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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/05/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3496/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Maria Capalbo e TE Parte_1
Nimpo, per procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE -
CONTRO
; CP_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni da perdita del legame parentale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di per Parte_1 CP_1 la liquidazione del danno accertato dal Tribunale di Catanzaro, sezione G.I.P., con sentenza n.
132/2010 pronunciata il 20.07.2010, depositata il 21.10.2010 e divenuta irrevocabile il
09.11.2012, con la quale quest'ultimo è stato condannato per i reati di omicidio ex art. 575 c.p.,
e di furto aggravato dall'abuso dell'ospitalità ex art. 61, n. 11 e 624 c.p., commessi nei confronti del figlio Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate Parte_2 aggravanti, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, è stato CP_1
1 condannato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento custodiale ed è stata dichiarata la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici per un tempo non inferiore ad anni cinque, l'interdizione legale ex art. 32 c.p., con condanna alle spese legali, disponendo in conclusione il dissequestro dell'autovettura e dell'appartamento, condannandolo al risarcimento del danno subito dalla parte civile con Parte_1 liquidazione in separata sede civile.
La pronuncia n. 132/2010 del Tribunale di Catanzaro – sezione G.I.P., è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Assise d'appello di Catanzaro con sentenza n. 19/2011 con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di per il reato di furto aggravato CP_1 dall'abuso dell'ospitalità per difetto di querela e, esclusa la recidiva, concessa l'attenuante 62 n. 2
c.p.c. e applicate le attenuanti già concesse dal primo giudice, ha ridotto la pena ad anni dieci di reclusione, condannandolo al pagamento delle spese con conferma nel resto della sentenza impugnata.
La sentenza n. 132/2010 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, così come riformata dalla sentenza n. 19/2011 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, è divenuta irrevocabile il
09.12.2012 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto da . CP_1
All'udienza del 12.01.2023 è stato assegnato un ulteriore termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza.
Disposto il mutamento del rito da sommario a cognizione piena, all'udienza del 12.06.2023, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e CP_1
l'ammissibilità della prova testimoniale chiesta dall'attore.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 21.12.2023, ritenuta la superfluità della CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, si rileva che la sentenza penale del Tribunale di Catanzaro n. 132/2010, parzialmente confermata in appello e divenuta irrevocabile, ha accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio ai danni di aggravato CP_1 Parte_2 dall'abuso dell'ospitalità (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 all'atto di citazione).
2 Detta sentenza penale fa stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.c. in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeceità penale e sulla commissione dello stesso da parte dell'imputato ai fini della restituzione e per il risarcimento del danno.
Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti. ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale inteso Controparte_2 come sofferenza morale ed esistenziale patito in conseguenza dell'uccisione del figlio Parte_2
[...]
Si osserva che la Suprema Corte, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p. o il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Quindi, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, i familiari superstiti hanno diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello dinamico-relazionale, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza (cfr. Cass., Civ., Sez. Lav., sent. n. 14655/2017).
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che l'omicidio di una persona fa presumere di per sè, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, valutabili invece ai fini del "quantum debeatur").
In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che
3 vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n.
22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253); dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 5769/2024).
Pertanto, la sofferenza morale del genitore per la perdita del figlio si presume in virtù del vincolo familiare. È onere del convenuto, ove intenda contestare tale presunzione, dimostrare l'assenza di un reale legame affettivo, provando l'esistenza di rapporti di indifferenza o di ostilità tra la vittima e il superstite.
Nel caso del risarcimento del danno dinamico relazionale la presunzione non opera, incidendo ai fini della liquidazione del danno la prova da parte del danneggiato dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva.
Sulla scorta di tali premesse, si rileva che la domanda di risarcimento proposta dall'attore è fondata oltre che sul legame affettivo genitoriale, anche sulla convivenza, sulla condivisione della quotidianità e sulla cura che caratterizzava il rapporto del padre con il giovane figlio.
Pertanto, l'attore ha diritto al risarcimento del danno da sofferenza morale in quanto genitore della vittima. La convivenza con il figlio, provata dalle testimonianze raccolte, rileva ai fini della quantificazione del danno morale e del danno dinamico-relazionale.
Queste circostanze, infatti, non sono state oggetto di contestazione, anche in considerazione della contumacia del convenuto e dell'assenza di elementi probatori contrari.
Nello specifico, dall'escussione dei testi e fratelli della Testimone_1 Testimone_2 vittima, è emerso che aveva convissuto fino alla sua morte con il padre e la Parte_2 madre, con i quali vi era un legame di reciproco affetto e solidarietà e che la morte di
4 quest'ultimo ha inciso negativamente sulla vita di relazione di il quale a causa Parte_1 di ciò non è più uscito di casa se non in rare occasioni o solamente per raggiungere la villetta costruita per il figlio. (v. verbale udienza del 23.10.2023).
Proseguendo sui criteri di liquidazione del danno, si precisa che in conformità ai principi recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione si fa applicazione, nella liquidazione del danno da perdita parentale, delle nuove tabelle integrate a punti per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno 2022 sono state ritenute dalla giurisprudenza di legittimità quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (vedi tra le altre Cass. 37009/2022).
Nella fattispecie vanno dunque considerati i quattro parametri oggettivi rappresentati dall'età delle vittime, primaria e secondaria, dalla convivenza tra le due e dalla sopravvivenza di altri congiunti pari a tre e anche del parametro soggettivo costituito dalla sofferenza interiore e dallo shock subito dalla vittima secondaria in conseguenza della perdita del figlio, risultando agli atti che quest'ultimo era stato sempre presente nella quotidianità del padre, prendendosi cura dello stesso oltre che della madre. (v. verbale udienza del 23.10.2023).
Inoltre, si rileva che secondo i principi di comune esperienza l'età giovane della vittima (di anni
34) e il modo in cui è avvenuta la sua morte dimostrano la totale inconsapevolezza da parte del padre sull'avvicinarsi della fine del rapporto, che certamente deve aver causato allo stesso uno shock improvviso ed inaspettato.
Questi elementi comprovano che oltre alla profonda sofferenza per la perdita Parte_1 del figlio ha subito uno stravolgimento delle abitudini di vita.
Il danno non patrimoniale va calcolato secondo il principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento, escludendo dallo stesso il danno esistenziale, perché in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (cfr. Cass., Civ.,
Sez. III, sent. n. 28989/2019).
5 Conseguentemente, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle prove acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. È in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale e della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 28989/2019).
Quindi alla luce di quanto sopra, utilizzando la tecnica di liquidazione del danno secondo il sistema tabellare a punti, il coefficiente di moltiplicazione da riconoscere per le componenti oggettive e soggettive si ritiene pari a punti 68 (età vittima primaria P.22, età vittima secondaria
P.16, convivenza P. 16, numero di familiari del nucleo primario P. 9, intensità legame P.30), determinando in astratto il risarcimento del danno complessivo da perdita parentale dovuto da in favore di in € 363.723,00. CP_1 Parte_1
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.25759 e, di recente, Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26929/2024).
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, l'importo liquidato a titolo di risarcimento deve essere maggiorato con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data
6 dell'evento lesivo (26.10.2009), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T. F.O.I..
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di
[...] CP_1 Parte_1 di € 363.723,00 oltre interessi e rivalutazione come quantificati in parte motiva;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate complessivamente in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Catanzaro, lì 31 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3496/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Maria Capalbo e TE Parte_1
Nimpo, per procura in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE -
CONTRO
; CP_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni da perdita del legame parentale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di per Parte_1 CP_1 la liquidazione del danno accertato dal Tribunale di Catanzaro, sezione G.I.P., con sentenza n.
132/2010 pronunciata il 20.07.2010, depositata il 21.10.2010 e divenuta irrevocabile il
09.11.2012, con la quale quest'ultimo è stato condannato per i reati di omicidio ex art. 575 c.p.,
e di furto aggravato dall'abuso dell'ospitalità ex art. 61, n. 11 e 624 c.p., commessi nei confronti del figlio Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate Parte_2 aggravanti, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, è stato CP_1
1 condannato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento custodiale ed è stata dichiarata la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici per un tempo non inferiore ad anni cinque, l'interdizione legale ex art. 32 c.p., con condanna alle spese legali, disponendo in conclusione il dissequestro dell'autovettura e dell'appartamento, condannandolo al risarcimento del danno subito dalla parte civile con Parte_1 liquidazione in separata sede civile.
La pronuncia n. 132/2010 del Tribunale di Catanzaro – sezione G.I.P., è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Assise d'appello di Catanzaro con sentenza n. 19/2011 con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di per il reato di furto aggravato CP_1 dall'abuso dell'ospitalità per difetto di querela e, esclusa la recidiva, concessa l'attenuante 62 n. 2
c.p.c. e applicate le attenuanti già concesse dal primo giudice, ha ridotto la pena ad anni dieci di reclusione, condannandolo al pagamento delle spese con conferma nel resto della sentenza impugnata.
La sentenza n. 132/2010 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, così come riformata dalla sentenza n. 19/2011 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, è divenuta irrevocabile il
09.12.2012 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto da . CP_1
All'udienza del 12.01.2023 è stato assegnato un ulteriore termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza.
Disposto il mutamento del rito da sommario a cognizione piena, all'udienza del 12.06.2023, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e CP_1
l'ammissibilità della prova testimoniale chiesta dall'attore.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 21.12.2023, ritenuta la superfluità della CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, si rileva che la sentenza penale del Tribunale di Catanzaro n. 132/2010, parzialmente confermata in appello e divenuta irrevocabile, ha accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio ai danni di aggravato CP_1 Parte_2 dall'abuso dell'ospitalità (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 all'atto di citazione).
2 Detta sentenza penale fa stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.c. in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeceità penale e sulla commissione dello stesso da parte dell'imputato ai fini della restituzione e per il risarcimento del danno.
Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti. ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale inteso Controparte_2 come sofferenza morale ed esistenziale patito in conseguenza dell'uccisione del figlio Parte_2
[...]
Si osserva che la Suprema Corte, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p. o il disposto contenuto nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Quindi, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, i familiari superstiti hanno diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello dinamico-relazionale, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza (cfr. Cass., Civ., Sez. Lav., sent. n. 14655/2017).
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che l'omicidio di una persona fa presumere di per sè, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, valutabili invece ai fini del "quantum debeatur").
In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che
3 vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n.
22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253); dando continuità a questo principio – e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 5769/2024).
Pertanto, la sofferenza morale del genitore per la perdita del figlio si presume in virtù del vincolo familiare. È onere del convenuto, ove intenda contestare tale presunzione, dimostrare l'assenza di un reale legame affettivo, provando l'esistenza di rapporti di indifferenza o di ostilità tra la vittima e il superstite.
Nel caso del risarcimento del danno dinamico relazionale la presunzione non opera, incidendo ai fini della liquidazione del danno la prova da parte del danneggiato dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva.
Sulla scorta di tali premesse, si rileva che la domanda di risarcimento proposta dall'attore è fondata oltre che sul legame affettivo genitoriale, anche sulla convivenza, sulla condivisione della quotidianità e sulla cura che caratterizzava il rapporto del padre con il giovane figlio.
Pertanto, l'attore ha diritto al risarcimento del danno da sofferenza morale in quanto genitore della vittima. La convivenza con il figlio, provata dalle testimonianze raccolte, rileva ai fini della quantificazione del danno morale e del danno dinamico-relazionale.
Queste circostanze, infatti, non sono state oggetto di contestazione, anche in considerazione della contumacia del convenuto e dell'assenza di elementi probatori contrari.
Nello specifico, dall'escussione dei testi e fratelli della Testimone_1 Testimone_2 vittima, è emerso che aveva convissuto fino alla sua morte con il padre e la Parte_2 madre, con i quali vi era un legame di reciproco affetto e solidarietà e che la morte di
4 quest'ultimo ha inciso negativamente sulla vita di relazione di il quale a causa Parte_1 di ciò non è più uscito di casa se non in rare occasioni o solamente per raggiungere la villetta costruita per il figlio. (v. verbale udienza del 23.10.2023).
Proseguendo sui criteri di liquidazione del danno, si precisa che in conformità ai principi recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione si fa applicazione, nella liquidazione del danno da perdita parentale, delle nuove tabelle integrate a punti per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno 2022 sono state ritenute dalla giurisprudenza di legittimità quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (vedi tra le altre Cass. 37009/2022).
Nella fattispecie vanno dunque considerati i quattro parametri oggettivi rappresentati dall'età delle vittime, primaria e secondaria, dalla convivenza tra le due e dalla sopravvivenza di altri congiunti pari a tre e anche del parametro soggettivo costituito dalla sofferenza interiore e dallo shock subito dalla vittima secondaria in conseguenza della perdita del figlio, risultando agli atti che quest'ultimo era stato sempre presente nella quotidianità del padre, prendendosi cura dello stesso oltre che della madre. (v. verbale udienza del 23.10.2023).
Inoltre, si rileva che secondo i principi di comune esperienza l'età giovane della vittima (di anni
34) e il modo in cui è avvenuta la sua morte dimostrano la totale inconsapevolezza da parte del padre sull'avvicinarsi della fine del rapporto, che certamente deve aver causato allo stesso uno shock improvviso ed inaspettato.
Questi elementi comprovano che oltre alla profonda sofferenza per la perdita Parte_1 del figlio ha subito uno stravolgimento delle abitudini di vita.
Il danno non patrimoniale va calcolato secondo il principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento, escludendo dallo stesso il danno esistenziale, perché in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (cfr. Cass., Civ.,
Sez. III, sent. n. 28989/2019).
5 Conseguentemente, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle prove acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. È in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale e della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 28989/2019).
Quindi alla luce di quanto sopra, utilizzando la tecnica di liquidazione del danno secondo il sistema tabellare a punti, il coefficiente di moltiplicazione da riconoscere per le componenti oggettive e soggettive si ritiene pari a punti 68 (età vittima primaria P.22, età vittima secondaria
P.16, convivenza P. 16, numero di familiari del nucleo primario P. 9, intensità legame P.30), determinando in astratto il risarcimento del danno complessivo da perdita parentale dovuto da in favore di in € 363.723,00. CP_1 Parte_1
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.25759 e, di recente, Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26929/2024).
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, l'importo liquidato a titolo di risarcimento deve essere maggiorato con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data
6 dell'evento lesivo (26.10.2009), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T. F.O.I..
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di
[...] CP_1 Parte_1 di € 363.723,00 oltre interessi e rivalutazione come quantificati in parte motiva;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate complessivamente in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Catanzaro, lì 31 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
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