Art. 3.
Per le domande presentate dagli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.
Per le domande presentate dagli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.