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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 02/12/2025
tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Panarello Parte_1 C.F._1 presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
c.f. , nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a[...] Pietravairano (CE),
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 02/12/2025 il procuratore di parte ricorrente si è riportato al proprio atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in
Pietravairano il 25.04.2015 con parte resistente, dalla cui unione non erano nati figli, stabilendo la residenza familiare in Pietravairano alla via Roma 129; chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, sul presupposto di una impossibilità della convivenza per il venir meno dell'affectio coniugalis. Riferiva che i coniugi da tempo non avevano più una unione affettiva e sentimentale, venuta meno a causa del comportamento del marito che si era allontanato dalla casa coniugale per lunghi periodi, senza che potesse essere rintracciato in alcun modo. Precisava che l'immobile destinato a residenza familiare era di piena proprietà per 2/3 della ricorrente, e per 1/3 a titolo di nuda proprietà della stessa, gravato dal diritto di usufrutto del genitore . Assumeva, altresì, di essere proprietaria di diversi immobili e di essere titolare di diversi veicoli solo formalmente, in quanto nella disponibilità esclusiva del marito, e di non conoscere lo stato degli stessi;
unico veicolo intestato ed utilizzato dalla ricorrente era una Fiat Panda targa FZ617ZK, gravata da trascrizioni pregiudizievoli non alla stessa imputabili.
Ciò premesso, concludeva domandando la separazione personale dei coniugi, l' assegnazione della casa coniugale e non disporsi nulla in ordine al mantenimento a carico di nessuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 27.09.2024 innanzi al Giudice delegato non compariva parte resistente e, dichiarata la contumacia di , si disponeva la assegnazione della casa familiare alla ricorrente Controparte_1
e si rimetteva la causa al Collegio con fissazione dell'udienza a trattazione scritta all'8.7.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. .
All'esito dell'udienza cartolare del 02/12/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, nonché anche dalla mancata costituzione del resistente, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Alla luce della richiesta di parte ricorrente, nonché dalla mancata costituzione del resistente, nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi , alcuna statuizione essendo necessaria in ordine alla casa di proprietà della ricorrente, in assenza di figli. Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Pietravairano, di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n 2 parte 1 anno 2015);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione :
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio