopra evidenziato nell'esaminare il primo motivo di ricorso, ha prima precisato che il contratto del settembre 1976 conteneva generiche in- dicazioni in ordine all'esatta individuazione della costituita servitù di pas- saggio, per poi confermare la pronuncia del tribunale con la quale erano state determinate l'estensione e le modalità di esercizio della servitù tenendo conto della situazione dei luoghi e delle esigenze dei fondi e contemperando tali esigenze onde evitare di far subire al fondo servente un aggravio non in- dispensabile ai fini dell'esercizio dell'altrui diritto di passaggio. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'ineccepibile interpretazione del più volte citato contratto del settembre 1976. Il giudice di appello ha anche tenuto conto dell'indagine 8 accurata e puntuale delle risultanze istruttorie effettuata dal tribunale e posta a base della decisione di primo grado. La corte distrettuale ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono pertanto insussistenti le denunciate violazioni di legge che presup- pongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ef- fettuata dal giudice del merito. Con il terzo motivo di ricorso il LI denuncia violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1541 c.c., in relazione all'articolo 1538 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione. Sostiene il ricorrente che la domanda di supplemento di prezzo andava rigettata essendo stata avanzata per la pri- ma volta nell'anno 1987 a distanza di oltre dieci anni dalla compravendita e. quindi, ben oltre il termine di prescrizione decennale. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento. -In proposito è sufficiente osservare che come risulta dalla sentenza im- pugnata e come sopra riportato il LI, con l'atto di appello, aveva ecce- - pito la prescrizione ex articolo 1541 c.c. del diritto di credito vantato dal AT relativo all'integrazione del prezzo di vendita del fondo in questione. 9 Tale eccezione è stata correttamente ritenuta infondata dalla corte di merito per non essere decorso il termine di prescrizione annuale previsto dalla ci- tata norma a decorrere dalla data della consegna dell'immobile. Avverso tale motivazione il ricorrente non ha sollevato alcuna censura essendosi li- mitato a far riferimento alla data della stipula del contratto di compravendita che è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della data di inizio della decorrenza del termine annuale di prescrizione in questione. Del tutto inconsistente è pertanto l'asserita violazione dell'articolo 1541 c.c. la cui normativa nella fattispecie in esame è stata coerentemente inter- pretata ed applicata dalla corte territoriale con riferimento ad una vendita a corpo (come è pacifico tra le parti ) di un terreno risultato di misura reale superiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata nell'atto dai con- traenti. E' appena il caso di rilevare infine che nella sentenza di cui si chiede l'annullamento non si fa alcun cenno alla questione concernente la prescri- zione ordinaria decennale - alla quale si fa un vago riferimento nella censura in esame e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le problematiche prospettate nei motivi di ap- pello. Incombeva invece al ricorrente dedurre di aver sollevato la detta ecce- zione decennale onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la fon- datezza o meno delle censure mosse con la detta parte del motivo di ricorso in esame. La problematica esposta dal ricorrente con tale censura non è quindi pro- ponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delie Entrate di Roma 2il 23.7.2011 serie 4 al n. 38242 versate € 17210 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 der 30/5/2002) autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 60000 Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no compensate tra le parti costituite. 310000
P.Q.M.
1057 129,11 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del 4567 30.99 giudizio di cassazione. 8067 12,00 Roma 29 marzo 2001 172,10 Il consigliere estensore Il presidente serom IL LI 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA De Cerco Roma 7 GIU 2001 IL LIERE CI ZI II